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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 1269/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano - Presidente -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1269/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 1727/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli il 23.2.2021 e pendente
TRA
(c.f.: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore Generale Pt_1 dichiaratosi l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio
[...] del 5 settembre 2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dall'Avv. Giuseppe Iervolino (c.f.: Per_1
); CodiceFiscale_1
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
alla via Montevergine n. 16, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla “comparsa di costituzione e risposta”, dall'Avv. Umberto Meo (c.f.: ); C.F._2
Appellata
1 NRG 1269/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con una citazione notificata il 12.5.2017 l' proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 3191/2017, emesso dal Tribunale di Napoli il 31.3.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore del dell'importo di € Controparte_1
55.273,54, oltre gli interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo impagato delle prestazioni sanitarie erogate nell'esercizio 2012, mesi da gennaio a novembre, afferenti alla branca patologia clinica/laboratorio, per cui il era provvisoriamente Controparte_1 accreditato con il CP_2
A tal proposito eccepiva:
- che spettava al Centro ricorrente provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni fatturate e che le fatture non avevano valore probatorio in tal senso, trattandosi di documenti unilaterali, di natura meramente contabile e fiscale;
- che il Centro non aveva dimostrato né il mancato superamento della C.O.M. né il mancato superamento del tetto di spesa. A tal proposito, deduceva che il raggiungimento del tetto di spesa per la branca patologia clinica/laboratorio era avvenuto il 29.11.2012 e che il Centro aveva erogato prestazioni oltre tale data per € 1.812,13, importo non dovuto in quanto extra tetto;
- che non erano dovuti altresì € 59,29 per anomalie tecnico-sanitarie afferenti ai mesi di gennaio, febbraio e ottobre;
- che non erano altresì dovuti € 32.640,08 in quanto importo decurtato in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/06, richiamato dalle parti anche nel contratto sottoscritto;
Part
- che gli importi pagati dall' per il periodo oggetto di causa erano pari ad € 207.302,68 e non € 200.375,24, sicché vi erano ulteriori € 6.927,44 da detrarre in quanto già corrisposti al Centro Tartaglia;
- che, infine, gli interessi moratori non potevano essere riconosciuti in quanto il d.lgs. n. 231/02 non poteva essere applicato alle concessioni di pubblico servizio, sicché non erano dovuti gli interessi al tasso contemplato.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la pretesa della società opposta dovesse essere ritenuta fondata, detrarre dalla somma riconosciuta la complessiva somma di € 41.447,94=(di cui € 1.821,13 prestazioni rese oltre il tetto di spesa, € 59,29 per anomalie tecniche, € 32.640,08 per sconto ed € 6.927,44 per pagamenti ulteriori non riconosciuti) per le causali di cui al punto b); - Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
1.2. Si costituiva il con una comparsa depositata il 6.10.2017 (si riporta di seguito Controparte_1 la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata) “non contestando l'ulteriore pagamento di € 6.927,44, deducendo di aver eseguito prestazioni sino al mese di
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novembre 2012, replicando alle argomentazioni dell'opposta, specie in punto di applicabilità dello sconto, e insistendo per il rigetto dell'opposizione”.
1.3. Con la sentenza n. 1727/2021, pubblicata il 23.2.2021, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 3197/17 e condannava Part l' al pagamento in favore del della somma di € 48.346,10, “oltre interessi con Controparte_1 decorrenza dalle scadenze previste dall'art. 7 del contratto e al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. 231/02 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte del d.lgs. n. 192 del 2012), nonché delle spese di lite.
In particolare, per il Tribunale:
- l'accreditamento provvisorio del era incontestato e comunque provato in via presuntiva;
CP_1
- il contratto relativo all'esercizio 2012 era stato depositato sin dalla fase monitoria;
Part
- l'esecuzione delle prestazioni era circostanza non specificamente contestata dall' quindi “non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”;
- non si era realizzato il superamento della c.o.m. in quanto, trattandosi di un fatto estintivo e quindi probatoriamente a carico della debitrice, non era stato adeguatamente dimostrato;
- quanto al superamento del tetto di spesa, il Tribunale affermava che anch'essa era una circostanza Parte impeditiva e come tale doveva essere provato dalla debitrice Nel caso di specie, rilevava che l'opponente aveva eccepito che il tetto di spesa sarebbe stato raggiunto il 29.11.2012, tuttavia, dal contratto (pag. 6) risultava già indicata la data presuntiva di superamento del tetto di spesa per le prestazioni di laboratorio, ossia il 2.12.2012, sicché, alla luce del regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, l'eventuale sforamento del limite di spesa non costituiva circostanza sufficiente per escludere il mancato pagamento delle prestazioni rese oltre il 29.11.2012 ed entro il 2.12.2012. Infatti, per il Giudice di primo grado, tenuto conto che nella situazione de qua era applicabile l'ipotesi a) dell'art. 5, comma 3 del contratto, ossia quella dello sforamento verificatosi Part a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della la soluzione doveva Part essere che “per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro”. In altri termini, per il Giudice di prime cure “laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto e laddove i centri abbiano eseguito Part prestazioni sino a tale ultima data, l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese”. Quindi, rapportando quanto esposto al caso di specie, il Tribunale affermava che, posto che il contratto prevedeva come data presuntiva di raggiungimento Part del tetto il 2.12.2012 e che vi fosse la prova del superamento del tetto di spesa il 29.11.2012, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria a tutte le prestazioni rese sino al 2.12.2012, limitandosi a non pagare le prestazioni rese dopo la data da ultimo indicata. Dunque, alle Part prestazioni rese nei giorni 29 e 30 del novembre del 2012 l' al fine di riportare il fatturato annuale nei limiti del budget previsto per il 2012, avrebbe dovuto necessariamente applicare la
