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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4744 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 1° luglio 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla via Nicolò da Reggio n. 10, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), in ON P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Montevergine n. 13 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
1 (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato , elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma al Viale Parioli n. 63 presso lo studio dell'avv. Fabio
Giuseppe Lucchesi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Reggio Calabria, via Tripepi Cardinale
n. 7
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo procuratore ad negotia, Dott. Controparte_6 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via
[...]
Crocefisso n. 15/C presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_7 P.IVA_5 suo procuratore ad negotia, Dott. elettivamente CP_8 domiciliata in Reggio Calabria alla via Crocefisso n. 15/C presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
2 OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte a cui ci si riporta integralmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 05 dicembre
2018, il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
sede di Reggio Calabria, per ivi sentire accolte le Controparte_9 seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa, ed eccezione respinta: - accertare e dichiarare
l'inadempimento della convenuta, rappresentato dall'invio in ritardo, rispetto ai termini del bando, della domanda dell'attore, sottoscritta in data 16.06.2016 presso la sede CAA DI REGGIO ON
CALABRIA, finalizzata alla partecipazione al PSR – Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014 -2020, con la “Misura
10_01_02 – Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità aziendale” per una superficie di ha 27,57 (che prevedeva un premio di
€ 400,00/ha); ed alla “Misura 10_01_07 – preservazione delle biodiversità: TO (che prevedeva un premio di € 700,00/ha) per una superficie di ha 4,2626; - accertare e dichiarare che l'azienda agricola era in possesso di tutti i requisiti oggettivi ON0
e soggettivi, previsto dal PSR in oggetto, per beneficiare concretamente dell'aiuto ivi previsto;
- acclarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno;
accertare e dichiarare che il danno prodotto dall'inadempimento della convenuta è pari ad €
98.082,74 di cui: € 77.196,00 per l'intervento 10_01_02 (Colture permanenti); ed € 20.886,74 per l'intervento 10_01_07 (Bergamotto)
-; o nel diverso ammontare accertato in corso di causa, che corrisponde
3 al finanziamento di cui avrebbe beneficiato l'attore per gli anni dal 2016 al 2022 se la domanda fosse stata tempestivamente inviata dalla convenuta. – conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della medesima somma € 98.082,74 o nella diversa somma risultante all'esito del giudizio, ritenuta equa e di giustizia, in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” con vittoria di spese e competenze.
In fatto, esponeva di essere stato associato - quale imprenditore agricolo professionale titolare di azienda agricola individuale sita nella
Provincia di Reggio Calabria - di con sede in ON
Reggio Calabria alla via Cardinale Tripepi n. 7 sino al 12 marzo 2018, allorquando si era trovato costretto a revocare il mandato.
Dietro pagamento di una quota annuale e relativo mandato, riceveva dall'associazione i servizi di consulenza, informazione economica – aziendale, gestione del personale e libri paga, gestione dei premi Pac
e disbrigo delle relative pratiche burocratiche, assistenza per l'accesso ai finanziamenti (tramite A.R.C.E.A) di cui ai bandi PSR Calabria.
Nel 2016, veniva pubblicato il bando REG. UE N. 1305/2013 del PSR della Regione Calabria 2014/2020 “che prevedeva il sostegno all'agricoltura con le misure 10 – Pagamenti agro climatici/ambientali;
11 – Agricoltura biologica;
13 – Indennità a favore delle zone soggette
a vincoli;
e 14 – benessere degli animali”. Dacché, essendo in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, partecipava alla misura 10, per il tramite della convenuta quale centro autorizzato ed accreditato all'invio delle domande mediante il portale SIAN.
Specificava che, ai fini della redazione e invio della domanda, era obbligatoria l'intermediazione della convenuta, nella qualità di “utente abilitato”. Le domande, infatti, dovevano essere prodotte utilizzando la funzionalità online messa a disposizione dall' ON1
, disponibile mediante il portale SIAN, per il tramite di un Centro
[...]
Autorizzato di Assistenza Agricola, obbligato anche all'invio in via
4 telematica alla Regione Calabria, dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari.
Ed ancora, il bando prevedeva, ai fini dell'invio della domanda, un primo termine entro la data del 15 giugno 2016 ed un secondo termine entro l'11 luglio 2016. Le domande, difatti, potevano essere inviate con un ritardo di 25 giorni;
in caso di domanda inoltrata nel predetto periodo di ritardo concesso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda nei termini sarebbe stato decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Dacché, in data 16 giugno 2016, presso la sede
[...] in Reggio Calabria, previa compilazione della Controparte_9 domanda, aveva provveduto a sottoscriverla unitamente al funzionario responsabile dell'associazione, sig. il quale apponeva, altresì, Per_1 il timbro del centro;
il CAA avrebbe dovuto, successivamente, inviare la domanda. Tuttavia, al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria - avvenuta in data 15.12.2016 - la domanda risultava “fuori termine”; aveva chiesto informazioni ai funzionari di i quali avevano formalmente dichiarato che la ON domanda era stata trasmessa nei termini e avevano comunicato con mail del 28.12.2016 di aver avanzato ricorso in via amministrativa avverso la graduatoria provvisoria.
Dalla copia del ricorso inviato, che precisava di non aver mai sottoscritto, si era avveduto della circostanza che era stato proposto un unico motivo di impugnazione ed ovvero che la domanda era stata stampata nei termini ma non era stata rilasciata “a causa di un errore del sistema”.
