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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. 281-sexies c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 21044 2020
tra
nato a [...] (UD) il 13/01/1944 (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso per procura dall'avv. Giuseppe C.F._1
) ed elettivamente domiciliato nello studio del C.F._2 medesimo;
parte opponente
e la società c.f. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 e dife ra dall'avv. Mario MANCUSI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del medesimo;
parte opposta nonché:
l'ente in persona del legale Controparte_3 rappresentante in carica (p. iva ); P.IVA_3
parte terza chiamata, contumace avente ad oggetto: cessione dei crediti, contratti bancari conclusioni della parte opponente (note del Parte_1 12/12/25):
l'On.le Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Tiziana Lottini, disattesa e reietta ogni contraria istanza, voglia: in linea principale 1) dichiarare nullo o comunque annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 440/2020 del 24.7.2020 (r.g. n. 12754/2020); 2) in ogni caso, rigettare nel merito le domande così come proposte col ricorso per ingiunzione di pagamento;
3) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio, compresi gli accessori di legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Munno, antistatario;
4) altresì, condannare l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (quanto meno ai sensi
1 del terzo comma di tale articolo) in favore dell'opponente in linea gradata: 5) Parte_1 nel caso di accoglimento della domanda dell'opposta, condannare l' (succeduta ex lege CP_3 all' a tenere indenne dalle conseguen resente giudizio e, CP_4 Parte_1 pertanto, dalle pretese vantate nei suoi confronti, anche per spese di lite, con ogni connesso e conseguenziale provvedimento;
in linea ancor più gradata: 6) vorrà rimettersi la causa in istruttoria, pronunziando il chiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ed altresì al fine di accertare che il tasso applicato al finanziamento, de quo agitur, non superi il cd. “tasso soglia” anti-usura, atteso che in caso di superamento dello stesso ne deriverebbe la nullità del contratto di finanziamento. conclusioni della parte opposta (e per essa Controparte_1 [...]
(come da e, richiamat Controparte_2 del 10/12/2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa: rigettare l'opposizione per cui si procede;
confermare il decreto ingiuntivo n. 4440/20, R.G. 12754/20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo n. 4440/20, R.G. 12754/20 nei confronti dell'opponente, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, ha diritto al pagamento di euro 19.740,00, oltre agli interessi, Controparte_1 alle spese e i compensi liquidati (e/o della diversa somma risultante di giustizia), e per l'effetto condannare l'opponente al versamento in favore di di € 19.740,00, oltre agli Controparte_1 interessi, alle spese e i compensi liquidati (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014 , oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 19 ottobre 2020, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 4440/2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 luglio 2020 in favore della società Controparte_1
Il decreto ingiuntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturato da
(per un importo totale di € 19.740,09) verso in Parte_1 Controparte_1 tto di finanziamento (dell'importo di € 2 n
, da restituire in 120 rate da € 210,00, tramite cessione del Controparte_5
I crediti originari erano stati oggetto di vicende successorie che conducevano alla titolarità finale da parte dell'odierna opposta.
, opponendosi, deduceva ed eccepiva: Parte_1
o che non ha il potere di rappresentare CP_2 Controparte_2 come procuratrice di CERVED Controparte_1
CREDIT MANAGEMENT SPA;
2 o che le trattenute INPDAP sono state regolarmente effettuate e riversate alla finanziaria;
o che egli ha stipulato un nuovo prestito con NL NA S.p.A., allo scopo di estinguere il precedente contratto con;
Controparte_5
o che non vi è prova della notifica delle ce o che il credito è prescritto;
o che occorre verificare che non siano stati applicati interessi usurari.
Chiedeva, inoltre, preliminarmente di essere autorizzato a chiamata in causa CP_3
(che succedeva a quale delegato al pagamento del quinto della pensi CP_4
NL NA. In ogni caso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di essere manlevato da e/o NL NA. CP_3
Con comparsa depositata il 14/01/2021, si costituiva la società CP_1
, a mezzo della contestando ogni
[...] Controparte_2 ne dell'attore, chi ivo o, comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta.
Con ordinanza del 19/01/2021, l'opponente veniva autorizzato a citare in causa l'ente (e non NL NA): l' terzo chiamato, non si costituiva e, CP_3 CP_3 con ordinanza del 21/12/2021, veniva dichiarato contumace
Con ordinanza del 21/12/2021 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, indi, dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, le parti depositavano le memorie ex art. 183 6° comma c.p.p., ribadendo e precisando le proprie difese.
Con ordinanza del 22/10/2024, il G.I., rilevando che nella fattispecie in esame il contratto su cui si fonda la pretesa creditoria e del quale è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto, è sottoposto alla disciplina del codice del consumo, rivestendo il debitore la qualifica di consumatore, riteneva necessario sollecitare il contraddittorio delle parti in merito al profilo di abusività delle clausole del contratto de quo, avuto riguardo alla rilevabilità ex officio di tale profilo da parte del Giudice;
in particolare, invitava le parti a dedurre in merito alla clausola del contratto prevedente interessi moratori/penale (art. 6), da esaminare alla luce dell'art. 33, co. 2, lett. F Codice del Consumo, nonché in merito all'art. 7 del contratto -disciplinante la facoltà della decadenza dal beneficio del termine.
La parte opposta, con memoria del 22 novembre 2024, allegava che gli interessi di mora ivi previsti non possono ritenersi vessatori, prevedendo l'art. 6 del contratto una c.d. clausola di salvaguardia a favore del debitore e così inserendo un meccanismo volto ad escludere in ogni caso il superamento delle soglie consentite per legge;
inoltre, sottolineava che nel caso di specie l'art. 7 non ha trovato applicazione, poiché la finanziaria non ha esercitato la facoltà di dichiarare il sig. decaduto dal beneficio Pt_1
3 del termine prima della scadenza del piano di ammortamento previsto e che tutte le rate fossero scadute.
Le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, indio, con decreto del 25/11/2025, venivano inviate a depositare note in via dell'udienza -da tenersi ex art. 127 ter c.p.c.- del 15/12/2025, alla quale la causa sarebbe stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Le parti depositavano le proprie note rispettivamente il 12/12/2025 -l'opponente- e il 10/12/2025, l'opposta. Indi, la causa, con provvedimento del 16/12/2025, veniva trattenuta in decisione.
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
L'opposizione di appare infondata e deve essere Parte_1 integralmente rigettata: e essere confermato, per le ragioni di seguito illustrate.
Eccezioni di rito
Rappresentanza processuale dell'opposta da parte di CP_2
[...]
L'eccezione dell'opponente è infondata: nella procura rilasciata il 20/12/2018 dall'opposta a "CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A.” è previsto espressamente che questa possa, a sua volta, conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà, compresa quella di rappresentare e difendere la Società, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente sede giudiziaria. Sicché legittimamente "CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A.” conferiva procura a Controparte_2
L' eccezione è, pertanto, infondata.
Nel merito
La prova del credito
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e prova nel giudizio principale, in particolare producendo, come già sopra indicato:
- il contratto fonte dell'obbligazione -stipulato il da on Parte_1 [...]
; CP_5 il conteggio delle rate insolute -per un totale di € 19.740,00.
Il fatto costitutivo della pretesa creditoria dell'opposta verso uò, Parte_1 pertanto, ritenersi provato.
Eccezioni Anche le eccezioni di merito dell'opposta appaiono infondate.
4
La titolarità del credito e la notifica della cessione.
L'opposta allegava e provava documentalmente:
- che il 31 agosto 2006, tipulava con Idea Finanziaria S.p.A. Parte_1 un contratto di finanziamento stituire mediante cessione del quinto della pensione;
- che, il 27 settembre 2026 (cfr lettera cessione credito), Controparte_5 cedeva il credito a (già Adriatica Finanziaria); Controparte_6
- che, suc cedeva il credito a Controparte_6 CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999
[...] ll'art. 58 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993): della cessione veniva data notizia pubblicazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale DELL'11/12/2018 (cfr copia G.U.). Pertanto, è documentalmente provato che il credito sia stato ceduto. Inoltre, deve, rammentarsi che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, e costituisce un atto a forma libera: quindi, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, oppure anche successivamente, con l'atto introduttivo del giudizio o nel corso del giudizio stesso1. Altresì, si sottolinea che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, allo scopo di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevede, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, tra l'altro, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio2.
Prescrizione Nel contratto di finanziamento con piano di rimborso rateale, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (quindi il 31/08/2016).
Usura L'eccezione relativa alla pattuizione e/o l'applicazione di tassi usurari (pagina 6) in relazione agli interessi non può essere accolta: il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto, infatti, a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di
5 consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (mentre la controparte, nella specie l'opposta, deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto)3. L'opponente, al contrario, ha formulato l'eccezione in modo generico, senza indicazione alcuna fra quelle prescritte e addirittura formulando la contestazione in modo ipotetico.
Estinzione del credito mediante pagamento.
Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione4:
- il creditore (nella specie l'opposta) che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto (nella specie l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, l'opposta, come già accennato, ha dato prova della fonte negoziale del credito: al contrario, si è limitato ad affermare che le rate in un Pt_1 primo momento sono state pagate e delegato, e che, successivamente, egli ha estinto il finanziamento procurandosi la somma necessaria mediante un altro finanziamento, stipulato con NL NA (della quale, per inciso, correttamente il non è stata autorizzata la citazione, essendo essa del tutto estranea al rapporto in giudizio). Di tali fatti estintivi, non fornisce alcuna prova, limitandosi ad invocare un Pt_1 esplorativo ordine ex ar p.c-. Correttamente, il GI non ha emesso alcun ordine siffatto, tra l'altro, perché non ha provato di aver tempestivamente chiesto ex Pt_1 art. 119, comma 4, d.lgs. el 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio all'opposta, né ha previamente esercitato i propri diritti di accesso agli atti e ai documenti amministrativi (verso . CP_3
Deve, poi, anche considerarsi che la cosiddetta cessione del quinto consiste in un finanziamento ottenuto da un lavoratore dipendente o da un pensionato da una società finanziaria, in cambio della cessione di una parte (1/5) dei propri stipendi o pensioni futuri. Il datore di lavoro, o l'ente previdenziale, provvede materialmente al pagamento, trattenendo le rate dallo stipendio mensile del proprio dipendente o dalla pensione del proprio iscritto. Lo schema giuridico del prestito è definito da tre rapporti, tutti obbligatori:
- il primo rapporto tra la società finanziaria e lavoratore/pensionato, debitore della somma ottenuta dalla prima;
- il secondo rapporto tra il debitore (il lavoratore/pensionato) e il terzo ceduto ossia il datore di lavoro o ente previdenziale -debitore verso il lavoratore/pensionato dei futuri stipendi o dell'iscritto delle future pensioni-, il quale, per effetto della notifica
6 del contratto di prestito, si obbliga a trattenere la rata dallo stipendio o dalla pensione;
- il terzo rapporto tra la finanziaria e il datore di lavoro o l'ente previdenziale, il quale si obbliga a versare all'istituto le quote mensili che tratterrà dallo stipendio. Il contratto di cessione ha natura pro-solvendo: il cedente (il lavoratore o pensionato, debitore della finanziaria) rimane obbligato verso il proprio creditore: se il datore di lavoro o l'ente previdenziale non adempie alla sua obbligazione di versare la rata mensile alla finanziaria, essa potrà pretendere il pagamento dal lavoratore.
Si sottolinea, inoltre, che dagli statini prodotti (doc. 3 allegato alla citazione) CP_3 si evince una trattenuta ma non si compr chi venga pagata tale quota (trattenuta): tuttavia, in via logica, può desumersi che non si tratti della rata del credito di cui si discute (nascente dal contratto con Idea Finanziaria Spa), essendo la trattenuta dell'importo di € 220,00, mentre le rate convenute con erano Controparte_5 dell'importo di € 210,00. Infine, dalla comunicazione di NL prodotta il 5/6/2023 dall'attore non è dato evincere alcun elemento atto a far ritenere che abbia ottenuto un finanziamento Pt_1
e soprattutto che l'abbia utilizzato per estinguere il debito contratto con
[...]
. CP_5
Clausole abusive
Questione relativa alla vessatorietà (abusività) delle clausole che prevedevano interessi di mora, ai sensi ex art. 33 c. consumo 2 lett. f).
