Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Veneto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della SCHEDA VALUTATIVA - Documento Caratteristico n. d'ordine “-OMISSIS-” emessa dal Comando Legione Carabinieri `Veneto' - Compagnia di -OMISSIS- - in data -OMISSIS-, relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, comunicata in data 10.6.2025, con firma di presa visione;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è luogotenente presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, e alla data di proposizione del ricorso era stato richiamato in servizio “in ausiliaria” fino al 31 dicembre 2025.
Con il gravame in epigrafe egli impugna la scheda valutativa n. -OMISSIS- (riferita al periodo -OMISSIS-), che gli è stata notificata in data -OMISSIS-, nella quale è registrato un abbassamento delle valutazioni analitiche e della qualifica finale da “eccellente” a “superiore alla media”.
La flessione di giudizio è motivata dalla scheda, nello spazio riservato al giudizio del compilatore, con il fatto che “ nel periodo oggetto di valutazione, non aderendo in pieno alle indicazioni della linea di comando, ha dimostrato una minore attitudine all’attività di controllo del territorio che si è evidenziata in una carente attività ispettiva dei servizi esterni ed una limitata propensione ad effettuare e dirigere personalmente tali servizi, dedicandosi principalmente ad attività d’ufficio. Da Comandante di Stazione, ha dimostrato una minore sensibili informativa non rappresentando prontamente alla scala gerarchica situazioni di particolare interesse operativo .” Il giudizio è sostanzialmente confermato dal primo revisore.
In pari data (-OMISSIS-) al ricorrente è stato comunicato anche il Rapporto informativo n. -OMISSIS- riferito al periodo immediatamente precedente, -OMISSIS-, nel quale tutte le valutazioni analitiche sono state espresse con punteggio massimo, e con giudizio finale di eccellente per riconosciuta ottima resa delle prestazioni.
Egli evidenzia di aver riportato valutazioni ottime almeno dall’anno 1998 e che l’abbassamento del giudizio nell’ultimo periodo non si giustifica, perché nel periodo di osservazione cui fa riferimento la scheda Valutativa ha svolto numerosi servizi ispettivi ed è stato destinatario di elogi per un’operazione di PG.
Censura quindi l’atto impugnato con un unico articolato motivo, rubricato “ Violazione degli artt. -OMISSIS-8 - 692 DPR 90/2010 (TUOM) – Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere – Difetto e/o insufficiente motivazione –irragionevolezza – Manifesta illogicità - Eccesso di potere per carenza di istruttoria – Difetto dei presupposti di fatto ”.
Il ricorrente lamenta che le valutazioni espresse dal compilatore e dal revisore per il periodo di riferimento della scheda n. -OMISSIS- risultano appiattite sulle medesime considerazioni, peraltro ingiustificate perché ineriscono ad aspetti caratteriali e della personalità del valutato che difficilmente possono variare nel corso del tempo, tenuto conto anche dell’esperienza e delle competenze acquisite nel lungo periodo di servizio e del ruolo di comando ricoperto. La valutazione è viziata per eccesso di potere e difetto di motivazione. Non risponde al vero l’indicata carente attività ispettiva dei servizi esterni né la limitata propensione ad effettuare e dirigere personalmente tali servizi; egli è stato infatti impegnato prevalentemente in attività di polizia giudiziaria.
L’amministrazione intimata si è costituita con atto di mero stile.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, non appellata.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’-OMISSIS-, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre richiamare in sintesi i principi che si sono consolidati in merito al sindacato giurisdizionale sulla materia, come da ultimo riepilogati dal giudice di appello:
“ i) in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando;
ii) le censure rivolte nei confronti dei giudizi espressi dalla scala gerarchica, allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili, salvo il limite della abnormità (sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti) che spetta al ricorrente dimostrare. In virtù di tale limitato sindacato, l’eventuale abnormità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi;
iii) nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Del resto, le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico;
iv) la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può, quindi, essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche .” (Cons. Stato, Sez. II, 14 febbraio 2025, n. 1243, che richiama conformi pronunce Sez. I, n. 742 del 2024, sez. IV n. 3799 del 2021, sez. I, n. 1703 del 2021)
Va considerato, inoltre, che i giudizi contenuti nella scheda valutativa possono variare di anno in anno, in ragione del principio di autonomia e indipendenza dei periodi di valutazione, e non sussiste un diritto acquisto dell’interessato ad un giudizio costante nel tempo e all’immodificabilità in pejus di quello positivo conseguito in periodi pregressi, essendo il rendimento suscettibile di mutare in ragione di molteplici fattori di natura oggettiva e soggettiva.
