Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 290/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], e
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio nato a [...] il Persona_1
27.2.2007, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ROSA PIETRAFESA (C.F.:
) e (C.F.: C.F._3 Parte_3
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Potenza C.F._4
alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 10 presso lo studio dei difensori, pec:
Email_1
-RICORRENTI-
E
1
(C.F.: , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._5
residente in [...];
- INTERDICENDO CONTUMACE-
NONCHÈ il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Potenza;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: interdizione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Con ricorso per interdizione ex art. 473 bis.52 c.p.c. depositato il 5.2.2025, i ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione del figlio nato a [...] il [...], Persona_1
nominando il padre tutore (provvisorio e definitivo). Parte_2
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che l'interdicendo:
a) «soffre di una gravissima disabilità sin dalla nascita che gli ha determinato uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da “Disturbo dello spettro autistico. Disabilità intellettiva e nistagmo”, con gravi deficit cognitivo e nella deambulazione che ne ha determinato gravi disturbi comportamentali ed intellettivi»;
b) a causa della malattia di cui è affetto non è in grado «[…] di potersi autodeterminare nelle scelte e nella gestione delle attività quotidiane, ordinarie e straordinarie, necessitando di sostegno ed aiuto costantemente»;
c) è incapace di «[…] provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione», ragion per cui «è necessario, tenuto conto dell'ormai vicino raggiungimento del compimento della maggiore età che fa venir meno la potestà genitoriale dei ricorrenti, assicurare all'interdicendo adeguata protezione ed agevole supporto»;
d) è «titolare di un buono fruttifero postale n. 99999639573277037di € 600,00, emesso in data 07.02.2008 con scadenza il 27.02.2025 e del rateo mensile di accompagnamento come da certificato di pensione categoria INVCIV n. 07043165 alla cui riscossione è già autorizzato il padre, sig. e non ha altre sostanze Parte_2
patrimoniali».
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II All'udienza del 2.4.2025, alla quale sono comparsi i ricorrenti, il fratello dell'interdicendo e i nonni dell'interdicendo e Parte_4 Parte_4
verificata in via preliminare la regolarità della notificazione Controparte_1
del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza ai soggetti indicati in ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.53, comma 2, c.p.c. e la trasmissione degli atti al P.M. in sede, sono stati sentiti i ricorrenti ed è stato espletato l'esame dell'interdicendo _1
. All'esito, la causa è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per il prosieguo
[...] dell'istruttoria.
All'udienza del 9.4.2025 è stato reputato necessario nominare all'interdicendo un tutore provvisorio ai sensi dell'art. 473 bis.55, comma 2, c.p.c., il quale è stato individuato nella persona di (padre dell'interdicendo), ed è stata Parte_2
fissata l'udienza di rimessione in decisione della causa per il dì 6.6.2025, invitando i difensori a prendere posizione sull'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28.
c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., stante l'espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28. c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III Funzione e limiti dell'istituto dell'interdizione giudiziale.
La nozione unitaria di persona, quale soggetto portatore di diritti da riconoscere, garantire e tutelare, suggellata nella Costituzione italiana e nelle Dichiarazioni dei diritti dei moderni Stati di diritto, ha imposto il superamento della rigida visione concettuale tra capacità e incapacità. L'abbandono di tale concezione, in ordine alla fonte normativa primaria, si è concretizzata mediante l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Sicché, nell'ambito degli istituti paternalistici, il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione della misura maggiormente adeguata ad apprestare al destinatario di essa congrua tutela, volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona in diversa misura capace e del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale quadro normativo, ha assunto notevolissima importanza la tematica dell'individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, da un
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lato, e quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione, dall'altro. In merito, l'art. 1, L. n.
6/2004, ha attribuito all'amministrazione di sostegno «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». E, l'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata Legge, ha precisato al riguardo che «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare».
Nell'art. 414 c.c., nuovo testo, è stato disposto che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». L'art. 415 c.c. ha continuato a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all'interdizione».
La questione del discrimen tra i menzionati istituti è stata affrontata dalla Corte
Costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., ritenendo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e darebbero -quindi- luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti “parzialmente fungibili”, lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
La Consulta, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della cennata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Secondo la Corte Costituzionale: «la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore
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misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per
l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”. D'altronde, ha precisato la
Consulta, «in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore», in quanto, «secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, c.c., il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che (solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno».
La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le sopra riportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del Giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr.
Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n. 13584).
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In particolare, è stato osservato:
-che con l'amministrazione di sostegno «il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura»;
-che una tale scelta «non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione», nel senso che «ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che
[...] essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità»;
-che «detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409, comma 2, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana» (Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n. 13584);
-che ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, «graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario […], a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn.
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3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole» (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.4.2009, n. 9628).
IV Elementi fondanti l'accoglimento della domanda nel caso di specie.
Dall'analisi della documentazione versata in atti e dall'esito dell'esame dell'interdicendo si ritiene che la domanda sia fondata e -pertanto- meritevole di accoglimento.
