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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17349/2023 r.g. promossa da:
(C.F. CPF ) Parte_1 C.F._1
(C.F. CPF ) Parte_2 C.F._2
(C.F. CPF ) Parte_3 C.F._3
(C.F. CPF ) in proprio e, Parte_4 C.F._4
unitamente ad (C.F. CPF ), nell' esercizio Controparte_1 C.F._5
della potestà genitoriale sulla minore (C.I. n. MG Persona_1
22.855.696)
(C.F. CPF ) Parte_5 C.F._6
(C.F. CPF ) Parte_6 C.F._7
(C.F. CPF ) Parte_7 C.F._8
(C.F. CPF ) in proprio e, unitamente a Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. CPF ), nell'esercizio della potestà genitoriale sulla minore
[...] C.F._10 [...]
Parte_10
(C.F. )
[...] C.F._11
(C.F. CPF ) Parte_11 C.F._12
(C.F. CPF ) Parte_12 C.F._13
pagina 1 di 15 (C.F. ) in proprio e, unitamente al signor Parte_13 C.F._14
(C.F. CPF ), nell'esercizio della potestà genitoriale Controparte_2 C.F._15
sulla figlia minore (C.F. CPF ) Persona_2 C.F._16
(C.F. CPF ) Parte_14 C.F._17
(C.F. CPF ) in proprio e, unitamente Parte_15 C.F._18
al signor (C.F. CPF ), nell'esercizio della potestà Controparte_3 C.F._19
genitoriale sui figli minori (C.F. CPF ), Persona_3 C.F._20 [...]
(C.F. CPF ) e Parte_16 C.F._21 Parte_17
(C.F. CPF )
[...] C.F._22
(C.F. CPF ) Parte_18 C.F._23
(C.F. CPF ) Parte_19 C.F._24
(C.F. CPF ) Parte_20 C.F._25
(C.F. CPF ) Parte_21 C.F._26
(C.F. CPF ) Parte_22 C.F._27
(C.F. CPF ) Parte_23 C.F._28
tutti rappresentati e difesi dall'avv. VISCONTI SILVANA, elettivamente domiciliate in via ELIO
VITTORINI 10, NAPOLI presso l'avv. SILVANA VISCONTI
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 1 maggio 1864 a Persona_4
pagina 2 di 15 NO (FE) (all. 15, doc. 1/2 fasc. ricorrenti) da e ed emigrato in Parte_24 Parte_25
BR dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (all. 14 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“Nel contempo i ricorrenti sono discendenti in linea retta dal signor cittadino italiano Persona_4
nato a [...], provincia di Ferrara, il 01/05/1864, figlio di ed battezzato Parte_24 Parte_25
nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo di S. Bianca-NO (FE ) il 02/05/1864 (certificato di battesimo n. 223
anno 1864), (Documento n.6), emigrato in BR senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione n. emesso da Repubblica Federale del BR NumeroDiCartaIden_1
Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza Segreteria Nazionale di Giustizia Dipartimento migrazioni allegato agli atti del presento giudizio (Documento n.5) con il quale si certifica che ad oggi non esiste nessun documento di naturalizzazione a nome di o o o o Persona_4 Persona_4 Persona_5 Persona_5
o o o figlio di e nato in [...]_5 Persona_5 Persona_6 Persona_6 Parte_25 Parte_24
il 01/05/1864.
Il signor in data 19/04/1891, in Vigarano Mainarda (FE), contraeva matrimonio con la Persona_4
SI (Documento n.7); emigrato in BR, in data 23/08/1947 decedeva a Bicas /MG, Parte_26
BR (Documento n.8)
Dall' unione del signor con la SI nasceva, in data 18/04/1898 a Persona_4 Parte_26
Bicas /MG, BR , (Documento n. 9 certificato 0318310155 1898 1 00003 096 0000045 52); il Persona_7
signor in data 15/02/1922, contraeva matrimonio con la SI (Documento Persona_8 Controparte_5
n.10 (certificato 1526450155 1922 00004 061 0000001 96), il signor in data 15/09/1975 decedeva Persona_7
in Juiz de Fora /MG, BR (Documento n.11).
Dal matrimonio del signor con la SI nascevano cinque figli: Persona_7 Controparte_5
1. nato a [...]à Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il 22/02/1928 (Documento CP_6
n.12);
2. nato a [...] /MG, BR il 07/12/1926 (Documento n.13); Controparte_7
3. nata a [...]á Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il 10/02/1931 Controparte_8
(Documento n.14);
4. nato a [...]á Mar de Hespanha/MG BR il 03/081930 (Documento Controparte_9
n.15);
5. nato a nato a [...]á Mar de Hespanha/MG BR cil 14/02/1924 CP_10
(Documento n.16); pagina 3 di 15 1. Il signor nato a [...]á Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il 22/02/1928 figlio CP_6
di e in data 20/01/1954 contraeva matrimonio con la SI Persona_8 Persona_9 Persona_10
nata a [...] il [...] (Documento n.17) in data 04/08/1989 decedeva in Juiz de Fora -MG,
[...]
BR (Documento n.18);
Dal matrimonio del signor con la SI nasceva l' odierna ricorrente CP_6 Persona_10
brasiliana nata a [...] - MG, BR il 26.10.1956 (Documento n.19).la quale in data Parte_1
18/07/1983 in Juiz de Fora -MG, BR contraeva matrimonio con il signor (Documento n.20) e Parte_27
da quel momento aggiungeva il nome al proprio denominandosi;
in data Pt_3 Persona_11
23/03/1994 divorziava dal signor riassumendo il proprio nome ma in data Parte_27 Parte_1
08/04/1994 contraeva matrimonio con il signor (Documento n.21) iniziando da quel Persona_12
momento a denominarsi . Parte_1
Dal matrimonio con il signor nasceva l'odierno ricorrente Parte_27 Parte_3
brasiliano nato a [...] - MG, BR il 25/02/1987 (Documento n.22); dal matrimonio con il signor Per_12
nasceva l'odierna ricorrente nata a [...] - MG, BR il
[...] Parte_28
10/03/1995 (Documento n.23); la quale in data 04/09/2020 in Juiz de Fora -MG, BR contraeva matrimonio con il signor (Documento n.24). Persona_13
2. Il signor , nato a [...]/MG, BR il 07/12/1926), figlio di e Controparte_7 Persona_14 [...]
in data 15/02/1950 contraeva matrimonio in Maripá Guarará/MG, BR con la SI Per_9 Per_15
(Documento n.25) e decedeva in data 27/06/1989 a Bicas /MG, BR (Documento n.26).
[...]
Da tale unione nascevano i figli nata a [...]/MG, BR 18/08/1963 Persona_16
(Documento n.27) e nato a [...]/MG, BR 03/02/1953 (Documento n.28). Parte_29
La SI in data 05/09/1987 contraeva matrimonio in Bicas /MG, BR con il Persona_16
signor ON IO AN ES (Documento n.29); dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente
[...]
brasiliano nato a [...] -MG, BR il 04/11/1988 (Documento n.30); Persona_17
Il quale in data 19/07/2013 in Belo Horizonte/MG BR contraeva matrimonio con la SI
[...]
(Documento n.31); dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente Controparte_1 [...]
brasiliana, nubile, minorenne nata a [...] /MG BR il Persona_1
21/08/2017 (Documento n.32).
Dall' unione civile del signor con la SI Parte_29 Persona_18
nasceva l'odierna ricorrente brasiliana nata a nata a [...] - MG, BR Il Parte_5
17/07/1988 (Documento n.33).; pagina 4 di 15 3. La SI nata a [...]á Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il Controparte_8
10/02/1931 figlio di e contraeva matrimonio a Bicas /MG, BR in data Persona_7 Persona_9
05/04/1958 con il signor (Documento n.34). Persona_19
Dal loro matrimonio nascevano i figli odierni ricorrenti nata a [...]
Rio de Janeiro/RJ, BR il 06/03/1959 (Documento n.35) e nata a [...]
BICAS-MG, BR il 19/09/1962 (Documento n.36).
La SI in data 10/01/1985 a Rio de Janeiro/RJ, BR contraeva matrimonio con Parte_6
il signor (Documento n.37) e da quel momento aggiungeva il nome al Persona_20 Pt_6
proprio denominandosi in data 14/10/1994 il signor Parte_6 Persona_20
[... decedeva e la moglie, rimasta vedova, in data 05/07/2006 a Rio de Janeiro/RJ, BR, contraeva seconde nozze con il signor (Documento n.38). Persona_21
Dalle prime nozze della SI con il signor , Parte_6 Persona_20
nascevano gli odierni ricorrenti brasiliano nato a [...]/RJ, BR il Parte_8
27/01/1986 (Documento n.39) e nato a [...]/RJ, BR il Parte_32
06/10/1990 (Documento n.40).
Il signor in data 24/01/2013 a Rio de Janeiro/RJ, BR contraeva matrimonio con Parte_8
la SI (Documento n.41); dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente Parte_9
minorenne nata a [...]/RJ, BR il Parte_33
25/10/2021(Documento n.42).
La SI in data 23/01/1997 a Rio de Janeiro/RJ, BR contraeva matrimonio Parte_7
con il signor (Documento n.43) e dalla loro unione nasceva la figlia Persona_22 [...]
brasiliana nata a [...]/RJ, BR il 03/01/1998 odierna ricorrente. (Documento Parte_11
n.44).
