TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 674/2022 promossa da:
(CF. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 05/03/1955, ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Malavenda, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Domenico Cavaleri - giusta procura apposta in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo procuratore sito in Gioiosa Jonica alla Via Madama Lena 37;
OPPONENTE
e
., già denominata , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, alla Via Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, P.IVA (Gruppo IVA) , società con socio unico, appartenente al P.IVA_1 P.IVA_2
" ", quale società incorporante già Controparte_2 CP_3 [...]
- con Sede Legale e Direzione in Controparte_4 Controparte_5
Milano, via Caldera, 21, capitale sociale i.v.a euro 3.000.000, (aderente al Gruppo IVA
Mediobanca Partita IVA – SDI codice fiscale e numero di iscrizione P.IVA_3 C.F._2 nel registro Imprese di Milano: numero , iscritta al R.E.A. di Milano al n. P.IVA_4
2657480), e per essa la in qualità di mandataria, in Controparte_6 persona dei suoi procuratori ed Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti. Jacopo Osvaldo Micheli e Michele Santangelo;
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato telematicamente , proponeva Parte_1 opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo n.111/2022 emesso dal Tribunale di Locri per l'importo di € 19.493,63, in ragione dell'asserito mancato pagamento inerente il contratto di finanziamento stipulato con la il 19.9.2016. Eccepiva nel merito CP_7 la conformità all'originale del contratto di finanziamento della copia depositata ai sensi dell'art.2719 c.c. e disconosceva come propria la firma apposta sul contratto, fonte dell'obbligazione; in rito eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria.
Infine contestava la carenza di prova relativa alla certezza del credito azionato in monitorio per la mera produzione della certificazione ex art.50TUB e l'indeterminatezza comunque del tasso d'interesse convenuto ed applicato. Sulla base di ciò chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la quale cessionaria della già CP_3 Controparte_8 Parte_4
che contestava in ogni sua parte l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
[...]
Solo in sede di note conclusive si costituiva in successione con nuovo procuratore, la quale società incorporante per fusione della , facendo Controparte_1 CP_3 proprie le richieste dell'originaria opposta.
Il giudice, alla prima udienza rilevava preliminarmente l'assenza di procura rilasciata dalla alla e invitava quindi ai sensi dell'art.182 cpc, a CP_3 Controparte_8 regolarizzare la costituzione. L'opposta depositava quanto richiesto dal giudice unitamente ad una nuova procura alle liti datata 31.3.2023. e rimetteva le parti in mediazione e su richiesta, all'esito negativo della mediazione, concedeva i termini ex art.183 VI comma cpc, all'esito dei quali, la causa, in assenza di richieste istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc. All'udienza del 19.12.2024, la causa era trattenuta in decisione con il deposito differito ai sensi dell'ultimo comma dell'art.281 sexies cpc applicabile anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del dlgs
164/2024.
Superata la questione d'improcedibilità per avvio della mediazione con esito negativo per assenza dello stesso opponente, occorre preliminarmente esaminare ex officio se la documentazione prodotta dall'opposta abbia superato i rilievi di corretta costituzione in giudizio.
In proposito si osserva che al momento della costituzione in giudizio (6.2.2023), la società non era mandataria della . Infatti la procura Controparte_9 CP_3 notarile è successiva alla costituzione in giudizio, tant'è che viene rilasciata una nuova procura alle liti datata 31.3.2023. Pertanto al momento della costituzione nel presente giudizio la non rappresentava la e quindi non era legittimata a CP_8 CP_3 rilasciare apposita procura alle liti. Considerato peraltro che il giudizio trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, segue il rito ante Cartabia, la nullità della procura è stata sanata con il rilascio di una nuova procura. Successivamente con effetto 11.11.2024, la viene incorporata per fusione dalla che pertanto CP_3 Controparte_9 rilascia nuova procura alle liti che consente la nuova costituzione in giudizio. Tuttavia, con la costituzione nel 2024 della , quale società incorporante la Controparte_1 CP_3
, viene prodotta una procura con effetto 1.1.2021 rilasciata dalla società
[...] CP_1 alla che però già il 14.12.2020 non esisteva più perché incorporata per fusione CP_10 alla , Questo passaggio però non è documentato dalla nuova costituita e Controparte_6 quindi la nuova costituzione è irregolare. Da questa ricostruzione alquanto articolata ne CP_ consegue inoltre che l'attuale costituzione della deve intendersi quale intervento volontario ai sensi dell'art.105 cpc, per come chiarito dalle S.U. della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. sent. 30.7.2021 n.21970) che hanno definitivamente statuito che “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata”.
