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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12100 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19468/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Del Bove ( ), presso lo studio C.F._1 della quale, in Alvito, via Colle della Setta n. 2A, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lukacs ( ), C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli, via Mergellina n. 32, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2670/2024 mediante il Parte_1 quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare immediatamente a Controparte_2
Contr (di seguito, la somma di euro 115.598,98 oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio sulla base del “contratto di affiliazione commerciale e fornitura di merci” concluso dalla ricorrente in sede monitoria con il 15 novembre 2021 (contratto dalla CP_3
pagina 1 di 7 odierna opposta dichiarato risolto -sulla base di clausola risolutiva espressa- in data 10.1.2023); tanto in ragione di una pretesa responsabilità solidale di che, quale Parte_1 concedente, ha (il giorno 11.11.2012) concluso con contratto di affitto del ramo d'azienda CP_3 relativo al supermercato corrente in Broccostella, alla via IV traversa Stella (contratto risolto il
9.11.2023). L'opponente ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nei propri confronti non risultando provata una propria responsabilità solidale con
[...]
CP_ inconferente risultando il riferimento all'art. 2560 c.c. (che è applicabile al solo caso di cessione di azienda e non a quello di affitto di azienda -tale essendo, in realtà, il contratto concluso tra e ed essendo il credito (che neppure risulta dalle scritture Parte_1 CP_3 contabili -essendo stato concluso un contratto di mero affitto di azienda) relativo a forniture presso esercizi commerciali ulteriori rispetto a quello sito in Broccostella, alla via IV traversa Stella. La parte ha, infine, osservato che la propria compagine sociale è differente da quella di (non CP_3 potendo la prospettata identità soggettiva “rinvenirsi dai rapporti personali e affettivi avuti in passato o esistenti dai soci” -p. 4 dell'atto di citazione) e che non è condivisibile la prospettata irrisorietà del canone pattuito per l'affitto di azienda.
B&G, premesso che il ramo di azienda affittato da a è stato, Parte_1 CP_3 in data 9 novembre 2023, retrocesso “per effetto della risoluzione consensuale del contratto di affitto d'azienda (e, contestualmente, da questa concesso in affitto alla Parte_2 con efficacia dal 13 novembre 2023, doc. 17 della produzione monitoria)” (p. 2 della comparsa di costituzione e riposta), che “tra e la (e la CP_3 Parte_1 [...]
) non vi è reale alterità soggettiva” (p. 3 della comparsa di costituzione ove sono Parte_2 pure riportati gli elementi fattuali alla base della prospettata assenza di alterità soggettiva) e che non v'è stata alcuna sostanziale contestazione quanto all'esistenza del proprio credito nei confronti di ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che l'art. 2560 c.c. trova applicazione CP_3 anche in caso di affitto di azienda e di retrocessione della medesima neppure occorrendo che i debiti risultino dalle scritture contabili allorquando (come nel caso concreto) non vi sia alterità soggettiva tra la concedente e l'affittuaria; ii) che la (in alcun modo provata) difesa secondo la quale le forniture alimentari alla base del decreto ingiuntivo sarebbero relative ad esercizi diversi da quello sito in Broccostella risulta infondata, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso (nei confronti dell'odierna opponente) sulla base di fatture relative esclusivamente a forniture presso l'esercizio sopra indicato;
forniture eseguite in un periodo non eccedente il mese di ottobre 2023 (allorquando il contratto di affitto di azienda -risolto il 14.11.2023- era ancora in essere); iii) che l'identità soggettiva tra l'odierna opponente e è confermata dagli elementi riportati a partire dalla CP_3
pagina 2 di 7 pagina 9 della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché dalla viltà del canone di affitto pattuito (pp. 12 e ss. della comparsa di costituzione e risposta).
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, trovando quindi conferma la già pronunziata esecutività del decreto ingiuntivo n. 2670/2024 nei confronti dell'odierna opponente.