Nonostante le rassicurazioni ricevute dalla convenuta circa il probabile
“buon esito” del ricorso, aveva appreso della pubblicazione della graduatoria definitiva che la propria domanda era risultata ancora nell'elenco di quelle “non ammesse”.
5 Successivamente, aveva appreso che, contrariamente a quanto comunicatogli da , la domanda era stata inviata ON fuori ogni termine utile per come aveva evinto “dalla copia di accettazione del sistema che riporta[va] la data del 12 luglio 2016”.
Detto errore aveva comportato la perdita dei fondi non solo per l'anno
2016, ma anche per i sette anni successivi, atteso che il sostegno di cui alla misura era stato previsto per gli anni dal 2016 al 2022.
Aveva, pertanto, richiesto la restituzione del proprio fascicolo aziendale ed avanzato domanda di mediazione che aveva avuto esito negativo.
In diritto, richiamava la disciplina dei Centri di Assistenza Agricola, e specificava che il centro convenuto era tenuto al risarcimento del danno, attesa la negligenza per il ritardo dell'invio della domanda che aveva comportato l'esclusione.
Riteneva che, se la domanda fosse stata presentata nei termini, avrebbe partecipato ai fondi messi a disposizione dal PSR per la
Regione Calabria per gli interventi 10_01_02 e 10_01_07, beneficiando per il primo “dell'importo annuo di € 11.028,00 per 7 anni consecutivi con un importo finale pari ad € 77.196,00” e per il secondo
“dell'importo annuo di € 2.983,82 per 7 anni consecutivi con un importo finale pari ad € 20.886,74”.
Ribadiva che, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, se la domanda fosse stata inoltrata nei termini avrebbe consentito la
“erogazione effettiva del finanziamento previsto dal bando per tutti gli anni ivi previsti”.
Avanzava, pertanto, domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nell'ammontare pari al finanziamento non ottenuto, o in subordine domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per non aver avuto la possibilità di partecipare al concorso.
6 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 25 marzo 2019, si costituiva, tardivamente, la
, ritenendo le domande di parte ON attrice infondate sia in fatto che in diritto.
In via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando come si trattasse di una associazione sindacale territoriale facente capo alla , con funzioni rappresentative della ON categoria degli agricoltori.
Spiegava come alcuni servizi di natura specificatamente tecnica venissero espletati attraverso società autonome con autonoma personalità giuridica e rappresentanza.
Il sig. aveva conferito mandato, in data 29.06.2008, al Pt_1 [...]
che era soggetto diverso e distinto. Detto centro, Controparte_2 per svolgere i servizi garantiti agli associati, si avvaleva di società e/o soggetti giuridici autonomi e nel caso della Provincia di Reggio Calabria della società “appositamente delegata ed Controparte_4 autorizzata anche ad accedere al sistema informatico, formare la domanda ed inviarla”.
Ne derivava che le domande attoree dovevano essere spiegate nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_4
Pur ritenendo assorbente l'eccezione preliminare circa il difetto di legittimazione passiva, nel merito contestava la fondatezza della domanda. Riteneva che fosse imputabile all'attore il ritardo della presentazione della domanda, atteso che lo stesso si era presentato presso gli uffici dopo la scadenza del bando ed ovvero in data 16 giugno
2016. Le domande, infatti, erano state inviate lo stesso giorno in cui erano state sottoscritte;
contestava quanto sostenuto dall'attore circa la possibilità di presentare la domanda in ritardo seppur entro la data dell'11 luglio 2016 con decurtazione del beneficio ed in ogni caso l'attore si era presentato presso gli uffici solo in data 12 luglio 2016 e
7 pertanto dopo il termine ultimo di scadenza. Specificava come fosse obbligo dell'operatore inviare telematicamente la domanda o la variazione della stessa il giorno stesso in cui essa viene sottoscritta dall'interessato. Contestava la mancata allegazione di documentazione da parte dell'attore a sostegno dell'esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il beneficio.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze.
3. Su istanza di parte attrice, a seguito della difesa della convenuta, il giudice istruttore autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_2 CP_4
[...]
Si costituiva, quindi, con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata di terzo, depositata in data 14 aprile 2020,
[...]
il quale contestava la fondatezza della Controparte_2 domanda. In primo luogo, rilevava l'assenza di specifico mandato e riteneva che l'intera vicenda fosse stata gestita da diverso e distinto soggetto giuridico.
Rilevava, poi, che la domanda era stata tempestivamente inviata, al momento della sottoscrizione ed ovvero in data 16.06.2016; imputava, pertanto, il mancato riconoscimento del contributo ad altra e diversa circostanza.
Contestava l'insussistenza di un rapporto giuridico vincolante tra le parti, atteso che “ogni sorta di rapporto e contatto, anche di natura informale, [era] sempre e solo intercorso con altro e diverso soggetto giuridico e/o con suoi dipendenti e collaboratori totalmente diversi ed autonomi rispetto all'odierno chiamato”.
8 Dacché, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, considerato che i rapporti, per come evincibile dall'atto di citazione, erano stati intrattenuti con diverso e distinto soggetto ed ovvero “ ON
con sede in Reggio Calabria in Via Cardinale Tripepi 7
[...]
- C.F. - rappresentata legalmente dal sig. . P.IVA_6 CP_12
Contestava, infine, sia l'an che il quantum della domanda risarcitoria, mancando sul punto ogni elemento probatorio, anche in punto di sussistenza di tutti i requisiti per la partecipazione al bando e conseguimento del beneficio.