Invero, in base al verbale della Commissione Medica dell'I.N.P.S. di Potenza per l'accertamento degli stati di invalidità e dell'handicap del 14.11.2024 risulta che l'interdicendo è affetto da “Disturbo dello spettro autistico, Disabilità intellettiva clinicamente grave, nistagmo congenito”. Per l'effetto, la Commissione Medica, rilevata la disabilità intellettiva, mentale e visiva dell'interdicendo, ha riconosciuto quest'ultimo “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80)” e “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104” con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”.
Dall'esame dell'interdicendo è emerso che presenta evidenti Persona_1
deficit cognitivi e di carattere motorio. Non è riuscito a proferire parola: non ha saputo dire come si chiama e dove è nato. Non è riuscito a riconoscere le banconote e le monete che gli sono state mostrate. Mediante comunicazione non verbale ha saputo indicare il padre, la madre, il fratello e i nonni presenti in aula.
A ciò si aggiunga che attualmente di anni 18 (l'interdicendo ha Persona_1
raggiunto la maggiore età il 27.2.2025), a causa della grave forma di autismo di cui è affetto, non è in grado per il futuro di provvedere autonomamente alle richieste di cura di cui necessità, essendo totalmente incapace di rilasciare il consenso richiesto per l'espletamento dei trattamenti medici riabilitativi a cui deve sottoporsi costantemente per migliorare le sue abilità intellettive, linguistiche e comportamentali;
né è in grado di gestire i suoi interessi e di effettuare atti ordinari di amministrazione delle sue sostanze, né di compiere in autonomia atti di vita quotidiana.
Ne discende che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la misura richiesta dai ricorrenti è quella maggiormente idonea a tutelare quale Persona_1
persona debole, portatrice di disabilità mentale e fisica, tale da incidere fortemente sulla
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capacità di porre in essere sia gli atti di normale amministrazione sia gli atti di straordinaria amministrazione relativi alla cura dei suoi interessi. Invero, a fronte dei deficit cognitivi e fisici che interessano si ritiene che l'istituto Persona_1 dell'inabilitazione sia insoddisfacente a garantirgli congrua tutela, in quanto l'applicazione dello stesso presuppone l'esistenza e il riconoscimento di una minima capacità di intendere e volere che non risulta essere presente nel caso di specie. A maggior ragione, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non è confacente a _1
, in quanto lo stesso non è in grado nemmeno di porre in essere in autonomia i
[...]
basilari e semplici gesti della vita quotidiana.
Né l'applicazione di altro istituto meno incisivo sulla capacità del soggetto destinatario può ritenersi applicabile in virtù della concreta consistenza patrimoniale riferibile all'interdicendo (1 buono fruttifero postale e gestione della pensione di invalidità). Invero, la valutazione in ordine alla misura protettiva da applicare, se da un lato certamente va operata anche in considerazione del concreto patrimonio afferente al soggetto debole, dall'altro lato l'esiguità del patrimonio non può ritenersi da solo elemento sufficiente a determinare la scelta dell'uno o dell'altro istituto, dovendosi invece valutarsi la consistenza patrimoniale in correlazione alle ulteriori risultanze del giudizio, quali -in via principale- quelle emergenti all'esito dell'esame dell'interdicendo.
Orbene, vagliando nel complesso tutte le risultanze processuali, in particolare valutando la consistenza patrimoniale riferibile all'interdicendo, il quale risulta esser percettore di pensione di invalidità di importo mensile pari a euro 540,00 e di non aver ulteriori sostanze patrimoniali, in sinergia con quanto emerso dall'esame dello stesso che, a causa della grave patologia di cui è affetto, è risultato esser totalmente incapace di provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi, si ritiene che l'interdizione rappresenti, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, lo strumento più idoneo ad assicurare immediata risposta ai bisogni di cura dell'interdicendo e di gestione delle sue sostanze, risultando invece non proporzionata rispetto alle anzidette esigenze l'applicazione degli altri istituti posti a tutela degli incapaci.
In ordine alla nomina del tutore, atteso che con ordinanza del 9.4.2025 è stato nominato tutore provvisorio padre dell'interdicendo, e che i Parte_2 ricorrenti (genitori dell'interdicendo) hanno rappresentato come la nomina del padre quale tutore sia stata una scelta condivisa, avendo quest'ultimo maggior tempo a
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disposizione per dedicarsi alla cura e all'assistenza del figlio, si ritiene che vada confermata tale nomina e che -pertanto-, in relazione agli indici legislativi di cui agli artt. 348 e 408 c.c., l'ufficio possa continuare ad esser ricoperto da Parte_2
fatti salvi -in merito- diversi provvedimenti del Giudice Tutelare.
Sulle spese di lite si reputa che, per la consistenza della materia oggetto del presente giudizio, nonché a ragione della contumacia dell'interdicendo, le stesse devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 290 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, assorbita, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (C.F.: , nato Persona_1 C.F._5
a Potenza il 27.2.2007;
2) dichiara l'interdizione di (C.F.: , nato Persona_1 C.F._5
a Potenza il 27.2.2007;
3) conferma la nomina, quale tutore dell'interdetto (C.F.: Persona_1
, nato a [...] il [...], del ricorrente e padre C.F._5
dell'interdetto (C.F.: ), nato a Parte_2 C.F._2
Potenza il 17.10.1971;
4) ordina, a cura della Cancelleria, l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale di Stato
Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5) spese irripetibili attesa la materia.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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