L'effettiva esistenza del credito oggetto del presente giudizio è desumibile dai seguenti, concorrenti elementi: i) l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione anche nei confronti di (che, ingiunta per il maggior importo di euro 520.432,04, non risulta aver CP_3 instaurato il giudizio regolato a partire dall'art. 645 c.p.c. -cui le parti non hanno fatto riferimento- e che l'opponente non ha inteso chiamare in giudizio); ii) l'essere l'odierna opponente retrocessionaria dell'azienda affittata a (e, quindi, a maggior ragione alla luce della mancata alterità CP_3 soggettiva sulla quale di seguito ci si soffermerà, a conoscenza dei debiti assunti dall'affittuaria nella vigenza del rapporto di affitto). Né una diversa conclusione può essere argomentata sulla base dell'asserita somministrazione di alimenti presso punti vendita diversi da quello sito in Broccostella ovvero per un periodo successivo a quello durante il quale ha avuto efficacia il contratto di cessione di azienda che viene in rilievo nel presente giudizio. Premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di limitatamente alle forniture che (sulla base Parte_1 della documentazione depositata in sede monitoria) sono state eseguite presso il punto vendita in
Broccostella, non può non rilevarsi come, nonostante la consistente documentazione depositata nel fascicolo monitorio (documentazione qui riversata e ben esaminabile dall'odierna opponente),
[...] non abbia svolto alcuna specifica difesa a fronte delle deduzioni (peraltro Parte_1 fondate proprio sulla documentazione prodotta in sede monitoria) relative alla emissione del decreto ingiuntivo (nei confronti dell'odierna opponente) per sole somministrazioni di merci presso il (solo) punto vendita affittato dall'odierna opponente e per un periodo temporale integralmente ricompreso nel periodo di efficacia del contratto di affitto di azienda.
Tanto detto, dato atto della tardività della difesa relativa alla pretesa contrarietà a buona fede del comportamento dell'odierna opposta che, nonostante le difficoltà economiche di avrebbe CP_3 continuato a somministrarle merci (tale deduzione risulta infatti svolta solo a partire dalla memoria depositata il 27.11.2025), il presente giudizio risulta incentrato sulla questione relativa alla applicabilità (o non applicabilità) del regime di responsabilità delineato dall'art. 2560 c.c. oltre che alla cessione di azienda, anche all'affitto di azienda. Questo Giudice ritiene di dover dare risposta positiva a tale questione in ragione della ratio dell'art. 2560 c.c. che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, è norma tesa a tutelare i terzi creditori dell'impresa esercitata mediante i beni aziendali (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre pagina 3 di 7 2017, n. 23581) mediante la previsione di una responsabilità ulteriore (in taluni precedenti ricondotta ad una ipotesi di “accollo cumulativo ex lege” -cfr. Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n.
4248, nonché Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) dell'acquirente (e, per quanto si dirà, dell'affittuario del) l'azienda. In dottrina è stata valorizzata la modernità dell'art. 2560, co. 2, c.c. che (nella consapevolezza di come, nell'ambito delle iniziative produttive, la garanzia di soddisfacimento delle pretese creditorie vada, non infrequentemente, ricercata più che nel patrimonio del debitore -secondo la logica sottesa all'art. 2740 c.c.- nel risultato dell'attività svolta attraverso l'azienda) è teso a salvaguardare l'affidamento dei creditori aziendali sulla redditività del compendio produttivo, cioè sulla capacità dei beni dell'azienda di produrre un cash flow idoneo a far fronte alle passività generatesi nello svolgimento dell'attività d'impresa. In definitiva, la previsione della responsabilità aggiuntiva del cessionario per i debiti sorti sotto la precedente gestione è tesa ad evitare che le possibilità di realizzazione delle pretese dei creditori aziendali possano essere pregiudicate dal trasferimento dei beni produttivi. La possibilità di agire anche nei confronti di chi abbia il successivo godimento dei beni aziendali consente infatti di continuare a fare affidamento sulla capacità degli stessi beni aziendali di essere autoliquidanti rispetto alle passività generate dall'esercizio dell'impresa.
L'impermeabilità della tutela dei creditori dell'impresa alle vicende circolatorie dell'azienda che risulta delineata dall'art. 2560 c.c. prescinde quindi dalla natura (definitiva o solo temporanea) della vicenda circolatoria.