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regressione tariffaria, ma ciò non era avvenuto, pertanto, era tenuta a pagare il corrispettivo di novembre 2012;
- era generica l'eccezione fondata sulle anomalie tecnico sanitarie, sicché non vi erano i presupposti per riconoscere la decurtazione di € 59,29;
- quanto alle somme da decurtare a titolo di sconto tariffario ex L. n. 296/2006, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, affermava che “lo sconto non si applica oltre il triennio 2007-2009”. Ancora, sosteneva che “lo sconto non può essere ricondotto alle previsioni contrattuali” in quanto dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto si evinceva che “le parti dimostrano di aver ritenuto lo sconto applicabile al corrispettivo dovuto soltanto in quanto previsto dalla legge e non a prescindere da questa”; inoltre, “anche a voler ritenere che lo sconto sia stato previsto dal contratto, esso deve essere espunto dal suo contenuto ex art. 1339 cod. civ., atteso che le parti non potevano derogare al tariffario regionale, applicando uno sconto non più previsto dalla legge”.
- quanto al rapporto tra esclusione dello sconto, aumento del fatturato globale annuo della branca e sforamento del tetto di spesa in data anteriore rispetto a quella accertata in via consuntiva (29.11.2012) il Giudice di prime cure ribadiva quanto detto circa la necessità di applicazione della R.T.U. sicché “al fine di riportare la spesa nell'ambito del tetto, il fatturato annuale reso sino alla data presuntiva di sforamento (2.12.2012) deve essere ridotto mediante la regressione tariffaria unica”, circostanza non realizzatasi nel caso di specie;
- riteneva invece fondata l'eccezione relativa al pagamento di € 6.927,44, non oggetto di contestazione, per cui il credito ancora dovuto ammontava ad € 48.346,10;
- sugli interessi affermava che andava applicato il tasso di mora previsto dal d.lgs. n. 231/02, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, in quanto, gli accordi ex artt. 8 bis e quinquies del d.lgs. n. 502/92 rientravano nella categoria delle transazioni commerciali.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di citazione Parte_2 notificato il 19.3.2021, dolendosi per i seguenti motivi:
- con il primo ha contestato la sentenza di prime cure laddove ha riconosciuto le prestazioni rese nell'anno 2012 per la branca laboratorio oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa, fissata per il 29.11.2012, per un importo di € 1.821,13. Per l'appellante, il Tribunale ha errato nell'esame della Part documentazione prodotta laddove ha ritenuto che l' avesse errato nel modus procedendi non avendo applicato la regressione tariffaria di cui all'all. C della DGRC n. 1268/08 in presenza nella fattispecie dell'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto. Per l'ente sanitario gli importi Part delle regressioni tariffarie determinate dall' per la Branca patologia clinica/laboratorio sono coincidenti con quelli delle prestazioni rese oltre la data di sforamento fissata per il 29/11/2012 e che le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui si desumerebbe tale circostanza non sarebbero mai state impugnate nelle sedi competenti. Con riferimento al tetto di spesa, ha sostenuto che è un limite invalicabile da necessariamente osservare e dal quale non è possibile prescindere ai fini della Cont verifica della legittimità o meno del pagamento delle prestazioni sanitarie a carico del e, nello specifico, del SSR. Quindi, “ne deriva evidente l'inesigibilità da parte della struttura appellata
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dell'importo complessivo di € 1.821,13 relativo agli addebiti effettuati sul mese di novembre 2012 per superamento dei tetti di spesa per la Branca di Patologia Clinica (Laboratorio)”;
- con il secondo ha censurato la sentenza di prime cure per non aver riconosciuto le decurtazioni eccepite per anomalie tecnico sanitarie. A riguardo, ha affermato che tali anomalie erano state Part comunicate dall' e che non erano state oggetto di nessuna contestazione da parte del
[...]
per cui dovevano essere considerate sostanzialmente e formalmente da esso riconosciute;
CP_1
- con il terzo si è doluto dell'applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. O) della L. n. 296/2006, ritenendo, invece, che tale sconto sia applicabile anche alle prestazioni del 2012 e questo in quanto l'applicazione della norma sullo sconto, ancorché temporanea, sarebbe terminata solo con l'entrata in vigore degli aggiornamenti tariffari in quanto “l'applicazione dello sconto, richiamato anche negli accordi contrattuali, è strettamente legato alle tariffe essendo il suo fine quello della riduzione delle stesse ed il contenimento della spesa pubblica”. Inoltre, ulteriore fondamento per l'applicazione dello sconto era la sua previsione nei contratti, richiamato sia per la fissazione dei tetti di spesa sia per la definizione della remunerazione delle prestazioni (in tal senso in linea con la nota prot. n. 2874/C del 29/09/2010 del Sub Commissario ad Acta Pt_3
;
[...]