Avanzava istanza di chiamata del terzo nei confronti sia della
[...] quale soggetto garante, che della coassicuratrice Controparte_5
Parte_2
Autorizzata la chiamata dei terzi, in data 12 gennaio 2021, si costituivano e che con comparse Controparte_5 CP_7 di costituzione e risposta sovrapponibili, nel merito contestavano la fondatezza della domanda, poiché sfornita di prova sia con riferimento alla pretesa titolarità dei requisiti per l'ottenimento dei contributi, che in relazione alla quantificazione dei danni lamentati.
Quanto alla chiamata in garanzia specificavano che la stessa fosse ripartita per quote tra le due e come ciascuna di esse fosse tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, pari al 50% per ciascuna, esclusa ogni responsabilità solidale. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata sia in relazione all'an che al quantum; in caso di accoglimento anche parziale della domanda dichiarare l'assenza di alcun inadempimento da parte di e quindi rigettare anche le domande Controparte_2 espletate nei confronti delle assicurazioni;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, contenere la manleva “soltanto entro i limiti, anche di massimale, franchigia e scoperto, di quanto pattuito con la polizza Responsabilità Civile Rischi
9 Diversi n. 151126779, allegati e successivi atti di variazione e in proporzione alla propria quota pari al 50%”.
4. In esito all'attività istruttoria ammessa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ed allo stato non necessaria la CTU invocata da parte attrice, del 1° luglio 2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con contestuale discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di memorie conclusive ed eventuali repliche.
5. In via preliminare, occorre rilevare che la società di servizi
[...]
a seguito di autorizzazione all'integrazione del CP_4 contraddittorio (cfr. udienza 06 novembre 2019), pur essendo stata ritualmente citata (si veda deposito del 16 gennaio 2020, ove l'attore ha offerto in comunicazione le ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita a mezzo PEC all'indirizzo estratto dal registro INIPEC) non si è costituita in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Va, inoltre, rigettata la richiesta di CTU reiterata da parte attrice anche in sede di note conclusionali, attesa la superfluità del mezzo istruttorio ai fini del decidere.
Ed ancora, prima di procedere all'analisi delle domande nel merito deve analizzarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Orbene, ON ON
, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto
[...] di legittimazione passiva, rilevando come quale associazione sindacale territoriale facente capo alla , con funzioni ON rappresentative della categoria degli agricoltori, non si occupasse di fornire servizi di natura tecnica. Detti ultimi servizi, infatti, venivano espletati attraverso società autonome con autonoma personalità giuridica e rappresentanza. In tale contesto, si inseriva il mandato
10 conferito dall'attore al ON3
(distinto da ), che, a sua volta, si
[...] ON avvaleva di società e/o soggetti giuridici autonomi ed ovvero, per la
Provincia di Reggio Calabria, della società Controparte_4
Nel caso de quo, l'attore non ha fornito prova circa l'esistenza di un rapporto giuridico con l'associazione , limitandosi ad ON offrire in comunicazione (oltre che delle schermate di pagine web dalle quali nulla può desumersi) delle ricevute di accettazione delle domande presentate che, appunto, recano nella parte relativa al soggetto che ha provveduto ad inviare la domanda “ ”. E già ciò Controparte_2 basta per rilevare come la domanda di partecipazione al Bando sia stata gestita dal Centro di Assistenza Agricola, e precipuamente dal
[...]
Controparte_2
Tale assetto risulta confermato anche dalla prova orale assunta in corso di causa. Il teste (direttore della CP_12 ON
e funzionario della ) escusso all'udienza del ON4
19 aprile 2023 ha chiarito che “l'organo competente per l'assistenza e la trasmissione delle domande è il CAA;
invece, ON costituisce delle società di servizi che in quel caso era
[...] la quale è convenzionata poi con il CAA ON5 nazionale”.
Anche da tali dichiarazioni, pienamente attendibili e coerenti con gli atti, emerge in modo inequivoco come non possa ON considerarsi responsabile dell'attività posta in essere dal CAA o dalla società di servizi da questi incaricata.
Pertanto, non potendosi desumere a carico di , quale ON associazione rappresentativa della categoria degli agricoltori, alcun compito precipuo circa la trasmissione della domanda (le domande dovevano essere prodotte utilizzando la funzionalità online messa a disposizione dall' , disponibile mediante il ON1 portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza
11 Agricola) e non essendosi instaurato alcuno specifico rapporto giuridico tra l'attore e la predetta convenuta, va riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dalla stessa dedotto.
6. Passando al merito del giudizio, vale premettere che il Sig. Pt_1 avanza domanda volta ad accertare e dichiarare l'inadempimento della per aver inviato in ritardo, rispetto ai termini Controparte_2 del bando, la propria domanda finalizzata alla partecipazione al PSR –
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014 – 2020 e pertanto, per avergli impedito di partecipare all'erogazione dei finanziamenti di cui al bando, pur possedendo i requisiti oggettivi e soggettivi ivi previsti.
Orbene, occorre rilevare che dalla documentazione riversata in atti risulta che il Sig. abbia trasmesso due domande, rectius una Pt_1 domanda di partecipazione al bando PSR Calabria ed una successiva rettifica della domanda. Dalle ricevute di accettazione depositate in atti si evince che la prima domanda recante n. 64240737714 (cfr. all. 2 comparsa ) sia stata trasmessa in data 16.06.2016 Controparte_2 con numero protocollo ARCEA.ASR.2016.0037110 (cfr. all. 3 comparsa
), mentre la rettifica della domanda inviata in Controparte_2 sostituzione della precedente recante n. 64240921250 (cfr. all. 2 atto di citazione) sia stata trasmessa in data 12.07.2016 con numero di protocollo ARCEA.ASR.2016.0049069 (cfr. all. 7 atto di citazione).
Da ciò si desume che la domanda di partecipazione originaria era stata, sì, inviata oltre la scadenza del termine previsto dal bando, ma entro il termine prorogato dell'11 luglio con decurtazione dell'importo eventualmente erogato;
tuttavia, la domanda di modifica con ricevuta di accettazione recante data 12 luglio 2016 è stata trasmessa oltre il termine ultimo (per come si evince dal bando di partecipazione, cfr. all.
1 atto di citazione).
12 Ed invero, nella prima pagina della domanda di rettifica (cfr. all. 2 atto di citazione) si legge espressamente “in sostituzione della domanda
64240737714” e dall'esame della stessa si evince che è stata modificata la quantità netta di superficie richiesta a premio (cfr. pagg.
18 e 19 domanda di rettifica, all. 2 sopra richiamato).
Orbene, in giudizio sono confluite entrambe le ricevute di trasmissione, ma non è stata fornita alcuna specificazione circa la necessità o i motivi della modifica. Solo il teste in sede di escussione all'udienza del CP_12
19 aprile 2023, ricordava di una non meglio precisata modifica correttiva della domanda senza nulla ulteriormente argomentare.
Con riferimento a detta domanda di modifica si rileva, altresì, come la stessa risulti incompleta, mancando della pagina 20 (cfr. all. 2 sopra richiamato).
In atti, poi, è documentata la graduatoria del bando, sia provvisoria
(cfr. all. 3 atto di citazione) che definitiva (cfr. all. 6 atto di citazione), da cui emerge la dicitura “domanda fuori termine”, senza ulteriori specificazioni.
Pertanto, risulta provato che la domanda utile ai fini istruttori sia quella modificata e sostitutiva, inoltrata dopo il termine ultimo dell'11 luglio,
e che tale tardività sia stata l'effettiva causa dell'esclusione.
L'attore, con la propria domanda, chiede l'accertamento della responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta e/o dei terzi chiamati per aver trasmesso in ritardo la domanda.
Orbene, dalla natura contrattuale della responsabilità invocata ne discende che grava sull'attore, ex art. 2697 c.c., il relativo onere probatorio circa l'inadempimento, il danno subito ed il relativo nesso causale.
Quanto, invece, al rapporto intercorso tra le parti, seppur
[...]
in sede di giudizio, abbia eccepito l'assenza di Controparte_2 conferimento di specifico mandato, deve rilevarsi che dagli atti di causa 13 è emerso in modo incontrovertibile come abbia Controparte_2 trasmesso – tramite la società di servizi - per conto Controparte_4 del Sig. la relativa domanda di partecipazione al bando. Pt_1
Emerge, altresì, incontestabilmente che la domanda, rectius la modifica della domanda sia stata trasmessa oltre il termine di scadenza previsto ed ovvero in data 12 luglio 2016, ma ciò non basta da solo a fondare il diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice.
L'onere probatorio, che per come visto è posto in capo all'attore, nel caso di specie non può dirsi assolto per il solo fatto dell'esclusione dalla partecipazione alla procedura, peraltro formalmente legittima in quanto la relativa domanda è stata presentata al di fuori dei termini massimi.
L'attore, infatti, oltre a provare la tempestività della domanda presentata al CAA (circostanza si ribadisce non provata), avrebbe dovuto dimostrare di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere al beneficio e che, in assenza del fatto lesivo, avrebbe avuto una concreta possibilità di essere ammesso al finanziamento.
Sul punto, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova circa i requisiti aziendali, la conformità della domanda al bando o la propria posizione rispetto agli altri candidati (si limita ad affermare che tutti siano stati ammessi al godimento del beneficio). Ha prodotto un Programma annuale delle produzioni vegetali (PAPV) del 2018 (cfr. all. 13 atto di citazione), riportante la dicitura “prima comunicazione”, che quindi non
è riferibile all'annualità 2016 e non dimostra la consistenza della superficie o la coltura effettiva al tempo del bando.
Dacché, non essendo dimostrata né l'ammissibilità al bando, né una concreta possibilità di collocazione utile in graduatoria, il danno lamentato resta sfornito di prova e pertanto, la relativa domanda va rigettata.
14 7. Né può trovare accoglimento la domanda spiegata in via subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance per non aver avuto la possibilità di partecipare al concorso, attesa l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di una possibilità concreta di ottenere il finanziamento.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui acclarato la domanda attorea deve essere rigettata per difetto di prova del danno e del nesso causale, in applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui il giudice può decidere la causa sulla base del profilo assorbente più immediatamente verificabile.
8. Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ossequio al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i minimi tariffari, in ragione della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute ed in rapporto al valore dichiarato (98.082,74).
Pertanto, l'attore, , deve essere condannato al Parte_3 pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti e che si ON Controparte_2 liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi - di cui € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale - oltre accessori come per legge.
Con riferimento, invece, alla in ragione della Controparte_4 contumacia della parte, le spese vengono compensate. Deve, ugualmente, disporsi la compensazione delle spese, nei confronti delle terze chiamate, alla luce delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite a favore dei convenuti costituiti e ON [...] che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per Controparte_2 compensi oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta;
3. compensa le spese tra l'attore e la convenuta contumace CP_4
;
[...]
4. compensa le spese tra la e le terze Controparte_2 chiamate.