4. Il signor nato a [...]á Mar de Hespanha/MG il 03/08/1930, figlio di Controparte_9
e contraeva matrimonio in data13/07/1957 in Guarará/MG con la SI Persona_8 Persona_9
. (Documento n.45). Persona_23
Da tale unione nascevano tre figli: nato a [...] /MG, BR il 22/04/1958 (Documento Persona_24
n.46); nata a [...]-MG, BR il 15/02/1961, odierna ricorrente, (Documento Controparte_11
n.47); nata a [...]-MG, BR il 14/07/1965 (Documento n.48); Controparte_12
La SI nata a [...] /MG, BR il 15/01/1961, figlia di e di Persona_24 Controparte_9 [...]
il 14/01/1984 contraeva matrimonio con il signor (Documento n.49); dalla loro Per_23 Persona_25 pagina 5 di 15 unione nascevano le figlie, odierne ricorrenti, nata a [...]_26
Horizonte/MG, BR il 03/04/1997 (Documento n.50) la quale, in data 02/06/2021 a Belo Horizonte /MG
BR contraeva matrimonio con il signor e da quel momento aggiungeva il nome Persona_27
al proprio denominandosi (Documento n.51) e Pt_14 Parte_14 [...]
nata a [...]-MG, BR il 10/11/1984 (Documento n.52). Persona_28
La SI in data 11/11/2011, a Belo Horizonte/MG, BR, contraeva Parte_13
matrimonio con il signor (Documento n.53) e da quel momento aggiungeva il Controparte_2
nome al proprio denominandosi dalla loro unione nasceva l'odierna CP_2 Pt_13 Parte_13
ricorrente minore nubile, minorenne nata a [...] /MG Persona_29
BR il 27/03/2016 (Documento n.54).
La SI nata a [...]-MG, BR il 15/01/1961, odierna ricorrente , figlia di Parte_12 [...]
e di in data 29/07/1985, a Belo Horizonte/MG, BR, contraeva matrimonio Controparte_9 Persona_23
con il signor e da quel momento aggiungeva il nome al proprio Persona_30 Per_23
denominandosi (Documento n.55); in data 18/05/2005 divorziava dal signor Persona_31 [...]
tornando a utilizzare il proprio cognome;
in data 18/11/2011 convolava a nuove nozze con il Persona_30
signor mantenendo il proprio cognome (Documento n.56); Controparte_13
La SI nata a [...]-MG, BR il 14/07/1965, figlia di e di Controparte_12 Controparte_9
in data 19/09/1987, a Belo Horizonte/MG, BR, contraeva matrimonio con il signor Persona_23 [...]
e da quel momento aggiungeva il nome al proprio denominandosi Controparte_14 Parte_15
(Documento n.57); Persona_32
Dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente brasiliana nata a [...]
Belo Horizonte/MG, BR il 01/11/1988 (Documento n.58); in data 30/10/2009, a Belo Horizonte/MG,
BR, contraeva matrimonio con il signor (Documento n.59); Controparte_3
Dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
, brasiliano, celibe, minorenne nato a [...]/MG, BR il Persona_3
24/02/2012 (Documento n.60);
, brasiliano, celibe, minorenne nato a [...]/MG, BR il Parte_16
08/03/2014, (Documento n.61);
, brasiliana, nubile, minorenne nata a [...]/MG, BR il Parte_17
20/12/2019 (Documento n.62);
pagina 6 di 15 5. Il signor nato a [...]á Mar de Hespanha/MG, BR il 14/02/1924, figlio di CP_10
e , contraeva matrimonio in data 25/02/1956 a San Paolo, Bela Vista, Capitale, Persona_8 Persona_9
BR con la SI (Documento n.63) e decedeva in data 21/11/1999 (Documento Persona_33
n.64);
Dal matrimonio del signor con la SI nascevano quattro CP_10 Persona_33
figli tutti odierni ricorrenti:
brasiliano nato a [...]/MG, BR il 20/03/1962 Parte_18
(Documento n.65);
nato a [...]/MG, BR il 10/12/1968 Controparte_15
(Documento n.66);
nato a [...]/MG, BR il 12/05/1960 (Documento Controparte_16
n.67);
nata a [...]/MG, BR il 04/07/1964 (Documento Parte_34
n.68);
Il signor contraeva matrimonio in data 01/07/1988 a Belo Parte_18
Horizonte/MG, BR con la SI che adottava il nome di Parte_35
(Documento n.69); Parte_36
Il signor contraeva matrimonio in prime nozze il 19/12/1993 a Belo Parte_19
Horizonte/MG, BR con la SI dalla quale divorziava con sentenza del 17 Persona_34
dicembre 2012 (Documento n.70) per convolare in seconde nozze in data 12/02/2016 a Belo Horizonte/MG,
BR con la SI (Documento n.71); ; dal primo matrimonio nasceva Persona_35 [...]
nato a [...]/MG, BR il 25/05/1999, odierno ricorrente (Documento Persona_36
n.72);
Il signor contraeva matrimonio il 15/06/1990 a Montes Claros/MG, BR Parte_21
con la SI (Documento n.73); dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente Parte_37
nato a [...]/MG, BR il 06/04/1998 (Documento n.74); Persona_37
Il signor contraeva matrimonio il 28/06/1989 a Belo Horizonte/MG, BR Parte_23
con la SI (Documento n.75);”. Persona_38
Il non si costituiva e con ordinanza del 15 dicembre 2025 ne veniva Controparte_4
dichiarata la contumacia.
pagina 7 di 15 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato è nato il giorno 1 maggio 1864 a NO, in Persona_4
provincia di Ferrara, (all. 15, doc. 1/2 fasc. ricorrenti) onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini pagina 8 di 15 determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez. civ.
XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono superiori a più di cinque anni. I ricorrenti hanno Parte_38
comunque allegato gli screen-shot dei tentativi di prenotazione dell'appuntamento presso il per Pt_38
la richiesta di cittadinanza, tentativi che non sono mai andati a buon fine in quanto nel 2023 non vi erano date disponibili. Appare pertanto evidente che non essendo ad oggi pervenuta alcuna comunicazione il procedimento amministrativo non può chiudersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni in quanto ad oggi sono abbondantemente stati superati i due anni dal deposito della domanda.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_38
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_38
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
pagina 9 di 15 Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
BR alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
pagina 10 di 15 Peraltro, nel caso di specie, si registrano passaggi generazionali per linea materna (fra gli altri quello relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra Controparte_8 [...]
e . Per_7 Controparte_5
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia pagina 11 di 15 cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
Del BR da cui risulta che non vi è iscritto (all. 14 fasc. ricorrenti) – né una Persona_4
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in BR, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (all. da 15 a 27 fasc. ricorrenti).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a o comunque da a o Persona_4 Persona_5 Per_4 Per_7
non è di ostacolo alla prova del riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto che tale CP_9
fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved.
Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto ai minori , Persona_1 Parte_10
, e Persona_2 Persona_3 Parte_16
si deve ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche Parte_17 pagina 12 di 15 con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio
(cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n°
2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_4
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il Parte_1 C.F._1
26.10.1956, residente Rua Zima Souza Moreira, 210, Santana, BICAS/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il 10/03/1995 Parte_2 C.F._2
codice fiscale, residente Rua Zima Souza Moreira, 210, Santana, BICAS/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il 25/02/1987, Parte_3 C.F._3
residente Rua Zima Souza Moreira, 210, Santana, BICAS/MG, BR
- (C.F. CPF ) nato a [...]_4 C.F._4
Fora/MG, BR il 04/11/1988, residente in [...], 290, AP 201, Belo Horizonte/MG CP_2
BR
- nata a [...]/MG, BR il 21/08/2017, Persona_1
Num carta d' identità n. 22.855.696 residente in [...], 290, Ap 201, Belo CP_2
Horizonte/MG BR pagina 13 di 15 - (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il Parte_5 C.F._6
17/07/1988, residente in [...], 778, Jardim por do Sol Alfenas/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/RJ, BR il Parte_6 C.F._7
06/03/1959, residente in [...], 35, Ap 1204, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il 19/09/1962, Parte_7 C.F._8
residente in [...], 35, Ap 503, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/RJ, BR il 27/01/1986, Parte_8 C.F._9
residente in [...], 385, ap 703, Jacarepagua, Rio de Janeiro/RJ, BR
- nata a [...]/RJ, BR il 25/10/2021 residente Parte_10
in Rua Leonardo Vilasboas, 385, ap 703, Jacarepagua, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. ), nata a [...]/RJ, BR il 06/10/1990, Parte_10 C.F._11
residente in [...], 35, Ap 1204, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/RJ, BR il Pt_11 Parte_11 C.F._12
03/01/1998, residente in [...], 35, Ap 503, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il 15/01/1961, residente in [...]C.F._13
Rua Maraba,415, Ap 701, Santo Antonio, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. ), nata a [...]/MG, BR il Parte_13 C.F._14
10/11/1984, residente in [...], 200, Ap 201, Fernao Dias, Belo Horizonte/MG, BR -
(C.F. CPF ), nata a [...] /MG BR il Persona_2 C.F._16
27/03/2016, residente in [...], 200, Ap 201, Fernao Dias, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, Parte_14 C.F._17
BR il 03/04/1997, residente in [...], 108, Ap 03, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]_15 C.F._18
Horizonte/MG, BR il 01/11/1988, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo
Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Persona_3 C.F._20
BR il 24/02/2012, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Parte_16 C.F._21
BR il 08/03/2014, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, Parte_17 C.F._22
BR il 20/12/2019, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR pagina 14 di 15 - (C.F. CPF ), nato a [...]_18 C.F._23
Horizonte/MG, BR il 20/03/1962, residente in [...]da Veiga, 943, Ap 201, Cidade
Nova, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Parte_19 C.F._24
BR il 10/12/1968, residente in [...],1065, Ap 802, Funcionàrios, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Parte_20 C.F._25
BR il 25/05/1999, residente in [...], 1065, Ap 802, Funcionàrios, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il Parte_21 C.F._26
12/05/1960, residente in [...], 97, Ap 501, , Belo Horizonte/MG, BR CP_1
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il Parte_22 C.F._27
06/04/1998, residente in [...], 97, Ap 501, , Belo Horizonte/MG, BR CP_1
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il Parte_23 C.F._28
04/07/1964, residente in [...], 757, Ap 202, Lagoinha, Belo Horizonte/MG, BR
- ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17349/2023 r.g. promossa da:
(C.F. CPF ) Parte_1 C.F._1
(C.F. CPF ) Parte_2 C.F._2
(C.F. CPF ) Parte_3 C.F._3
(C.F. CPF ) in proprio e, Parte_4 C.F._4
unitamente ad (C.F. CPF ), nell' esercizio Controparte_1 C.F._5
della potestà genitoriale sulla minore (C.I. n. MG Persona_1
22.855.696)
(C.F. CPF ) Parte_5 C.F._6
(C.F. CPF ) Parte_6 C.F._7
(C.F. CPF ) Parte_7 C.F._8
(C.F. CPF ) in proprio e, unitamente a Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. CPF ), nell'esercizio della potestà genitoriale sulla minore
[...] C.F._10 [...]
Parte_10
(C.F. )
[...] C.F._11
(C.F. CPF ) Parte_11 C.F._12
(C.F. CPF ) Parte_12 C.F._13
pagina 1 di 15 (C.F. ) in proprio e, unitamente al signor Parte_13 C.F._14
(C.F. CPF ), nell'esercizio della potestà genitoriale Controparte_2 C.F._15
sulla figlia minore (C.F. CPF ) Persona_2 C.F._16
(C.F. CPF ) Parte_14 C.F._17
(C.F. CPF ) in proprio e, unitamente Parte_15 C.F._18
al signor (C.F. CPF ), nell'esercizio della potestà Controparte_3 C.F._19
genitoriale sui figli minori (C.F. CPF ), Persona_3 C.F._20 [...]
(C.F. CPF ) e Parte_16 C.F._21 Parte_17
(C.F. CPF )
[...] C.F._22
(C.F. CPF ) Parte_18 C.F._23
(C.F. CPF ) Parte_19 C.F._24
(C.F. CPF ) Parte_20 C.F._25
(C.F. CPF ) Parte_21 C.F._26
(C.F. CPF ) Parte_22 C.F._27
(C.F. CPF ) Parte_23 C.F._28
tutti rappresentati e difesi dall'avv. VISCONTI SILVANA, elettivamente domiciliate in via ELIO
VITTORINI 10, NAPOLI presso l'avv. SILVANA VISCONTI
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 1 maggio 1864 a Persona_4
pagina 2 di 15 NO (FE) (all. 15, doc. 1/2 fasc. ricorrenti) da e ed emigrato in Parte_24 Parte_25
BR dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (all. 14 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“Nel contempo i ricorrenti sono discendenti in linea retta dal signor cittadino italiano Persona_4
nato a [...], provincia di Ferrara, il 01/05/1864, figlio di ed battezzato Parte_24 Parte_25
nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo di S. Bianca-NO (FE ) il 02/05/1864 (certificato di battesimo n. 223
anno 1864), (Documento n.6), emigrato in BR senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione n. emesso da Repubblica Federale del BR NumeroDiCartaIden_1
Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza Segreteria Nazionale di Giustizia Dipartimento migrazioni allegato agli atti del presento giudizio (Documento n.5) con il quale si certifica che ad oggi non esiste nessun documento di naturalizzazione a nome di o o o o Persona_4 Persona_4 Persona_5 Persona_5
o o o figlio di e nato in [...]_5 Persona_5 Persona_6 Persona_6 Parte_25 Parte_24
il 01/05/1864.
Il signor in data 19/04/1891, in Vigarano Mainarda (FE), contraeva matrimonio con la Persona_4
SI (Documento n.7); emigrato in BR, in data 23/08/1947 decedeva a Bicas /MG, Parte_26
BR (Documento n.8)
Dall' unione del signor con la SI nasceva, in data 18/04/1898 a Persona_4 Parte_26
Bicas /MG, BR , (Documento n. 9 certificato 0318310155 1898 1 00003 096 0000045 52); il Persona_7
signor in data 15/02/1922, contraeva matrimonio con la SI (Documento Persona_8 Controparte_5
n.10 (certificato 1526450155 1922 00004 061 0000001 96), il signor in data 15/09/1975 decedeva Persona_7
in Juiz de Fora /MG, BR (Documento n.11).
Dal matrimonio del signor con la SI nascevano cinque figli: Persona_7 Controparte_5
1. nato a [...]à Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il 22/02/1928 (Documento CP_6
n.12);
2. nato a [...] /MG, BR il 07/12/1926 (Documento n.13); Controparte_7
3. nata a [...]á Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il 10/02/1931 Controparte_8
(Documento n.14);
4. nato a [...]á Mar de Hespanha/MG BR il 03/081930 (Documento Controparte_9
n.15);
5. nato a nato a [...]á Mar de Hespanha/MG BR cil 14/02/1924 CP_10
(Documento n.16); pagina 3 di 15 1. Il signor nato a [...]á Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il 22/02/1928 figlio CP_6
di e in data 20/01/1954 contraeva matrimonio con la SI Persona_8 Persona_9 Persona_10
nata a [...] il [...] (Documento n.17) in data 04/08/1989 decedeva in Juiz de Fora -MG,
[...]
BR (Documento n.18);
Dal matrimonio del signor con la SI nasceva l' odierna ricorrente CP_6 Persona_10
brasiliana nata a [...] - MG, BR il 26.10.1956 (Documento n.19).la quale in data Parte_1
18/07/1983 in Juiz de Fora -MG, BR contraeva matrimonio con il signor (Documento n.20) e Parte_27
da quel momento aggiungeva il nome al proprio denominandosi;
in data Pt_3 Persona_11
23/03/1994 divorziava dal signor riassumendo il proprio nome ma in data Parte_27 Parte_1
08/04/1994 contraeva matrimonio con il signor (Documento n.21) iniziando da quel Persona_12
momento a denominarsi . Parte_1
Dal matrimonio con il signor nasceva l'odierno ricorrente Parte_27 Parte_3
brasiliano nato a [...] - MG, BR il 25/02/1987 (Documento n.22); dal matrimonio con il signor Per_12
nasceva l'odierna ricorrente nata a [...] - MG, BR il
[...] Parte_28
10/03/1995 (Documento n.23); la quale in data 04/09/2020 in Juiz de Fora -MG, BR contraeva matrimonio con il signor (Documento n.24). Persona_13
2. Il signor , nato a [...]/MG, BR il 07/12/1926), figlio di e Controparte_7 Persona_14 [...]
in data 15/02/1950 contraeva matrimonio in Maripá Guarará/MG, BR con la SI Per_9 Per_15
(Documento n.25) e decedeva in data 27/06/1989 a Bicas /MG, BR (Documento n.26).
[...]
Da tale unione nascevano i figli nata a [...]/MG, BR 18/08/1963 Persona_16
(Documento n.27) e nato a [...]/MG, BR 03/02/1953 (Documento n.28). Parte_29
La SI in data 05/09/1987 contraeva matrimonio in Bicas /MG, BR con il Persona_16
signor ON IO AN ES (Documento n.29); dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente
[...]
brasiliano nato a [...] -MG, BR il 04/11/1988 (Documento n.30); Persona_17
Il quale in data 19/07/2013 in Belo Horizonte/MG BR contraeva matrimonio con la SI
[...]
(Documento n.31); dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente Controparte_1 [...]
brasiliana, nubile, minorenne nata a [...] /MG BR il Persona_1
21/08/2017 (Documento n.32).
Dall' unione civile del signor con la SI Parte_29 Persona_18
nasceva l'odierna ricorrente brasiliana nata a nata a [...] - MG, BR Il Parte_5
17/07/1988 (Documento n.33).; pagina 4 di 15 3. La SI nata a [...]á Mar de Hespanha Bicas /MG, BR il Controparte_8
10/02/1931 figlio di e contraeva matrimonio a Bicas /MG, BR in data Persona_7 Persona_9
05/04/1958 con il signor (Documento n.34). Persona_19
Dal loro matrimonio nascevano i figli odierni ricorrenti nata a [...]
Rio de Janeiro/RJ, BR il 06/03/1959 (Documento n.35) e nata a [...]
BICAS-MG, BR il 19/09/1962 (Documento n.36).
La SI in data 10/01/1985 a Rio de Janeiro/RJ, BR contraeva matrimonio con Parte_6
il signor (Documento n.37) e da quel momento aggiungeva il nome al Persona_20 Pt_6
proprio denominandosi in data 14/10/1994 il signor Parte_6 Persona_20
[... decedeva e la moglie, rimasta vedova, in data 05/07/2006 a Rio de Janeiro/RJ, BR, contraeva seconde nozze con il signor (Documento n.38). Persona_21
Dalle prime nozze della SI con il signor , Parte_6 Persona_20
nascevano gli odierni ricorrenti brasiliano nato a [...]/RJ, BR il Parte_8
27/01/1986 (Documento n.39) e nato a [...]/RJ, BR il Parte_32
06/10/1990 (Documento n.40).
Il signor in data 24/01/2013 a Rio de Janeiro/RJ, BR contraeva matrimonio con Parte_8
la SI (Documento n.41); dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente Parte_9
minorenne nata a [...]/RJ, BR il Parte_33
25/10/2021(Documento n.42).
La SI in data 23/01/1997 a Rio de Janeiro/RJ, BR contraeva matrimonio Parte_7
con il signor (Documento n.43) e dalla loro unione nasceva la figlia Persona_22 [...]
brasiliana nata a [...]/RJ, BR il 03/01/1998 odierna ricorrente. (Documento Parte_11
n.44).
4. Il signor nato a [...]á Mar de Hespanha/MG il 03/08/1930, figlio di Controparte_9
e contraeva matrimonio in data13/07/1957 in Guarará/MG con la SI Persona_8 Persona_9
. (Documento n.45). Persona_23
Da tale unione nascevano tre figli: nato a [...] /MG, BR il 22/04/1958 (Documento Persona_24
n.46); nata a [...]-MG, BR il 15/02/1961, odierna ricorrente, (Documento Controparte_11
n.47); nata a [...]-MG, BR il 14/07/1965 (Documento n.48); Controparte_12
La SI nata a [...] /MG, BR il 15/01/1961, figlia di e di Persona_24 Controparte_9 [...]
il 14/01/1984 contraeva matrimonio con il signor (Documento n.49); dalla loro Per_23 Persona_25 pagina 5 di 15 unione nascevano le figlie, odierne ricorrenti, nata a [...]_26
Horizonte/MG, BR il 03/04/1997 (Documento n.50) la quale, in data 02/06/2021 a Belo Horizonte /MG
BR contraeva matrimonio con il signor e da quel momento aggiungeva il nome Persona_27
al proprio denominandosi (Documento n.51) e Pt_14 Parte_14 [...]
nata a [...]-MG, BR il 10/11/1984 (Documento n.52). Persona_28
La SI in data 11/11/2011, a Belo Horizonte/MG, BR, contraeva Parte_13
matrimonio con il signor (Documento n.53) e da quel momento aggiungeva il Controparte_2
nome al proprio denominandosi dalla loro unione nasceva l'odierna CP_2 Pt_13 Parte_13
ricorrente minore nubile, minorenne nata a [...] /MG Persona_29
BR il 27/03/2016 (Documento n.54).
La SI nata a [...]-MG, BR il 15/01/1961, odierna ricorrente , figlia di Parte_12 [...]
e di in data 29/07/1985, a Belo Horizonte/MG, BR, contraeva matrimonio Controparte_9 Persona_23
con il signor e da quel momento aggiungeva il nome al proprio Persona_30 Per_23
denominandosi (Documento n.55); in data 18/05/2005 divorziava dal signor Persona_31 [...]
tornando a utilizzare il proprio cognome;
in data 18/11/2011 convolava a nuove nozze con il Persona_30
signor mantenendo il proprio cognome (Documento n.56); Controparte_13
La SI nata a [...]-MG, BR il 14/07/1965, figlia di e di Controparte_12 Controparte_9
in data 19/09/1987, a Belo Horizonte/MG, BR, contraeva matrimonio con il signor Persona_23 [...]
e da quel momento aggiungeva il nome al proprio denominandosi Controparte_14 Parte_15
(Documento n.57); Persona_32
Dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente brasiliana nata a [...]
Belo Horizonte/MG, BR il 01/11/1988 (Documento n.58); in data 30/10/2009, a Belo Horizonte/MG,
BR, contraeva matrimonio con il signor (Documento n.59); Controparte_3
Dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
, brasiliano, celibe, minorenne nato a [...]/MG, BR il Persona_3
24/02/2012 (Documento n.60);
, brasiliano, celibe, minorenne nato a [...]/MG, BR il Parte_16
08/03/2014, (Documento n.61);
, brasiliana, nubile, minorenne nata a [...]/MG, BR il Parte_17
20/12/2019 (Documento n.62);
pagina 6 di 15 5. Il signor nato a [...]á Mar de Hespanha/MG, BR il 14/02/1924, figlio di CP_10
e , contraeva matrimonio in data 25/02/1956 a San Paolo, Bela Vista, Capitale, Persona_8 Persona_9
BR con la SI (Documento n.63) e decedeva in data 21/11/1999 (Documento Persona_33
n.64);
Dal matrimonio del signor con la SI nascevano quattro CP_10 Persona_33
figli tutti odierni ricorrenti:
brasiliano nato a [...]/MG, BR il 20/03/1962 Parte_18
(Documento n.65);
nato a [...]/MG, BR il 10/12/1968 Controparte_15
(Documento n.66);
nato a [...]/MG, BR il 12/05/1960 (Documento Controparte_16
n.67);
nata a [...]/MG, BR il 04/07/1964 (Documento Parte_34
n.68);
Il signor contraeva matrimonio in data 01/07/1988 a Belo Parte_18
Horizonte/MG, BR con la SI che adottava il nome di Parte_35
(Documento n.69); Parte_36
Il signor contraeva matrimonio in prime nozze il 19/12/1993 a Belo Parte_19
Horizonte/MG, BR con la SI dalla quale divorziava con sentenza del 17 Persona_34
dicembre 2012 (Documento n.70) per convolare in seconde nozze in data 12/02/2016 a Belo Horizonte/MG,
BR con la SI (Documento n.71); ; dal primo matrimonio nasceva Persona_35 [...]
nato a [...]/MG, BR il 25/05/1999, odierno ricorrente (Documento Persona_36
n.72);
Il signor contraeva matrimonio il 15/06/1990 a Montes Claros/MG, BR Parte_21
con la SI (Documento n.73); dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente Parte_37
nato a [...]/MG, BR il 06/04/1998 (Documento n.74); Persona_37
Il signor contraeva matrimonio il 28/06/1989 a Belo Horizonte/MG, BR Parte_23
con la SI (Documento n.75);”. Persona_38
Il non si costituiva e con ordinanza del 15 dicembre 2025 ne veniva Controparte_4
dichiarata la contumacia.
pagina 7 di 15 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato è nato il giorno 1 maggio 1864 a NO, in Persona_4
provincia di Ferrara, (all. 15, doc. 1/2 fasc. ricorrenti) onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini pagina 8 di 15 determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez. civ.
XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono superiori a più di cinque anni. I ricorrenti hanno Parte_38
comunque allegato gli screen-shot dei tentativi di prenotazione dell'appuntamento presso il per Pt_38
la richiesta di cittadinanza, tentativi che non sono mai andati a buon fine in quanto nel 2023 non vi erano date disponibili. Appare pertanto evidente che non essendo ad oggi pervenuta alcuna comunicazione il procedimento amministrativo non può chiudersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni in quanto ad oggi sono abbondantemente stati superati i due anni dal deposito della domanda.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_38
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_38
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
pagina 9 di 15 Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
BR alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
pagina 10 di 15 Peraltro, nel caso di specie, si registrano passaggi generazionali per linea materna (fra gli altri quello relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra Controparte_8 [...]
e . Per_7 Controparte_5
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia pagina 11 di 15 cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
Del BR da cui risulta che non vi è iscritto (all. 14 fasc. ricorrenti) – né una Persona_4
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in BR, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (all. da 15 a 27 fasc. ricorrenti).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a o comunque da a o Persona_4 Persona_5 Per_4 Per_7
non è di ostacolo alla prova del riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto che tale CP_9
fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved.
Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto ai minori , Persona_1 Parte_10
, e Persona_2 Persona_3 Parte_16
si deve ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche Parte_17 pagina 12 di 15 con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio
(cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n°
2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_4
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il Parte_1 C.F._1
26.10.1956, residente Rua Zima Souza Moreira, 210, Santana, BICAS/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il 10/03/1995 Parte_2 C.F._2
codice fiscale, residente Rua Zima Souza Moreira, 210, Santana, BICAS/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il 25/02/1987, Parte_3 C.F._3
residente Rua Zima Souza Moreira, 210, Santana, BICAS/MG, BR
- (C.F. CPF ) nato a [...]_4 C.F._4
Fora/MG, BR il 04/11/1988, residente in [...], 290, AP 201, Belo Horizonte/MG CP_2
BR
- nata a [...]/MG, BR il 21/08/2017, Persona_1
Num carta d' identità n. 22.855.696 residente in [...], 290, Ap 201, Belo CP_2
Horizonte/MG BR pagina 13 di 15 - (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il Parte_5 C.F._6
17/07/1988, residente in [...], 778, Jardim por do Sol Alfenas/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/RJ, BR il Parte_6 C.F._7
06/03/1959, residente in [...], 35, Ap 1204, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il 19/09/1962, Parte_7 C.F._8
residente in [...], 35, Ap 503, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/RJ, BR il 27/01/1986, Parte_8 C.F._9
residente in [...], 385, ap 703, Jacarepagua, Rio de Janeiro/RJ, BR
- nata a [...]/RJ, BR il 25/10/2021 residente Parte_10
in Rua Leonardo Vilasboas, 385, ap 703, Jacarepagua, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. ), nata a [...]/RJ, BR il 06/10/1990, Parte_10 C.F._11
residente in [...], 35, Ap 1204, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/RJ, BR il Pt_11 Parte_11 C.F._12
03/01/1998, residente in [...], 35, Ap 503, Curicica, Rio de Janeiro/RJ, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il 15/01/1961, residente in [...]C.F._13
Rua Maraba,415, Ap 701, Santo Antonio, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. ), nata a [...]/MG, BR il Parte_13 C.F._14
10/11/1984, residente in [...], 200, Ap 201, Fernao Dias, Belo Horizonte/MG, BR -
(C.F. CPF ), nata a [...] /MG BR il Persona_2 C.F._16
27/03/2016, residente in [...], 200, Ap 201, Fernao Dias, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, Parte_14 C.F._17
BR il 03/04/1997, residente in [...], 108, Ap 03, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]_15 C.F._18
Horizonte/MG, BR il 01/11/1988, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo
Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Persona_3 C.F._20
BR il 24/02/2012, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Parte_16 C.F._21
BR il 08/03/2014, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, Parte_17 C.F._22
BR il 20/12/2019, residente in [...], 149, Ap 302, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR pagina 14 di 15 - (C.F. CPF ), nato a [...]_18 C.F._23
Horizonte/MG, BR il 20/03/1962, residente in [...]da Veiga, 943, Ap 201, Cidade
Nova, Floresta, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Parte_19 C.F._24
BR il 10/12/1968, residente in [...],1065, Ap 802, Funcionàrios, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, Parte_20 C.F._25
BR il 25/05/1999, residente in [...], 1065, Ap 802, Funcionàrios, Belo Horizonte/MG, BR
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il Parte_21 C.F._26
12/05/1960, residente in [...], 97, Ap 501, , Belo Horizonte/MG, BR CP_1
- (C.F. CPF ), nato a [...]/MG, BR il Parte_22 C.F._27
06/04/1998, residente in [...], 97, Ap 501, , Belo Horizonte/MG, BR CP_1
- (C.F. CPF ), nata a [...]/MG, BR il Parte_23 C.F._28
04/07/1964, residente in [...], 757, Ap 202, Lagoinha, Belo Horizonte/MG, BR
- ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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