Parimenti infondate le questioni relative alla vessatorietà delle pattuizioni del contratto sotto il profilo in esame, questioni, peraltro, rilevabili d'ufficio e in relazione alle quali il G.I. ha invitato le parti a interloquire. Le eccezioni appaiono infondate, alla luce delle specificazioni fornite dall'opposta (sopra riportate) e di quanto evincibile dalla lettura dei contratti azionati;
infatti:
- per valutare se gli interessi di mora e le penali ex art. 33 lett f) Codice del Consumo, siano tali da imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo un importo manifestamente eccessivo, occorre aversi riguardo al guadagno che la banca avrebbe ricavato dal contratto di finanziamento se il debitore avesse onorato il contratto, pagando regolarmente le rate convenute: deve, cioè, compararsi il vantaggio che gli interessi di mora e la penale procurano al finanziatore con quanto il medesimo avrebbe ricavato se il contratto fosse stato eseguito regolarmente da entrambe le parti5;
- nel caso di specie, comparando il tasso di interesse corrispettivo pattuito (contratto TAN 3,95% TAEG 17,41 %, TEG 11.836) con il tasso di mora (1,5% mensile, ma nel limite della misura massima consentita- art. 6 con clausola di salvaguardia), deve escludersi che le clausole in parola siano vessatorie, dovendosi considerare che, in caso di corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali ad opera della controparte la stessa banca avrebbe percepito, per l'intera durata
7 contrattuale, il pagamento degli interessi corrispettivi al tasso annuo sopra indicato;
si riporta per facilità di consultazione, la parte rilevante del contratto in immagine:
Si sottolinea, peraltro, che il decreto ingiuntivo è stato concesso per l'importo di € 19.740,00 pari alle rate non scadute e degli interessi legali dalla notifica del ricorso. Pertanto, chiedendo la conferma del decreto, l'opposta limitava la sua pretesa a tale importo.
Ogni altra questione appare assorbita, in ossequio al principio della ragione più liquida.
Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione del valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 460,00;
• per la fase introduttiva: € 389,00;
• per la fase di trattazione: € 840,00;
• per la fase decisionale: € 851,00;
• e così complessivamente € 2540,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
• respinge l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n° 4440/2020 della società ; Controparte_1
• condanna la parte opponente a rimborsare Parte_1 all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso a Napoli, il 17/12/2025
Il Giudice Tiziana Lottini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr, ex pl. Cass. Sez. 3, sent. 20143/2005 2 cfr Cass. Ord. 20495/2020). 3 Cfr as esempio Cass. Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 4 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 5 cfr, ad esempio, Tribunale Verona n° 1385/2023 6 cfr contratto allegato al ricorso monitorio
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 21044 2020
tra
nato a [...] (UD) il 13/01/1944 (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso per procura dall'avv. Giuseppe C.F._1
) ed elettivamente domiciliato nello studio del C.F._2 medesimo;
parte opponente
e la società c.f. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 e dife ra dall'avv. Mario MANCUSI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del medesimo;
parte opposta nonché:
l'ente in persona del legale Controparte_3 rappresentante in carica (p. iva ); P.IVA_3
parte terza chiamata, contumace avente ad oggetto: cessione dei crediti, contratti bancari conclusioni della parte opponente (note del Parte_1 12/12/25):
l'On.le Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Tiziana Lottini, disattesa e reietta ogni contraria istanza, voglia: in linea principale 1) dichiarare nullo o comunque annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 440/2020 del 24.7.2020 (r.g. n. 12754/2020); 2) in ogni caso, rigettare nel merito le domande così come proposte col ricorso per ingiunzione di pagamento;
3) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio, compresi gli accessori di legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Munno, antistatario;
4) altresì, condannare l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (quanto meno ai sensi
1 del terzo comma di tale articolo) in favore dell'opponente in linea gradata: 5) Parte_1 nel caso di accoglimento della domanda dell'opposta, condannare l' (succeduta ex lege CP_3 all' a tenere indenne dalle conseguen resente giudizio e, CP_4 Parte_1 pertanto, dalle pretese vantate nei suoi confronti, anche per spese di lite, con ogni connesso e conseguenziale provvedimento;
in linea ancor più gradata: 6) vorrà rimettersi la causa in istruttoria, pronunziando il chiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ed altresì al fine di accertare che il tasso applicato al finanziamento, de quo agitur, non superi il cd. “tasso soglia” anti-usura, atteso che in caso di superamento dello stesso ne deriverebbe la nullità del contratto di finanziamento. conclusioni della parte opposta (e per essa Controparte_1 [...]
(come da e, richiamat Controparte_2 del 10/12/2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa: rigettare l'opposizione per cui si procede;
confermare il decreto ingiuntivo n. 4440/20, R.G. 12754/20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo n. 4440/20, R.G. 12754/20 nei confronti dell'opponente, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, ha diritto al pagamento di euro 19.740,00, oltre agli interessi, Controparte_1 alle spese e i compensi liquidati (e/o della diversa somma risultante di giustizia), e per l'effetto condannare l'opponente al versamento in favore di di € 19.740,00, oltre agli Controparte_1 interessi, alle spese e i compensi liquidati (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014 , oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 19 ottobre 2020, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 4440/2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 luglio 2020 in favore della società Controparte_1
Il decreto ingiuntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturato da
(per un importo totale di € 19.740,09) verso in Parte_1 Controparte_1 tto di finanziamento (dell'importo di € 2 n
, da restituire in 120 rate da € 210,00, tramite cessione del Controparte_5
I crediti originari erano stati oggetto di vicende successorie che conducevano alla titolarità finale da parte dell'odierna opposta.
, opponendosi, deduceva ed eccepiva: Parte_1
o che non ha il potere di rappresentare CP_2 Controparte_2 come procuratrice di CERVED Controparte_1
CREDIT MANAGEMENT SPA;
2 o che le trattenute INPDAP sono state regolarmente effettuate e riversate alla finanziaria;
o che egli ha stipulato un nuovo prestito con NL NA S.p.A., allo scopo di estinguere il precedente contratto con;
Controparte_5
o che non vi è prova della notifica delle ce o che il credito è prescritto;
o che occorre verificare che non siano stati applicati interessi usurari.
Chiedeva, inoltre, preliminarmente di essere autorizzato a chiamata in causa CP_3
(che succedeva a quale delegato al pagamento del quinto della pensi CP_4
NL NA. In ogni caso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di essere manlevato da e/o NL NA. CP_3
Con comparsa depositata il 14/01/2021, si costituiva la società CP_1
, a mezzo della contestando ogni
[...] Controparte_2 ne dell'attore, chi ivo o, comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta.
Con ordinanza del 19/01/2021, l'opponente veniva autorizzato a citare in causa l'ente (e non NL NA): l' terzo chiamato, non si costituiva e, CP_3 CP_3 con ordinanza del 21/12/2021, veniva dichiarato contumace
Con ordinanza del 21/12/2021 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, indi, dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, le parti depositavano le memorie ex art. 183 6° comma c.p.p., ribadendo e precisando le proprie difese.
Con ordinanza del 22/10/2024, il G.I., rilevando che nella fattispecie in esame il contratto su cui si fonda la pretesa creditoria e del quale è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto, è sottoposto alla disciplina del codice del consumo, rivestendo il debitore la qualifica di consumatore, riteneva necessario sollecitare il contraddittorio delle parti in merito al profilo di abusività delle clausole del contratto de quo, avuto riguardo alla rilevabilità ex officio di tale profilo da parte del Giudice;
in particolare, invitava le parti a dedurre in merito alla clausola del contratto prevedente interessi moratori/penale (art. 6), da esaminare alla luce dell'art. 33, co. 2, lett. F Codice del Consumo, nonché in merito all'art. 7 del contratto -disciplinante la facoltà della decadenza dal beneficio del termine.
La parte opposta, con memoria del 22 novembre 2024, allegava che gli interessi di mora ivi previsti non possono ritenersi vessatori, prevedendo l'art. 6 del contratto una c.d. clausola di salvaguardia a favore del debitore e così inserendo un meccanismo volto ad escludere in ogni caso il superamento delle soglie consentite per legge;
inoltre, sottolineava che nel caso di specie l'art. 7 non ha trovato applicazione, poiché la finanziaria non ha esercitato la facoltà di dichiarare il sig. decaduto dal beneficio Pt_1
3 del termine prima della scadenza del piano di ammortamento previsto e che tutte le rate fossero scadute.
Le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, indio, con decreto del 25/11/2025, venivano inviate a depositare note in via dell'udienza -da tenersi ex art. 127 ter c.p.c.- del 15/12/2025, alla quale la causa sarebbe stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Le parti depositavano le proprie note rispettivamente il 12/12/2025 -l'opponente- e il 10/12/2025, l'opposta. Indi, la causa, con provvedimento del 16/12/2025, veniva trattenuta in decisione.
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
L'opposizione di appare infondata e deve essere Parte_1 integralmente rigettata: e essere confermato, per le ragioni di seguito illustrate.
