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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 227 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Emanuele n. 69, c.f.: , elettivamente domiciliata in Oristano, via Fratelli C.F._1
Cairoli n. 24, presso lo Studio dell'avv. Carlo Montisci, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], c.f.: residente in CP_1 C.F._2
Uras, via Santa Caterina n. 15
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 12 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
2) affidare le figlie minori e alla madre;
Per_1 Per_2 Parte_1
3) porre a carico di un assegno mensile, a titolo di mantenimento della signora CP_1
dell'importo ritenuto di giustizia;
Parte_1
4) porre a carico di la somma ritenuta di giustizia per ogni figlia a titolo di CP_1
concorso al mantenimento.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Il Pubblico Ministero: “il Tribunale accolga le conclusioni rassegnate da
[...]
”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18.2.2020, e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge con CP_1
cui aveva contratto matrimonio in data 22.12.2001 in Uras (atto n. 1, parte 1 - anno 2001).
Dall'unione coniugale sono nate le figlie (01/03/2002) e (02/07/2009). Per_1 Per_2
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
• la convivenza dei due coniugi non era mai stata facile anche per il fatto che la famiglia non aveva mai avuto la piena indipendenza economica, posto che i coniugi avevano inizialmente convissuto, fino al 2003, insieme ai genitori del resistente e a una sua sorella, presso l'abitazione di famiglia del Cera in Uras, via Santa Caterina n. 15;
pagina 2 di 12 • il resistente aveva avuto, come occupazione iniziale quella di collaboratore/servo pastore nell'attività agropastorale del padre, alla quale si era dedicato con scarsa partecipazione, mancando spesso di recarsi a lavoro e rimanendo a casa a oziare oppure trascorrendo il tempo con gli amici al bar del paese, frattanto disinteressandosi delle faccende domestiche e dell'educazione della primogenita;
• il sostentamento era assicurato in misura ridotta delle entrate lavorative modeste del CP_1
e prevalentemente dai risparmi della accumulati in seguito a precedenti Pt_1
esperienze lavorative, nonché dal contributo dei genitori di entrambi i coniugi;
• a seguito di trasferimento in Liguria nel 2003, il comportamento del marito non era cambiato ed egli a causa della sua indolenza era stato incapace di mantenere i brevi lavori che trovava, mentre la ricorrente si dedicava alla famiglia e alle faccende domestiche, con saltuari impieghi lavorativi;
• il resistente aveva sempre fatto mancare il suo contributo alla famiglia e aveva sempre mantenuto un comportamento di disinteresse, senza che gli sforzi della per Pt_1
stimolare una maggiore partecipazione agli interessi della famiglia sortissero risultato;
• stanti le difficoltà economiche, nel novembre 2009 i coniugi hanno deciso di far rientro in
Sardegna ma anche stavolta nulla era cambiato nell'atteggiamento del e, anzi, la CP_1 decisione di andare a vivere in un'abitazione presa in locazione aveva causato una situazione di morosità nel pagamento dei canoni;
• il mantenimento della famiglia aveva infine gravato totalmente sulla che aveva Pt_1
svolto e continuava a svolgere lavori di addetta alle pulizie domestiche presso diverse abitazioni;
• dopo un ultimo tentativo di favorire una reazione del marito, la ricorrente aveva deciso di separarsi andando a vivere presso l'abitazione del fratello , mentre il era Per_3 CP_1
tornato dai genitori e aveva interrotto ogni rapporto;
• egli anche in seguito alla separazione non aveva dimostrato partecipazione, collaborazione o la volontà di ricostituire un'unione familiare, aveva avuto saltuari contatti con la moglie e le figlie solo perché le stesse si erano recate presso la sua abitazione e non aveva mai contribuito alle loro spese;
• nel periodo giugno/luglio del 2019 il resistente aveva posto in essere alcune condotte moleste, consistenti in telefonate dal tono di minacce con frasi sconnesse o tese a pagina 3 di 12 verificare e controllare i movimenti della moglie, culminate con le minacce di morte riferite alla figlia piccola nel corso di un incontro avvenuto nel mese di luglio 2019; Per_2
• egli, infatti, aveva riferito che avrebbe ammazzato la moglie al momento del raggiungimento della maggiore età della figlia per ottenere in tal modo l'affido Per_1
esclusivo della figlia minore;
• per tali ragioni, entrambe le figlie si erano rifiutate di fare visite al padre, se non nell'occasione del funerale del nonno paterno.
La ricorrente ha quindi domandato, oltre alla separazione, l'affidamento esclusivo delle figlie e la previsione di un assegno di mantenimento per sé e per le minori.
Il resistente non si è costituito.
Nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne. Per_1
Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, a seguito dell'audizione della ricorrente, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 25.11.2020, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente;
Dispone che l'altro genitore possa vederla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità, sentita la minore: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
due pomeriggi a settimana da concordarsi;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze
pagina 4 di 12 pasquali ad anni alterni;
per 3 settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 1 giugno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con
l'altro genitore.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento CP_1 dei figli, l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno”.