Venendo alle eccezioni di merito e in particolare al disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento da parte dell'opponente, si osserva che la società opposta, nel costituirsi, pur prendendo posizione in merito, non ha però proposto apposita istanza di verificazione per come previsto dall'art.216 cpc, con ciò, dichiarando di volersene avvalere, né ha prodotto entro il termine preclusivo della memoria ex art.183n.2 cpc le scritture di comparazione né formulato le richieste istruttorie in proposito.
Ne consegue che il contratto di finanziamento quale fonte dell'obbligazione, non può considerarsi prova idonea per dimostrare il credito della società opposta, a cui spettava l'assolvimento dell'onere della prova del proprio diritto di credito. Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere della prova del credito spetta all'opposto/attore sostanziale, rimanendo a carico dell'opponente la prova dell'avvenuto adempimento o estinzione dell'obbligazione. Nello specifico, la contestazione dell'autenticità della firma di sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente formalmente formulata con l'atto di opposizione ai sensi dell'art.214 comma
1 cpc, onerava la parte che ha prodotto il documento ad attivarsi nei conseguenti adempimenti di cui all'art.216 cpc, chiedendone la verificazione che va proposta tempestivamente entro il termine ultimo previsto per il deposito del documento in originale e delle scritture di comparazione, ovvero con la seconda memoria istruttoria che nel caso di specie non è stata depositata dall'opposta (cfr. Cass., ord.
6.7.2018 n.17902). Tale onere nel caso di specie era stato peraltro sollecitato dallo stesso opponente con la contestazione di difformità sollevata ex art.2719 c.c. connessa alla contestazione di autenticità della firma.
Invece il creditore si è limitato a contestare l'eccezione di apocrifia perché generica. Sul punto è bene osservare che l'art.214 comma 1 cpc prevede colui nei cui confronti è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione e nello specifico, l'opponente ha negato come sua la firma apposta in calce al contratto di finanziamento. A tal proposito, non si verte nell'ipotesi di verificazione implicita richiamata dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, sent. del 17 luglio 2023 n. 20533), in quanto le doglianze formulate sul punto dall'opposta si riferiscono solo alla genericità della contestazione. In ogni caso, il concetto di verificazione implicita attiene alla prima fase indicata dall'art.216 cpc, posto che in ogni caso andava prodotto il documento originale da parte del creditore che intende avvalersene.
Sulla base di ciò, il contratto fonte dell'obbligazione portata nel decreto ingiuntivo, non può trovare ingresso, quale prova, nel presente giudizio, con la conseguenza, che venendo meno la prova documentale del vantato diritto di credito, il decreto ingiuntivo opposto va necessariamente revocato, non avendo il creditore dato prova del suo diritto di credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima tariffaria per le questioni di facile soluzione trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, contro e per essa la
[...] Controparte_1 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_9
a) Accoglie l'opposizione per le ragioni espresse in parte motiva e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 111/2022 emesso dal Tribunale di Locri;
b) condanna l'opposta al pagamento alle spese e competenze del giudizio che liquida in
€.1.700,00 per compensi secondo i valori tariffari minimi limitatamente alla fasi del giudizio svolte (studio, introduttiva e discussione), da distrarre in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Locri il 17 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis