CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/12/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 40/2025
La Corte D'Appello di Trento, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana GU Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
12.2.2025 da
(C.F. , e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO OC (C.F. ) del Foro di Torino, come C.F._2
da procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, 146, ora
Via Amedeo Avogadro n. 19 appellante
contro società limitata con socio unico, con Controparte_1 Controparte_2
sede in Milano ( CF ) e per essa, quale mandataria per la P.IVA_1
gestione del credito, C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
contumace appellato (C.F. ), difesa dagli Avv. ti PALOLO CP_4 P.IVA_3
LESSIO del Foro di Milano (C.F ) e AN C.F._3
CISLAGHI del Foro di Milano ( C.F. ) in virtù di C.F._4
procura ad litem, in atti elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano (MI), via Terraggio, 17 intervenuto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
710/2024 del Tribunale di Trento, pubblicata in data 12.7.2024, stante l'urgenza determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi;
RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 710/2024 del Tribunale di Trento, pubblicata in data 12.7.2024 accogliendo i motivi dedotti in narrative, per l'effetto IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
637/2021, R.G. 1228/2021, emesso dal Tribunale di Trento nella persona del Giudice Dott.ssa Giuliana Segna in data 11.8.2021 e depositato in data
16.8.2021 per le ragioni e i motivi esposti e comunque in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto.
NEL MERITO: A) in relazione al contratto di fideiussione stipulato dal
Sig. in data n. 30.11.2010: A.1) Accertare e pertanto Parte_1
dichiarare la nullità totale delle fideiussioni rilasciate, per violazione del pag. 2/22 divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla CA
D'Italia con provvedimento 55 del 2005; A.2) In subordine, accertare e pertanto dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate, limitate alle sole clausole censurate, per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla CA D'Italia con provvedimento 55 del 2005; Per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. delle pretese di parte creditrice. In ogni caso e all'esito di quanto sopra: accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante.
B) quanto al contratto di conto corrente bancario n. 0001907/01 e al contratto di apertura di credito del 29.11.2010 n. 001110829 e le linee di credito in esso poggianti pronunciarsi;
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione delle CMS, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto f) procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il pag. 3/22 reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso e/o di citazione.
All'esito delle suddette statuizioni, ANCHE IN VIA
RICONVENZIONALE, accogliere l'eccezione di compensazione sollevata tra le somme indebitamente corrisposte e accertate dalla parte attrice con il credito vantato dalla CA e oggetto del monitorio opposto.
Con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: nomina di CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti).
quale cessionario del credito di CP_4 CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avversaria istanza di sospensione della sentenza impugnata. IN VIA ANCORA PRELIMINARE: accertata la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio, intervenuta tra
[...]
e l'odierna comparente disporre l'estromissione CP_1 CP_4
della cedente, , dal presente procedimento ai sensi e per CP_1
gli effetti di cui all'art. 111 III comma cpc.
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal Sig.
[...]
C.F. , in quanto infondato in fatto ed Pt_1 C.F._1
in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Trento n.
710/2024.
pag. 4/22 IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti, per i motivi di cui in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 637/2021 del
Tribunale di Trento con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di
, quale mandataria di Controparte_5 CP_1
della somma di Euro 16.451,89 in relazione al contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente n.00/11/10829, nonché di € 432.087,26 in forza del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n.
00/01907/01, essendosi costituito fideiussore di Controparte_6
[...]
Eccepiva la nullità della fideiussione per violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali , in quanto redatta sul testo elaborato dall'ABI che era stato oggetto del Provvedimento della CA di Italia n 55/2005, che costituiva quindi prova privilegiata;
in subordine eccepiva la nullità parziale con specifico riferimento alla clausola n 7 di deroga dell'art 1957
c.c. e conseguentemente la decadenza del creditore a far valere il credito ed escutere la garanzia.
In particolare faceva presente che il rapporto di conto corrente n
00/1/10829 per anticipo contratti era stato messo a sofferenza in data
25.02.2014, da intendersi come dies a quo ; e solamente il 19.9.2014 la
CA aveva precisato il proprio credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo presentato in data 23.07.2014 ed omologato in data pag. 5/22 22.01.15.; pertanto tale atto, anche nel caso in cui fosse ritenuto mezzo di tutela giurisdizionale , era stato posto oltre il termine di sei mesi;
aggiungeva che si perveniva ad analoga conclusione per il contratto di apertura di credito i credito n. 00/01907/01, messo a sofferenza il
14.2.2014.
Ricordava come anche i soggetti che avevano rilasciato garanzia autonoma, potessero sollevare l'exceptio doli.
In relazione ai due rapporti intestati al debitore principale eccepiva la violazione dell'art 117 TUB: in particolare il contratto di conto corrente n. 00/01907/01, stipulato in data 04.12.98, prevedeva solamente il tasso nominale annuo creditore e il tasso nominale annuo per scoperto di conto
(pari al 9%), ma non quello creditore;
per l'altro n. 00/11/10829 rilevava la nullità per difetto di forma scritta, in quanto il documento dimesso riguardava l'apertura di credito.
Eccepiva inoltre l'illegittima applicazione dell'anatocismo : il contratto di conto corrente n. 00/01907/0 era stato concluso in data 4.12.1998 e quindi preventivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000; inoltre non prevedeva tasso debitore e fissava una diversa capitalizzazione trimestrale degli interessi (trimestrale nel dare, annuale nell'avere), pertanto in difetto di altra pattuizione successiva l'anatocismo era stato applicato indebitamente per tutta la durata del rapporto;
il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00/11/10829 era stata concluso il
29.11.2010 e prevedeva il tasso annuo debitore nel 3,5%, e tasso debitore per sconfinamenti pari al tasso nominale annuo maggiorato di 5 punti percentuali. Doveva escludersi in ogni caso l'applicazione dell'anatocismo post 2014. Eccepiva inoltre l'illegittima applicazione di pag. 6/22 CMS e di commissioni non pattuite: nel contratto di conto corrente n.
0001907/01 del 4.12.1998 la CMS era stata prevista nella sola misura percentuale (pari al 0,125%) senza l'indicazione della base di calcolo;
il contratto di apertura di credito del 29.11.2010 n. 001110829 prevede la
“commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi”, indicandone l'applicazione trimestrale pari al 0.05%, mentre tale commissione necessita di una precisa commisurazione ai costi ai quali viene applicate.
Lamentava l'applicazione di tassi usurari, evidenziando che gli oneri indebitamente applicati devono essere inseriti nel computo del TEG.
Contestava infine l'incertezza del credito, non potendo ritenersi sufficiente il saldaconto. Concludeva che gli importi addebitati illecitamente avrebbero dovuto essere scomputati dai saldi.
Chiedeva quindi che si dichiarasse la nullità totale delle fideiussioni o in subordine la nullità parziale e di conseguenza si dichiarasse la decadenza del creditore e la liberazione del fideiussore con revoca del decreto ingiuntivo.
In relazione ai rapporti di conto corrente e di aperura di credito chiedeva che, accertate le nullità contestate, si procedesse alla rideterminazione del saldo.
Si costituiva quale mandataria di contestando Controparte_3 CP_1
la fondatezza dei motivi di opposizione. Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito il rigetto della opposizione.
Con provvedimento in data 8 novembre 2022, il GI dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
pag. 7/22 Con sentenza n 710/2024 il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo;
condannava alla Parte_1
rifusione delle spese del grado.
In via preliminare respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata con riferimento a ed rilevandone la tardività in CP_3 CP_1
quanto sollevata solamente con la memoria ex art 183 n1 c.p.c. ma altresì la infondatezza essendo stata prodotta dichiarazione sottoscritta dalla cedente Cassa Rurale Val di Non relativa alla cessione;
riteneva parimenti infondata l'eccezione di mancata iscrizione all'albo di cui all'art
106 TUB, , peraltro proposta solo in comparsa conclusionale , rilevando che le attività di “riscossione dei crediti ceduti” e di “servizi di cassa e di pagamento”, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 TUB erano affidate, in virtù di mandato dd. 01.06.2022, a
, che risultava regolarmente iscritta, mentre su Controparte_3 CP_1
non incombeva l'obbligo di iscrizione.
Respingeva poi il rilievo di nullità delle fideiussioni prestate in data
06.03.2009 e 29.04.2010 da in favore della società Parte_1
(dichiarata fallita dal CP_7 Controparte_6
Tribunale di Trento con sent. n. 46/2020) e, in subordine, di singole clausole, sollevato sul presupposto che le stesse riproducano lo schema di contratto predisposto dall'A.B.I. censurato dalla CA d'Italia con il provvedimento n. 55 dd. 02.05.2005; osservava infatti come nello specifico non si trattasse di fideiussioni omnibus, a cui si riferiva il predetto provvedimento, ma di garanzie prestate per specifiche operazioni bancarie , come si evinceva sia dalla intestazione ( Fideiussione specifica) sia dal contenuto delle stesse, essendosi l'opponente costituito pag. 8/22 in data 06.03.2009 fideiussore nell'interesse della società in CP_7
relazione “a fido in c/c a revoca per l'importo di € 400.000,00” ed in data
29.04.2020 fideiussore “in relazione all'operazione di c/c antic. fatt. per
l'importo di € 700.000.000”.
Rilevava parimenti l'infondatezza dell'exceptio doli, formulata sull'assunto che l'esposizione bancaria fosse caratterizzata dalla presenza di tassi anatocistici ed usurari, osservando che l'opponente si era limitato a citare della giurisprudenza senza alcun riferimento alle condizioni specifiche e senza alcuna prova idonea a dimostrare il carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art 117 TUB articolata con riguardo al contratto di conto corrente n 00/01907/01 in ragione della mancata previsione del tasso debitore, il Tribunale osservava che il tasso nominale annuo per scoperto di conto indicato in contratto è il tasso debitore, come riportato espressamente nel contratto stesso (v. pag. 9 doc.
9) fasc. monitorio); mentre evidenziava che era stato prodotto il contratto di conto corrente n. 00/11/10829 e che nella stessa perizia dimessa dalla parte opponente veniva dato atto che era stato analizzato il predetto contratto.
Riteneva infondate le ulteriori contestazioni concernenti gli addebiti derivanti da anatocismo, usura, interessi ultralegali a non pattuiti, C.M.S. e spese non pattuite. Stigmatizzava la genericità della contestazione inerente l'anatocismo e sottolineava che non era provato che in un determinato periodo del rapporto, terminato agli inizi del 2014, alcune somme fossero state addebitate per indebito anatocistico;
inoltre osservava che il saldo del conto corrente n. 00/01907/001 non era mai stato positivo nel corso pag. 9/22 del rapporto per cui non erano maturati interessi creditori in favore del correntista che potessero essere oggetto di capitalizzazione. Osservava inoltre che il contratto di conto corrente n. 00/11/10829 conteneva espressamente la clausola di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (v. doc. 3 art. 9 co. 2 parte opposta), sottoscritta ed approvata specificatamente. Riteneva non provata l'applicazione nei confronti del correntista di una diversa periodicità nel computo degli interessi creditori e debitori ai sensi dell'art 2 co II delibera CIRC
9/9/2000.
Evidenziava che in relazione al contratto di conto corrente n. 00/01907/01 non vi era prova che fossero state applicate le CMS;
mentre reputava che nel contratto di conto corrente o n. 00/11/10829, la commissione per la messa a disposizione dei fondi risultava correttamente pattuita, con espressa indicazione delle modalità di calcolo. Escludeva infine l'applicazione di ulteriori interessi ultralegali o non pattuiti ovvero di spese non dovute.
Con specifico riferimento al contratto di conto corrente n. 00/11/10829, osservava che, nella consulenza tecnica dimessa dalla opponente, era stato affermato testualmente: “Per quanto concerne la rilevazione di usura, non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre le soglie usura” (v. pag. 32 e Tabella 3 in calce).
Infine prendeva atto che l'opposta aveva prodotto la documentazione comprovante: 1) l'esistenza dei contratti di conto corrente e di apertura di pag. 10/22 credito;
2) l'avvenuta revoca dei medesimi rapporti;
3) l'inadempimento della debitrice principale;
4) i saldi passivi in conformità all'art. 50 D.Lvo
n. 385/1993 e gli estratti conto dei rapporti relativi agli ultimi tre anni;
5) le fideiussioni specifiche prestate in data 06.03.2009 e 29.04.2010 da in favore della società Parte_1 CP_7 Controparte_6
6) l'inadempimento dello stesso fideiussore. Concludeva
[...]
quindi che era stata fornita prova adeguata del credito per l'importo complessivo di € 448.539,15, di cui € 16.451,89, corrispondente allo scoperto del conto corrente n. 00/11/10829, originariamente acceso dalla Co società presso la Cassa Rurale CP_7 Controparte_6
D'AN CC - IO (v. doc. 8) fasc. monitorio) ed € 432.087,26 corrispondente alla sorte capitale relativa al conto corrente n. 00/01907/01, originariamente acceso dalla società CP_7 Controparte_8
resso la Cassa Rurale di Tassullo e Nanno CC Soc. Coop. (v. doc.
[...]
9) fasc. monitorio) ed interessi a far data dal 18.02.2014 (data di passaggio a sofferenza, come da saldaconto ex art. 50 TUB sub doc. 15) fasc. monitorio) e sino alla data dd. 20.09.2014 (v. doc. 13) fasc. monitorio).
Con atto di citazione notificato il 12.2.2025 proponeva appello
[...]
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza di cui chiedeva la Pt_1
sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo ,
l'accertamento della liberazione del fideiussore e la rideterminazione del saldo previa eliminazione degli importi addebitati illegittimamente.
Con ordinanza dell'8/10 luglio 2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata evidenziando la mancanza del requisito della manifesta fondatezza;
rilevava inoltre che il titolo su cui poteva fondarsi la paventata azione esecutiva era pag. 11/22 costituito da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in primo grado con ordinanza non revocabile, per cui il solo capo suscettibile di sospensione poteva essere la condanna alla rifusione delle spese e delle competenze in relazione al quale non era configurabile un danno grave ed irreparabile
Con provvedimento in data 5.11. 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare , deve evidenziarsi che in mancanza di gravame in relazione all'accertamento della legittimazione attiva di su tale capo CP_1
si è formato il giudicato.
Al contempo va sottolineato come l'appellante non abbia sollevato contestazioni alla legittimazione di intervenuta nel presente CP_4
grado quale cessionaria dei crediti azionati in via monitoria , come comprovato peraltro dal contratto di cessione in data 26 novembre 2024 n
13818 rep , n11168 racc notaio Persona_1
Nel merito, appare opportuno prendere le mosse dai motivi inerenti le fideiussioni, considerato che il ricorso monitorio è stato proposto nei confronti di in ragione delle garanzie prestate con Parte_1
riguardo a rapporti bancari intestati a Controparte_9
[...]
L'appellante stigmatizza che l'eccezione di nullità parziale è stata respinta sul rilievo che il provvedimento della CA di Italia n 55/2005 era stato pronunciato con riguardo ad uno schema di fideiussione omnibus, per cui non poteva essere valorizzata come prova privilegiata dal momento che le garanzie erano fideiussioni per operazioni determinate .
pag. 12/22 Deduce che, nel censurare l'intesa ABI, la CA d'Italia aveva fatto riferimento al contenuto delle condizioni generali di contratto da applicare alle fideiussioni in genere e non solamente alle fideiussioni omnibus;
e che pertanto debba essere valorizzata la corrispondenza fra le clausole contrattuali alla schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI , frutto di intese anticoncorrenziali. Deduce che l'arresto della
Cassazione SU 41994/2021 non argomenta in ragione di fideiussioni omnibus, ma di fideiussioni in genere, e che oggetto della vertenza nell'ambito della quale era stata pronunciata la nota sentenza erano in realtà due fideiussioni specifiche rilasciate a garanzia di obbligazioni assunte con contratto di conto corrente e di contratto di finanziamento .
Allega che nelle fideiussioni sottoscritte dall'appellante vi sono clausole di contenuto sovrapponibile a quelle del modello ABI, oggetto del provvedimento della CA di Italia, che quindi costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.
Ciò premesso, deduce la nullità della clausola contrattuale di deroga all'art
1957 c.c. e chiede che in base alla norma codicistica sia dichiarata la decadenza della banca per mancata adozione di istanze nei confronti del debitore principale nel termine semestrale.
Il motivo non può trovare accoglimento
Va sottolineato come la qualificazione delle due garanzie, rilasciate rispettivamente in data 06.03.2009 ed in data 29.04.2020 come
“fideiussioni specifiche”, formulata dal Tribunale , non è stata oggetto di contestazioni da parte dell'appellante, che ha fondato le proprie difese sull'assunto che il provvedimento della CA di Italia n 55/2005 costituisca prova privilegiata ai fini della dichiarazione di nullità con pag. 13/22 riguardo alle fideiussioni , escludendone la limitazione a quelle omnibus ;
e che i principi affermati dalla pronuncia della Cass SU n 41994/2021 siano applicabili anche alle fideiussioni specifiche.
Tale tesi risulta sconfessata da un indirizzo consolidato della Suprema
Corte: “Occorre evidenziare che il provvedimento n. 55 del 2005 della
CA d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio
2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi”(
Cass26847/2924).
Appare chiarificatrice anche la pronuncia della Suprema Corte che ha escluso l'applicazione a fattispecie diverse dalla fideiussione omnibus argomentando nei seguenti termini : “La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di CA d'Italia ed, ovviamente, non riposa sulla considerazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus. Piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo del deliberato, sottolineare non solo – come bene annota il Procuratore
Generale nelle proprie requisitorie – che in più passaggi CA d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione….. è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti
pag. 14/22 anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art.
1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n.
21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245). La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di CA d'Italia al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle
SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni
pag. 15/22 omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (Cass 21841/2024).
Posto che la nullità delle clausole, invocata dall'appellante , deriva, secondo il consolidato insegnamento della Corte, dalla natura anticoncorrenziale della intesa sulla base della quale era stato stilato il modello ABI, la mancata riferibilità delle fideiussioni sottoscritte dal alla fattispecie di fideiussione omnibus è ostativa all'utilizzabilità CP_10
del provvedimento della CA di Italia n 55/2005 come prova privilegiata , come invece invocato nei motivi di appello.
Rimane quindi assorbita l'eccezione ex art 1957 c.c. sollevata sul presupposto della nullità della clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni.
Passando ai motivi inerenti i rapporti bancari intestati ad Controparte_11
, in relazione ai quali è stato proposto ricorso monitorio,
[...]
l'appellante censura che il Tribunale non ha correttamente applicato i principi in tema di onere della prova secondo i quali, in presenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente l'estratto conto ex art
50TUB è insufficiente nel giudizio di opposizione essendo la controparte, in quanto attore sostanziale, onerato della produzione di copia degli estratti conto e degli scalari per tutta la durata del rapporto a dimostrazione del credito ingiunto, del suo ammontare e dell'andamento del rapporto.
Deduce che l'opposto non ha assolto a tale onere.
Fa presente di non essersi limitato ad una contestazione formale sotto il profilo della inutilizzabilità nel giudizio di opposizione del saldaconto ex art 50 TUB , in quanto aveva eccepito anche la invalidità delle singole clausole e degli addebiti operati in assenza di valida pattuizione,
pag. 16/22 comprovata dalle perizie di parte la cui portata probatoria non è stata correttamente valutata dal Tribunale.
Ripropone l'eccezione di nullità per violazione dell'art 117 co III e IV
TUB, in quanto il contratto stipulato in data 04.12.98 n. 00/01907/01 prevede il solo tasso nominale annuo creditore e il tasso nominale annuo per scoperto di conto (pari al 9%), mentre manca quello debitore., previsto solo nella comunicazione di apertura di credito in conto corrente del
4.12.1998 .
Lamenta che il Tribunale non si è pronunciato sulla illegittima applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto ed in ogni caso la possibilità di accertare l'effettiva corrispondenza fra applicato e pattuito è preclusa dalla parziale produzione degli estratti conto.
Ribadisce la contestazione in punto di illegittima applicazioni dell'anatocismo nei termini formulati in primo grado evidenziando che il rapporto conto corrente 01907/01 era stato concluso in data anteriore alla delibera CICR del 9.2.2000 e che le successive modifiche del
10.3.2009 e 8.10.2012 riguardano solo i tassi, ma non regolano la capitalizzazione .
Ribadisce l'eccezione di nullità della clausola sulle CMS, che ne prevede solo la percentuale pari allo 0,125% , senza alcun riferimento alla base di calcolo;
nonché di nullità della commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi, di cui al contratto di apertura di credito n
001110829, pattuita nella aliquota dell'0,05% e capitalizzazione trimestrale.
pag. 17/22 Osserva la Corte che su che ha proposto ricorso CP_1
monitorio, ed a cui è succeduta a titolo particolare incombono CP_4
gli oneri probatori delineati con un indirizzo consolidato della Suprema
Corte nei seguenti termini: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta
l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo
pag. 18/22 non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo(Cass . 1763 /2024).
pag. 19/22 Ciò premesso va evidenziato che per quanto riguarda il rapporto di c/c n
00/01907/01 sono stati dimessi : contratto di apertura di conto corrente di data 4.12.1998 sottoscritto dal correntista che prevede: tassi creditori in percentuali crescenti a seconda degli importi;
commissione di massimo scoperto pari allo 0,125 trimestrale;
criterio di capitalizzazione “ dare annuale / avere trimestrale”; spese delle varie operazioni;
modifica dei tassi con decorrenza dall'8.11.2011 sottoscritta in pari data;
ulteriore modifica con decorrenza dal primo ottobre 2012 dei tassi sottoscritta in data 8.10.2012;
contratto di apertura di credito a valere sul c/c 00/01907/01 in data
4.12.1998 ( che prevede il tasso annuo debitore del 6%) tasso debitore per sconfinamento e/o interessi di mora del 9%; commissione di massimo scoperto pari allo 0,125 trimestrale;
criterio di capitalizzazione “ dare annuale / avere trimestrale” ; modifica contrattuale in data 10.3.2009 relativa al tasso di interesse sulla somma accordata quale affidamento in conto corrente, a decorrere dal primo aprile 2009, con conferma delle condizioni già pattuite in precedenza;
variazioni del fido accordato;
estratti conto dal 28.02.2011 al 28.02.2014 , con saldo iniziale a debito per
Euro 386.821,23 e saldo al 31.01.2014 a debito per Euro 415.914,44 e successiva estinzione del rapporto.
Per quanto riguarda il rapporto n 00/11/10829 sono stati prodotti copia del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 00/11/10829 sottoscritto dal correntista datato 29.11.2010; nella parte dedicata alle condizioni economiche è previsto il tasso creditore annuo nominale pari allo 0,1250%; e quello effettivo pari allo 0,1251% con variazioni in pag. 20/22 aumento in base alla giacenza;
tasso debitore nominale per sconfinamenti senza fido nella misura dell'8,00% sulle somme utilizzate e dell'8,2431% tasso effettivo sulle somme utilizzate;
spese . benestare di apertura di apertura di credito in C/C per anticipo crediti, commerciali in data 29.11.2010 da utilizzare su vari rapporti compreso quello n 00/11/10929, in cui è previsto il tasso debitore annuo pari al
3,50% e le indicazione dei parametri di variazione;
il tasso equivalente annuo del 3,54%; il tasso per sconfinamento e/o interessi di mora nella misura del tasso debitore annuo maggiorato di 5 punti;
la capitalizzazione attiva e passiva in ragione di trimestre;
è prevista la commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi, con applicazione trimestrale nella misura dello 0,05% sul fido accordato ( con minimo e massimo ); estratti conto dal 30.06.2011 al 30.04.2014 ed estinzione del conto con saldo a debito di € 16.268,00. Va sottolineato che nella perizia di parte dimessa dal è espressamente escluso il superamento del tasso Pt_1
soglia (pag 29) relativamente a tale rapporto.
E' pertanto necessario provvedere alla rideterminazione dei saldi, previo azzeramento dei saldi iniziali e verifica della rispondenza degli addebiti alle condizioni contrattuali validamente pattuite .
La causa pertanto va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
La Corte, pronunciando non definitivamente nel contraddittorio delle parti,
pag. 21/22 respinge il motivo relativo alla dedotta nullità delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la rideterminazione dei saldi dei due conti correnti
Deciso in Trento , il 25 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana GU
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 40/2025
La Corte D'Appello di Trento, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana GU Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
12.2.2025 da
(C.F. , e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO OC (C.F. ) del Foro di Torino, come C.F._2
da procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, 146, ora
Via Amedeo Avogadro n. 19 appellante
contro società limitata con socio unico, con Controparte_1 Controparte_2
sede in Milano ( CF ) e per essa, quale mandataria per la P.IVA_1
gestione del credito, C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
contumace appellato (C.F. ), difesa dagli Avv. ti PALOLO CP_4 P.IVA_3
LESSIO del Foro di Milano (C.F ) e AN C.F._3
CISLAGHI del Foro di Milano ( C.F. ) in virtù di C.F._4
procura ad litem, in atti elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano (MI), via Terraggio, 17 intervenuto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
710/2024 del Tribunale di Trento, pubblicata in data 12.7.2024, stante l'urgenza determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi;
RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 710/2024 del Tribunale di Trento, pubblicata in data 12.7.2024 accogliendo i motivi dedotti in narrative, per l'effetto IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
637/2021, R.G. 1228/2021, emesso dal Tribunale di Trento nella persona del Giudice Dott.ssa Giuliana Segna in data 11.8.2021 e depositato in data
16.8.2021 per le ragioni e i motivi esposti e comunque in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto.
NEL MERITO: A) in relazione al contratto di fideiussione stipulato dal
Sig. in data n. 30.11.2010: A.1) Accertare e pertanto Parte_1
dichiarare la nullità totale delle fideiussioni rilasciate, per violazione del pag. 2/22 divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla CA
D'Italia con provvedimento 55 del 2005; A.2) In subordine, accertare e pertanto dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate, limitate alle sole clausole censurate, per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla CA D'Italia con provvedimento 55 del 2005; Per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. delle pretese di parte creditrice. In ogni caso e all'esito di quanto sopra: accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante.
B) quanto al contratto di conto corrente bancario n. 0001907/01 e al contratto di apertura di credito del 29.11.2010 n. 001110829 e le linee di credito in esso poggianti pronunciarsi;
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione delle CMS, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto f) procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il pag. 3/22 reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso e/o di citazione.
All'esito delle suddette statuizioni, ANCHE IN VIA
RICONVENZIONALE, accogliere l'eccezione di compensazione sollevata tra le somme indebitamente corrisposte e accertate dalla parte attrice con il credito vantato dalla CA e oggetto del monitorio opposto.
Con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: nomina di CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti).
quale cessionario del credito di CP_4 CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avversaria istanza di sospensione della sentenza impugnata. IN VIA ANCORA PRELIMINARE: accertata la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio, intervenuta tra
[...]
e l'odierna comparente disporre l'estromissione CP_1 CP_4
della cedente, , dal presente procedimento ai sensi e per CP_1
gli effetti di cui all'art. 111 III comma cpc.
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal Sig.
[...]
C.F. , in quanto infondato in fatto ed Pt_1 C.F._1
in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Trento n.
710/2024.
pag. 4/22 IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti, per i motivi di cui in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 637/2021 del
Tribunale di Trento con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di
, quale mandataria di Controparte_5 CP_1
della somma di Euro 16.451,89 in relazione al contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente n.00/11/10829, nonché di € 432.087,26 in forza del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n.
00/01907/01, essendosi costituito fideiussore di Controparte_6
[...]
Eccepiva la nullità della fideiussione per violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali , in quanto redatta sul testo elaborato dall'ABI che era stato oggetto del Provvedimento della CA di Italia n 55/2005, che costituiva quindi prova privilegiata;
in subordine eccepiva la nullità parziale con specifico riferimento alla clausola n 7 di deroga dell'art 1957
c.c. e conseguentemente la decadenza del creditore a far valere il credito ed escutere la garanzia.
In particolare faceva presente che il rapporto di conto corrente n
00/1/10829 per anticipo contratti era stato messo a sofferenza in data
25.02.2014, da intendersi come dies a quo ; e solamente il 19.9.2014 la
CA aveva precisato il proprio credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo presentato in data 23.07.2014 ed omologato in data pag. 5/22 22.01.15.; pertanto tale atto, anche nel caso in cui fosse ritenuto mezzo di tutela giurisdizionale , era stato posto oltre il termine di sei mesi;
aggiungeva che si perveniva ad analoga conclusione per il contratto di apertura di credito i credito n. 00/01907/01, messo a sofferenza il
14.2.2014.
Ricordava come anche i soggetti che avevano rilasciato garanzia autonoma, potessero sollevare l'exceptio doli.
In relazione ai due rapporti intestati al debitore principale eccepiva la violazione dell'art 117 TUB: in particolare il contratto di conto corrente n. 00/01907/01, stipulato in data 04.12.98, prevedeva solamente il tasso nominale annuo creditore e il tasso nominale annuo per scoperto di conto
(pari al 9%), ma non quello creditore;
per l'altro n. 00/11/10829 rilevava la nullità per difetto di forma scritta, in quanto il documento dimesso riguardava l'apertura di credito.
Eccepiva inoltre l'illegittima applicazione dell'anatocismo : il contratto di conto corrente n. 00/01907/0 era stato concluso in data 4.12.1998 e quindi preventivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000; inoltre non prevedeva tasso debitore e fissava una diversa capitalizzazione trimestrale degli interessi (trimestrale nel dare, annuale nell'avere), pertanto in difetto di altra pattuizione successiva l'anatocismo era stato applicato indebitamente per tutta la durata del rapporto;
il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00/11/10829 era stata concluso il
29.11.2010 e prevedeva il tasso annuo debitore nel 3,5%, e tasso debitore per sconfinamenti pari al tasso nominale annuo maggiorato di 5 punti percentuali. Doveva escludersi in ogni caso l'applicazione dell'anatocismo post 2014. Eccepiva inoltre l'illegittima applicazione di pag. 6/22 CMS e di commissioni non pattuite: nel contratto di conto corrente n.
0001907/01 del 4.12.1998 la CMS era stata prevista nella sola misura percentuale (pari al 0,125%) senza l'indicazione della base di calcolo;
il contratto di apertura di credito del 29.11.2010 n. 001110829 prevede la
“commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi”, indicandone l'applicazione trimestrale pari al 0.05%, mentre tale commissione necessita di una precisa commisurazione ai costi ai quali viene applicate.
Lamentava l'applicazione di tassi usurari, evidenziando che gli oneri indebitamente applicati devono essere inseriti nel computo del TEG.
Contestava infine l'incertezza del credito, non potendo ritenersi sufficiente il saldaconto. Concludeva che gli importi addebitati illecitamente avrebbero dovuto essere scomputati dai saldi.
Chiedeva quindi che si dichiarasse la nullità totale delle fideiussioni o in subordine la nullità parziale e di conseguenza si dichiarasse la decadenza del creditore e la liberazione del fideiussore con revoca del decreto ingiuntivo.
In relazione ai rapporti di conto corrente e di aperura di credito chiedeva che, accertate le nullità contestate, si procedesse alla rideterminazione del saldo.
Si costituiva quale mandataria di contestando Controparte_3 CP_1
la fondatezza dei motivi di opposizione. Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito il rigetto della opposizione.
Con provvedimento in data 8 novembre 2022, il GI dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
pag. 7/22 Con sentenza n 710/2024 il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo;
condannava alla Parte_1
rifusione delle spese del grado.
In via preliminare respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata con riferimento a ed rilevandone la tardività in CP_3 CP_1
quanto sollevata solamente con la memoria ex art 183 n1 c.p.c. ma altresì la infondatezza essendo stata prodotta dichiarazione sottoscritta dalla cedente Cassa Rurale Val di Non relativa alla cessione;
riteneva parimenti infondata l'eccezione di mancata iscrizione all'albo di cui all'art
106 TUB, , peraltro proposta solo in comparsa conclusionale , rilevando che le attività di “riscossione dei crediti ceduti” e di “servizi di cassa e di pagamento”, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 TUB erano affidate, in virtù di mandato dd. 01.06.2022, a
, che risultava regolarmente iscritta, mentre su Controparte_3 CP_1
non incombeva l'obbligo di iscrizione.
Respingeva poi il rilievo di nullità delle fideiussioni prestate in data
06.03.2009 e 29.04.2010 da in favore della società Parte_1
(dichiarata fallita dal CP_7 Controparte_6
Tribunale di Trento con sent. n. 46/2020) e, in subordine, di singole clausole, sollevato sul presupposto che le stesse riproducano lo schema di contratto predisposto dall'A.B.I. censurato dalla CA d'Italia con il provvedimento n. 55 dd. 02.05.2005; osservava infatti come nello specifico non si trattasse di fideiussioni omnibus, a cui si riferiva il predetto provvedimento, ma di garanzie prestate per specifiche operazioni bancarie , come si evinceva sia dalla intestazione ( Fideiussione specifica) sia dal contenuto delle stesse, essendosi l'opponente costituito pag. 8/22 in data 06.03.2009 fideiussore nell'interesse della società in CP_7
relazione “a fido in c/c a revoca per l'importo di € 400.000,00” ed in data
29.04.2020 fideiussore “in relazione all'operazione di c/c antic. fatt. per
l'importo di € 700.000.000”.
Rilevava parimenti l'infondatezza dell'exceptio doli, formulata sull'assunto che l'esposizione bancaria fosse caratterizzata dalla presenza di tassi anatocistici ed usurari, osservando che l'opponente si era limitato a citare della giurisprudenza senza alcun riferimento alle condizioni specifiche e senza alcuna prova idonea a dimostrare il carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art 117 TUB articolata con riguardo al contratto di conto corrente n 00/01907/01 in ragione della mancata previsione del tasso debitore, il Tribunale osservava che il tasso nominale annuo per scoperto di conto indicato in contratto è il tasso debitore, come riportato espressamente nel contratto stesso (v. pag. 9 doc.
9) fasc. monitorio); mentre evidenziava che era stato prodotto il contratto di conto corrente n. 00/11/10829 e che nella stessa perizia dimessa dalla parte opponente veniva dato atto che era stato analizzato il predetto contratto.
Riteneva infondate le ulteriori contestazioni concernenti gli addebiti derivanti da anatocismo, usura, interessi ultralegali a non pattuiti, C.M.S. e spese non pattuite. Stigmatizzava la genericità della contestazione inerente l'anatocismo e sottolineava che non era provato che in un determinato periodo del rapporto, terminato agli inizi del 2014, alcune somme fossero state addebitate per indebito anatocistico;
inoltre osservava che il saldo del conto corrente n. 00/01907/001 non era mai stato positivo nel corso pag. 9/22 del rapporto per cui non erano maturati interessi creditori in favore del correntista che potessero essere oggetto di capitalizzazione. Osservava inoltre che il contratto di conto corrente n. 00/11/10829 conteneva espressamente la clausola di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (v. doc. 3 art. 9 co. 2 parte opposta), sottoscritta ed approvata specificatamente. Riteneva non provata l'applicazione nei confronti del correntista di una diversa periodicità nel computo degli interessi creditori e debitori ai sensi dell'art 2 co II delibera CIRC
9/9/2000.
Evidenziava che in relazione al contratto di conto corrente n. 00/01907/01 non vi era prova che fossero state applicate le CMS;
mentre reputava che nel contratto di conto corrente o n. 00/11/10829, la commissione per la messa a disposizione dei fondi risultava correttamente pattuita, con espressa indicazione delle modalità di calcolo. Escludeva infine l'applicazione di ulteriori interessi ultralegali o non pattuiti ovvero di spese non dovute.
Con specifico riferimento al contratto di conto corrente n. 00/11/10829, osservava che, nella consulenza tecnica dimessa dalla opponente, era stato affermato testualmente: “Per quanto concerne la rilevazione di usura, non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre le soglie usura” (v. pag. 32 e Tabella 3 in calce).