- con il quarto si è doluto altresì dell'ulteriore superamento del tetto di spesa per effetto della mancata applicazione dello sconto non riconosciuto, invece, dal Tribunale. A tal proposito, ha affermato che “lo sconto è considerato nei contratti ai fini della fissazione dei tetti di spesa, per cui è chiaro che il riconoscimento delle somme azionate a tale titolo comporterebbe un superamento dei tetti di spesa, che in quanto invalicabili (cfr. contratti in atti) anche per costante giurisprudenza, impongono il recupero delle stesse per superamento dei tetti di spesa anche in presenza di giudicato”. Quindi, per l'appellante “Il superamento del tetto di spesa fa nascere autoritativamente in capo al Centro accreditato una posta di debito avente una specifica causale che prescinde dalla sorte dei crediti spettanti allo stesso per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e dalle modalità applicative della regressione tariffaria”;
- con l'ultimo motivo, invece, ha impugnato il riconoscimento degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02. A sostegno di tale eccezione ha affermato che le prestazioni effettuate dal Centro si ascrivono nell'ambito della concessione di pubblico servizio e le disposizioni del decreto sopra richiamato si applicano ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale” non ricorrente nel caso de quo.
Sulla scorta di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Part Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e come precisata nel verbale di causa e nella comparsa conclusionale;
-condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. Si è costituito il Centro appellato con una comparsa depositata il 29.6.2021 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. “difettando, nella prospettazione delle ragioni di doglianza, comunque del tutto infondate, il requisito della specificità” e comunque resistendo nel merito ai motivi formulati dall'appellante, deducendone l'infondatezza. Infine, ha
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così concluso: “1.- Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_3 con l'atto in data 19.03.2021 in quanto assolutamente inammissibile ed infondato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata 23 febbraio 2021, n.1727, emessa dal Tribunale di Napoli. 2.- Condannare l'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
2.4. All'udienza del 27.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. Infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
2. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto il superamento del tetto di spesa e quindi la non debenza di € 1.821,13 in quanto importi fatturati dopo la data di sforamento, avvenuto il 29.11.2012. Orbene, per l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, comma 3 del contratto sottoscritto. In più, non avrebbe nemmeno adeguatamente esaminato la documentazione depositata altrimenti avrebbe verificato che gli importi della regressione tariffaria corrisponderebbero con quelli delle prestazioni rese oltre la data di sforamento suddetta.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
In piena concordanza con la pronuncia di prime cure, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2012 nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al Parte comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Part (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla Part data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
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In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in Parte via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Orbene, nel caso di specie la data presuntiva di raggiungimento del tetto di spesa era già stata prevista nel contratto (art. 5bis comma 8) e corrispondeva al 2.12.2012, pertanto, ammettendo che a consuntivo il superamento si sia verificato il 29.11.2012, è l'ipotesi a) ad essersi verificata sicché Part l' vrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria a tutte le prestazioni rese sino al 2.12.2012 e non limitarsi ad affermare che quanto prodotto dopo la data di sforamento corrispondeva all'importo della R.T.U. applicata al singolo Centro senza provarlo.
Infatti, dalla nota n. 58834/2012 del 24.12.2012 non si desume che l'importo sopra indicato corrisponde alla R.T.U. applicata al Centro Tartaglia in virtù dello sforamento, bensì che le prestazioni rese oltre la data di sforamento non dovevano essere oggetto di remunerazione da parte Part Parte dell' In conclusione, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa – dunque, nei giorni 29 e 30 del mese di novembre - e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Dunque, la Part decurtazione eccepita dall' er sforamento del tetto di spesa è priva di fondamento.
3. È altresì infondato il secondo motivo con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento da Part parte del Tribunale della decurtazione per anomalie tecnico sanitarie. L deduce di aver effettuato controlli e di averli inviati al singolo Centro con le relative motivazioni, mai oggetto di contestazione da parte della struttura sanitaria. In più tali circostanze sarebbero state dimostrate dalla documentazione depositata.
Orbene, l'ente sanitario ha allegato i fatti impeditivi in maniera generica, mancando di precisione sia sul piano ontologico, non avendoli enucleati in maniera precipua, sia sul piano della deduzione della prova, limitandosi a generici riferimenti sulla documentazione depositata. Alla luce di ciò, nessuna contestazione nel caso de quo sarebbe stata possibile. Infatti, laddove l'allegazione di fatti impeditivi difetti della sua completezza e specificità, neppure può pretendersi che la parte tenuta alla contestazione del fatto storico possa rispondere in modo preciso, non avendone peraltro la possibilità (cfr. in materia, la recente Cass. 8900/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Pertanto, tale decurtazione non può essere riconosciuta da questa Corte.
