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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice ROBERTO RIGGIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3554/2023 depositato il 26/06/2023
proposto da
"Ricorrente_1 s.r.l." - P.IVA_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
contro
COMUNE DI CEFALU'
difeso da
Avv. Difensore_3 - CF.Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 DEL 2022 IMP. SOGGIORNO 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa la "Ricorrente_1 s.r.l., tecnicamente assistita dagli Avv.ti Difensore_2 e
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, di complessivi € 21.288,00 (di cui € 4.820,10 per sanzioni), notificatole dal Comune di Cefalù il
28.12.2022, relativo alla differenza tra l'imposta di soggiorno dovuta dalla suddetta società per i soggiorni di ospiti dichiarati nell'anno 2017 e quanto dalla stessa effettivamente versato.
Difensore_3Il Comune si è costituito in giudizio, con l'assistenza tecnica dell'Avv. , depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese di lite "secondo equità".
Fissata per il 20.10.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 29 la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e taluni precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli intervento dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato su sei motivi, doviziosamente illustrati, ma verte, in estrema sintesi, unicamente sulla natura dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, sull'individuazione del soggetto passivo, ma soprattutto sul ruolo e la veste giuridica che assume la struttura ospitante nella fase della sua riscossione.
E' pacifico che, nella specie, il Comune di Cefalù istituì nel 2011 il tributo e ne disciplinò
l'applicazione con i due regolamenti che la società ricorrente ha prodotto in giudizio.
Nei primi anni di vita del tributo, in tutta Italia - e, quindi, a prescindere dalle previsioni dei regolamenti adottati dai singoli Comuni - alla struttura ospitante veniva dalla giurisprudenza riconosciuta la qualifica di "agente contabile", il quale era tenuto a rendicontare al Comune le imposte per conto dello stesso riscosse, ma non rispondeva delle imposte che gli ospitati, soggetti passivi del tributo, si fossero eventualmente rifiutati di pagare.
Si trattava con tutta evidenza di un sistema che si prestava al rischio di abusi e rendeva di fatto pressochè impossibile, in molti casi, la riscossione dell'imposta nei confronti di coloro che, pur obbligati, non l'avevano assolta, ovvero quando la struttura non ne richiedeva il pagamento, o addirittura dichiarava falsamente il rifiuto dell'ospite a pagare e tratteneva quanto egli aveva, invece, pagato. Si trattava, in sostanza, di un tributo pressochè volontario.
Il quadro è tuttavia profondamente mutato con l'introduzione del comma 1-ter della succitata norma, il quale prevede che "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno..., con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale", ma soprattutto con l'art.
5-quinquies, comma 1) del D.L. n. 146/2021, che così recita: "Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020".
Si è molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza sulla natura, interpretativa o innovativa, di questa norma - e sul tema dibattono peraltro anche le parti del presente giudizio -, ma la Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 6187/2024, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto
"la disposizione di cui all'articolo 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a seguito della introduzione dell'art.
5- quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 intitolata «norma di interpretazione autentica del comma 1- ter dell'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23» secondo cui l'albergatore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto «Rilancio»( d.l. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020".
Questa netta presa di posizione dei giudici di legittimità, alla quale questa Corte ritiene di dover aderire, tronca di fatto il dibattito (salvi futuri ripensamenti dei supremi giudici) e indirizza la decisione della presente controversia, nel senso del rigetto dei primi tre motivi di ricorso.
Va invece accolto il quinto motivo, che assorbe peraltro il quarto e il sesto, in cui si invoca l'applicazione dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, del seguente letterale tenore: "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria...".
Nel caso di specie, alla luce dell'evoluzione normativa e del riferito dibattito giurisprudenziale e tributario innescato dall'introduzione dell'art.
5-quinquies, comma 1) del D.L. n. 146/2021, ritiene il
Collegio che sussistano delle evidenti e obiettive condizioni di incertezza interpretativa, le quali avrebbero dovuto indurre il Comune resistente a non irrogare le sanzioni di cui all'avviso impugnato, che va pertanto annullato in parte qua.
