Articolo 4 della Legge 6 ottobre 1978, n. 636
Articolo 3
Versione
7 novembre 1978
Art. 4.
Sono abrogati: l' articolo 27 della legge 17 luglio 1942, n. 907 ; il numero 5 dell'articolo 99 della predetta legge nel testo risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 ; la legge 1 luglio 1966, n. 519 ; la legge 23 dicembre 1970, n. 1143 , nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
E' soppressa la tabella allegato "F" annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825 , nel testo risultante dalle successive modificazioni.

Entrata in vigore il 7 novembre 1978