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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 29/01/2026, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1416/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12876/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della US Tribunale Nola
Ministero Della US Giudice Di Pace Di Torre Annunziata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
UI US PA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640542000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640441000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07120250100640845000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della US Giudice Di Pace Di Torre Annunziata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UI US PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640643000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640744000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1278/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava cinque cartelle di pagamento per un importo di euro 554,77.
Il ricorrente rilevava come l'atto presupposto (invito al pagamento) a tale credito non gli fosse stato mai notificato. Inoltre eccepiva la carenza di motivazione dello stesso.
Infine il ricorrente evidenziava la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate che del Ministero della US , quale ente impositore.
Resistente_1 PA rilevando la violazione da parte del ricorrente del litisconsorzio necessario e quindi la notifica del ricorso sia all'Agenzia della IS che all'ente impositore.
Si evidenziava inoltre la infondatezza del ricorso stante il regolare iter tenuto dall'Agenzia per la riscossione.
Controdeduceva altresì il Ministero della US- Ufficio del Giudice di Pace di Torreannunziata rilevando come una volta che il ricorrente fosse risultato debitorre del contributo unificato gli fossero stati notificati gli atti presupposti.
Inoltre si precisava come una volta notificato l'avviso di accertamento la pretesa impositiva si fosse consolidata per la mancata impugnazione dell'avviso stesso.
Ancora si sottolineava come in materia di contributo unificato non vi fosse l'obbligo di notifica di atti prodromici, non essendo prevista alcuna nullità e potendo quindi la notifica della cartella equivalere a notifica di accertamento.
Produceva memoria illustrativa UI US PA insistendo sulla violazione del litisconsorzio necessario. Comunque rilevava la regolarità della procedura seguita e la mancata impugnazione della cartella nei termini di legge (avviso di accertamento)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disaminadegli atti di causa si evince come l'attività notificatoria degli enti preposti sia stata regolare . L'eccezione posta dal ricorrente non ne dimostrano le irregolarità. Ciò posto il ricorso va rigettato ed il sig. Ricorrente_1 condannato alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12876/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della US Tribunale Nola
Ministero Della US Giudice Di Pace Di Torre Annunziata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
UI US PA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640542000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640441000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07120250100640845000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della US Giudice Di Pace Di Torre Annunziata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UI US PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640643000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250100640744000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1278/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava cinque cartelle di pagamento per un importo di euro 554,77.
Il ricorrente rilevava come l'atto presupposto (invito al pagamento) a tale credito non gli fosse stato mai notificato. Inoltre eccepiva la carenza di motivazione dello stesso.
Infine il ricorrente evidenziava la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate che del Ministero della US , quale ente impositore.
Resistente_1 PA rilevando la violazione da parte del ricorrente del litisconsorzio necessario e quindi la notifica del ricorso sia all'Agenzia della IS che all'ente impositore.
Si evidenziava inoltre la infondatezza del ricorso stante il regolare iter tenuto dall'Agenzia per la riscossione.
Controdeduceva altresì il Ministero della US- Ufficio del Giudice di Pace di Torreannunziata rilevando come una volta che il ricorrente fosse risultato debitorre del contributo unificato gli fossero stati notificati gli atti presupposti.
Inoltre si precisava come una volta notificato l'avviso di accertamento la pretesa impositiva si fosse consolidata per la mancata impugnazione dell'avviso stesso.
Ancora si sottolineava come in materia di contributo unificato non vi fosse l'obbligo di notifica di atti prodromici, non essendo prevista alcuna nullità e potendo quindi la notifica della cartella equivalere a notifica di accertamento.
Produceva memoria illustrativa UI US PA insistendo sulla violazione del litisconsorzio necessario. Comunque rilevava la regolarità della procedura seguita e la mancata impugnazione della cartella nei termini di legge (avviso di accertamento)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disaminadegli atti di causa si evince come l'attività notificatoria degli enti preposti sia stata regolare . L'eccezione posta dal ricorrente non ne dimostrano le irregolarità. Ciò posto il ricorso va rigettato ed il sig. Ricorrente_1 condannato alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200.