Stante l'esito del giudizio, sussistono le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni con lo stesso irrogate e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice ROBERTO RIGGIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3554/2023 depositato il 26/06/2023
proposto da
"Ricorrente_1 s.r.l." - P.IVA_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
contro
COMUNE DI CEFALU'
difeso da
Avv. Difensore_3 - CF.Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 DEL 2022 IMP. SOGGIORNO 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa la "Ricorrente_1 s.r.l., tecnicamente assistita dagli Avv.ti Difensore_2 e
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, di complessivi € 21.288,00 (di cui € 4.820,10 per sanzioni), notificatole dal Comune di Cefalù il
28.12.2022, relativo alla differenza tra l'imposta di soggiorno dovuta dalla suddetta società per i soggiorni di ospiti dichiarati nell'anno 2017 e quanto dalla stessa effettivamente versato.
Difensore_3Il Comune si è costituito in giudizio, con l'assistenza tecnica dell'Avv. , depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese di lite "secondo equità".
Fissata per il 20.10.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 29 la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e taluni precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli intervento dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato su sei motivi, doviziosamente illustrati, ma verte, in estrema sintesi, unicamente sulla natura dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, sull'individuazione del soggetto passivo, ma soprattutto sul ruolo e la veste giuridica che assume la struttura ospitante nella fase della sua riscossione.
E' pacifico che, nella specie, il Comune di Cefalù istituì nel 2011 il tributo e ne disciplinò
l'applicazione con i due regolamenti che la società ricorrente ha prodotto in giudizio.
Nei primi anni di vita del tributo, in tutta Italia - e, quindi, a prescindere dalle previsioni dei regolamenti adottati dai singoli Comuni - alla struttura ospitante veniva dalla giurisprudenza riconosciuta la qualifica di "agente contabile", il quale era tenuto a rendicontare al Comune le imposte per conto dello stesso riscosse, ma non rispondeva delle imposte che gli ospitati, soggetti passivi del tributo, si fossero eventualmente rifiutati di pagare.
Si trattava con tutta evidenza di un sistema che si prestava al rischio di abusi e rendeva di fatto pressochè impossibile, in molti casi, la riscossione dell'imposta nei confronti di coloro che, pur obbligati, non l'avevano assolta, ovvero quando la struttura non ne richiedeva il pagamento, o addirittura dichiarava falsamente il rifiuto dell'ospite a pagare e tratteneva quanto egli aveva, invece, pagato. Si trattava, in sostanza, di un tributo pressochè volontario.
Il quadro è tuttavia profondamente mutato con l'introduzione del comma 1-ter della succitata norma, il quale prevede che "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno..., con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale", ma soprattutto con l'art.
5-quinquies, comma 1) del D.L. n. 146/2021, che così recita: "Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020".
Si è molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza sulla natura, interpretativa o innovativa, di questa norma - e sul tema dibattono peraltro anche le parti del presente giudizio -, ma la Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 6187/2024, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto
"la disposizione di cui all'articolo 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a seguito della introduzione dell'art.
5- quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 intitolata «norma di interpretazione autentica del comma 1- ter dell'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23» secondo cui l'albergatore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto «Rilancio»( d.l. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020".
Questa netta presa di posizione dei giudici di legittimità, alla quale questa Corte ritiene di dover aderire, tronca di fatto il dibattito (salvi futuri ripensamenti dei supremi giudici) e indirizza la decisione della presente controversia, nel senso del rigetto dei primi tre motivi di ricorso.
Va invece accolto il quinto motivo, che assorbe peraltro il quarto e il sesto, in cui si invoca l'applicazione dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, del seguente letterale tenore: "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria...".
Nel caso di specie, alla luce dell'evoluzione normativa e del riferito dibattito giurisprudenziale e tributario innescato dall'introduzione dell'art.
5-quinquies, comma 1) del D.L. n. 146/2021, ritiene il
Collegio che sussistano delle evidenti e obiettive condizioni di incertezza interpretativa, le quali avrebbero dovuto indurre il Comune resistente a non irrogare le sanzioni di cui all'avviso impugnato, che va pertanto annullato in parte qua.
Stante l'esito del giudizio, sussistono le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni con lo stesso irrogate e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore