TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 888 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 13.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via ZO C.F._1
Cuoco, n.15 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Raimondi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E nato a [...] in data [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via S. C.F._2
Arcangelo a Baiano n. 19, presso lo studio dell'Avv. Brunella Bove che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
(deceduto)
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno richiesto concordemente al Tribunale dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio per l'intervenuta morte del resistente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2023, la ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Monteroduni (IS) in data 12.06.2016 in regime di separazione dei beni con Controparte_1
Evidenziava altresì che dall' unione coniugale erano nati due figli: Per_1
(l'11.04.2017) e ZO (il 27.12.2019).
La donna esponeva di essere stata vittima di plurime aggressioni, a partire dall'anno
2020, ad opera del coniuge, a carico del quale – alla data del deposito del ricorso – pendeva un procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli Nord per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p. (cfr. documentazione in atti).
Sulla scorta del decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 22.09.2021, con cui il veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, ed in CP_1 considerazione della condotta tenuta dall'odierno resistente in costanza di matrimonio, la adiva il Tribunale di Napoli Nord per ottenere la pronuncia di separazione Parte_1 personale dei coniugi, da addebitarsi al chiedendo altresì l'affido esclusivo CP_1
dei figli minori alla madre, con collocamento di entrambi presso la ricorrente, nonché la previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente per i due figli nella misura complessiva di €. 500,00 a favore dei due minori, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, rivalutato sulla base degli indici Istat ed oltre le spese straordinarie al 50%.
Nel costituirsi il resistente – all'epoca detenuto – chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la separazione personale, rigettando la richiesta di addebito, con affido esclusivo dei minori alla madre e quantificazione dell'assegno di mantenimento a suo carico in euro pag. 2/5 300,00 (ossia euro 150,00 per ciascuno dei figli), con inserimento del CP_1 all'interno di un progetto lavorativo retribuito tale da consentirgli di contribuire al predetto mantenimento.
All'udienza del 21.06.2023 compariva innanzi al Presidente delegato la sola ricorrente, alla presenza dei procuratori delle parti;
dopo l'audizione della , i difensori Parte_1
chiedevano breve rinvio in prosieguo e, all'esito della successiva udienza del
04.07.2023, il Presidente – sciogliendo la riserva – così provvedeva in via provvisoria:
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- dispone l'affidamento esclusivo, allo stato, dei figli minori alla madre al fine di tutelarli, tenuto conto che allo stato degli atti occorre un approfondimento istruttorio al fine di stabilire, nell'interesse delle minori, se sia opportuno il diritto di visita del padre ai figli e le relative modalità
- pone a carico del resistente il contributo economico per il mantenimento dei figli stabilendolo in complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, presso il suo domicilio ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite dalle parti, detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici ISTAT;
-il resistente contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive relative ai figli debitamente documentate;
- nomina giudice istruttore il dr. Maurizio Spezzaferri.
Con ordinanza del 29.11.2023, il Giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. fissando la successiva udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il 06.03.2024, allorquando si ammettevano le prova testimoniali e documentali richieste e si rinviava per l'escussione della prova orale al 16.10.2024.
In tale data, le parti documentavano il decesso del resistente e pertanto, venendo in rilievo un'ipotesi di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, il G.I. fissava una nuova udienza, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3/5 Con ordinanza del 12.04.2025, lette le note scritte depositate, con cui i procuratori delle parti chiedevano al Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, il
G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Ciò posto, osserva il Collegio che nel giudizio di separazione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la morte di una delle parti fa venir meno oggettivamente la necessità di ritenere ed affermare una concreta volontà giurisdizionale in ordine alla domanda proposta e si traduce nell'impossibilità, per gli eredi del defunto, di proseguire l'azione del loro dante causa, non potendosi prescindere dalla stretta inerenza personale del diritto dedotto in giudizio e dalla sua conseguente intrasmissibilità. (cfr., ex multis, Cass., sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 31358/19 del
2.12.2019).
Ne consegue che, essendo il resistente deceduto in Ariano Controparte_1
Irpino il 13.06.2024, nel caso di specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno qualsiasi interesse alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto (cfr. Cass. n. 2038/1997).
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, a seguito del decesso del resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto disinteresse della ricorrente alla definizione del giudizio, a seguito del decesso del resistente
2) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28.05.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Alessandra Tabarro
pag. 4/5 pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 888 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 13.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via ZO C.F._1
Cuoco, n.15 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Raimondi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E nato a [...] in data [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via S. C.F._2
Arcangelo a Baiano n. 19, presso lo studio dell'Avv. Brunella Bove che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
(deceduto)
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno richiesto concordemente al Tribunale dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio per l'intervenuta morte del resistente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2023, la ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Monteroduni (IS) in data 12.06.2016 in regime di separazione dei beni con Controparte_1
Evidenziava altresì che dall' unione coniugale erano nati due figli: Per_1
(l'11.04.2017) e ZO (il 27.12.2019).
La donna esponeva di essere stata vittima di plurime aggressioni, a partire dall'anno
2020, ad opera del coniuge, a carico del quale – alla data del deposito del ricorso – pendeva un procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli Nord per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p. (cfr. documentazione in atti).
Sulla scorta del decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 22.09.2021, con cui il veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, ed in CP_1 considerazione della condotta tenuta dall'odierno resistente in costanza di matrimonio, la adiva il Tribunale di Napoli Nord per ottenere la pronuncia di separazione Parte_1 personale dei coniugi, da addebitarsi al chiedendo altresì l'affido esclusivo CP_1
dei figli minori alla madre, con collocamento di entrambi presso la ricorrente, nonché la previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente per i due figli nella misura complessiva di €. 500,00 a favore dei due minori, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, rivalutato sulla base degli indici Istat ed oltre le spese straordinarie al 50%.
Nel costituirsi il resistente – all'epoca detenuto – chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la separazione personale, rigettando la richiesta di addebito, con affido esclusivo dei minori alla madre e quantificazione dell'assegno di mantenimento a suo carico in euro pag. 2/5 300,00 (ossia euro 150,00 per ciascuno dei figli), con inserimento del CP_1 all'interno di un progetto lavorativo retribuito tale da consentirgli di contribuire al predetto mantenimento.
All'udienza del 21.06.2023 compariva innanzi al Presidente delegato la sola ricorrente, alla presenza dei procuratori delle parti;
dopo l'audizione della , i difensori Parte_1
chiedevano breve rinvio in prosieguo e, all'esito della successiva udienza del
04.07.2023, il Presidente – sciogliendo la riserva – così provvedeva in via provvisoria:
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- dispone l'affidamento esclusivo, allo stato, dei figli minori alla madre al fine di tutelarli, tenuto conto che allo stato degli atti occorre un approfondimento istruttorio al fine di stabilire, nell'interesse delle minori, se sia opportuno il diritto di visita del padre ai figli e le relative modalità
- pone a carico del resistente il contributo economico per il mantenimento dei figli stabilendolo in complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, presso il suo domicilio ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite dalle parti, detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici ISTAT;
-il resistente contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive relative ai figli debitamente documentate;
- nomina giudice istruttore il dr. Maurizio Spezzaferri.
Con ordinanza del 29.11.2023, il Giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. fissando la successiva udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il 06.03.2024, allorquando si ammettevano le prova testimoniali e documentali richieste e si rinviava per l'escussione della prova orale al 16.10.2024.
In tale data, le parti documentavano il decesso del resistente e pertanto, venendo in rilievo un'ipotesi di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, il G.I. fissava una nuova udienza, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3/5 Con ordinanza del 12.04.2025, lette le note scritte depositate, con cui i procuratori delle parti chiedevano al Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, il
G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Ciò posto, osserva il Collegio che nel giudizio di separazione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la morte di una delle parti fa venir meno oggettivamente la necessità di ritenere ed affermare una concreta volontà giurisdizionale in ordine alla domanda proposta e si traduce nell'impossibilità, per gli eredi del defunto, di proseguire l'azione del loro dante causa, non potendosi prescindere dalla stretta inerenza personale del diritto dedotto in giudizio e dalla sua conseguente intrasmissibilità. (cfr., ex multis, Cass., sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 31358/19 del
2.12.2019).
Ne consegue che, essendo il resistente deceduto in Ariano Controparte_1
Irpino il 13.06.2024, nel caso di specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno qualsiasi interesse alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto (cfr. Cass. n. 2038/1997).
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, a seguito del decesso del resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto disinteresse della ricorrente alla definizione del giudizio, a seguito del decesso del resistente
2) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28.05.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Alessandra Tabarro
pag. 4/5 pag. 5/5