4. Il terzo e il quarto motivo possono essere scrutinati insieme in quanto inerenti all'applicazione dello sconto tariffario ex L. n. 296/06 e agli effetti del riconoscimento degli importi non interessati da tale decurtazione tariffaria sui limiti di spesa.
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L'appellante sostiene che la detta norma si applichi anche alle annualità successive al triennio 2007- 2009 in quanto “l'applicazione della norma, sebbene temporanea, sarebbe destinata infatti a finire soltanto con l'entrata in vigore degli aggiornamenti tariffari”. Inoltre, lo sconto sarebbe applicabile in quanto previsto dai contratti che impongono la sua applicazione, essendo richiamato sia per la fissazione dei tetti di spesa sia per la definizione della remunerazione delle prestazioni.
Orbene, sull'applicabilità della disciplina sullo sconto tariffario, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <>. Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all'art.
8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con
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riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”. Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come il Tribunale, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
Per quanto concerne, invece, l'operatività dello sconto nella disciplina contrattuale sottoscritta tra le parti, con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, si rileva che deve del pari escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 relativa al volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale, determinato per l'anno 2012 all'art. 3, comma 4, è fissato in € 101.968.000,00 al netto di ticket e sconto (pari al lordo di detto sconto a circa € 108.524.542,00) e che esso è composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4, suddiviso per branca secondo lo schema sotto indicato;
si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo, laddove precisato) dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006, ed al lordo sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i., sia della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111”.
9 NRG 1269/2021
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2012, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Quanto, invece, all'incidenza del riconoscimento di tali importi sul tetto di spesa assegnato si afferma quanto segue.
Per questa Corte non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi preventivamente anche per non comprimere eccessivamente il diritto alla salute (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992).
In più, il dettato dell'art. 5, comma 2 dei contratti, già sopra richiamato, è chiaro nel senso che le remunerazioni delle prestazioni sanitarie, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
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Parte Tuttavia, nel caso di specie, l' ha dedotto esclusivamente che “lo sconto è considerato nei contratti ai fini della fissazione dei tetti di spesa, per cui è chiaro che il riconoscimento delle somme azionate a tale titolo comporterebbe un superamento dei tetti di spesa, che in quanto invalicabili (cfr. contratti in atti) anche per costante giurisprudenza, impongono il recupero delle stesse per superamento dei tetti di spesa anche in presenza di giudicato”; e che “[l]'applicazione dello sconto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, prescinde dalle modalità applicative della regressione tariffaria, in quanto comporta un ulteriore sforamento del tetto di spesa pari esattamente all'importo dello stesso fissato per legge ed applicato sulle tariffe stabilite per le prestazioni”.
Null'altro viene allegato, né provato.
Come già sostenuto nel paragrafo due, non viene chiarito dall'appellante in che misura contribuirebbe l'odierno appellato al superamento del tetto di spesa di branca e, conseguentemente, in che misura debba applicarsi la regressione tariffaria a suo carico.
Part È appena il caso di osservare, infatti, che, contrariamente a quanto osservato dall' la regressione tariffaria ed il tetto di spesa non sono due istituti che operano su piani differenti, giacché la prima costituisce lo strumento attraverso il quale garantire il rispetto del secondo. Del resto, solo nel caso (che non ricorre) in cui sia stato fissato un tetto di spesa di struttura il superamento di tale limite comporta, sic et simpliciter, l'esclusione della remunerazione per le prestazioni eseguite dopo il superamento dello stesso. Nel caso di superamento del tetto di branca, viceversa, occorre procedere alla regressione tariffaria in proporzione al contributo che ciascuna struttura ha dato al superamento stesso (salva l'esclusione della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo la comunicazione dello sforamento o della data di sforamento prevista). Nel caso de quo, è evidente che la questione Part avrebbe potuto avere rilievo solo se l' avesse dimostrato che per l'esercizio 2012 il riconoscimento dell'importo richiesto, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa e l'applicazione di una R.T.U. al Centro Polidiagnostico Tartaglia, in proporzione allo sforamento da esso ipoteticamente generato.
6. È altresì infondato il motivo sugli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02, per l'appellante non riconoscibili nel caso di specie.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è stata ormai definitivamente riconosciuta anche dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 35092/2023).
Parte 7. Si rileva, inoltre, che con la comparsa conclusionale l' ha dedotto che parte delle prestazioni di cui il Centro chiede il pagamento sono state rese prima della sottoscrizione del contratto avvenuta il 10.8.2012, sicché non sarebbe dovuto il loro pagamento.
La questione è inammissibile in quanto tardiva.
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In ogni caso essa non sarebbe stata comunque fondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Parte imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion Parte per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento Parte successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti
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che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di Parte appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, Parte dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di Parte specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece Parte dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve, dunque, ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra Parte l' ed il centro, dunque, anche con riferimento alle prestazioni effettuate prima della sottoscrizione.
8. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per Parte_2
l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
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9. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00), nel complessivo importo di € 6.612,50, di cui: € 5.750,00 per compensi ed € 862,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali di rappresentanza e difesa.
10. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1727/2021, pronunziata il 23.2.2021, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.750,00 per compenso professionale ed € 862,50 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano - Presidente -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1269/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 1727/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli il 23.2.2021 e pendente
TRA
(c.f.: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore Generale Pt_1 dichiaratosi l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio
[...] del 5 settembre 2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dall'Avv. Giuseppe Iervolino (c.f.: Per_1
); CodiceFiscale_1
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
alla via Montevergine n. 16, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla “comparsa di costituzione e risposta”, dall'Avv. Umberto Meo (c.f.: ); C.F._2
Appellata
1 NRG 1269/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con una citazione notificata il 12.5.2017 l' proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 3191/2017, emesso dal Tribunale di Napoli il 31.3.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore del dell'importo di € Controparte_1
55.273,54, oltre gli interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo impagato delle prestazioni sanitarie erogate nell'esercizio 2012, mesi da gennaio a novembre, afferenti alla branca patologia clinica/laboratorio, per cui il era provvisoriamente Controparte_1 accreditato con il CP_2
A tal proposito eccepiva:
- che spettava al Centro ricorrente provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni fatturate e che le fatture non avevano valore probatorio in tal senso, trattandosi di documenti unilaterali, di natura meramente contabile e fiscale;
- che il Centro non aveva dimostrato né il mancato superamento della C.O.M. né il mancato superamento del tetto di spesa. A tal proposito, deduceva che il raggiungimento del tetto di spesa per la branca patologia clinica/laboratorio era avvenuto il 29.11.2012 e che il Centro aveva erogato prestazioni oltre tale data per € 1.812,13, importo non dovuto in quanto extra tetto;
- che non erano dovuti altresì € 59,29 per anomalie tecnico-sanitarie afferenti ai mesi di gennaio, febbraio e ottobre;
- che non erano altresì dovuti € 32.640,08 in quanto importo decurtato in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/06, richiamato dalle parti anche nel contratto sottoscritto;
Part
- che gli importi pagati dall' per il periodo oggetto di causa erano pari ad € 207.302,68 e non € 200.375,24, sicché vi erano ulteriori € 6.927,44 da detrarre in quanto già corrisposti al Centro Tartaglia;
- che, infine, gli interessi moratori non potevano essere riconosciuti in quanto il d.lgs. n. 231/02 non poteva essere applicato alle concessioni di pubblico servizio, sicché non erano dovuti gli interessi al tasso contemplato.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la pretesa della società opposta dovesse essere ritenuta fondata, detrarre dalla somma riconosciuta la complessiva somma di € 41.447,94=(di cui € 1.821,13 prestazioni rese oltre il tetto di spesa, € 59,29 per anomalie tecniche, € 32.640,08 per sconto ed € 6.927,44 per pagamenti ulteriori non riconosciuti) per le causali di cui al punto b); - Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
1.2. Si costituiva il con una comparsa depositata il 6.10.2017 (si riporta di seguito Controparte_1 la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata) “non contestando l'ulteriore pagamento di € 6.927,44, deducendo di aver eseguito prestazioni sino al mese di
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novembre 2012, replicando alle argomentazioni dell'opposta, specie in punto di applicabilità dello sconto, e insistendo per il rigetto dell'opposizione”.
1.3. Con la sentenza n. 1727/2021, pubblicata il 23.2.2021, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 3197/17 e condannava Part l' al pagamento in favore del della somma di € 48.346,10, “oltre interessi con Controparte_1 decorrenza dalle scadenze previste dall'art. 7 del contratto e al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. 231/02 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte del d.lgs. n. 192 del 2012), nonché delle spese di lite.
In particolare, per il Tribunale:
- l'accreditamento provvisorio del era incontestato e comunque provato in via presuntiva;
CP_1
- il contratto relativo all'esercizio 2012 era stato depositato sin dalla fase monitoria;
Part
- l'esecuzione delle prestazioni era circostanza non specificamente contestata dall' quindi “non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”;
- non si era realizzato il superamento della c.o.m. in quanto, trattandosi di un fatto estintivo e quindi probatoriamente a carico della debitrice, non era stato adeguatamente dimostrato;
- quanto al superamento del tetto di spesa, il Tribunale affermava che anch'essa era una circostanza Parte impeditiva e come tale doveva essere provato dalla debitrice Nel caso di specie, rilevava che l'opponente aveva eccepito che il tetto di spesa sarebbe stato raggiunto il 29.11.2012, tuttavia, dal contratto (pag. 6) risultava già indicata la data presuntiva di superamento del tetto di spesa per le prestazioni di laboratorio, ossia il 2.12.2012, sicché, alla luce del regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, l'eventuale sforamento del limite di spesa non costituiva circostanza sufficiente per escludere il mancato pagamento delle prestazioni rese oltre il 29.11.2012 ed entro il 2.12.2012. Infatti, per il Giudice di primo grado, tenuto conto che nella situazione de qua era applicabile l'ipotesi a) dell'art. 5, comma 3 del contratto, ossia quella dello sforamento verificatosi Part a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della la soluzione doveva Part essere che “per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro”. In altri termini, per il Giudice di prime cure “laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto e laddove i centri abbiano eseguito Part prestazioni sino a tale ultima data, l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese”. Quindi, rapportando quanto esposto al caso di specie, il Tribunale affermava che, posto che il contratto prevedeva come data presuntiva di raggiungimento Part del tetto il 2.12.2012 e che vi fosse la prova del superamento del tetto di spesa il 29.11.2012, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria a tutte le prestazioni rese sino al 2.12.2012, limitandosi a non pagare le prestazioni rese dopo la data da ultimo indicata. Dunque, alle Part prestazioni rese nei giorni 29 e 30 del novembre del 2012 l' al fine di riportare il fatturato annuale nei limiti del budget previsto per il 2012, avrebbe dovuto necessariamente applicare la
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regressione tariffaria, ma ciò non era avvenuto, pertanto, era tenuta a pagare il corrispettivo di novembre 2012;
- era generica l'eccezione fondata sulle anomalie tecnico sanitarie, sicché non vi erano i presupposti per riconoscere la decurtazione di € 59,29;
- quanto alle somme da decurtare a titolo di sconto tariffario ex L. n. 296/2006, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, affermava che “lo sconto non si applica oltre il triennio 2007-2009”. Ancora, sosteneva che “lo sconto non può essere ricondotto alle previsioni contrattuali” in quanto dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto si evinceva che “le parti dimostrano di aver ritenuto lo sconto applicabile al corrispettivo dovuto soltanto in quanto previsto dalla legge e non a prescindere da questa”; inoltre, “anche a voler ritenere che lo sconto sia stato previsto dal contratto, esso deve essere espunto dal suo contenuto ex art. 1339 cod. civ., atteso che le parti non potevano derogare al tariffario regionale, applicando uno sconto non più previsto dalla legge”.
- quanto al rapporto tra esclusione dello sconto, aumento del fatturato globale annuo della branca e sforamento del tetto di spesa in data anteriore rispetto a quella accertata in via consuntiva (29.11.2012) il Giudice di prime cure ribadiva quanto detto circa la necessità di applicazione della R.T.U. sicché “al fine di riportare la spesa nell'ambito del tetto, il fatturato annuale reso sino alla data presuntiva di sforamento (2.12.2012) deve essere ridotto mediante la regressione tariffaria unica”, circostanza non realizzatasi nel caso di specie;
- riteneva invece fondata l'eccezione relativa al pagamento di € 6.927,44, non oggetto di contestazione, per cui il credito ancora dovuto ammontava ad € 48.346,10;
- sugli interessi affermava che andava applicato il tasso di mora previsto dal d.lgs. n. 231/02, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, in quanto, gli accordi ex artt. 8 bis e quinquies del d.lgs. n. 502/92 rientravano nella categoria delle transazioni commerciali.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di citazione Parte_2 notificato il 19.3.2021, dolendosi per i seguenti motivi:
- con il primo ha contestato la sentenza di prime cure laddove ha riconosciuto le prestazioni rese nell'anno 2012 per la branca laboratorio oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa, fissata per il 29.11.2012, per un importo di € 1.821,13. Per l'appellante, il Tribunale ha errato nell'esame della Part documentazione prodotta laddove ha ritenuto che l' avesse errato nel modus procedendi non avendo applicato la regressione tariffaria di cui all'all. C della DGRC n. 1268/08 in presenza nella fattispecie dell'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto. Per l'ente sanitario gli importi Part delle regressioni tariffarie determinate dall' per la Branca patologia clinica/laboratorio sono coincidenti con quelli delle prestazioni rese oltre la data di sforamento fissata per il 29/11/2012 e che le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui si desumerebbe tale circostanza non sarebbero mai state impugnate nelle sedi competenti. Con riferimento al tetto di spesa, ha sostenuto che è un limite invalicabile da necessariamente osservare e dal quale non è possibile prescindere ai fini della Cont verifica della legittimità o meno del pagamento delle prestazioni sanitarie a carico del e, nello specifico, del SSR. Quindi, “ne deriva evidente l'inesigibilità da parte della struttura appellata
4 NRG 1269/2021
dell'importo complessivo di € 1.821,13 relativo agli addebiti effettuati sul mese di novembre 2012 per superamento dei tetti di spesa per la Branca di Patologia Clinica (Laboratorio)”;
- con il secondo ha censurato la sentenza di prime cure per non aver riconosciuto le decurtazioni eccepite per anomalie tecnico sanitarie. A riguardo, ha affermato che tali anomalie erano state Part comunicate dall' e che non erano state oggetto di nessuna contestazione da parte del
[...]
per cui dovevano essere considerate sostanzialmente e formalmente da esso riconosciute;
CP_1
- con il terzo si è doluto dell'applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. O) della L. n. 296/2006, ritenendo, invece, che tale sconto sia applicabile anche alle prestazioni del 2012 e questo in quanto l'applicazione della norma sullo sconto, ancorché temporanea, sarebbe terminata solo con l'entrata in vigore degli aggiornamenti tariffari in quanto “l'applicazione dello sconto, richiamato anche negli accordi contrattuali, è strettamente legato alle tariffe essendo il suo fine quello della riduzione delle stesse ed il contenimento della spesa pubblica”. Inoltre, ulteriore fondamento per l'applicazione dello sconto era la sua previsione nei contratti, richiamato sia per la fissazione dei tetti di spesa sia per la definizione della remunerazione delle prestazioni (in tal senso in linea con la nota prot. n. 2874/C del 29/09/2010 del Sub Commissario ad Acta Pt_3
;
[...]
