Art. 24.
Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneita', specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.
Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato puo' ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione e' definitiva.
Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneita', specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.
Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato puo' ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione e' definitiva.