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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2181/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
HE PE, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4066/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662203644 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1567/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 7 febbraio 2025, ricorrente 1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per IMU, anno d'imposta 2020, affidando il gravame a cinque motivi. Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Con il primo motivo assume la società ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria delle aree edificabili oggetto della ripresa a tassazione.
Il motivo è fondato, restando assorbiti i rimanenti mezzi.
Invero, il comune di Roma Capitale assume, nell'atto qui impugnato, che la contribuente sia proprietaria di una area edificabile posta nel foglio n. dati catastali 1 del catasto del medesimo comune, in località “località 1, estesa complessivamente mq. 21.617.
La ricorrente, tuttavia, ha prodotto in giudizio una certificazione in
Nominativo_2notaio di Roma, il quale ha dichiarato che dall'esame dei registri immobiliari non risulta che la ricorrente abbia mai posseduto alcuna tra le particelle indicate nell'avviso impugnato, insistenti nel foglio n. dati catastali 1 del catasto di Roma.
A fronte di questa produzione documentale, il comune resistente non ha prodotto in atti il testo integrale della convenzione edilizia stipulata con la società ricorrente il 5 agosto 2010, limitandosi ad allegare la nota di trascrizione della stessa, dalla quale emerge indubitabilmente che le aree interessate dalla ridetta convenzione, almeno quelle di proprietà della ricorrente 1 s.r.l., risultano tutte poste in località “località 2 ” e ricadono esclusivamente sui fogli catastali n. dati catastali 2 e giammai sul foglio n. dati catastali 1, dove invece è collocata la località “località 1”, oggetto della odierna ripresa a tassazione.
Sicché illegittimo si mostra l'avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite, considerate le incertezze sorte sulla effettiva titolarità delle aree, testimoniate dalle alterne vicende processuali concernenti gli avvisi di accertamento spiccati per annualità diverse, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
PE IC
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
HE PE, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4066/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662203644 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1567/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 7 febbraio 2025, ricorrente 1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per IMU, anno d'imposta 2020, affidando il gravame a cinque motivi. Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Con il primo motivo assume la società ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria delle aree edificabili oggetto della ripresa a tassazione.
Il motivo è fondato, restando assorbiti i rimanenti mezzi.
Invero, il comune di Roma Capitale assume, nell'atto qui impugnato, che la contribuente sia proprietaria di una area edificabile posta nel foglio n. dati catastali 1 del catasto del medesimo comune, in località “località 1, estesa complessivamente mq. 21.617.
La ricorrente, tuttavia, ha prodotto in giudizio una certificazione in
Nominativo_2notaio di Roma, il quale ha dichiarato che dall'esame dei registri immobiliari non risulta che la ricorrente abbia mai posseduto alcuna tra le particelle indicate nell'avviso impugnato, insistenti nel foglio n. dati catastali 1 del catasto di Roma.
A fronte di questa produzione documentale, il comune resistente non ha prodotto in atti il testo integrale della convenzione edilizia stipulata con la società ricorrente il 5 agosto 2010, limitandosi ad allegare la nota di trascrizione della stessa, dalla quale emerge indubitabilmente che le aree interessate dalla ridetta convenzione, almeno quelle di proprietà della ricorrente 1 s.r.l., risultano tutte poste in località “località 2 ” e ricadono esclusivamente sui fogli catastali n. dati catastali 2 e giammai sul foglio n. dati catastali 1, dove invece è collocata la località “località 1”, oggetto della odierna ripresa a tassazione.
Sicché illegittimo si mostra l'avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite, considerate le incertezze sorte sulla effettiva titolarità delle aree, testimoniate dalle alterne vicende processuali concernenti gli avvisi di accertamento spiccati per annualità diverse, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
PE IC