Con sentenza parziale n. 598/2021, pubblicata in data 17.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stato disposto il rinvio al Giudice istruttore per l'ulteriore istruzione della causa in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
All'udienza del 12/09/2022 si è proceduto all'audizione della minore Per_4
È stato successivamente disposto incarico ai Servizi Sociali di Uras, al fine di verificare la possibilità del ripristino dei rapporti tra padre e figlie, con specifico riferimento alla figlia minore nonché per individuare gli interventi di rafforzamento alla genitorialità idonei a consentire Per_2
l'instaurazione di un rapporto equilibrato e collaborativo tra i genitori nell'interesse della figlia minore nonché gli interventi di supporto, anche psicologico, idonei ad aiutare quest'ultima a stabilire un rapporto sereno e fiducioso con entrambi i genitori.
La causa, pertanto, istruita mediante produzioni documentali, relazione dei Servizi Sociali, prova per testi e accertamenti tributari condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di CP_1
è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
[...]
***
Nel merito di quanto domandato occorre preliminarmente osservare che nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla separazione personale dei coniugi, essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 598/2021, pubblicata in data 17.11.2021.
Quanto, invece, alle condizioni della separazione, deve, prioritariamente, valutarsi la richiesta di affido esclusivo dell'unica figlia minore della coppia, Per_2
pagina 5 di 12 A riguardo, è opportuno precisare che, per giurisprudenza ormai consolidata, alla luce della L. 54 del 2006, l'affidamento condiviso, improntato sul principio della bigenitorialità, rappresenta il modello da privilegiare in materia di affidamento dei minori, con possibilità di deroga esclusivamente in presenza di particolari situazioni che determinino un concreto pregiudizio per l'interesse dei minori e dalle quali emerga una manifesta inidoneità di uno dei genitori a esercitare la propria responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che tutte le circostanze emerse dall'istruttoria indicano univocamente l'evidente inidoneità del padre a esercitare la responsabilità genitoriale, rendendo in concreto inattuabile il citato principio della bigenitorialità.
Invero, la stessa ha dichiarato di non aver più contatti col padre da anni, a causa del totale Per_2 disinteresse di quest'ultimo, manifestato anche in occasioni delicate come il ricovero in ospedale della figlia, circostanza in cui ha cercato di ricontattarla in modo totalmente inadeguato (tramite social media) e manifestando totale scollamento rispetto alla circostanza di fatto, posto che si è limitato a inviarle dei generici auguri invece che informarsi sulle sue condizioni. ha, altresì, riferito che i pochissimi contatti ulteriori col padre sono avvenuti in via Per_2
telefonica e sono stati del tutto superficiali, senza alcun effettivo dialogo;
inoltre, ella ha raccontato tutta una serie di episodi, verificatisi quando era più piccola, idonei a rivelare l'atteggiamento negativo e non collaborativo del padre nonché la totale incapacità del medesimo di sintonizzarsi con le esigenze della figlia minore.
Nello specifico, ha raccontato il grave episodio verificatosi quando lei aveva 8-9 anni: “mio padre, che si trovava fuori, era rientrato in stato alterato e si era seduto su un'altra poltrona mentre usava il telefonino: poiché questo non funzionava bene l'aveva gettato per terra. Io mi ero spaventata temendo che potesse fare qualcosa anche a me e mi ero attaccata a mia zia, che lo aveva redarguito dicendogli di evitare queste scenate davanti a me. Al che aveva risposto che appena mia sorella avesse compiuto 18 anni lui avrebbe fatto fuori mia madre così da occuparsi lui di me. Dopo questo episodio sono rimasta molto preoccupata per un paio di mesi, in quanto temevo che lui potesse fare davvero quanto aveva detto”; inoltre, ha riferito altri episodi significativi nel medesimo senso: “mio padre si mostrava sempre molto arrabbiato nei confronti di mia madre: quando lei veniva a prendermi a casa sua lui si incupiva e seppur, non dicesse nulla di specifico, sembrava sempre molto arrabbiato. Qualche volta mi ha accompagnato sotto casa per riconsegnarmi a mia madre e di fronte a lei rideva ma in modo isterico”; “in un'altra
pagina 6 di 12 occasione, mentre mi trovavo da lui a dormire (…) l'ho sentito parlare con mia zia del fatto che
l'indomani sarebbe venuta mia madre a prendermi e lui aveva detto che avrebbe chiuso i cancelli pur di non farmi andare da mia madre”; “un altro episodio è capitato quando mi trovavo la notte a casa sua, eravamo in camera di mio padre e lui si era proposto di farmi salutare mamma, la quale però già dormiva: pertanto, le abbiamo lasciato un messaggio in segreteria e se io mi ero limitata a salutarla tranquillamente lui l'aveva accusata di avere una relazione con un'altra persona (…)”. ha con fermezza chiarito di non aver mai percepito affetto dal padre e di non aver mai fatto Per_2
nulla con lui, evidenziando che durante il tempo trascorso assieme egli si allontanava uscendo di casa e che più volte lo ha visto bere e comportarsi in seguito in modo aggressivo.
