TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1639 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/09/2025 da:
(c.f. ) nata a [...] il giorno 7.10.1985 e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con l'Avv. SCANDURRA LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
Quirino (PN), via Santa Eurosia, 10/3 con l'Avv. LEONE CRISTIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ME EN (PN) in data 6/9/2014 (registri atti di matrimonio, anno 2014 atto n. 19 parte 2 serie A). separati consensualmente con verbale in data 11/10/2022 omologato con decreto del 18/10/2022 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO ha proposto ricorso nei confronti del marito separato per ottenere Parte_1 CP_1 la pronuncia di divorzio, con affidamento condiviso della figlia e collocamento prevalente presso di sé, con regolamentazione degli incontri tra padre e figlia e imposizione a carico del resistente di un obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della minorenne. Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio e proponendo condizioni di divorzio in parte diverse. Nell'udienza del giorno 2/12/25, avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni condivise: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in ME EN in data 06.09.2014, con conseguente annotazione nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di ME EN (anno 2014, n. 19, parte II, serie A);
2) disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali, sulle questioni Per_1 relative all'ordinaria amministrazione possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, dovendo invece assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) disporsi il collocamento prevalente della figlia presso la madre;
il padre potrà vedere la Per_1 figlia liberamente, secondo l'accordo con l'altro genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative;
i periodi festivi verranno suddivisi equamente con alternanza dei giorni festivi tra i genitori;
nel periodo estivo il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, secondo i termini e le modalità concordate con l'altro genitore;
4) disporsi l'assegnazione della casa familiare di ME EN, via Matteotti, 12 alla madre Pt_1
, quale genitore prevalente collocatario;
[...]
5) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia versando CP_1 alla madre un assegno mensile di euro 375,00 (trecentosettantacinque), da Parte_1 corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno cinque del mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025; con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, se in aumento;
6) disporsi che le spese straordinarie per la figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo modalità e termini di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018;
7) disporsi che l'assegno unico universale per la figlia sia suddiviso al 50% tra entrambi i genitori;
8) disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
Conseguentemente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che le clausole relative a quest'ultima non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in ME EN (PN) in data 06.09.2014. CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ME EN (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2014 atto n. 19 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/09/2025 da:
(c.f. ) nata a [...] il giorno 7.10.1985 e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con l'Avv. SCANDURRA LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
Quirino (PN), via Santa Eurosia, 10/3 con l'Avv. LEONE CRISTIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ME EN (PN) in data 6/9/2014 (registri atti di matrimonio, anno 2014 atto n. 19 parte 2 serie A). separati consensualmente con verbale in data 11/10/2022 omologato con decreto del 18/10/2022 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO ha proposto ricorso nei confronti del marito separato per ottenere Parte_1 CP_1 la pronuncia di divorzio, con affidamento condiviso della figlia e collocamento prevalente presso di sé, con regolamentazione degli incontri tra padre e figlia e imposizione a carico del resistente di un obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della minorenne. Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio e proponendo condizioni di divorzio in parte diverse. Nell'udienza del giorno 2/12/25, avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni condivise: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in ME EN in data 06.09.2014, con conseguente annotazione nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di ME EN (anno 2014, n. 19, parte II, serie A);
2) disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali, sulle questioni Per_1 relative all'ordinaria amministrazione possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, dovendo invece assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) disporsi il collocamento prevalente della figlia presso la madre;
il padre potrà vedere la Per_1 figlia liberamente, secondo l'accordo con l'altro genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative;
i periodi festivi verranno suddivisi equamente con alternanza dei giorni festivi tra i genitori;
nel periodo estivo il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, secondo i termini e le modalità concordate con l'altro genitore;
4) disporsi l'assegnazione della casa familiare di ME EN, via Matteotti, 12 alla madre Pt_1
, quale genitore prevalente collocatario;
[...]
5) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia versando CP_1 alla madre un assegno mensile di euro 375,00 (trecentosettantacinque), da Parte_1 corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno cinque del mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025; con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, se in aumento;
6) disporsi che le spese straordinarie per la figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo modalità e termini di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018;
7) disporsi che l'assegno unico universale per la figlia sia suddiviso al 50% tra entrambi i genitori;
8) disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
Conseguentemente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che le clausole relative a quest'ultima non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in ME EN (PN) in data 06.09.2014. CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ME EN (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2014 atto n. 19 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini