Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5628/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 5628 del 2022, discussa all'udienza del
17 gennaio 2025, promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Paladini ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio in San Pietro V.co (BR), via Gianturco n. 11, giusta procura in calce al ricorso;
– RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall' avv. Michele Maggio ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Lecce, via L. Ariosto n. 51, giusta procura in atti;
– RESISTENTI –
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.2022, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e rappresentando di aver Controparte_1 Controparte_1 sottoscritto con i predetti coniugi due contratti di locazione commerciale di identico contenuto, registrati in data 31.05.2021, aventi ad oggetto due terreni edificabili, tra di essi confinanti, ubicati in via Campi nel comune di Squinzano, per la realizzazione e l'esercizio di un'attività di autolavaggio, e concludendo chiedendo di accogliere le seguenti testuali conclusioni: “a) accertata la grave turbativa del godimento degli immobili locati, posta in essere da CP_1
in proprio e nell'interesse di con riferimento ai n. 2 terreni
[...] Controparte_1 edificabili, tra di essi confinanti, ubicati in via Campi nel comune di Squinzano, censiti al NCT al fg. 44, p.lla 1614, are 0,90 (intestato a ) e fg. 44, p.lla 1613, are 1,13 Controparte_1
(intestato a ), tale da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti Controparte_1 locatizi, dichiarare risolti i contratti di locazione con essi resistenti stipulati in data 27 maggio
2021 e registrati in data 31.05.2021, per colpa dei locatori;
Con comparsa depositata il 17.10.2022, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1
che, in via pregiudiziale, hanno espresso “perplessità” in ordine al rito Controparte_1 locatizio prescelto da controparte, sostenendo che i contratti per cui è causa abbiano natura mista (“rent to buy”), e nel merito hanno così testualmente concluso: “a) rigettare le domande formulate dal ricorrente, perché infondate;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle stesse, rigettare la domanda di risarcimento del danno ovvero, in ulteriore subordine, quantificarla in conformità alle considerazioni innanzi formulate sub 3), compensandola con il credito dei deducenti ivi indicato o con quella diversa somma che risulterà in corso di causa o sarà equitativamente stabilita dal sig. Giudice;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
La causa, istruita mediante prove documentali ed orali, all'udienza del 17.1.2025 è stata decisa con sentenza resa all'esito della discussione.
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Le domande di parte ricorrente sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si osserva che ai contratti in esame deve ritenersi applicabile la disciplina normativa delle locazioni, essendo prevista, in via meramente opzionale, alla scadenza dei contratti, la possibilità di una futura compravendita (opzione che in concreto non è stata esercitata). Pertanto, ad avviso di questo Giudice, correttamente la controversia è stata instaurata con il rito locatizio.
Nel merito, non è emerso dall'istruttoria un grave inadempimento posto in essere dai resistenti, tale da consentire di dichiarare risolti i contratti stipulati.
Difatti, sebbene il tese escusso all'udienza del 12.4.2024, abbia dichiarato Testimone_1 che , in un primo momento, si era rifiutato di sottoscrivere la pratica edilizia Controparte_1 per l'installazione dell'impianto di autolavaggio sui terreni per cui è causa, dagli atti emerge che a seguito della richiesta del effettuata con lettera raccomandata datata 16.11.2021, Pt_1 ricevuta dal il 3.12.2021, peraltro mai inviata a e da lei ricevuta, e di CP_1 Controparte_1 un'ulteriore diffida del 3.12.2021, i resistenti, con tempestiva lettera del 7.12.2021, prodotta dallo stesso ricorrente, hanno aderito alla richiesta di sottoscrizione della pratica edilizia. Si ritiene che, considerato che i contratti non prevedevano l'obbligo dei locatori di sottoscrivere la pratica edilizia, i resistenti, dopo un primo comprensibile breve periodo di riflessione, si siano comportati secondo buona fede nell'esecuzione dei contratti.
Dunque, non può essere imputato ai resistenti il mancato sfruttamento dei terreni condotti in locazione.
Per quanto riguarda il fatto di reato che, a dire del ricorrente, il avrebbe posto in essere, CP_1 deve rilevarsi che il Maggio non ne ha fornito alcuna prova, non potendosi prendere in considerazione la querela, in assenza di riscontri, in quanto atto proveniente dal medesimo ricorrente. Gli atti del processo penale depositati nelle memorie conclusive, oltre ad essere inutilizzabili in questo giudizio, in quanto depositati ad istruttoria già terminata ed in assenza di contraddittorio, nulla aggiungono all'insussistente quadro probatorio fornito.
Non essendo imputabili ai resistenti gli eventuali danni subiti dal Maggio, oltre alla domanda di dichiarazione della risoluzione contrattuale, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) condanna a rimborsare a e le spese di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce in data 17 gennaio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Manuela Pellerino)