Anche la figlia maggiorenne , sentita all'udienza del 14.10.2022, ha confermato il totale Per_1 disinteresse del padre (“è vero, ciò almeno dal 2013, infatti da tale data è sparito, non ci ha mai mendato un messaggio, o chiamato, o invitato ad andare a casa sua”) e ha confermato di aver saputo da sua madre e da sua sorella sia delle telefonate dal tono minaccioso indirizzate alla ricorrente sia dell'episodio in cui avrebbe detto di intendere ucciderla una volta divenuta maggiorenne Per_2
Ugualmente, la teste sorella della ricorrente, ha riferito di aver personalmente Testimone_1
aiutato la famiglia in quanto il non contribuiva in alcun modo, si disinteressava delle figlie a CP_1
lasciava ogni incombenza alla moglie.
Tutte tali circostanze sono risultate coerenti e concordanti tra loro nonché con gli altri elementi emersi dall'istruttoria.
Lo stesso invero, sentito dai Servizi Sociali, ha rappresentato che la figlia aveva CP_1 Per_2
interrotto ogni rapporto con lui e di non essere nemmeno a conoscenza delle ragioni del rifiuto, così dimostrando il totale disinteresse per l'approfondimento dei disagi manifestati dalla minore nel rapporto con lui.
A fronte della manifestazione di un generico interesse per la ripresa dei rapporti, egli non si è presentato ai successivi incontri fissati dal Servizio Sociale e non ha nemmeno preso contatto col medesimo, così confermando la propria totale inadeguatezza nell'esercizio del ruolo genitoriale e l'assenza di serietà nell'intento manifestato.
Alla luce della condotta del e della ferma (e giustificata) volontà della minore di non CP_1 incontrarlo, anche in quanto in imbarazzo per l'eccessiva frequentazione di bar da parte del pagina 7 di 12 padre, la stessa Assistente Sociale ha ritenuto opportuno evitare qualsiasi forzatura nella ripresa dei contatti, evidenziando come dovesse rimettersi al padre l'eventuale iniziativa, mai di fatto avvenuta.
Tale atteggiamento di radicale disinteresse, peraltro, è il medesimo che si evince dalla condotta processuale, avendo il resistente mancato anche solo di costituirsi in causa nel presente giudizio nonostante esso riguardasse questioni assai rilevanti quali l'affidamento e il mantenimento delle figlie.
Tutte le allegazioni della ricorrente, perciò, sono da ritenersi ampiamente confermate.
Ne consegue la necessità di disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo in capo alla madre, anche sulla base del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: “in tema di separazione dei coniugi, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910).
Quanto al diritto di visita del padre, sulla base della situazione di fatto consolidatasi e del motivato e radicale rifiuto della minore a incontrarlo emerge la necessità di evitare costrizioni per la minore stessa e di prevedere che l'eventuale esercizio di tale diritto avvenga in maniera libera, laddove dovesse manifestare nuova volontà e disponibilità a incontrare il padre, tenendo Per_2
conto delle sue esigenze scolastiche e personali.
Per quanto concerne la domanda avanzata dalla volta a ottenere un assegno di Pt_1
mantenimento mensile in proprio favore, si dà atto che la medesima ha rinunciato alla domanda in sede di memorie conclusionali, rappresentando come dalle risultanze processuali abbiano mostrato che il non dispone di redditi propri, mentre lei è indipendente sotto il profilo CP_1
economico.
Posto che trattasi di domanda attinente a diritti disponibili, il Tribunale prende atto della predetta rinuncia, di talché nessuna statuizione dovrà essere assunta in merito.
pagina 8 di 12 L'assenza di redditi, peraltro, non costituisce un valido motivo per escludere la debenza di un contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non collocatario.
Risulta pacifico in giurisprudenza, infatti, che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, di talché lo stato di disoccupazione del genitore non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento della prole, data la possibilità per l'obbligato di godere di altri introiti reddituali, anche in quanto in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste (cfr. Tribunale Napoli Nord sez. I, 13/03/2023,
n.1017).
Ciò premesso, in punto di determinazione del contributo si osserva quanto segue.
In udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare come colf continuativamente dal 2010 con un reddito progressivamente incrementatosi fino al 2012 in misura più o meno pari a quello attuale di euro 650,00 mensili, oltre tredicesima, regolarmente assicurata.
La circostanza ha trovato pieno e preciso riscontro nella documentazione reddituale in atti (cfr. dichiarazione redditi più aggiornata, ossia il doc. 730/2021 depositato con le memorie ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c.); in assenza di diversa deduzione e prova in atti deve presumersi che tale situazione corrisponda a quella attuale.