Così deciso in Reggio Calabria il 25/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4744 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 1° luglio 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla via Nicolò da Reggio n. 10, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), in ON P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Montevergine n. 13 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
1 (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato , elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma al Viale Parioli n. 63 presso lo studio dell'avv. Fabio
Giuseppe Lucchesi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Reggio Calabria, via Tripepi Cardinale
n. 7
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo procuratore ad negotia, Dott. Controparte_6 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via
[...]
Crocefisso n. 15/C presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_7 P.IVA_5 suo procuratore ad negotia, Dott. elettivamente CP_8 domiciliata in Reggio Calabria alla via Crocefisso n. 15/C presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
2 OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte a cui ci si riporta integralmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 05 dicembre
2018, il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
sede di Reggio Calabria, per ivi sentire accolte le Controparte_9 seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa, ed eccezione respinta: - accertare e dichiarare
l'inadempimento della convenuta, rappresentato dall'invio in ritardo, rispetto ai termini del bando, della domanda dell'attore, sottoscritta in data 16.06.2016 presso la sede CAA DI REGGIO ON
CALABRIA, finalizzata alla partecipazione al PSR – Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014 -2020, con la “Misura
10_01_02 – Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità aziendale” per una superficie di ha 27,57 (che prevedeva un premio di
€ 400,00/ha); ed alla “Misura 10_01_07 – preservazione delle biodiversità: TO (che prevedeva un premio di € 700,00/ha) per una superficie di ha 4,2626; - accertare e dichiarare che l'azienda agricola era in possesso di tutti i requisiti oggettivi ON0
e soggettivi, previsto dal PSR in oggetto, per beneficiare concretamente dell'aiuto ivi previsto;
- acclarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno;
accertare e dichiarare che il danno prodotto dall'inadempimento della convenuta è pari ad €
98.082,74 di cui: € 77.196,00 per l'intervento 10_01_02 (Colture permanenti); ed € 20.886,74 per l'intervento 10_01_07 (Bergamotto)
-; o nel diverso ammontare accertato in corso di causa, che corrisponde
3 al finanziamento di cui avrebbe beneficiato l'attore per gli anni dal 2016 al 2022 se la domanda fosse stata tempestivamente inviata dalla convenuta. – conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della medesima somma € 98.082,74 o nella diversa somma risultante all'esito del giudizio, ritenuta equa e di giustizia, in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” con vittoria di spese e competenze.
In fatto, esponeva di essere stato associato - quale imprenditore agricolo professionale titolare di azienda agricola individuale sita nella
Provincia di Reggio Calabria - di con sede in ON
Reggio Calabria alla via Cardinale Tripepi n. 7 sino al 12 marzo 2018, allorquando si era trovato costretto a revocare il mandato.
Dietro pagamento di una quota annuale e relativo mandato, riceveva dall'associazione i servizi di consulenza, informazione economica – aziendale, gestione del personale e libri paga, gestione dei premi Pac
e disbrigo delle relative pratiche burocratiche, assistenza per l'accesso ai finanziamenti (tramite A.R.C.E.A) di cui ai bandi PSR Calabria.
Nel 2016, veniva pubblicato il bando REG. UE N. 1305/2013 del PSR della Regione Calabria 2014/2020 “che prevedeva il sostegno all'agricoltura con le misure 10 – Pagamenti agro climatici/ambientali;
11 – Agricoltura biologica;
13 – Indennità a favore delle zone soggette
a vincoli;
e 14 – benessere degli animali”. Dacché, essendo in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, partecipava alla misura 10, per il tramite della convenuta quale centro autorizzato ed accreditato all'invio delle domande mediante il portale SIAN.
Specificava che, ai fini della redazione e invio della domanda, era obbligatoria l'intermediazione della convenuta, nella qualità di “utente abilitato”. Le domande, infatti, dovevano essere prodotte utilizzando la funzionalità online messa a disposizione dall' ON1
, disponibile mediante il portale SIAN, per il tramite di un Centro
[...]
Autorizzato di Assistenza Agricola, obbligato anche all'invio in via
4 telematica alla Regione Calabria, dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari.
Ed ancora, il bando prevedeva, ai fini dell'invio della domanda, un primo termine entro la data del 15 giugno 2016 ed un secondo termine entro l'11 luglio 2016. Le domande, difatti, potevano essere inviate con un ritardo di 25 giorni;
in caso di domanda inoltrata nel predetto periodo di ritardo concesso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda nei termini sarebbe stato decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Dacché, in data 16 giugno 2016, presso la sede
[...] in Reggio Calabria, previa compilazione della Controparte_9 domanda, aveva provveduto a sottoscriverla unitamente al funzionario responsabile dell'associazione, sig. il quale apponeva, altresì, Per_1 il timbro del centro;
il CAA avrebbe dovuto, successivamente, inviare la domanda. Tuttavia, al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria - avvenuta in data 15.12.2016 - la domanda risultava “fuori termine”; aveva chiesto informazioni ai funzionari di i quali avevano formalmente dichiarato che la ON domanda era stata trasmessa nei termini e avevano comunicato con mail del 28.12.2016 di aver avanzato ricorso in via amministrativa avverso la graduatoria provvisoria.
Dalla copia del ricorso inviato, che precisava di non aver mai sottoscritto, si era avveduto della circostanza che era stato proposto un unico motivo di impugnazione ed ovvero che la domanda era stata stampata nei termini ma non era stata rilasciata “a causa di un errore del sistema”.
Nonostante le rassicurazioni ricevute dalla convenuta circa il probabile
“buon esito” del ricorso, aveva appreso della pubblicazione della graduatoria definitiva che la propria domanda era risultata ancora nell'elenco di quelle “non ammesse”.
5 Successivamente, aveva appreso che, contrariamente a quanto comunicatogli da , la domanda era stata inviata ON fuori ogni termine utile per come aveva evinto “dalla copia di accettazione del sistema che riporta[va] la data del 12 luglio 2016”.
Detto errore aveva comportato la perdita dei fondi non solo per l'anno
2016, ma anche per i sette anni successivi, atteso che il sostegno di cui alla misura era stato previsto per gli anni dal 2016 al 2022.
Aveva, pertanto, richiesto la restituzione del proprio fascicolo aziendale ed avanzato domanda di mediazione che aveva avuto esito negativo.
In diritto, richiamava la disciplina dei Centri di Assistenza Agricola, e specificava che il centro convenuto era tenuto al risarcimento del danno, attesa la negligenza per il ritardo dell'invio della domanda che aveva comportato l'esclusione.
Riteneva che, se la domanda fosse stata presentata nei termini, avrebbe partecipato ai fondi messi a disposizione dal PSR per la
Regione Calabria per gli interventi 10_01_02 e 10_01_07, beneficiando per il primo “dell'importo annuo di € 11.028,00 per 7 anni consecutivi con un importo finale pari ad € 77.196,00” e per il secondo
“dell'importo annuo di € 2.983,82 per 7 anni consecutivi con un importo finale pari ad € 20.886,74”.
Ribadiva che, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, se la domanda fosse stata inoltrata nei termini avrebbe consentito la
“erogazione effettiva del finanziamento previsto dal bando per tutti gli anni ivi previsti”.
Avanzava, pertanto, domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nell'ammontare pari al finanziamento non ottenuto, o in subordine domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per non aver avuto la possibilità di partecipare al concorso.
6 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 25 marzo 2019, si costituiva, tardivamente, la
, ritenendo le domande di parte ON attrice infondate sia in fatto che in diritto.
In via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando come si trattasse di una associazione sindacale territoriale facente capo alla , con funzioni rappresentative della ON categoria degli agricoltori.
Spiegava come alcuni servizi di natura specificatamente tecnica venissero espletati attraverso società autonome con autonoma personalità giuridica e rappresentanza.
Il sig. aveva conferito mandato, in data 29.06.2008, al Pt_1 [...]
che era soggetto diverso e distinto. Detto centro, Controparte_2 per svolgere i servizi garantiti agli associati, si avvaleva di società e/o soggetti giuridici autonomi e nel caso della Provincia di Reggio Calabria della società “appositamente delegata ed Controparte_4 autorizzata anche ad accedere al sistema informatico, formare la domanda ed inviarla”.
Ne derivava che le domande attoree dovevano essere spiegate nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_4
Pur ritenendo assorbente l'eccezione preliminare circa il difetto di legittimazione passiva, nel merito contestava la fondatezza della domanda. Riteneva che fosse imputabile all'attore il ritardo della presentazione della domanda, atteso che lo stesso si era presentato presso gli uffici dopo la scadenza del bando ed ovvero in data 16 giugno
2016. Le domande, infatti, erano state inviate lo stesso giorno in cui erano state sottoscritte;
contestava quanto sostenuto dall'attore circa la possibilità di presentare la domanda in ritardo seppur entro la data dell'11 luglio 2016 con decurtazione del beneficio ed in ogni caso l'attore si era presentato presso gli uffici solo in data 12 luglio 2016 e
7 pertanto dopo il termine ultimo di scadenza. Specificava come fosse obbligo dell'operatore inviare telematicamente la domanda o la variazione della stessa il giorno stesso in cui essa viene sottoscritta dall'interessato. Contestava la mancata allegazione di documentazione da parte dell'attore a sostegno dell'esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il beneficio.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze.
3. Su istanza di parte attrice, a seguito della difesa della convenuta, il giudice istruttore autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_2 CP_4
[...]
Si costituiva, quindi, con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata di terzo, depositata in data 14 aprile 2020,
[...]
il quale contestava la fondatezza della Controparte_2 domanda. In primo luogo, rilevava l'assenza di specifico mandato e riteneva che l'intera vicenda fosse stata gestita da diverso e distinto soggetto giuridico.
Rilevava, poi, che la domanda era stata tempestivamente inviata, al momento della sottoscrizione ed ovvero in data 16.06.2016; imputava, pertanto, il mancato riconoscimento del contributo ad altra e diversa circostanza.
Contestava l'insussistenza di un rapporto giuridico vincolante tra le parti, atteso che “ogni sorta di rapporto e contatto, anche di natura informale, [era] sempre e solo intercorso con altro e diverso soggetto giuridico e/o con suoi dipendenti e collaboratori totalmente diversi ed autonomi rispetto all'odierno chiamato”.
8 Dacché, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, considerato che i rapporti, per come evincibile dall'atto di citazione, erano stati intrattenuti con diverso e distinto soggetto ed ovvero “ ON
con sede in Reggio Calabria in Via Cardinale Tripepi 7
[...]
- C.F. - rappresentata legalmente dal sig. . P.IVA_6 CP_12
Contestava, infine, sia l'an che il quantum della domanda risarcitoria, mancando sul punto ogni elemento probatorio, anche in punto di sussistenza di tutti i requisiti per la partecipazione al bando e conseguimento del beneficio.
