Art. 2.
Al margine onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 900.000 con Le somme gia' stanziate nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 120.000 con le somme gia' stanziate nel capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Al margine onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 900.000 con Le somme gia' stanziate nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 120.000 con le somme gia' stanziate nel capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.