Occorre tuttavia rilevare che con dichiarazione del 16.10.2023 la ricorrente ha dato atto, relativamente all'anno 2022, del superamento dei limiti reddituali per il Patrocinio a Spese dello
Stato in ragione del reddito conseguito dalla figlia maggiorenne , facente parte del Per_1
medesimo nucleo familiare.
Poiché nella citata ultima dichiarazione dei redditi in atti emergeva un reddito netto della Pt_1 annuale pari a circa euro 7.772,00 e considerato che nell'anno 2022 il limite per l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato era di euro 11.746,68, ne deriva che abbia percepito Per_1 nell'anno di riferimento quantomeno un reddito di circa euro 4.000,00.
Tenuto conto dell'età ancora giovane di (ventitré anni), dell'assenza di pregressa Per_1 esperienza lavorativa (all'epoca dell'udienza presidenziale ella era ancora studentessa) e del poco tempo trascorso dal momento in cui è emerso - indirettamente – detto indizio dello svolgimento di attività professionale da parte sua, non è possibile affermare che ella abbia già raggiunto una indipendenza economica.
pagina 9 di 12 Anzi, tutte tali circostanze, considerate unitamente alla prosecuzione della convivenza di Per_1
con la madre, consentono di provare, quantomeno in via presuntiva, il perdurante diritto della figlia maggiorenne al mantenimento.
Anche in considerazione della mancata difesa del resistente, nessuna prova contraria è presente in atti.
Non è, invero, sufficiente una generica dichiarazione della madre quale quella resa a meri fini di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
È, perciò, giustificata la previsione di un assegno a carico del padre, così come senz'altro tale contributo dovrà riguardare anche la figlia minorenne, studentessa.
Dalle indagini della Guardia di Finanza svolte e versate in atti, è in effetti emersa una precaria condizione economica del resistente: egli ha percepito benefici economici come il Reddito di
Cittadinanza da luglio 2020 al febbraio 2021 (euro 5.430,11), da giugno 2021 ad aprile 2022
(euro 8.226,00) nonché da luglio 2022 a gennaio 2023 (euro 2.175,00, erogazione ancora in corso al tempo della relazione GDF).
Anche gli accertamenti bancari hanno evidenziato l'esistenza di conti correnti con saldi bassissimi o negativi.
Ad ogni modo, l'evidenziata possibilità per il di accedere a misure di sostegno al reddito CP_1
(che, per il numero di mensilità per le quali era stato riconosciuto il RDC evidenziano in importo medio di circa 600,00 euro al mese) nonché la chiara esistenza di capacità lavorativa – anche specifica, avendo egli lavorato in passato quale allevatore e servo pastore nell'azienda paterna – del resistente, desumibile dalla piena età lavorativa del medesimo (50 anni), consentono di ritenere che egli sia capace di percepire un reddito almeno uguale a quello della moglie.
Di conseguenza, in ragione della totale assenza di tempi di permanenza delle figlie presso il padre e di relativa totale assenza di mantenimento diretto – gravante interamente sulla madre – risulta equo e congruo stabilire a carico del un contributo mensile di euro 100,00 per il CP_1
mantenimento dei e di euro 150,00 per il mantenimento di Per_1 Per_2
Ugualmente, le spese straordinarie (a titolo esemplificativo le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative) devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ricompresi tra i minimi e medi relativi allo scaglione di riferimento di cui al DM
pagina 10 di 12 55/2014, così come aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (da intendersi quello ricompreso tra euro 5.201 e 26.000 in ragione del valore indeterminato della causa e alla luce del suo ridotto grado di complessità, risultando ordinarie e non particolarmente articolate le questioni di fatto o di diritto trattate). A fronte della minore attività difensiva svolta in ragione della contumacia del convenuto, infatti, occorre valorizzare anche il fatto che la causa ha comportato anche istruttoria orale nonché l'esame delle indagini della Guardia di Finanza e della relazione dei Servizi Sociali.
Ai sensi dell'art. 133, d.p.r. 115/2002: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”; nel caso in esame, essendo la parte convenuta e vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà pertanto avvenire in favore dell'Erario in relazione alle fasi processuali durante i quali erano sussistenti i presupposti di legge per l'ammissione al beneficio.
In particolare, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. sono state depositate a gennaio 2022, nell'annualità in cui è avvenuto il superamento del limite reddituale.
Perciò, le fasi di studio e introduttiva dovranno essere versate in favore dell'Erario – posto che per tali fasi verrà effettuata la liquidazione al difensore dei compensi mediante il Patrocinio a
Spese dello Stato – mentre le successive fasi di istruttoria/trattazione e decisionale dovranno essere rifuse direttamente alla ricorrente.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la sentenza 598/2021 e pubblicata in data 17.11.2021, emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre, presso la Per_2
quale la minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora abituale. Parte_1
perciò, eserciterà in maniera pienamente autonoma la responsabilità genitoriale, adottando unilateralmente tutte le decisioni relative alla figlia, ivi comprese quelle di maggiore interesse per la medesima, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
pagina 11 di 12 • dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in maniera libera, Per_2
secondo la volontà che esprimerà la stessa minore laddove ella dovesse manifestare l'intenzione e la disponibilità di riprendere i contatti con lui;
• dispone l'obbligo per di corrispondere periodicamente, entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese, in favore di la somma di euro 100,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nonché la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il Per_1
mantenimento della figlia minore da rivalutare annualmente in misura pari agli Per_2
indici ISTAT di variazione del costo della vita con decorrenza dalla data della domanda;
• pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative) sostenute nell'interesse delle figlie;
• dispone che provveda alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 dell'Erario con riferimento alle fasi di studio e introduttiva del procedimento, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del
15%;
• dispone che provveda alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
con riferimento alle fasi di istruttoria e decisionale del procedimento, Parte_1
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
6.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 227 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Emanuele n. 69, c.f.: , elettivamente domiciliata in Oristano, via Fratelli C.F._1
Cairoli n. 24, presso lo Studio dell'avv. Carlo Montisci, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], c.f.: residente in CP_1 C.F._2
Uras, via Santa Caterina n. 15
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 12 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
2) affidare le figlie minori e alla madre;
Per_1 Per_2 Parte_1
3) porre a carico di un assegno mensile, a titolo di mantenimento della signora CP_1
dell'importo ritenuto di giustizia;
Parte_1
4) porre a carico di la somma ritenuta di giustizia per ogni figlia a titolo di CP_1
concorso al mantenimento.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Il Pubblico Ministero: “il Tribunale accolga le conclusioni rassegnate da
[...]
”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18.2.2020, e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge con CP_1
cui aveva contratto matrimonio in data 22.12.2001 in Uras (atto n. 1, parte 1 - anno 2001).
Dall'unione coniugale sono nate le figlie (01/03/2002) e (02/07/2009). Per_1 Per_2
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
• la convivenza dei due coniugi non era mai stata facile anche per il fatto che la famiglia non aveva mai avuto la piena indipendenza economica, posto che i coniugi avevano inizialmente convissuto, fino al 2003, insieme ai genitori del resistente e a una sua sorella, presso l'abitazione di famiglia del Cera in Uras, via Santa Caterina n. 15;
pagina 2 di 12 • il resistente aveva avuto, come occupazione iniziale quella di collaboratore/servo pastore nell'attività agropastorale del padre, alla quale si era dedicato con scarsa partecipazione, mancando spesso di recarsi a lavoro e rimanendo a casa a oziare oppure trascorrendo il tempo con gli amici al bar del paese, frattanto disinteressandosi delle faccende domestiche e dell'educazione della primogenita;
• il sostentamento era assicurato in misura ridotta delle entrate lavorative modeste del CP_1
e prevalentemente dai risparmi della accumulati in seguito a precedenti Pt_1
esperienze lavorative, nonché dal contributo dei genitori di entrambi i coniugi;
• a seguito di trasferimento in Liguria nel 2003, il comportamento del marito non era cambiato ed egli a causa della sua indolenza era stato incapace di mantenere i brevi lavori che trovava, mentre la ricorrente si dedicava alla famiglia e alle faccende domestiche, con saltuari impieghi lavorativi;
• il resistente aveva sempre fatto mancare il suo contributo alla famiglia e aveva sempre mantenuto un comportamento di disinteresse, senza che gli sforzi della per Pt_1
stimolare una maggiore partecipazione agli interessi della famiglia sortissero risultato;
• stanti le difficoltà economiche, nel novembre 2009 i coniugi hanno deciso di far rientro in
Sardegna ma anche stavolta nulla era cambiato nell'atteggiamento del e, anzi, la CP_1 decisione di andare a vivere in un'abitazione presa in locazione aveva causato una situazione di morosità nel pagamento dei canoni;
• il mantenimento della famiglia aveva infine gravato totalmente sulla che aveva Pt_1
svolto e continuava a svolgere lavori di addetta alle pulizie domestiche presso diverse abitazioni;
• dopo un ultimo tentativo di favorire una reazione del marito, la ricorrente aveva deciso di separarsi andando a vivere presso l'abitazione del fratello , mentre il era Per_3 CP_1
tornato dai genitori e aveva interrotto ogni rapporto;
• egli anche in seguito alla separazione non aveva dimostrato partecipazione, collaborazione o la volontà di ricostituire un'unione familiare, aveva avuto saltuari contatti con la moglie e le figlie solo perché le stesse si erano recate presso la sua abitazione e non aveva mai contribuito alle loro spese;
• nel periodo giugno/luglio del 2019 il resistente aveva posto in essere alcune condotte moleste, consistenti in telefonate dal tono di minacce con frasi sconnesse o tese a pagina 3 di 12 verificare e controllare i movimenti della moglie, culminate con le minacce di morte riferite alla figlia piccola nel corso di un incontro avvenuto nel mese di luglio 2019; Per_2
• egli, infatti, aveva riferito che avrebbe ammazzato la moglie al momento del raggiungimento della maggiore età della figlia per ottenere in tal modo l'affido Per_1
esclusivo della figlia minore;
• per tali ragioni, entrambe le figlie si erano rifiutate di fare visite al padre, se non nell'occasione del funerale del nonno paterno.
La ricorrente ha quindi domandato, oltre alla separazione, l'affidamento esclusivo delle figlie e la previsione di un assegno di mantenimento per sé e per le minori.
Il resistente non si è costituito.
Nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne. Per_1
Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, a seguito dell'audizione della ricorrente, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 25.11.2020, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente;
Dispone che l'altro genitore possa vederla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità, sentita la minore: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
due pomeriggi a settimana da concordarsi;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze
pagina 4 di 12 pasquali ad anni alterni;
per 3 settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 1 giugno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con
l'altro genitore.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento CP_1 dei figli, l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno”.
Con sentenza parziale n. 598/2021, pubblicata in data 17.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stato disposto il rinvio al Giudice istruttore per l'ulteriore istruzione della causa in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
All'udienza del 12/09/2022 si è proceduto all'audizione della minore Per_4
È stato successivamente disposto incarico ai Servizi Sociali di Uras, al fine di verificare la possibilità del ripristino dei rapporti tra padre e figlie, con specifico riferimento alla figlia minore nonché per individuare gli interventi di rafforzamento alla genitorialità idonei a consentire Per_2
l'instaurazione di un rapporto equilibrato e collaborativo tra i genitori nell'interesse della figlia minore nonché gli interventi di supporto, anche psicologico, idonei ad aiutare quest'ultima a stabilire un rapporto sereno e fiducioso con entrambi i genitori.
La causa, pertanto, istruita mediante produzioni documentali, relazione dei Servizi Sociali, prova per testi e accertamenti tributari condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di CP_1
è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
[...]
***
Nel merito di quanto domandato occorre preliminarmente osservare che nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla separazione personale dei coniugi, essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 598/2021, pubblicata in data 17.11.2021.
Quanto, invece, alle condizioni della separazione, deve, prioritariamente, valutarsi la richiesta di affido esclusivo dell'unica figlia minore della coppia, Per_2
pagina 5 di 12 A riguardo, è opportuno precisare che, per giurisprudenza ormai consolidata, alla luce della L. 54 del 2006, l'affidamento condiviso, improntato sul principio della bigenitorialità, rappresenta il modello da privilegiare in materia di affidamento dei minori, con possibilità di deroga esclusivamente in presenza di particolari situazioni che determinino un concreto pregiudizio per l'interesse dei minori e dalle quali emerga una manifesta inidoneità di uno dei genitori a esercitare la propria responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che tutte le circostanze emerse dall'istruttoria indicano univocamente l'evidente inidoneità del padre a esercitare la responsabilità genitoriale, rendendo in concreto inattuabile il citato principio della bigenitorialità.
Invero, la stessa ha dichiarato di non aver più contatti col padre da anni, a causa del totale Per_2 disinteresse di quest'ultimo, manifestato anche in occasioni delicate come il ricovero in ospedale della figlia, circostanza in cui ha cercato di ricontattarla in modo totalmente inadeguato (tramite social media) e manifestando totale scollamento rispetto alla circostanza di fatto, posto che si è limitato a inviarle dei generici auguri invece che informarsi sulle sue condizioni. ha, altresì, riferito che i pochissimi contatti ulteriori col padre sono avvenuti in via Per_2
telefonica e sono stati del tutto superficiali, senza alcun effettivo dialogo;
inoltre, ella ha raccontato tutta una serie di episodi, verificatisi quando era più piccola, idonei a rivelare l'atteggiamento negativo e non collaborativo del padre nonché la totale incapacità del medesimo di sintonizzarsi con le esigenze della figlia minore.
Nello specifico, ha raccontato il grave episodio verificatosi quando lei aveva 8-9 anni: “mio padre, che si trovava fuori, era rientrato in stato alterato e si era seduto su un'altra poltrona mentre usava il telefonino: poiché questo non funzionava bene l'aveva gettato per terra. Io mi ero spaventata temendo che potesse fare qualcosa anche a me e mi ero attaccata a mia zia, che lo aveva redarguito dicendogli di evitare queste scenate davanti a me. Al che aveva risposto che appena mia sorella avesse compiuto 18 anni lui avrebbe fatto fuori mia madre così da occuparsi lui di me. Dopo questo episodio sono rimasta molto preoccupata per un paio di mesi, in quanto temevo che lui potesse fare davvero quanto aveva detto”; inoltre, ha riferito altri episodi significativi nel medesimo senso: “mio padre si mostrava sempre molto arrabbiato nei confronti di mia madre: quando lei veniva a prendermi a casa sua lui si incupiva e seppur, non dicesse nulla di specifico, sembrava sempre molto arrabbiato. Qualche volta mi ha accompagnato sotto casa per riconsegnarmi a mia madre e di fronte a lei rideva ma in modo isterico”; “in un'altra
pagina 6 di 12 occasione, mentre mi trovavo da lui a dormire (…) l'ho sentito parlare con mia zia del fatto che
l'indomani sarebbe venuta mia madre a prendermi e lui aveva detto che avrebbe chiuso i cancelli pur di non farmi andare da mia madre”; “un altro episodio è capitato quando mi trovavo la notte a casa sua, eravamo in camera di mio padre e lui si era proposto di farmi salutare mamma, la quale però già dormiva: pertanto, le abbiamo lasciato un messaggio in segreteria e se io mi ero limitata a salutarla tranquillamente lui l'aveva accusata di avere una relazione con un'altra persona (…)”. ha con fermezza chiarito di non aver mai percepito affetto dal padre e di non aver mai fatto Per_2
nulla con lui, evidenziando che durante il tempo trascorso assieme egli si allontanava uscendo di casa e che più volte lo ha visto bere e comportarsi in seguito in modo aggressivo.
Anche la figlia maggiorenne , sentita all'udienza del 14.10.2022, ha confermato il totale Per_1 disinteresse del padre (“è vero, ciò almeno dal 2013, infatti da tale data è sparito, non ci ha mai mendato un messaggio, o chiamato, o invitato ad andare a casa sua”) e ha confermato di aver saputo da sua madre e da sua sorella sia delle telefonate dal tono minaccioso indirizzate alla ricorrente sia dell'episodio in cui avrebbe detto di intendere ucciderla una volta divenuta maggiorenne Per_2
Ugualmente, la teste sorella della ricorrente, ha riferito di aver personalmente Testimone_1
aiutato la famiglia in quanto il non contribuiva in alcun modo, si disinteressava delle figlie a CP_1
lasciava ogni incombenza alla moglie.
Tutte tali circostanze sono risultate coerenti e concordanti tra loro nonché con gli altri elementi emersi dall'istruttoria.
Lo stesso invero, sentito dai Servizi Sociali, ha rappresentato che la figlia aveva CP_1 Per_2
interrotto ogni rapporto con lui e di non essere nemmeno a conoscenza delle ragioni del rifiuto, così dimostrando il totale disinteresse per l'approfondimento dei disagi manifestati dalla minore nel rapporto con lui.
A fronte della manifestazione di un generico interesse per la ripresa dei rapporti, egli non si è presentato ai successivi incontri fissati dal Servizio Sociale e non ha nemmeno preso contatto col medesimo, così confermando la propria totale inadeguatezza nell'esercizio del ruolo genitoriale e l'assenza di serietà nell'intento manifestato.
Alla luce della condotta del e della ferma (e giustificata) volontà della minore di non CP_1 incontrarlo, anche in quanto in imbarazzo per l'eccessiva frequentazione di bar da parte del pagina 7 di 12 padre, la stessa Assistente Sociale ha ritenuto opportuno evitare qualsiasi forzatura nella ripresa dei contatti, evidenziando come dovesse rimettersi al padre l'eventuale iniziativa, mai di fatto avvenuta.
Tale atteggiamento di radicale disinteresse, peraltro, è il medesimo che si evince dalla condotta processuale, avendo il resistente mancato anche solo di costituirsi in causa nel presente giudizio nonostante esso riguardasse questioni assai rilevanti quali l'affidamento e il mantenimento delle figlie.
Tutte le allegazioni della ricorrente, perciò, sono da ritenersi ampiamente confermate.
Ne consegue la necessità di disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo in capo alla madre, anche sulla base del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: “in tema di separazione dei coniugi, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910).
Quanto al diritto di visita del padre, sulla base della situazione di fatto consolidatasi e del motivato e radicale rifiuto della minore a incontrarlo emerge la necessità di evitare costrizioni per la minore stessa e di prevedere che l'eventuale esercizio di tale diritto avvenga in maniera libera, laddove dovesse manifestare nuova volontà e disponibilità a incontrare il padre, tenendo Per_2
conto delle sue esigenze scolastiche e personali.
Per quanto concerne la domanda avanzata dalla volta a ottenere un assegno di Pt_1
mantenimento mensile in proprio favore, si dà atto che la medesima ha rinunciato alla domanda in sede di memorie conclusionali, rappresentando come dalle risultanze processuali abbiano mostrato che il non dispone di redditi propri, mentre lei è indipendente sotto il profilo CP_1
economico.