Una diversa conclusione (oltre a consentire di agevolmente frustrare la tutela apprestata dall'art. 2560 c.c. mediante il perfezionamento di un contratto di affitto -e non di cessione- di azienda) risulterebbe difficilmente coerente con il principio di ragionevolezza poiché finirebbe con l'escludere la responsabilità solidale dell'imprenditore che ha la temporanea disponibilità dei beni pur avendo questi (nella segnalata prospettiva di capacità autoliquidante dei beni aziendali accolta dall'art. 2560, co. 2, c.c.) una posizione analoga a quella dell'acquirente i beni aziendali;
il tutto, peraltro, in contrasto con il principio per il quale “nel più sta il meno” (ove, per il più, deve intendersi la cessione di azienda e, per il meno, deve intendersi l'affitto di azienda).
Ancora, ed in ogni caso, una diversa conclusione non è argomentabile alla luce dell'art. 2558, co. 3
c.c. che l'odierna opponente ha richiamato quale conferma di come l'applicabilità all'affitto di azienda delle disposizioni dettate per la cessione di azienda richieda un'esplicita previsione (la quale non sussiste con riferimento al regime di responsabilità posto all'art. 2560 c.c.). La disposizione valorizzata dall'opponente trova infatti giustificazione in una prospettiva funzionale differente rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (e, a ben vedere, coerente invece con la logica dell'art. 2740 c.c. pagina 4 di 7 dalla quale l'art. 2560 c.c. -per quanto detto- si discosta) e cioè (come autorevolmente osservato in dottrina) nella tutela dell'avviamento dell'azienda (e non in quella tutela dei terzi creditori - realizzata secondo le particolari modalità sopra illustrate- che, come già osservato, è invece alla base dell'art. 2560 c.c.). In relazione a tali esigenze, quindi, si giustifica un'esplicita estensione della disciplina dettata per la cessione dell'azienda anche all'affitto d'azienda, non risultando tuttavia possibile argomentare la limitazione del campo di applicazione di una norma (l'art. 2560 c.c.) sulla base della mancata riproduzione, per detta norma, di esplicite previsioni dettate con riferimento a fattispecie che hanno una differente ratio (oltre che un differente ambito oggettivo di applicazione - cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581).
Le conclusioni cui si è qui pervenuti trovano del resto conferma “indiretta” (Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 relativa all'art. 104bis, co. 6, l. fall.), ma inequivoca nell'esplicita previsione contenuta all'art. 212, co. 6, d. lgs. n. 14/2019 (“La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”) che (in termini analoghi rispetto a quanto già previsto all'art. 104bis, co. 6, l. fall.) contiene una espressa deroga (giustificata in ragione delle peculiarità delle attività gestorie svolte in sede concorsuale) all'art. 2560 c.c. inteso come applicabile (indifferentemente) tanto al caso di cessione, quanto al caso di affitto di azienda. Proprio tale disposizione è stata del resto valorizzata dalla
Suprema Corte in talune decisioni che hanno ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c. non solo al caso dell'affitto di ramo d'azienda, ma anche al caso di debito sorto nell'esercizio di azienda affittata e successivamente oggetto di retrocessione (esplicita, a riguardo, Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581 la quale ha osservato come la formulazione dell'art. 104bis, co. 6, l. fall. “val quanto dire, per
l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario”).
Né (come ulteriormente preteso dall'opponente) la concreta applicabilità dell'art. 2560, co. 2, c.c. risulta preclusa dalla mancata annotazione dei debiti assunti da nei libri contabili CP_3 obbligatori.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che l'art. 2560, co. 2 c.c. trova applicazione anche ove i debiti non risultino dai libri contabili obbligatori allorquando non vi sia una effettiva alterità tra cedente e cessionario (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 settembre 2023, pagina 5 di 7 n. 26450; Cass., sez. 3, ord. 10 dicembre 2019, n. 32134; Cass., S. U., sent. 28 febbraio 2017, n.