Infine prendeva atto che l'opposta aveva prodotto la documentazione comprovante: 1) l'esistenza dei contratti di conto corrente e di apertura di pag. 10/22 credito;
2) l'avvenuta revoca dei medesimi rapporti;
3) l'inadempimento della debitrice principale;
4) i saldi passivi in conformità all'art. 50 D.Lvo
n. 385/1993 e gli estratti conto dei rapporti relativi agli ultimi tre anni;
5) le fideiussioni specifiche prestate in data 06.03.2009 e 29.04.2010 da in favore della società Parte_1 CP_7 Controparte_6
6) l'inadempimento dello stesso fideiussore. Concludeva
[...]
quindi che era stata fornita prova adeguata del credito per l'importo complessivo di € 448.539,15, di cui € 16.451,89, corrispondente allo scoperto del conto corrente n. 00/11/10829, originariamente acceso dalla Co società presso la Cassa Rurale CP_7 Controparte_6
D'AN CC - IO (v. doc. 8) fasc. monitorio) ed € 432.087,26 corrispondente alla sorte capitale relativa al conto corrente n. 00/01907/01, originariamente acceso dalla società CP_7 Controparte_8
resso la Cassa Rurale di Tassullo e Nanno CC Soc. Coop. (v. doc.
[...]
9) fasc. monitorio) ed interessi a far data dal 18.02.2014 (data di passaggio a sofferenza, come da saldaconto ex art. 50 TUB sub doc. 15) fasc. monitorio) e sino alla data dd. 20.09.2014 (v. doc. 13) fasc. monitorio).
Con atto di citazione notificato il 12.2.2025 proponeva appello
[...]
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza di cui chiedeva la Pt_1
sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo ,
l'accertamento della liberazione del fideiussore e la rideterminazione del saldo previa eliminazione degli importi addebitati illegittimamente.
Con ordinanza dell'8/10 luglio 2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata evidenziando la mancanza del requisito della manifesta fondatezza;
rilevava inoltre che il titolo su cui poteva fondarsi la paventata azione esecutiva era pag. 11/22 costituito da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in primo grado con ordinanza non revocabile, per cui il solo capo suscettibile di sospensione poteva essere la condanna alla rifusione delle spese e delle competenze in relazione al quale non era configurabile un danno grave ed irreparabile
Con provvedimento in data 5.11. 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare , deve evidenziarsi che in mancanza di gravame in relazione all'accertamento della legittimazione attiva di su tale capo CP_1
si è formato il giudicato.
Al contempo va sottolineato come l'appellante non abbia sollevato contestazioni alla legittimazione di intervenuta nel presente CP_4
grado quale cessionaria dei crediti azionati in via monitoria , come comprovato peraltro dal contratto di cessione in data 26 novembre 2024 n
13818 rep , n11168 racc notaio Persona_1
Nel merito, appare opportuno prendere le mosse dai motivi inerenti le fideiussioni, considerato che il ricorso monitorio è stato proposto nei confronti di in ragione delle garanzie prestate con Parte_1
riguardo a rapporti bancari intestati a Controparte_9
[...]
L'appellante stigmatizza che l'eccezione di nullità parziale è stata respinta sul rilievo che il provvedimento della CA di Italia n 55/2005 era stato pronunciato con riguardo ad uno schema di fideiussione omnibus, per cui non poteva essere valorizzata come prova privilegiata dal momento che le garanzie erano fideiussioni per operazioni determinate .
pag. 12/22 Deduce che, nel censurare l'intesa ABI, la CA d'Italia aveva fatto riferimento al contenuto delle condizioni generali di contratto da applicare alle fideiussioni in genere e non solamente alle fideiussioni omnibus;
e che pertanto debba essere valorizzata la corrispondenza fra le clausole contrattuali alla schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI , frutto di intese anticoncorrenziali. Deduce che l'arresto della
Cassazione SU 41994/2021 non argomenta in ragione di fideiussioni omnibus, ma di fideiussioni in genere, e che oggetto della vertenza nell'ambito della quale era stata pronunciata la nota sentenza erano in realtà due fideiussioni specifiche rilasciate a garanzia di obbligazioni assunte con contratto di conto corrente e di contratto di finanziamento .
Allega che nelle fideiussioni sottoscritte dall'appellante vi sono clausole di contenuto sovrapponibile a quelle del modello ABI, oggetto del provvedimento della CA di Italia, che quindi costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.
Ciò premesso, deduce la nullità della clausola contrattuale di deroga all'art
1957 c.c. e chiede che in base alla norma codicistica sia dichiarata la decadenza della banca per mancata adozione di istanze nei confronti del debitore principale nel termine semestrale.
Il motivo non può trovare accoglimento
Va sottolineato come la qualificazione delle due garanzie, rilasciate rispettivamente in data 06.03.2009 ed in data 29.04.2020 come
“fideiussioni specifiche”, formulata dal Tribunale , non è stata oggetto di contestazioni da parte dell'appellante, che ha fondato le proprie difese sull'assunto che il provvedimento della CA di Italia n 55/2005 costituisca prova privilegiata ai fini della dichiarazione di nullità con pag. 13/22 riguardo alle fideiussioni , escludendone la limitazione a quelle omnibus ;
e che i principi affermati dalla pronuncia della Cass SU n 41994/2021 siano applicabili anche alle fideiussioni specifiche.
Tale tesi risulta sconfessata da un indirizzo consolidato della Suprema
Corte: “Occorre evidenziare che il provvedimento n. 55 del 2005 della
CA d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio
2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi”(
Cass26847/2924).
Appare chiarificatrice anche la pronuncia della Suprema Corte che ha escluso l'applicazione a fattispecie diverse dalla fideiussione omnibus argomentando nei seguenti termini : “La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di CA d'Italia ed, ovviamente, non riposa sulla considerazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus. Piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo del deliberato, sottolineare non solo – come bene annota il Procuratore
Generale nelle proprie requisitorie – che in più passaggi CA d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione….. è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti
pag. 14/22 anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art.
1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n.
21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245). La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di CA d'Italia al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle
SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni
pag. 15/22 omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (Cass 21841/2024).
Posto che la nullità delle clausole, invocata dall'appellante , deriva, secondo il consolidato insegnamento della Corte, dalla natura anticoncorrenziale della intesa sulla base della quale era stato stilato il modello ABI, la mancata riferibilità delle fideiussioni sottoscritte dal alla fattispecie di fideiussione omnibus è ostativa all'utilizzabilità CP_10
del provvedimento della CA di Italia n 55/2005 come prova privilegiata , come invece invocato nei motivi di appello.
Rimane quindi assorbita l'eccezione ex art 1957 c.c. sollevata sul presupposto della nullità della clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni.
Passando ai motivi inerenti i rapporti bancari intestati ad Controparte_11
, in relazione ai quali è stato proposto ricorso monitorio,
[...]
l'appellante censura che il Tribunale non ha correttamente applicato i principi in tema di onere della prova secondo i quali, in presenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente l'estratto conto ex art
50TUB è insufficiente nel giudizio di opposizione essendo la controparte, in quanto attore sostanziale, onerato della produzione di copia degli estratti conto e degli scalari per tutta la durata del rapporto a dimostrazione del credito ingiunto, del suo ammontare e dell'andamento del rapporto.
Deduce che l'opposto non ha assolto a tale onere.
Fa presente di non essersi limitato ad una contestazione formale sotto il profilo della inutilizzabilità nel giudizio di opposizione del saldaconto ex art 50 TUB , in quanto aveva eccepito anche la invalidità delle singole clausole e degli addebiti operati in assenza di valida pattuizione,
pag. 16/22 comprovata dalle perizie di parte la cui portata probatoria non è stata correttamente valutata dal Tribunale.
Ripropone l'eccezione di nullità per violazione dell'art 117 co III e IV
TUB, in quanto il contratto stipulato in data 04.12.98 n. 00/01907/01 prevede il solo tasso nominale annuo creditore e il tasso nominale annuo per scoperto di conto (pari al 9%), mentre manca quello debitore., previsto solo nella comunicazione di apertura di credito in conto corrente del
4.12.1998 .
Lamenta che il Tribunale non si è pronunciato sulla illegittima applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto ed in ogni caso la possibilità di accertare l'effettiva corrispondenza fra applicato e pattuito è preclusa dalla parziale produzione degli estratti conto.
Ribadisce la contestazione in punto di illegittima applicazioni dell'anatocismo nei termini formulati in primo grado evidenziando che il rapporto conto corrente 01907/01 era stato concluso in data anteriore alla delibera CICR del 9.2.2000 e che le successive modifiche del
10.3.2009 e 8.10.2012 riguardano solo i tassi, ma non regolano la capitalizzazione .
Ribadisce l'eccezione di nullità della clausola sulle CMS, che ne prevede solo la percentuale pari allo 0,125% , senza alcun riferimento alla base di calcolo;
nonché di nullità della commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi, di cui al contratto di apertura di credito n
001110829, pattuita nella aliquota dell'0,05% e capitalizzazione trimestrale.
pag. 17/22 Osserva la Corte che su che ha proposto ricorso CP_1
monitorio, ed a cui è succeduta a titolo particolare incombono CP_4
gli oneri probatori delineati con un indirizzo consolidato della Suprema
Corte nei seguenti termini: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta
l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo
pag. 18/22 non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo(Cass . 1763 /2024).
pag. 19/22 Ciò premesso va evidenziato che per quanto riguarda il rapporto di c/c n
00/01907/01 sono stati dimessi : contratto di apertura di conto corrente di data 4.12.1998 sottoscritto dal correntista che prevede: tassi creditori in percentuali crescenti a seconda degli importi;
commissione di massimo scoperto pari allo 0,125 trimestrale;
criterio di capitalizzazione “ dare annuale / avere trimestrale”; spese delle varie operazioni;
modifica dei tassi con decorrenza dall'8.11.2011 sottoscritta in pari data;
ulteriore modifica con decorrenza dal primo ottobre 2012 dei tassi sottoscritta in data 8.10.2012;
contratto di apertura di credito a valere sul c/c 00/01907/01 in data
4.12.1998 ( che prevede il tasso annuo debitore del 6%) tasso debitore per sconfinamento e/o interessi di mora del 9%; commissione di massimo scoperto pari allo 0,125 trimestrale;
criterio di capitalizzazione “ dare annuale / avere trimestrale” ; modifica contrattuale in data 10.3.2009 relativa al tasso di interesse sulla somma accordata quale affidamento in conto corrente, a decorrere dal primo aprile 2009, con conferma delle condizioni già pattuite in precedenza;
variazioni del fido accordato;
estratti conto dal 28.02.2011 al 28.02.2014 , con saldo iniziale a debito per
Euro 386.821,23 e saldo al 31.01.2014 a debito per Euro 415.914,44 e successiva estinzione del rapporto.
Per quanto riguarda il rapporto n 00/11/10829 sono stati prodotti copia del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 00/11/10829 sottoscritto dal correntista datato 29.11.2010; nella parte dedicata alle condizioni economiche è previsto il tasso creditore annuo nominale pari allo 0,1250%; e quello effettivo pari allo 0,1251% con variazioni in pag. 20/22 aumento in base alla giacenza;
tasso debitore nominale per sconfinamenti senza fido nella misura dell'8,00% sulle somme utilizzate e dell'8,2431% tasso effettivo sulle somme utilizzate;
spese . benestare di apertura di apertura di credito in C/C per anticipo crediti, commerciali in data 29.11.2010 da utilizzare su vari rapporti compreso quello n 00/11/10929, in cui è previsto il tasso debitore annuo pari al
3,50% e le indicazione dei parametri di variazione;
il tasso equivalente annuo del 3,54%; il tasso per sconfinamento e/o interessi di mora nella misura del tasso debitore annuo maggiorato di 5 punti;
la capitalizzazione attiva e passiva in ragione di trimestre;
è prevista la commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi, con applicazione trimestrale nella misura dello 0,05% sul fido accordato ( con minimo e massimo ); estratti conto dal 30.06.2011 al 30.04.2014 ed estinzione del conto con saldo a debito di € 16.268,00. Va sottolineato che nella perizia di parte dimessa dal è espressamente escluso il superamento del tasso Pt_1
soglia (pag 29) relativamente a tale rapporto.
E' pertanto necessario provvedere alla rideterminazione dei saldi, previo azzeramento dei saldi iniziali e verifica della rispondenza degli addebiti alle condizioni contrattuali validamente pattuite .
La causa pertanto va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
La Corte, pronunciando non definitivamente nel contraddittorio delle parti,
pag. 21/22 respinge il motivo relativo alla dedotta nullità delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la rideterminazione dei saldi dei due conti correnti
Deciso in Trento , il 25 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana GU
pag. 22/22