Avanzava istanza di chiamata del terzo nei confronti sia della
[...] quale soggetto garante, che della coassicuratrice Controparte_5
Parte_2
Autorizzata la chiamata dei terzi, in data 12 gennaio 2021, si costituivano e che con comparse Controparte_5 CP_7 di costituzione e risposta sovrapponibili, nel merito contestavano la fondatezza della domanda, poiché sfornita di prova sia con riferimento alla pretesa titolarità dei requisiti per l'ottenimento dei contributi, che in relazione alla quantificazione dei danni lamentati.
Quanto alla chiamata in garanzia specificavano che la stessa fosse ripartita per quote tra le due e come ciascuna di esse fosse tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, pari al 50% per ciascuna, esclusa ogni responsabilità solidale. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata sia in relazione all'an che al quantum; in caso di accoglimento anche parziale della domanda dichiarare l'assenza di alcun inadempimento da parte di e quindi rigettare anche le domande Controparte_2 espletate nei confronti delle assicurazioni;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, contenere la manleva “soltanto entro i limiti, anche di massimale, franchigia e scoperto, di quanto pattuito con la polizza Responsabilità Civile Rischi
9 Diversi n. 151126779, allegati e successivi atti di variazione e in proporzione alla propria quota pari al 50%”.
4. In esito all'attività istruttoria ammessa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ed allo stato non necessaria la CTU invocata da parte attrice, del 1° luglio 2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con contestuale discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di memorie conclusive ed eventuali repliche.
5. In via preliminare, occorre rilevare che la società di servizi
[...]
a seguito di autorizzazione all'integrazione del CP_4 contraddittorio (cfr. udienza 06 novembre 2019), pur essendo stata ritualmente citata (si veda deposito del 16 gennaio 2020, ove l'attore ha offerto in comunicazione le ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita a mezzo PEC all'indirizzo estratto dal registro INIPEC) non si è costituita in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Va, inoltre, rigettata la richiesta di CTU reiterata da parte attrice anche in sede di note conclusionali, attesa la superfluità del mezzo istruttorio ai fini del decidere.
Ed ancora, prima di procedere all'analisi delle domande nel merito deve analizzarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Orbene, ON ON
, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto
[...] di legittimazione passiva, rilevando come quale associazione sindacale territoriale facente capo alla , con funzioni ON rappresentative della categoria degli agricoltori, non si occupasse di fornire servizi di natura tecnica. Detti ultimi servizi, infatti, venivano espletati attraverso società autonome con autonoma personalità giuridica e rappresentanza. In tale contesto, si inseriva il mandato
10 conferito dall'attore al ON3
(distinto da ), che, a sua volta, si
[...] ON avvaleva di società e/o soggetti giuridici autonomi ed ovvero, per la
Provincia di Reggio Calabria, della società Controparte_4
Nel caso de quo, l'attore non ha fornito prova circa l'esistenza di un rapporto giuridico con l'associazione , limitandosi ad ON offrire in comunicazione (oltre che delle schermate di pagine web dalle quali nulla può desumersi) delle ricevute di accettazione delle domande presentate che, appunto, recano nella parte relativa al soggetto che ha provveduto ad inviare la domanda “ ”. E già ciò Controparte_2 basta per rilevare come la domanda di partecipazione al Bando sia stata gestita dal Centro di Assistenza Agricola, e precipuamente dal
[...]
Controparte_2
Tale assetto risulta confermato anche dalla prova orale assunta in corso di causa. Il teste (direttore della CP_12 ON
e funzionario della ) escusso all'udienza del ON4
19 aprile 2023 ha chiarito che “l'organo competente per l'assistenza e la trasmissione delle domande è il CAA;
invece, ON costituisce delle società di servizi che in quel caso era
[...] la quale è convenzionata poi con il CAA ON5 nazionale”.
Anche da tali dichiarazioni, pienamente attendibili e coerenti con gli atti, emerge in modo inequivoco come non possa ON considerarsi responsabile dell'attività posta in essere dal CAA o dalla società di servizi da questi incaricata.
Pertanto, non potendosi desumere a carico di , quale ON associazione rappresentativa della categoria degli agricoltori, alcun compito precipuo circa la trasmissione della domanda (le domande dovevano essere prodotte utilizzando la funzionalità online messa a disposizione dall' , disponibile mediante il ON1 portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza
11 Agricola) e non essendosi instaurato alcuno specifico rapporto giuridico tra l'attore e la predetta convenuta, va riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dalla stessa dedotto.
6. Passando al merito del giudizio, vale premettere che il Sig. Pt_1 avanza domanda volta ad accertare e dichiarare l'inadempimento della per aver inviato in ritardo, rispetto ai termini Controparte_2 del bando, la propria domanda finalizzata alla partecipazione al PSR –
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014 – 2020 e pertanto, per avergli impedito di partecipare all'erogazione dei finanziamenti di cui al bando, pur possedendo i requisiti oggettivi e soggettivi ivi previsti.
Orbene, occorre rilevare che dalla documentazione riversata in atti risulta che il Sig. abbia trasmesso due domande, rectius una Pt_1 domanda di partecipazione al bando PSR Calabria ed una successiva rettifica della domanda. Dalle ricevute di accettazione depositate in atti si evince che la prima domanda recante n. 64240737714 (cfr. all. 2 comparsa ) sia stata trasmessa in data 16.06.2016 Controparte_2 con numero protocollo ARCEA.ASR.2016.0037110 (cfr. all. 3 comparsa
), mentre la rettifica della domanda inviata in Controparte_2 sostituzione della precedente recante n. 64240921250 (cfr. all. 2 atto di citazione) sia stata trasmessa in data 12.07.2016 con numero di protocollo ARCEA.ASR.2016.0049069 (cfr. all. 7 atto di citazione).