5054), ritiene questo Giudice che l'assenza di effettiva alterità tra cedente e cessionaria sia ben desumibile: i) dall'essere la e la amministrate entrambe Parte_1 CP_3 dall'unico amministratore (docc. 14 e 18 del fascicolo monitorio) il quale è pure Controparte_4 unico socio della (doc. 14 del fascicolo monitorio); ii) dall'essere l'integrale capitale CP_3 sociale della nella titolarità delle nuore del (la Parte_1 Parte_1 documentazione dall'opponente prodotta in allegato alla memoria depositata il 10.1.2025 consente di ritenere che, al momento della retrocessione dell'azienda, non sussisteva divorzio né con riferimento a , né con riferimento a -fermo restando che, ove Parte_3 Persona_1 pure vi fosse stata la relativa pronunzia, non sarebbe stato possibile argomentare la ricorrenza di un'effettiva alterità soggettiva stante la persistente vicinanza personale tra le socie ed il Parte_1 in ragione del pregresso rapporto di affinità). Tali elementi risultano del resto ulteriormente confermati tanto dalla stessa ragione sociale della società che ha concesso in affitto il ramo d'azienda ( ” -appunto- Immobiliare s.r.l.), quanto dalla esiguità del corrispettivo pattuito Parte_1 tra e (doc. 16 del fascicolo monitorio); esiguità che l'odierna Parte_1 CP_3 opposta ha provato mediante la produzione di altri contratti comparabili (in particolare, docc. 29 e
30 del fascicolo monitorio) senza che elementi di segno contrario siano stati offerti dall'opponente.
Esclusa la sussistenza di una effettiva alterità soggettiva tra e Parte_1 [...]
CP_
deve ritenersi in concreto non necessario l'accertamento del requisito previsto dall'inciso finale dell'art. 2560, co. 2, c.c. e, avuto riguardo (per quanto detto) all'applicabilità dell'art. 2560
c.c. anche al caso di affitto di azienda, deve ritenersi sussistente la posizione debitoria della concedente, con conseguente rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo parametro quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_2
pagina 6 di 7 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19468/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Del Bove ( ), presso lo studio C.F._1 della quale, in Alvito, via Colle della Setta n. 2A, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lukacs ( ), C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli, via Mergellina n. 32, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2670/2024 mediante il Parte_1 quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare immediatamente a Controparte_2
Contr (di seguito, la somma di euro 115.598,98 oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio sulla base del “contratto di affiliazione commerciale e fornitura di merci” concluso dalla ricorrente in sede monitoria con il 15 novembre 2021 (contratto dalla CP_3
pagina 1 di 7 odierna opposta dichiarato risolto -sulla base di clausola risolutiva espressa- in data 10.1.2023); tanto in ragione di una pretesa responsabilità solidale di che, quale Parte_1 concedente, ha (il giorno 11.11.2012) concluso con contratto di affitto del ramo d'azienda CP_3 relativo al supermercato corrente in Broccostella, alla via IV traversa Stella (contratto risolto il
9.11.2023). L'opponente ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nei propri confronti non risultando provata una propria responsabilità solidale con
[...]
CP_ inconferente risultando il riferimento all'art. 2560 c.c. (che è applicabile al solo caso di cessione di azienda e non a quello di affitto di azienda -tale essendo, in realtà, il contratto concluso tra e ed essendo il credito (che neppure risulta dalle scritture Parte_1 CP_3 contabili -essendo stato concluso un contratto di mero affitto di azienda) relativo a forniture presso esercizi commerciali ulteriori rispetto a quello sito in Broccostella, alla via IV traversa Stella. La parte ha, infine, osservato che la propria compagine sociale è differente da quella di (non CP_3 potendo la prospettata identità soggettiva “rinvenirsi dai rapporti personali e affettivi avuti in passato o esistenti dai soci” -p. 4 dell'atto di citazione) e che non è condivisibile la prospettata irrisorietà del canone pattuito per l'affitto di azienda.
