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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N° 11680/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/10/2025 da 1) Parte_1
Nato a San Mauro Marchesato (CZ) il 13/09/1962 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Paolini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Bollate (MI) il 12/11/1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Paolini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI) il 27/10/1990 (anno 1990 atto n.244 reg. P. 2 serie A) In regime di comunione legale dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata il [...], a [...], cittadina italiana maggiorenne Persona_1 autosufficiente; nata il [...], a [...], cittadina italiana, Parte_3 maggiorenne non autosufficiente, in quanto studentessa universitaria
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- La casa coniugale, sino a quando la figlia non diventerà autosufficiente, resterà Pt_3 assegnata alla madre, con tutto quanto l'arreda; la stessa provvederà a intestarsi le utenze e a farsi carico delle spese condominiali ordinarie dell'abitazione;
3- Il padre trasferirà la propria residenza altrove, non appena reperirà una nuova abitazione e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 31/01/2026, asportando i propri effetti personali, impegnandosi a comunicare dove si trasferirà alla moglie e ovviamente vedrà la figlia mettendosi d'accordo direttamente con lei, vista la maggiore età della medesima;
4- Il padre verserà, quale contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di Pt_3
€ 350, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario somma soggetta a rivalutazione Istat, tale somma verrà versata alla madre anche per il periodo nel quale vivrà a Venezia per i propri studi universitari visto che quando tornerà a casa Pt_3 andrà a stare nella casa ex coniugale;
5- Il padre si farà carico al 100% dei costi dell'università della figlia e della patente di Pt_3 guida, mentre le spese legate al mantenimento della stessa a Venezia dove la ragazza sta ora frequentando l'università saranno a carico della madre, salvo il costo dell'alloggio che verrà suddiviso al 50% ciascuno tra i genitori e quelli di viaggio e trasferimento che verranno ripartiti tra i genitori;
6- Le altre spese straordinarie di , come da Linee Guida del Tribunale di Milano che i Pt_3 genitori dichiarano di conoscere, (eccetto quelle dell'università, come detto) della figlia verranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori;
Pt_3
7- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8- I coniugi manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio; pagina 2 di 4 9- I coniugi e si faranno carico del 50% ciascuno delle spese Parte_1 Parte_2 legali del presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Bollate (MI) il 27/10/1990
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 3 di 4 Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/10/2025 da 1) Parte_1
Nato a San Mauro Marchesato (CZ) il 13/09/1962 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Paolini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Bollate (MI) il 12/11/1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Paolini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI) il 27/10/1990 (anno 1990 atto n.244 reg. P. 2 serie A) In regime di comunione legale dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata il [...], a [...], cittadina italiana maggiorenne Persona_1 autosufficiente; nata il [...], a [...], cittadina italiana, Parte_3 maggiorenne non autosufficiente, in quanto studentessa universitaria
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- La casa coniugale, sino a quando la figlia non diventerà autosufficiente, resterà Pt_3 assegnata alla madre, con tutto quanto l'arreda; la stessa provvederà a intestarsi le utenze e a farsi carico delle spese condominiali ordinarie dell'abitazione;
3- Il padre trasferirà la propria residenza altrove, non appena reperirà una nuova abitazione e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 31/01/2026, asportando i propri effetti personali, impegnandosi a comunicare dove si trasferirà alla moglie e ovviamente vedrà la figlia mettendosi d'accordo direttamente con lei, vista la maggiore età della medesima;
4- Il padre verserà, quale contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di Pt_3
€ 350, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario somma soggetta a rivalutazione Istat, tale somma verrà versata alla madre anche per il periodo nel quale vivrà a Venezia per i propri studi universitari visto che quando tornerà a casa Pt_3 andrà a stare nella casa ex coniugale;
5- Il padre si farà carico al 100% dei costi dell'università della figlia e della patente di Pt_3 guida, mentre le spese legate al mantenimento della stessa a Venezia dove la ragazza sta ora frequentando l'università saranno a carico della madre, salvo il costo dell'alloggio che verrà suddiviso al 50% ciascuno tra i genitori e quelli di viaggio e trasferimento che verranno ripartiti tra i genitori;
6- Le altre spese straordinarie di , come da Linee Guida del Tribunale di Milano che i Pt_3 genitori dichiarano di conoscere, (eccetto quelle dell'università, come detto) della figlia verranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori;
Pt_3
7- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8- I coniugi manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio; pagina 2 di 4 9- I coniugi e si faranno carico del 50% ciascuno delle spese Parte_1 Parte_2 legali del presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Bollate (MI) il 27/10/1990
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 3 di 4 Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 4