Secondo altrettanto consolidato orientamento interpretativo è peraltro necessaria un’adeguata motivazione ove si verifichi un significativo peggioramento nella valutazione conseguita a fronte di precedenti stabili (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 28 marzo 2025, n. 6352; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 23 ottobre 2025, n. 18420; Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2025, n. 3389).
Pertanto “ in presenza di precedenti e costanti valutazioni favorevoli del militare, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito, di volta in volta, dall’Amministrazione. E ciò, soprattutto quando (come nel caso di specie) si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi (come la “capacità di risolvere i problemi” e la “motivazione al lavoro” del soggetto) che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 14 dicembre 2012, n. 104-OMISSIS-; id., n. 5862/2011) .” (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 29 ottobre 2025, n. 414; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 agosto 2023, n. 1127).
Nella specificità del caso in esame, ancorché la flessione nella valutazione non sia radicale, il declassamento è sicuramente rilevante e determinante per le prospettive di carriera del militare, perché gli preclude la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio “in ausiliaria” per l’anno 2026.
Come già evidenziato in sede cautelare, inoltre, a fronte di un pluri-decennale rendimento massimo, e di un pieno apprezzamento da parte dell’Arma, in un arco temporale di pochi mesi (considerando che il Rapporto Informativo precedente è riferito al periodo -OMISSIS- e la Scheda Valutativa oggetto di censura del presente giudizio è riferita al periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-) il militare è stato considerato, prima, “ ispettore contraddistinto da eccellenti qualità morali, personali e di carattere” e complessivamente con “ottimi requisiti ” e, successivamente, solo “ in possesso di validi requisiti professionali ”, con un abbassamento del punteggio assegnato a plurime voci, che per lo più connotano caratteristiche di tipo caratteriale (quali la predisposizione al comando, la riservatezza, il senso della disciplina).
Alla luce del lungo servizio prestato, delle costanti valutazioni eccellenti, e delle argomentazioni allegate a giustificazione del calo di rendimento, la scheda impugnata non appare sostenuta da congrua e sufficiente motivazione.
Va rilevato del resto, con riferimento all’attività ispettiva che avrebbe determinato la flessione del giudizio, come il ricorrente abbia evidenziato - a confutazione delle contestazioni mosse nell’atto avversato - che i servizi esterni della Stazione dei Carabinieri sono costituiti esclusivamente da vigilanza fissa (con servizio statico di piantonamento innanzi ad un obiettivo specifico), correttamente svolti dal personale dipendente e non dal Comandante di Sezione, nonché da servizi di ordine pubblico, che sono stabiliti con ordinanze della Questura di -OMISSIS- ove sono espressamente indicati il numero dei Carabinieri da impiegare e la loro qualifica. Ove richiesto, per la qualifica ricoperta, egli vi ha partecipato, come da allegato elenco dei servizi svolti nel periodo di riferimento.
Le ipotizzate mancanze non trovano inoltre alcun riscontro oggettivo in richiami o solleciti da parte dei superiori nel periodo di osservazione.
Il deducente ha evidenziato infine che l’attività d’ufficio per un Comandante di stazione non può essere considerata di marginale rilievo e di routine , ma è un’attività particolarmente impegnativa, considerata la rilevanza del Comando, ed implica tra l’altro importante attività di polizia giudiziaria delegata dalle Autorità giudiziarie, da altri Comandi dell’arma dei Carabinieri e da altri uffici di PG.
Alla luce di tutte le considerazioni premesse, considerato tra l’altro che il ricorrente è militare di comprovata e apprezzata esperienza ultra quarantennale, richiamato in servizio proprio per le sue specifiche qualità e capacità, il giudizio espresso nella scheda valutativa n. -OMISSIS- appare inficiato dal dedotto vizio di motivazione.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo per l’amministrazione di effettuare il riesame.
Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
IA AI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | IA AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.