B&G, premesso che il ramo di azienda affittato da a è stato, Parte_1 CP_3 in data 9 novembre 2023, retrocesso “per effetto della risoluzione consensuale del contratto di affitto d'azienda (e, contestualmente, da questa concesso in affitto alla Parte_2 con efficacia dal 13 novembre 2023, doc. 17 della produzione monitoria)” (p. 2 della comparsa di costituzione e riposta), che “tra e la (e la CP_3 Parte_1 [...]
) non vi è reale alterità soggettiva” (p. 3 della comparsa di costituzione ove sono Parte_2 pure riportati gli elementi fattuali alla base della prospettata assenza di alterità soggettiva) e che non v'è stata alcuna sostanziale contestazione quanto all'esistenza del proprio credito nei confronti di ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che l'art. 2560 c.c. trova applicazione CP_3 anche in caso di affitto di azienda e di retrocessione della medesima neppure occorrendo che i debiti risultino dalle scritture contabili allorquando (come nel caso concreto) non vi sia alterità soggettiva tra la concedente e l'affittuaria; ii) che la (in alcun modo provata) difesa secondo la quale le forniture alimentari alla base del decreto ingiuntivo sarebbero relative ad esercizi diversi da quello sito in Broccostella risulta infondata, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso (nei confronti dell'odierna opponente) sulla base di fatture relative esclusivamente a forniture presso l'esercizio sopra indicato;
forniture eseguite in un periodo non eccedente il mese di ottobre 2023 (allorquando il contratto di affitto di azienda -risolto il 14.11.2023- era ancora in essere); iii) che l'identità soggettiva tra l'odierna opponente e è confermata dagli elementi riportati a partire dalla CP_3
pagina 2 di 7 pagina 9 della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché dalla viltà del canone di affitto pattuito (pp. 12 e ss. della comparsa di costituzione e risposta).
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, trovando quindi conferma la già pronunziata esecutività del decreto ingiuntivo n. 2670/2024 nei confronti dell'odierna opponente.
L'effettiva esistenza del credito oggetto del presente giudizio è desumibile dai seguenti, concorrenti elementi: i) l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione anche nei confronti di (che, ingiunta per il maggior importo di euro 520.432,04, non risulta aver CP_3 instaurato il giudizio regolato a partire dall'art. 645 c.p.c. -cui le parti non hanno fatto riferimento- e che l'opponente non ha inteso chiamare in giudizio); ii) l'essere l'odierna opponente retrocessionaria dell'azienda affittata a (e, quindi, a maggior ragione alla luce della mancata alterità CP_3 soggettiva sulla quale di seguito ci si soffermerà, a conoscenza dei debiti assunti dall'affittuaria nella vigenza del rapporto di affitto). Né una diversa conclusione può essere argomentata sulla base dell'asserita somministrazione di alimenti presso punti vendita diversi da quello sito in Broccostella ovvero per un periodo successivo a quello durante il quale ha avuto efficacia il contratto di cessione di azienda che viene in rilievo nel presente giudizio. Premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di limitatamente alle forniture che (sulla base Parte_1 della documentazione depositata in sede monitoria) sono state eseguite presso il punto vendita in
Broccostella, non può non rilevarsi come, nonostante la consistente documentazione depositata nel fascicolo monitorio (documentazione qui riversata e ben esaminabile dall'odierna opponente),
[...] non abbia svolto alcuna specifica difesa a fronte delle deduzioni (peraltro Parte_1 fondate proprio sulla documentazione prodotta in sede monitoria) relative alla emissione del decreto ingiuntivo (nei confronti dell'odierna opponente) per sole somministrazioni di merci presso il (solo) punto vendita affittato dall'odierna opponente e per un periodo temporale integralmente ricompreso nel periodo di efficacia del contratto di affitto di azienda.