- con il quarto si è doluto altresì dell'ulteriore superamento del tetto di spesa per effetto della mancata applicazione dello sconto non riconosciuto, invece, dal Tribunale. A tal proposito, ha affermato che “lo sconto è considerato nei contratti ai fini della fissazione dei tetti di spesa, per cui è chiaro che il riconoscimento delle somme azionate a tale titolo comporterebbe un superamento dei tetti di spesa, che in quanto invalicabili (cfr. contratti in atti) anche per costante giurisprudenza, impongono il recupero delle stesse per superamento dei tetti di spesa anche in presenza di giudicato”. Quindi, per l'appellante “Il superamento del tetto di spesa fa nascere autoritativamente in capo al Centro accreditato una posta di debito avente una specifica causale che prescinde dalla sorte dei crediti spettanti allo stesso per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e dalle modalità applicative della regressione tariffaria”;
- con l'ultimo motivo, invece, ha impugnato il riconoscimento degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02. A sostegno di tale eccezione ha affermato che le prestazioni effettuate dal Centro si ascrivono nell'ambito della concessione di pubblico servizio e le disposizioni del decreto sopra richiamato si applicano ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale” non ricorrente nel caso de quo.
Sulla scorta di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Part Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e come precisata nel verbale di causa e nella comparsa conclusionale;
-condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. Si è costituito il Centro appellato con una comparsa depositata il 29.6.2021 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. “difettando, nella prospettazione delle ragioni di doglianza, comunque del tutto infondate, il requisito della specificità” e comunque resistendo nel merito ai motivi formulati dall'appellante, deducendone l'infondatezza. Infine, ha
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così concluso: “1.- Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_3 con l'atto in data 19.03.2021 in quanto assolutamente inammissibile ed infondato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata 23 febbraio 2021, n.1727, emessa dal Tribunale di Napoli. 2.- Condannare l'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
2.4. All'udienza del 27.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. Infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
2. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto il superamento del tetto di spesa e quindi la non debenza di € 1.821,13 in quanto importi fatturati dopo la data di sforamento, avvenuto il 29.11.2012. Orbene, per l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, comma 3 del contratto sottoscritto. In più, non avrebbe nemmeno adeguatamente esaminato la documentazione depositata altrimenti avrebbe verificato che gli importi della regressione tariffaria corrisponderebbero con quelli delle prestazioni rese oltre la data di sforamento suddetta.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
In piena concordanza con la pronuncia di prime cure, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2012 nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al Parte comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Part (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla Part data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
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In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in Parte via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Orbene, nel caso di specie la data presuntiva di raggiungimento del tetto di spesa era già stata prevista nel contratto (art. 5bis comma 8) e corrispondeva al 2.12.2012, pertanto, ammettendo che a consuntivo il superamento si sia verificato il 29.11.2012, è l'ipotesi a) ad essersi verificata sicché Part l' vrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria a tutte le prestazioni rese sino al 2.12.2012 e non limitarsi ad affermare che quanto prodotto dopo la data di sforamento corrispondeva all'importo della R.T.U. applicata al singolo Centro senza provarlo.
Infatti, dalla nota n. 58834/2012 del 24.12.2012 non si desume che l'importo sopra indicato corrisponde alla R.T.U. applicata al Centro Tartaglia in virtù dello sforamento, bensì che le prestazioni rese oltre la data di sforamento non dovevano essere oggetto di remunerazione da parte Part Parte dell' In conclusione, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa – dunque, nei giorni 29 e 30 del mese di novembre - e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Dunque, la Part decurtazione eccepita dall' er sforamento del tetto di spesa è priva di fondamento.
3. È altresì infondato il secondo motivo con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento da Part parte del Tribunale della decurtazione per anomalie tecnico sanitarie. L deduce di aver effettuato controlli e di averli inviati al singolo Centro con le relative motivazioni, mai oggetto di contestazione da parte della struttura sanitaria. In più tali circostanze sarebbero state dimostrate dalla documentazione depositata.
Orbene, l'ente sanitario ha allegato i fatti impeditivi in maniera generica, mancando di precisione sia sul piano ontologico, non avendoli enucleati in maniera precipua, sia sul piano della deduzione della prova, limitandosi a generici riferimenti sulla documentazione depositata. Alla luce di ciò, nessuna contestazione nel caso de quo sarebbe stata possibile. Infatti, laddove l'allegazione di fatti impeditivi difetti della sua completezza e specificità, neppure può pretendersi che la parte tenuta alla contestazione del fatto storico possa rispondere in modo preciso, non avendone peraltro la possibilità (cfr. in materia, la recente Cass. 8900/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Pertanto, tale decurtazione non può essere riconosciuta da questa Corte.
