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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9460/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046978053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 DO IA adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 2.12.2024 cartella di pagamento di € 417.53 per bollo auto anno 2015. Eccepiva
l'omessa notifica dell'accertamento e la prescrizione delle pretese azionate.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 5 comma 51 del d.l. 953/82 – convertito in legge 53/83 e successive modifiche - dispone che
l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Nella specie risulta per tabulas che la pretesa azionata si riferisce a tasse auto relative all'anno 2015.
Anche a volere ritenere notificato l'avviso di accertamento indicato in cartella, alla data di notifica della cartella opposta il detto termine triennale era ampiamente maturato.
Tale circostanza assorbe ogni questione relativa all'integrazione del contraddittorio nei confronti di
AdE (ex art. 14 dlgs 546/92), atteso che il ricorrente ha eccepito anche la prescrizione successiva all'eventuale prova della notifica dell'accertamento.
Ne segue che la pretesa tributaria deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi, trattandosi comunque di tassa evasa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da DO IA contro ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella opposta,
2. compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.1.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9460/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046978053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 DO IA adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 2.12.2024 cartella di pagamento di € 417.53 per bollo auto anno 2015. Eccepiva
l'omessa notifica dell'accertamento e la prescrizione delle pretese azionate.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 5 comma 51 del d.l. 953/82 – convertito in legge 53/83 e successive modifiche - dispone che
l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Nella specie risulta per tabulas che la pretesa azionata si riferisce a tasse auto relative all'anno 2015.
Anche a volere ritenere notificato l'avviso di accertamento indicato in cartella, alla data di notifica della cartella opposta il detto termine triennale era ampiamente maturato.
Tale circostanza assorbe ogni questione relativa all'integrazione del contraddittorio nei confronti di
AdE (ex art. 14 dlgs 546/92), atteso che il ricorrente ha eccepito anche la prescrizione successiva all'eventuale prova della notifica dell'accertamento.
Ne segue che la pretesa tributaria deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi, trattandosi comunque di tassa evasa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da DO IA contro ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella opposta,
2. compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.1.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)