Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2025, proposto da
RO OC, LO DO, SI Di RO, TE CC, CO SI, CO NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 21 novembre 2023 n. 631
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la sentenza 21 novembre 2023 n. 631 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 222/2023 ivi proposto dai docenti RO OC, LO DO, SI Di RO, TE CC, CO SI e CO NA contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, di: a) RO OC, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; b) LO NI, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; c) SI Di RO, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; d) TE CC, per l’anno scolastico 2022/2023; e) CO SI, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; f) CO NA, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 2) condanna il Ministero convenuto ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; 3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU per Euro 118,50, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
- è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 22 novembre 2023 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione uspvr@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato in data 8 luglio 2025 e depositato in data 14 luglio 2025 i deducenti sopra nominati hanno introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “A) ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di dare ottemperanza alla sentenza n. 631/2023, pubblicata in data 21.11.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Verona nella persona del Giudice del Lavoro, il Dott. Alessandro Gasparini, notificata all’Amministrazione in data 22.11.2023, non impugnata, passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento, da parte della Docente OS RL, del beneficio di cui all’art. 1 comma 121, legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso ed esattamente per il 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo annuo di €500,00 e dunque per l’importo complessivo di €1.500,00, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, disponendo l’erogazione in favore di OS RL dell’importo complessivo di €1.500,00 mediante “Carta elettronica”, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente; B) ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di dare ottemperanza alla sentenza n. 631/2023, pubblicata in data 21.11.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Verona nella persona del Giudice del Lavoro, il Dott. Alessandro Gasparini, notificata all’Amministrazione in data 22.11.2023, non impugnata, passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento, da parte della Docente OR BORDONI, del beneficio di cui all’art. 1 comma 121, legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso ed esattamente per il 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo annuo di €500,00 e dunque per l’importo complessivo di €2.500,00, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, disponendo l’erogazione in favore di OR BORDONI dell’importo complessivo di €2.500,00 mediante “Carta elettronica”, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente; C) ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di dare ottemperanza alla sentenza n. 631/2023, pubblicata in data 21.11.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Verona nella persona del Giudice del Lavoro, il Dott. Alessandro Gasparini, notificata all’Amministrazione in data 22.11.2023, non impugnata, passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento, da parte della Docente LE DI OS, del beneficio di cui all’art. 1 comma 121, legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso ed esattamente per il 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo annuo di €500,00 e dunque per l’importo complessivo di €1.500,00, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, disponendo l’erogazione in favore di LE DI OS dell’importo complessivo di €1.500,00 mediante “Carta elettronica”, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente; D) ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di dare ottemperanza alla sentenza n. 631/2023, pubblicata in data 21.11.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Verona nella persona del Giudice del Lavoro, il Dott. Alessandro Gasparini, notificata all’Amministrazione in data 22.11.2023, non impugnata, passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento, da parte del Docente AN IO, del beneficio di cui all’art. 1 comma 121, legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso ed esattamente per il 2022/2023, per l’importo annuo di €500,00 e dunque per l’importo complessivo di €500,00, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, disponendo l’erogazione in favore di AN IO dell’importo complessivo di €500,00 mediante “Carta elettronica”, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente; E) ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di dare ottemperanza alla sentenza n. 631/2023, pubblicata in data 21.11.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Verona nella persona del Giudice del Lavoro, il Dott. Alessandro Gasparini, notificata all’Amministrazione in data 22.11.2023, non impugnata, passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento, da parte della Docente OL AS, del beneficio di cui all’art. 1 comma 121, legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso ed esattamente per il 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo annuo di €500,00 e dunque per l’importo complessivo di €2.500,00, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, disponendo l’erogazione in favore di OL AS dell’importo complessivo di €2.500,00 mediante “Carta elettronica”, previo compimento di tutti gliatti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente; F) ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di dare ottemperanza alla sentenza n. 631/2023, pubblicata in data 21.11.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Verona nella persona del Giudice del Lavoro, il Dott. Alessandro Gasparini, notificata all’Amministrazione in data 22.11.2023, non impugnata, passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento, da parte del Docente CO NA, del beneficio di cui all’art. 1 comma 121, legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso ed esattamente per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo annuo di €500,00 e dunque per l’importo complessivo di €2.000,00, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, disponendo l’erogazione in favore di CO NA dell’importo complessivo di €2.000,00 mediante “Carta elettronica”, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente; G) per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione alla scadenza del termine eventualmente assegnato, nominare un commissario ad acta affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione inadempiente; H) condannare il Ministero dell’Istruzione a corrispondere ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. una somma determinata a titolo di penalità di mora decorrente dal giorno della comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero, se anteriore, dall’eventuale notifica della stessa; I) spese di lite, oltre al C.U. pari ad €300,00 integralmente rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 31 marzo 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” dei ricorrenti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, secondo i seguenti importi: a favore di RO OC, euro 1.500,00# (millecinquecento/00); a favore di LO DO, euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00); a favore di SI di RO, euro 1.500,00# (millecinquecento/00); a favore di TE CC, euro 500,00# (cinquecento/00); a favore di CO SI, euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00); a favore di CO NA, euro 2.000,00# (duemila/00).
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente”, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, delle seguenti somme: a favore di LO DO, euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00); a favore di SI di RO, euro 1.500,00# (millecinquecento/00); a favore di TE CC, euro 500,00# (cinquecento/00); a favore di CO SI, euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00); a favore di CO NA, euro 2.000,00# (duemila/00);
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare a favore di RO OC, LO DO, SI di RO, TE CC, CO SI, e CO NA, in solido tra loro, e per essi al procuratore dichiaratosi antistatario, Avvocato Cristiano Dalla Torre, la somma complessiva di Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), nonché alla rifusione del contributo unificato.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
CO Avino, Primo Referendario
RE AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AN | Ida IO |
IL SEGRETARIO