Tanto detto, dato atto della tardività della difesa relativa alla pretesa contrarietà a buona fede del comportamento dell'odierna opposta che, nonostante le difficoltà economiche di avrebbe CP_3 continuato a somministrarle merci (tale deduzione risulta infatti svolta solo a partire dalla memoria depositata il 27.11.2025), il presente giudizio risulta incentrato sulla questione relativa alla applicabilità (o non applicabilità) del regime di responsabilità delineato dall'art. 2560 c.c. oltre che alla cessione di azienda, anche all'affitto di azienda. Questo Giudice ritiene di dover dare risposta positiva a tale questione in ragione della ratio dell'art. 2560 c.c. che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, è norma tesa a tutelare i terzi creditori dell'impresa esercitata mediante i beni aziendali (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre pagina 3 di 7 2017, n. 23581) mediante la previsione di una responsabilità ulteriore (in taluni precedenti ricondotta ad una ipotesi di “accollo cumulativo ex lege” -cfr. Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n.
4248, nonché Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) dell'acquirente (e, per quanto si dirà, dell'affittuario del) l'azienda. In dottrina è stata valorizzata la modernità dell'art. 2560, co. 2, c.c. che (nella consapevolezza di come, nell'ambito delle iniziative produttive, la garanzia di soddisfacimento delle pretese creditorie vada, non infrequentemente, ricercata più che nel patrimonio del debitore -secondo la logica sottesa all'art. 2740 c.c.- nel risultato dell'attività svolta attraverso l'azienda) è teso a salvaguardare l'affidamento dei creditori aziendali sulla redditività del compendio produttivo, cioè sulla capacità dei beni dell'azienda di produrre un cash flow idoneo a far fronte alle passività generatesi nello svolgimento dell'attività d'impresa. In definitiva, la previsione della responsabilità aggiuntiva del cessionario per i debiti sorti sotto la precedente gestione è tesa ad evitare che le possibilità di realizzazione delle pretese dei creditori aziendali possano essere pregiudicate dal trasferimento dei beni produttivi. La possibilità di agire anche nei confronti di chi abbia il successivo godimento dei beni aziendali consente infatti di continuare a fare affidamento sulla capacità degli stessi beni aziendali di essere autoliquidanti rispetto alle passività generate dall'esercizio dell'impresa.
L'impermeabilità della tutela dei creditori dell'impresa alle vicende circolatorie dell'azienda che risulta delineata dall'art. 2560 c.c. prescinde quindi dalla natura (definitiva o solo temporanea) della vicenda circolatoria.
Una diversa conclusione (oltre a consentire di agevolmente frustrare la tutela apprestata dall'art. 2560 c.c. mediante il perfezionamento di un contratto di affitto -e non di cessione- di azienda) risulterebbe difficilmente coerente con il principio di ragionevolezza poiché finirebbe con l'escludere la responsabilità solidale dell'imprenditore che ha la temporanea disponibilità dei beni pur avendo questi (nella segnalata prospettiva di capacità autoliquidante dei beni aziendali accolta dall'art. 2560, co. 2, c.c.) una posizione analoga a quella dell'acquirente i beni aziendali;
il tutto, peraltro, in contrasto con il principio per il quale “nel più sta il meno” (ove, per il più, deve intendersi la cessione di azienda e, per il meno, deve intendersi l'affitto di azienda).
Ancora, ed in ogni caso, una diversa conclusione non è argomentabile alla luce dell'art. 2558, co. 3
c.c. che l'odierna opponente ha richiamato quale conferma di come l'applicabilità all'affitto di azienda delle disposizioni dettate per la cessione di azienda richieda un'esplicita previsione (la quale non sussiste con riferimento al regime di responsabilità posto all'art. 2560 c.c.). La disposizione valorizzata dall'opponente trova infatti giustificazione in una prospettiva funzionale differente rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (e, a ben vedere, coerente invece con la logica dell'art. 2740 c.c. pagina 4 di 7 dalla quale l'art. 2560 c.c. -per quanto detto- si discosta) e cioè (come autorevolmente osservato in dottrina) nella tutela dell'avviamento dell'azienda (e non in quella tutela dei terzi creditori - realizzata secondo le particolari modalità sopra illustrate- che, come già osservato, è invece alla base dell'art. 2560 c.c.). In relazione a tali esigenze, quindi, si giustifica un'esplicita estensione della disciplina dettata per la cessione dell'azienda anche all'affitto d'azienda, non risultando tuttavia possibile argomentare la limitazione del campo di applicazione di una norma (l'art. 2560 c.c.) sulla base della mancata riproduzione, per detta norma, di esplicite previsioni dettate con riferimento a fattispecie che hanno una differente ratio (oltre che un differente ambito oggettivo di applicazione - cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581).
Le conclusioni cui si è qui pervenuti trovano del resto conferma “indiretta” (Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 relativa all'art. 104bis, co. 6, l. fall.), ma inequivoca nell'esplicita previsione contenuta all'art. 212, co. 6, d. lgs. n. 14/2019 (“La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”) che (in termini analoghi rispetto a quanto già previsto all'art. 104bis, co. 6, l. fall.) contiene una espressa deroga (giustificata in ragione delle peculiarità delle attività gestorie svolte in sede concorsuale) all'art. 2560 c.c. inteso come applicabile (indifferentemente) tanto al caso di cessione, quanto al caso di affitto di azienda. Proprio tale disposizione è stata del resto valorizzata dalla
Suprema Corte in talune decisioni che hanno ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c. non solo al caso dell'affitto di ramo d'azienda, ma anche al caso di debito sorto nell'esercizio di azienda affittata e successivamente oggetto di retrocessione (esplicita, a riguardo, Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581 la quale ha osservato come la formulazione dell'art. 104bis, co. 6, l. fall. “val quanto dire, per
l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario”).
Né (come ulteriormente preteso dall'opponente) la concreta applicabilità dell'art. 2560, co. 2, c.c. risulta preclusa dalla mancata annotazione dei debiti assunti da nei libri contabili CP_3 obbligatori.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che l'art. 2560, co. 2 c.c. trova applicazione anche ove i debiti non risultino dai libri contabili obbligatori allorquando non vi sia una effettiva alterità tra cedente e cessionario (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 settembre 2023, pagina 5 di 7 n. 26450; Cass., sez. 3, ord. 10 dicembre 2019, n. 32134; Cass., S. U., sent. 28 febbraio 2017, n.
5054), ritiene questo Giudice che l'assenza di effettiva alterità tra cedente e cessionaria sia ben desumibile: i) dall'essere la e la amministrate entrambe Parte_1 CP_3 dall'unico amministratore (docc. 14 e 18 del fascicolo monitorio) il quale è pure Controparte_4 unico socio della (doc. 14 del fascicolo monitorio); ii) dall'essere l'integrale capitale CP_3 sociale della nella titolarità delle nuore del (la Parte_1 Parte_1 documentazione dall'opponente prodotta in allegato alla memoria depositata il 10.1.2025 consente di ritenere che, al momento della retrocessione dell'azienda, non sussisteva divorzio né con riferimento a , né con riferimento a -fermo restando che, ove Parte_3 Persona_1 pure vi fosse stata la relativa pronunzia, non sarebbe stato possibile argomentare la ricorrenza di un'effettiva alterità soggettiva stante la persistente vicinanza personale tra le socie ed il Parte_1 in ragione del pregresso rapporto di affinità). Tali elementi risultano del resto ulteriormente confermati tanto dalla stessa ragione sociale della società che ha concesso in affitto il ramo d'azienda ( ” -appunto- Immobiliare s.r.l.), quanto dalla esiguità del corrispettivo pattuito Parte_1 tra e (doc. 16 del fascicolo monitorio); esiguità che l'odierna Parte_1 CP_3 opposta ha provato mediante la produzione di altri contratti comparabili (in particolare, docc. 29 e
30 del fascicolo monitorio) senza che elementi di segno contrario siano stati offerti dall'opponente.
Esclusa la sussistenza di una effettiva alterità soggettiva tra e Parte_1 [...]
CP_
deve ritenersi in concreto non necessario l'accertamento del requisito previsto dall'inciso finale dell'art. 2560, co. 2, c.c. e, avuto riguardo (per quanto detto) all'applicabilità dell'art. 2560
c.c. anche al caso di affitto di azienda, deve ritenersi sussistente la posizione debitoria della concedente, con conseguente rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo parametro quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_2
pagina 6 di 7 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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