Da ciò si desume che la domanda di partecipazione originaria era stata, sì, inviata oltre la scadenza del termine previsto dal bando, ma entro il termine prorogato dell'11 luglio con decurtazione dell'importo eventualmente erogato;
tuttavia, la domanda di modifica con ricevuta di accettazione recante data 12 luglio 2016 è stata trasmessa oltre il termine ultimo (per come si evince dal bando di partecipazione, cfr. all.
1 atto di citazione).
12 Ed invero, nella prima pagina della domanda di rettifica (cfr. all. 2 atto di citazione) si legge espressamente “in sostituzione della domanda
64240737714” e dall'esame della stessa si evince che è stata modificata la quantità netta di superficie richiesta a premio (cfr. pagg.
18 e 19 domanda di rettifica, all. 2 sopra richiamato).
Orbene, in giudizio sono confluite entrambe le ricevute di trasmissione, ma non è stata fornita alcuna specificazione circa la necessità o i motivi della modifica. Solo il teste in sede di escussione all'udienza del CP_12
19 aprile 2023, ricordava di una non meglio precisata modifica correttiva della domanda senza nulla ulteriormente argomentare.
Con riferimento a detta domanda di modifica si rileva, altresì, come la stessa risulti incompleta, mancando della pagina 20 (cfr. all. 2 sopra richiamato).
In atti, poi, è documentata la graduatoria del bando, sia provvisoria
(cfr. all. 3 atto di citazione) che definitiva (cfr. all. 6 atto di citazione), da cui emerge la dicitura “domanda fuori termine”, senza ulteriori specificazioni.
Pertanto, risulta provato che la domanda utile ai fini istruttori sia quella modificata e sostitutiva, inoltrata dopo il termine ultimo dell'11 luglio,
e che tale tardività sia stata l'effettiva causa dell'esclusione.
L'attore, con la propria domanda, chiede l'accertamento della responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta e/o dei terzi chiamati per aver trasmesso in ritardo la domanda.
Orbene, dalla natura contrattuale della responsabilità invocata ne discende che grava sull'attore, ex art. 2697 c.c., il relativo onere probatorio circa l'inadempimento, il danno subito ed il relativo nesso causale.
Quanto, invece, al rapporto intercorso tra le parti, seppur
[...]
in sede di giudizio, abbia eccepito l'assenza di Controparte_2 conferimento di specifico mandato, deve rilevarsi che dagli atti di causa 13 è emerso in modo incontrovertibile come abbia Controparte_2 trasmesso – tramite la società di servizi - per conto Controparte_4 del Sig. la relativa domanda di partecipazione al bando. Pt_1
Emerge, altresì, incontestabilmente che la domanda, rectius la modifica della domanda sia stata trasmessa oltre il termine di scadenza previsto ed ovvero in data 12 luglio 2016, ma ciò non basta da solo a fondare il diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice.
L'onere probatorio, che per come visto è posto in capo all'attore, nel caso di specie non può dirsi assolto per il solo fatto dell'esclusione dalla partecipazione alla procedura, peraltro formalmente legittima in quanto la relativa domanda è stata presentata al di fuori dei termini massimi.
L'attore, infatti, oltre a provare la tempestività della domanda presentata al CAA (circostanza si ribadisce non provata), avrebbe dovuto dimostrare di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere al beneficio e che, in assenza del fatto lesivo, avrebbe avuto una concreta possibilità di essere ammesso al finanziamento.
Sul punto, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova circa i requisiti aziendali, la conformità della domanda al bando o la propria posizione rispetto agli altri candidati (si limita ad affermare che tutti siano stati ammessi al godimento del beneficio). Ha prodotto un Programma annuale delle produzioni vegetali (PAPV) del 2018 (cfr. all. 13 atto di citazione), riportante la dicitura “prima comunicazione”, che quindi non
è riferibile all'annualità 2016 e non dimostra la consistenza della superficie o la coltura effettiva al tempo del bando.
Dacché, non essendo dimostrata né l'ammissibilità al bando, né una concreta possibilità di collocazione utile in graduatoria, il danno lamentato resta sfornito di prova e pertanto, la relativa domanda va rigettata.
14 7. Né può trovare accoglimento la domanda spiegata in via subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance per non aver avuto la possibilità di partecipare al concorso, attesa l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di una possibilità concreta di ottenere il finanziamento.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui acclarato la domanda attorea deve essere rigettata per difetto di prova del danno e del nesso causale, in applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui il giudice può decidere la causa sulla base del profilo assorbente più immediatamente verificabile.
8. Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ossequio al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i minimi tariffari, in ragione della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute ed in rapporto al valore dichiarato (98.082,74).
Pertanto, l'attore, , deve essere condannato al Parte_3 pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti e che si ON Controparte_2 liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi - di cui € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale - oltre accessori come per legge.
Con riferimento, invece, alla in ragione della Controparte_4 contumacia della parte, le spese vengono compensate. Deve, ugualmente, disporsi la compensazione delle spese, nei confronti delle terze chiamate, alla luce delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite a favore dei convenuti costituiti e ON [...] che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per Controparte_2 compensi oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta;
3. compensa le spese tra l'attore e la convenuta contumace CP_4
;
[...]
4. compensa le spese tra la e le terze Controparte_2 chiamate.
Così deciso in Reggio Calabria il 25/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
16