Eccezioni di rito
Rappresentanza processuale dell'opposta da parte di CP_2
[...]
L'eccezione dell'opponente è infondata: nella procura rilasciata il 20/12/2018 dall'opposta a "CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A.” è previsto espressamente che questa possa, a sua volta, conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà, compresa quella di rappresentare e difendere la Società, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente sede giudiziaria. Sicché legittimamente "CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A.” conferiva procura a Controparte_2
L' eccezione è, pertanto, infondata.
Nel merito
La prova del credito
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e prova nel giudizio principale, in particolare producendo, come già sopra indicato:
- il contratto fonte dell'obbligazione -stipulato il da on Parte_1 [...]
; CP_5 il conteggio delle rate insolute -per un totale di € 19.740,00.
Il fatto costitutivo della pretesa creditoria dell'opposta verso uò, Parte_1 pertanto, ritenersi provato.
Eccezioni Anche le eccezioni di merito dell'opposta appaiono infondate.
4
La titolarità del credito e la notifica della cessione.
L'opposta allegava e provava documentalmente:
- che il 31 agosto 2006, tipulava con Idea Finanziaria S.p.A. Parte_1 un contratto di finanziamento stituire mediante cessione del quinto della pensione;
- che, il 27 settembre 2026 (cfr lettera cessione credito), Controparte_5 cedeva il credito a (già Adriatica Finanziaria); Controparte_6
- che, suc cedeva il credito a Controparte_6 CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999
[...] ll'art. 58 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993): della cessione veniva data notizia pubblicazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale DELL'11/12/2018 (cfr copia G.U.). Pertanto, è documentalmente provato che il credito sia stato ceduto. Inoltre, deve, rammentarsi che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, e costituisce un atto a forma libera: quindi, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, oppure anche successivamente, con l'atto introduttivo del giudizio o nel corso del giudizio stesso1. Altresì, si sottolinea che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, allo scopo di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevede, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, tra l'altro, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio2.
Prescrizione Nel contratto di finanziamento con piano di rimborso rateale, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (quindi il 31/08/2016).
Usura L'eccezione relativa alla pattuizione e/o l'applicazione di tassi usurari (pagina 6) in relazione agli interessi non può essere accolta: il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto, infatti, a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di
5 consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (mentre la controparte, nella specie l'opposta, deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto)3. L'opponente, al contrario, ha formulato l'eccezione in modo generico, senza indicazione alcuna fra quelle prescritte e addirittura formulando la contestazione in modo ipotetico.
Estinzione del credito mediante pagamento.
Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione4:
- il creditore (nella specie l'opposta) che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto (nella specie l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, l'opposta, come già accennato, ha dato prova della fonte negoziale del credito: al contrario, si è limitato ad affermare che le rate in un Pt_1 primo momento sono state pagate e delegato, e che, successivamente, egli ha estinto il finanziamento procurandosi la somma necessaria mediante un altro finanziamento, stipulato con NL NA (della quale, per inciso, correttamente il non è stata autorizzata la citazione, essendo essa del tutto estranea al rapporto in giudizio). Di tali fatti estintivi, non fornisce alcuna prova, limitandosi ad invocare un Pt_1 esplorativo ordine ex ar p.c-. Correttamente, il GI non ha emesso alcun ordine siffatto, tra l'altro, perché non ha provato di aver tempestivamente chiesto ex Pt_1 art. 119, comma 4, d.lgs. el 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio all'opposta, né ha previamente esercitato i propri diritti di accesso agli atti e ai documenti amministrativi (verso . CP_3
Deve, poi, anche considerarsi che la cosiddetta cessione del quinto consiste in un finanziamento ottenuto da un lavoratore dipendente o da un pensionato da una società finanziaria, in cambio della cessione di una parte (1/5) dei propri stipendi o pensioni futuri. Il datore di lavoro, o l'ente previdenziale, provvede materialmente al pagamento, trattenendo le rate dallo stipendio mensile del proprio dipendente o dalla pensione del proprio iscritto. Lo schema giuridico del prestito è definito da tre rapporti, tutti obbligatori:
- il primo rapporto tra la società finanziaria e lavoratore/pensionato, debitore della somma ottenuta dalla prima;
- il secondo rapporto tra il debitore (il lavoratore/pensionato) e il terzo ceduto ossia il datore di lavoro o ente previdenziale -debitore verso il lavoratore/pensionato dei futuri stipendi o dell'iscritto delle future pensioni-, il quale, per effetto della notifica
6 del contratto di prestito, si obbliga a trattenere la rata dallo stipendio o dalla pensione;
- il terzo rapporto tra la finanziaria e il datore di lavoro o l'ente previdenziale, il quale si obbliga a versare all'istituto le quote mensili che tratterrà dallo stipendio. Il contratto di cessione ha natura pro-solvendo: il cedente (il lavoratore o pensionato, debitore della finanziaria) rimane obbligato verso il proprio creditore: se il datore di lavoro o l'ente previdenziale non adempie alla sua obbligazione di versare la rata mensile alla finanziaria, essa potrà pretendere il pagamento dal lavoratore.