4. Il terzo e il quarto motivo possono essere scrutinati insieme in quanto inerenti all'applicazione dello sconto tariffario ex L. n. 296/06 e agli effetti del riconoscimento degli importi non interessati da tale decurtazione tariffaria sui limiti di spesa.
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L'appellante sostiene che la detta norma si applichi anche alle annualità successive al triennio 2007- 2009 in quanto “l'applicazione della norma, sebbene temporanea, sarebbe destinata infatti a finire soltanto con l'entrata in vigore degli aggiornamenti tariffari”. Inoltre, lo sconto sarebbe applicabile in quanto previsto dai contratti che impongono la sua applicazione, essendo richiamato sia per la fissazione dei tetti di spesa sia per la definizione della remunerazione delle prestazioni.
Orbene, sull'applicabilità della disciplina sullo sconto tariffario, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <
8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con
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riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”. Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come il Tribunale, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
Per quanto concerne, invece, l'operatività dello sconto nella disciplina contrattuale sottoscritta tra le parti, con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, si rileva che deve del pari escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 relativa al volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale, determinato per l'anno 2012 all'art. 3, comma 4, è fissato in € 101.968.000,00 al netto di ticket e sconto (pari al lordo di detto sconto a circa € 108.524.542,00) e che esso è composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4, suddiviso per branca secondo lo schema sotto indicato;
si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo, laddove precisato) dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006, ed al lordo sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i., sia della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111”.
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Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2012, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Quanto, invece, all'incidenza del riconoscimento di tali importi sul tetto di spesa assegnato si afferma quanto segue.
Per questa Corte non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi preventivamente anche per non comprimere eccessivamente il diritto alla salute (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992).
In più, il dettato dell'art. 5, comma 2 dei contratti, già sopra richiamato, è chiaro nel senso che le remunerazioni delle prestazioni sanitarie, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
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Parte Tuttavia, nel caso di specie, l' ha dedotto esclusivamente che “lo sconto è considerato nei contratti ai fini della fissazione dei tetti di spesa, per cui è chiaro che il riconoscimento delle somme azionate a tale titolo comporterebbe un superamento dei tetti di spesa, che in quanto invalicabili (cfr. contratti in atti) anche per costante giurisprudenza, impongono il recupero delle stesse per superamento dei tetti di spesa anche in presenza di giudicato”; e che “[l]'applicazione dello sconto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, prescinde dalle modalità applicative della regressione tariffaria, in quanto comporta un ulteriore sforamento del tetto di spesa pari esattamente all'importo dello stesso fissato per legge ed applicato sulle tariffe stabilite per le prestazioni”.
Null'altro viene allegato, né provato.
Come già sostenuto nel paragrafo due, non viene chiarito dall'appellante in che misura contribuirebbe l'odierno appellato al superamento del tetto di spesa di branca e, conseguentemente, in che misura debba applicarsi la regressione tariffaria a suo carico.
Part È appena il caso di osservare, infatti, che, contrariamente a quanto osservato dall' la regressione tariffaria ed il tetto di spesa non sono due istituti che operano su piani differenti, giacché la prima costituisce lo strumento attraverso il quale garantire il rispetto del secondo. Del resto, solo nel caso (che non ricorre) in cui sia stato fissato un tetto di spesa di struttura il superamento di tale limite comporta, sic et simpliciter, l'esclusione della remunerazione per le prestazioni eseguite dopo il superamento dello stesso. Nel caso di superamento del tetto di branca, viceversa, occorre procedere alla regressione tariffaria in proporzione al contributo che ciascuna struttura ha dato al superamento stesso (salva l'esclusione della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo la comunicazione dello sforamento o della data di sforamento prevista). Nel caso de quo, è evidente che la questione Part avrebbe potuto avere rilievo solo se l' avesse dimostrato che per l'esercizio 2012 il riconoscimento dell'importo richiesto, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa e l'applicazione di una R.T.U. al Centro Polidiagnostico Tartaglia, in proporzione allo sforamento da esso ipoteticamente generato.
6. È altresì infondato il motivo sugli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02, per l'appellante non riconoscibili nel caso di specie.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è stata ormai definitivamente riconosciuta anche dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 35092/2023).
Parte 7. Si rileva, inoltre, che con la comparsa conclusionale l' ha dedotto che parte delle prestazioni di cui il Centro chiede il pagamento sono state rese prima della sottoscrizione del contratto avvenuta il 10.8.2012, sicché non sarebbe dovuto il loro pagamento.
La questione è inammissibile in quanto tardiva.
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In ogni caso essa non sarebbe stata comunque fondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Parte imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion Parte per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento Parte successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti
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che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di Parte appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, Parte dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di Parte specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece Parte dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve, dunque, ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra Parte l' ed il centro, dunque, anche con riferimento alle prestazioni effettuate prima della sottoscrizione.
8. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per Parte_2
l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
13 NRG 1269/2021
9. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00), nel complessivo importo di € 6.612,50, di cui: € 5.750,00 per compensi ed € 862,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali di rappresentanza e difesa.
10. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1727/2021, pronunziata il 23.2.2021, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.750,00 per compenso professionale ed € 862,50 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
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