CASS
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SP UR, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
udito il difensore, avv. Gian Pio Papa, in sostituzione dell'avv. Alfredo Antonino Arcorace, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2024 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Locri in data 15/06/2018, che aveva condannato AO RE per il reato di ricettazione. 2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen. Osserva che, pur avendo in sede di conclusioni eccepito l'intervenuta prescrizione del reato, la Corte territoriale non si è espressa sul punto, né ha compiuto i dovuti accertamenti;
che, essendo l'imputato venuto in possesso dell'escavatore nel 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4346 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/01/2025 febbraio 2014, la prescrizione era maturata già al momento della notifica della citazione per il giudizio di appello, avvenuta nel maggio del 2024 ed in ogni caso al 10/09/2024, nel momento della pronuncia della sentenza impugnata;
che, in tema di prescrizione, grava sulla pubblica accusa e non sull'imputato l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato;
che, in mancanza della prova certa sulla data del commesso reato, il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato ed il reato va ritenuto consumato alla data più risalente;
che, nel caso di specie, dal capo di imputazione il reato presupposto risulta commesso in data 19/07/2011, con la conseguenza che alla data in cui è stato celebrato il giudizio di appello il termine di prescrizione era spirato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la sentenza impugnata è affetta da carenza di motivazione nella parte in cui fonda la responsabilità del ricorrente unicamente sulla circostanza per cui lo stesso è stato trovato in possesso dell'escavatore, sulla mancata indicazione del nome della persona che glielo avrebbe venduto e del bar all'interno del quale avrebbe notato l'inserzione relativa alla sua offerta in vendita, senza tuttavia confrontarsi con le doglianze difensive;
che la difesa ha prodotto la fattura di acquisto del mezzo e l'imputato ha serbato un comportamento collaborativo con gli agenti operanti, fornendo loro tutti i documenti di provenienza dell'escavatore, in quanto non aveva alcun interesse ad eludere i controlli, circostanze queste che depongono nel senso della carenza dell'elemento psicologico del reato. Osserva, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato è altresì contraddittoria nella parte in cui dà atto che l'RE ha consegnato ai verbalizzanti sia la fattura di acquisto che il certificato di origine dell'escavatore, senza poi trarre le dovute conseguenze in tema di elemento psicologico del reato;
che è poi illogica laddove per un verso afferma che l'imputato ha consegnato i predetti documenti relativi al mezzo e per altro verso ritiene che fosse consapevole della sua provenienza illecita;
che è altresì illogica e contraddittoria, atteso che da un lato ritiene la sussistenza dell'elemento psicologico e dall'altro evidenzia che l'RE ha riferito di aver concordato il prezzo di acquisto in euro quattordicimila, dunque, in linea con i prezzi di mercato e di aver concordato il pagamento rateale, che non ha potuto onorare essendo poi stato arrestato;
che, in conclusione, la sentenza impugnata ripercorre il percorso argomentativo del giudice di prime cure, senza confrontarsi con i motivi di appello. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. Rileva che da 2 entrambe le sentenze di merito risulta che l'imputato ha fornito la documentazione dell'escavatore, ha indicato il prezzo di acquisto e gli accordi con il venditore per il pagamento rateale;
che da tali circostanze la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere l'assenza del dolo di ricettazione e riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 712 cod. pen.; che, invece, il provvedimento impugnato fa riferimento alla lucida consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa dell'escavatore, senza tuttavia indicare su quali elementi si fondi un siffatto assunto, non essendo all'uopo idonea la circostanza che l'RE non abbia indicato il nome del venditore. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Evidenzia che la Corte di merito ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato, senza considerare il comportamento collaborativo serbato dall'RE sia nella fase delle indagini che in dibattimento e l'ulteriore circostanza per cui, avendo la persona offesa riferito che l'escavatore le era stato consegnato in buone condizioni, l'RE ha avuto un uso limitato del mezzo. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 545-bis e 546 cod. proc. pen. Osserva che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive è stata respinta in ragione dei precedenti penali del ricorrente, senza considerare la loro risalenza nel tempo e senza effettuare i dovuti accertamenti sulle attuali condizioni di vita dell'RE; che la previsione che l'imputato non rispetterà le prescrizioni commesse alla sanzione sostitutiva non può essere fondata solo sui suoi precedenti penali, dovendo tenere conto delle sue attuali condizioni di vita patrimoniali e lavorative. 2.6. In data 31/12/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Coglie nel segno il primo motivo, relativo alla prescrizione della ricettazione per cui si procede, atteso che il reato è stato accertato in data 28/01/2015, ma risulta del tutto incerta l'epoca di commissione. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte cura di precisare che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato 3 presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. Rv. 267480 - 01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. Rv. 246287 - 01). Nel caso di specie, la contestazione non indica - né le sentenze di merito hanno rilevato - la data esatta della commissione del reato, che risulta accertato con il sequestro dell'escavatore in data 28/01/2015. Dunque, unico dato temporale certo - non essendo possibile eliminare l'incertezza assoluta circa il momento del commesso reato, nemmeno attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye Cheikh, Rv. 285953 - 01) - è la data di commissione del delitto presupposto, vale a dire il 19/07/2011, nell'immediatezza della quale, pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l'epoca della ricettazione per cui si procede. È, invero, principio affermato con costanza quello secondo il quale l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato, ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 - 01). Orbene, avendo il delitto di ricettazione natura istantanea e perfezionandosi allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, non ha rilevanza il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o quello in cui ne sia accertata la detenzione. Conseguentemente, il reato contestato all'RE, accertato il 28/01/2015, ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi, tuttavia, per quanto appena detto nell'immediata prossimità del 19/07/2011, deve essere dichiarato estinto perché al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, anche tenuto conto della sospensione per il Covid-19, risultava maturato il termine decennale di prescrizione. Ad analogo risultato si perverrebbe, qualora si volesse dar credito alle dichiarazioni dell'imputato, giudicate del tutto inverosimili da entrambi i giudici di merito. Ed invero, pur collocando la ricezione dell'escavatore nel febbraio 2014, il reato sarebbe stato comunque prescritto al 10/09/2024, data di pronuncia della sentenza impugnata. 1.2. La decisività del primo motivo rende assorbiti i restanti. 1.3. Va, dunque, dichiarata la prescrizione del reato ascritto al ricorrente, non sussistendo, alla luce di quanto evidenziato dai giudici di merito in ordine all'affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.
P. Q. M.
4 annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SP UR, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
udito il difensore, avv. Gian Pio Papa, in sostituzione dell'avv. Alfredo Antonino Arcorace, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2024 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Locri in data 15/06/2018, che aveva condannato AO RE per il reato di ricettazione. 2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen. Osserva che, pur avendo in sede di conclusioni eccepito l'intervenuta prescrizione del reato, la Corte territoriale non si è espressa sul punto, né ha compiuto i dovuti accertamenti;
che, essendo l'imputato venuto in possesso dell'escavatore nel 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4346 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/01/2025 febbraio 2014, la prescrizione era maturata già al momento della notifica della citazione per il giudizio di appello, avvenuta nel maggio del 2024 ed in ogni caso al 10/09/2024, nel momento della pronuncia della sentenza impugnata;
che, in tema di prescrizione, grava sulla pubblica accusa e non sull'imputato l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato;
che, in mancanza della prova certa sulla data del commesso reato, il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato ed il reato va ritenuto consumato alla data più risalente;
che, nel caso di specie, dal capo di imputazione il reato presupposto risulta commesso in data 19/07/2011, con la conseguenza che alla data in cui è stato celebrato il giudizio di appello il termine di prescrizione era spirato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la sentenza impugnata è affetta da carenza di motivazione nella parte in cui fonda la responsabilità del ricorrente unicamente sulla circostanza per cui lo stesso è stato trovato in possesso dell'escavatore, sulla mancata indicazione del nome della persona che glielo avrebbe venduto e del bar all'interno del quale avrebbe notato l'inserzione relativa alla sua offerta in vendita, senza tuttavia confrontarsi con le doglianze difensive;
che la difesa ha prodotto la fattura di acquisto del mezzo e l'imputato ha serbato un comportamento collaborativo con gli agenti operanti, fornendo loro tutti i documenti di provenienza dell'escavatore, in quanto non aveva alcun interesse ad eludere i controlli, circostanze queste che depongono nel senso della carenza dell'elemento psicologico del reato. Osserva, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato è altresì contraddittoria nella parte in cui dà atto che l'RE ha consegnato ai verbalizzanti sia la fattura di acquisto che il certificato di origine dell'escavatore, senza poi trarre le dovute conseguenze in tema di elemento psicologico del reato;
che è poi illogica laddove per un verso afferma che l'imputato ha consegnato i predetti documenti relativi al mezzo e per altro verso ritiene che fosse consapevole della sua provenienza illecita;
che è altresì illogica e contraddittoria, atteso che da un lato ritiene la sussistenza dell'elemento psicologico e dall'altro evidenzia che l'RE ha riferito di aver concordato il prezzo di acquisto in euro quattordicimila, dunque, in linea con i prezzi di mercato e di aver concordato il pagamento rateale, che non ha potuto onorare essendo poi stato arrestato;
che, in conclusione, la sentenza impugnata ripercorre il percorso argomentativo del giudice di prime cure, senza confrontarsi con i motivi di appello. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. Rileva che da 2 entrambe le sentenze di merito risulta che l'imputato ha fornito la documentazione dell'escavatore, ha indicato il prezzo di acquisto e gli accordi con il venditore per il pagamento rateale;
che da tali circostanze la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere l'assenza del dolo di ricettazione e riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 712 cod. pen.; che, invece, il provvedimento impugnato fa riferimento alla lucida consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa dell'escavatore, senza tuttavia indicare su quali elementi si fondi un siffatto assunto, non essendo all'uopo idonea la circostanza che l'RE non abbia indicato il nome del venditore. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Evidenzia che la Corte di merito ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato, senza considerare il comportamento collaborativo serbato dall'RE sia nella fase delle indagini che in dibattimento e l'ulteriore circostanza per cui, avendo la persona offesa riferito che l'escavatore le era stato consegnato in buone condizioni, l'RE ha avuto un uso limitato del mezzo. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 545-bis e 546 cod. proc. pen. Osserva che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive è stata respinta in ragione dei precedenti penali del ricorrente, senza considerare la loro risalenza nel tempo e senza effettuare i dovuti accertamenti sulle attuali condizioni di vita dell'RE; che la previsione che l'imputato non rispetterà le prescrizioni commesse alla sanzione sostitutiva non può essere fondata solo sui suoi precedenti penali, dovendo tenere conto delle sue attuali condizioni di vita patrimoniali e lavorative. 2.6. In data 31/12/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Coglie nel segno il primo motivo, relativo alla prescrizione della ricettazione per cui si procede, atteso che il reato è stato accertato in data 28/01/2015, ma risulta del tutto incerta l'epoca di commissione. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte cura di precisare che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato 3 presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. Rv. 267480 - 01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. Rv. 246287 - 01). Nel caso di specie, la contestazione non indica - né le sentenze di merito hanno rilevato - la data esatta della commissione del reato, che risulta accertato con il sequestro dell'escavatore in data 28/01/2015. Dunque, unico dato temporale certo - non essendo possibile eliminare l'incertezza assoluta circa il momento del commesso reato, nemmeno attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye Cheikh, Rv. 285953 - 01) - è la data di commissione del delitto presupposto, vale a dire il 19/07/2011, nell'immediatezza della quale, pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l'epoca della ricettazione per cui si procede. È, invero, principio affermato con costanza quello secondo il quale l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato, ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 - 01). Orbene, avendo il delitto di ricettazione natura istantanea e perfezionandosi allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, non ha rilevanza il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o quello in cui ne sia accertata la detenzione. Conseguentemente, il reato contestato all'RE, accertato il 28/01/2015, ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi, tuttavia, per quanto appena detto nell'immediata prossimità del 19/07/2011, deve essere dichiarato estinto perché al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, anche tenuto conto della sospensione per il Covid-19, risultava maturato il termine decennale di prescrizione. Ad analogo risultato si perverrebbe, qualora si volesse dar credito alle dichiarazioni dell'imputato, giudicate del tutto inverosimili da entrambi i giudici di merito. Ed invero, pur collocando la ricezione dell'escavatore nel febbraio 2014, il reato sarebbe stato comunque prescritto al 10/09/2024, data di pronuncia della sentenza impugnata. 1.2. La decisività del primo motivo rende assorbiti i restanti. 1.3. Va, dunque, dichiarata la prescrizione del reato ascritto al ricorrente, non sussistendo, alla luce di quanto evidenziato dai giudici di merito in ordine all'affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.
P. Q. M.
4 annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025.