Si sottolinea, inoltre, che dagli statini prodotti (doc. 3 allegato alla citazione) CP_3 si evince una trattenuta ma non si compr chi venga pagata tale quota (trattenuta): tuttavia, in via logica, può desumersi che non si tratti della rata del credito di cui si discute (nascente dal contratto con Idea Finanziaria Spa), essendo la trattenuta dell'importo di € 220,00, mentre le rate convenute con erano Controparte_5 dell'importo di € 210,00. Infine, dalla comunicazione di NL prodotta il 5/6/2023 dall'attore non è dato evincere alcun elemento atto a far ritenere che abbia ottenuto un finanziamento Pt_1
e soprattutto che l'abbia utilizzato per estinguere il debito contratto con
[...]
. CP_5
Clausole abusive
Questione relativa alla vessatorietà (abusività) delle clausole che prevedevano interessi di mora, ai sensi ex art. 33 c. consumo 2 lett. f).
Parimenti infondate le questioni relative alla vessatorietà delle pattuizioni del contratto sotto il profilo in esame, questioni, peraltro, rilevabili d'ufficio e in relazione alle quali il G.I. ha invitato le parti a interloquire. Le eccezioni appaiono infondate, alla luce delle specificazioni fornite dall'opposta (sopra riportate) e di quanto evincibile dalla lettura dei contratti azionati;
infatti:
- per valutare se gli interessi di mora e le penali ex art. 33 lett f) Codice del Consumo, siano tali da imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo un importo manifestamente eccessivo, occorre aversi riguardo al guadagno che la banca avrebbe ricavato dal contratto di finanziamento se il debitore avesse onorato il contratto, pagando regolarmente le rate convenute: deve, cioè, compararsi il vantaggio che gli interessi di mora e la penale procurano al finanziatore con quanto il medesimo avrebbe ricavato se il contratto fosse stato eseguito regolarmente da entrambe le parti5;
- nel caso di specie, comparando il tasso di interesse corrispettivo pattuito (contratto TAN 3,95% TAEG 17,41 %, TEG 11.836) con il tasso di mora (1,5% mensile, ma nel limite della misura massima consentita- art. 6 con clausola di salvaguardia), deve escludersi che le clausole in parola siano vessatorie, dovendosi considerare che, in caso di corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali ad opera della controparte la stessa banca avrebbe percepito, per l'intera durata
7 contrattuale, il pagamento degli interessi corrispettivi al tasso annuo sopra indicato;
si riporta per facilità di consultazione, la parte rilevante del contratto in immagine:
Si sottolinea, peraltro, che il decreto ingiuntivo è stato concesso per l'importo di € 19.740,00 pari alle rate non scadute e degli interessi legali dalla notifica del ricorso. Pertanto, chiedendo la conferma del decreto, l'opposta limitava la sua pretesa a tale importo.
Ogni altra questione appare assorbita, in ossequio al principio della ragione più liquida.
Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione del valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 460,00;
• per la fase introduttiva: € 389,00;
• per la fase di trattazione: € 840,00;
• per la fase decisionale: € 851,00;
• e così complessivamente € 2540,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
• respinge l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n° 4440/2020 della società ; Controparte_1
• condanna la parte opponente a rimborsare Parte_1 all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso a Napoli, il 17/12/2025
Il Giudice Tiziana Lottini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr, ex pl. Cass. Sez. 3, sent. 20143/2005 2 cfr Cass. Ord. 20495/2020). 3 Cfr as esempio Cass. Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 4 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 5 cfr, ad esempio, Tribunale Verona n° 1385/2023 6 cfr contratto allegato al ricorso monitorio