CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 119047 ADD.LE PROV.LE proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 119047 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2011
- sul ricorso n. 833/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15214 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante, difesa dal dott. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, impugna il rifiuto opposto dalla Provincia di Brescia e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'istanza di restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex D.L. n.
511/1988, art. 6.
Espone la ricorrente che con ordinanza datata 3.12.2022 resa nel giudizio R.G. n. 1732/2022 (doc.n.5 ricorrente), il Tribunale di Milano ha condannato Ricorrente_1 SPA a restituire a società_1 SPA gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale provinciale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità della stessa per complessivi € 7.715,00. L'ordinanza è divenuta definitiva e la condanna al pagamento è stata eseguita dalla Società ricorrente. A fronte dell'istanza di rimborso di quanto versato a società_1 SPA, tanto la Provincia di Brescia che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brescia, - la prima espressamente, la seconda tacitamente – sostenevano di non essere legittimate passive al rimborso e lo negavano.
Sostiene la ricorrente il proprio diritto al rimborso e conclude, previa riunione dei giudizi, per l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 SPA al rimborso ex art. 14, comma 4, TUA delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica corrisposte con riferimento all'utenza intestata a società_1 SPA con condanna della Provincia di Brescia o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso, con vittoria di spese.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese. La Provincia di Brescia nel giudizio RG n.42/2024 ha depositato memorie.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha depositato il provvedimento datato 6.2.2026 con cui ha annullato in autotutela il diniego tacito all'instanza di rimborso per cui è giudizio provvedendo al rimborso richiesto.
Alla pubblica udienza del 23.2.2026, riuniti i ricorsi e sentite le parti come da verbale, i ricorsi sono trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte riunisce i ricorsi per connessione oggettiva, avendo ad oggetto un'identica istanza di rimborso.
Osserva nel merito la Corte che la questione relativa alla legittimazione al rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sui consumi di energia elettrica è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 2.8.2024 n.21883 in sede di rinvio pregiudiziale fissando il principio per cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
Ritiene la Corte di non potersi discostare dal principio affermato, di cui condivide le motivazioni, come peraltro la prevalente giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Peraltro l'annullamento in autotutela del diniego tacito di rimborso operato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con conseguente versamento dell'importo richiesto e degli interessi maturati, conduce all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, composti dalla citata sentenza della Suprema Corte solo dopo la proposizione dei ricorsi riuniti giustifica la compensazione fra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese dei giudizi riuniti compensate.
Brescia, 23.2.2026
Il Presidente est.
IL PI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 119047 ADD.LE PROV.LE proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 119047 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2011
- sul ricorso n. 833/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15214 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_ricorrente-1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante, difesa dal dott. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, impugna il rifiuto opposto dalla Provincia di Brescia e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'istanza di restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex D.L. n.
511/1988, art. 6.
Espone la ricorrente che con ordinanza datata 3.12.2022 resa nel giudizio R.G. n. 1732/2022 (doc.n.5 ricorrente), il Tribunale di Milano ha condannato Ricorrente_1 SPA a restituire a società_1 SPA gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale provinciale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità della stessa per complessivi € 7.715,00. L'ordinanza è divenuta definitiva e la condanna al pagamento è stata eseguita dalla Società ricorrente. A fronte dell'istanza di rimborso di quanto versato a società_1 SPA, tanto la Provincia di Brescia che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brescia, - la prima espressamente, la seconda tacitamente – sostenevano di non essere legittimate passive al rimborso e lo negavano.
Sostiene la ricorrente il proprio diritto al rimborso e conclude, previa riunione dei giudizi, per l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 SPA al rimborso ex art. 14, comma 4, TUA delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica corrisposte con riferimento all'utenza intestata a società_1 SPA con condanna della Provincia di Brescia o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso, con vittoria di spese.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese. La Provincia di Brescia nel giudizio RG n.42/2024 ha depositato memorie.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha depositato il provvedimento datato 6.2.2026 con cui ha annullato in autotutela il diniego tacito all'instanza di rimborso per cui è giudizio provvedendo al rimborso richiesto.
Alla pubblica udienza del 23.2.2026, riuniti i ricorsi e sentite le parti come da verbale, i ricorsi sono trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte riunisce i ricorsi per connessione oggettiva, avendo ad oggetto un'identica istanza di rimborso.
Osserva nel merito la Corte che la questione relativa alla legittimazione al rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sui consumi di energia elettrica è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 2.8.2024 n.21883 in sede di rinvio pregiudiziale fissando il principio per cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
Ritiene la Corte di non potersi discostare dal principio affermato, di cui condivide le motivazioni, come peraltro la prevalente giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Peraltro l'annullamento in autotutela del diniego tacito di rimborso operato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con conseguente versamento dell'importo richiesto e degli interessi maturati, conduce all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, composti dalla citata sentenza della Suprema Corte solo dopo la proposizione dei ricorsi riuniti giustifica la compensazione fra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese dei giudizi riuniti compensate.
Brescia, 23.2.2026
Il Presidente est.
IL PI