Articolo 5 della Legge 14 agosto 1952, n. 1230
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 ottobre 1952
>
Versione
20 gennaio 2018
Art. 5.

L'istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione composto:
1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'Universita';
2) dai seguenti membri:
a) il rettore dell'Universita' di Pisa;
b) il sindaco di Pisa
((c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)) ((d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa))
e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova;
f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria.
((g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa))
Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 20 gennaio 2018