Posto che trattasi di domanda attinente a diritti disponibili, il Tribunale prende atto della predetta rinuncia, di talché nessuna statuizione dovrà essere assunta in merito.
pagina 8 di 12 L'assenza di redditi, peraltro, non costituisce un valido motivo per escludere la debenza di un contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non collocatario.
Risulta pacifico in giurisprudenza, infatti, che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, di talché lo stato di disoccupazione del genitore non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento della prole, data la possibilità per l'obbligato di godere di altri introiti reddituali, anche in quanto in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste (cfr. Tribunale Napoli Nord sez. I, 13/03/2023,
n.1017).
Ciò premesso, in punto di determinazione del contributo si osserva quanto segue.
In udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare come colf continuativamente dal 2010 con un reddito progressivamente incrementatosi fino al 2012 in misura più o meno pari a quello attuale di euro 650,00 mensili, oltre tredicesima, regolarmente assicurata.
La circostanza ha trovato pieno e preciso riscontro nella documentazione reddituale in atti (cfr. dichiarazione redditi più aggiornata, ossia il doc. 730/2021 depositato con le memorie ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c.); in assenza di diversa deduzione e prova in atti deve presumersi che tale situazione corrisponda a quella attuale.
Occorre tuttavia rilevare che con dichiarazione del 16.10.2023 la ricorrente ha dato atto, relativamente all'anno 2022, del superamento dei limiti reddituali per il Patrocinio a Spese dello
Stato in ragione del reddito conseguito dalla figlia maggiorenne , facente parte del Per_1
medesimo nucleo familiare.
Poiché nella citata ultima dichiarazione dei redditi in atti emergeva un reddito netto della Pt_1 annuale pari a circa euro 7.772,00 e considerato che nell'anno 2022 il limite per l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato era di euro 11.746,68, ne deriva che abbia percepito Per_1 nell'anno di riferimento quantomeno un reddito di circa euro 4.000,00.
Tenuto conto dell'età ancora giovane di (ventitré anni), dell'assenza di pregressa Per_1 esperienza lavorativa (all'epoca dell'udienza presidenziale ella era ancora studentessa) e del poco tempo trascorso dal momento in cui è emerso - indirettamente – detto indizio dello svolgimento di attività professionale da parte sua, non è possibile affermare che ella abbia già raggiunto una indipendenza economica.
pagina 9 di 12 Anzi, tutte tali circostanze, considerate unitamente alla prosecuzione della convivenza di Per_1
con la madre, consentono di provare, quantomeno in via presuntiva, il perdurante diritto della figlia maggiorenne al mantenimento.
Anche in considerazione della mancata difesa del resistente, nessuna prova contraria è presente in atti.
Non è, invero, sufficiente una generica dichiarazione della madre quale quella resa a meri fini di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
È, perciò, giustificata la previsione di un assegno a carico del padre, così come senz'altro tale contributo dovrà riguardare anche la figlia minorenne, studentessa.
Dalle indagini della Guardia di Finanza svolte e versate in atti, è in effetti emersa una precaria condizione economica del resistente: egli ha percepito benefici economici come il Reddito di
Cittadinanza da luglio 2020 al febbraio 2021 (euro 5.430,11), da giugno 2021 ad aprile 2022
(euro 8.226,00) nonché da luglio 2022 a gennaio 2023 (euro 2.175,00, erogazione ancora in corso al tempo della relazione GDF).
Anche gli accertamenti bancari hanno evidenziato l'esistenza di conti correnti con saldi bassissimi o negativi.
Ad ogni modo, l'evidenziata possibilità per il di accedere a misure di sostegno al reddito CP_1
(che, per il numero di mensilità per le quali era stato riconosciuto il RDC evidenziano in importo medio di circa 600,00 euro al mese) nonché la chiara esistenza di capacità lavorativa – anche specifica, avendo egli lavorato in passato quale allevatore e servo pastore nell'azienda paterna – del resistente, desumibile dalla piena età lavorativa del medesimo (50 anni), consentono di ritenere che egli sia capace di percepire un reddito almeno uguale a quello della moglie.
Di conseguenza, in ragione della totale assenza di tempi di permanenza delle figlie presso il padre e di relativa totale assenza di mantenimento diretto – gravante interamente sulla madre – risulta equo e congruo stabilire a carico del un contributo mensile di euro 100,00 per il CP_1
mantenimento dei e di euro 150,00 per il mantenimento di Per_1 Per_2
Ugualmente, le spese straordinarie (a titolo esemplificativo le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative) devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ricompresi tra i minimi e medi relativi allo scaglione di riferimento di cui al DM
pagina 10 di 12 55/2014, così come aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (da intendersi quello ricompreso tra euro 5.201 e 26.000 in ragione del valore indeterminato della causa e alla luce del suo ridotto grado di complessità, risultando ordinarie e non particolarmente articolate le questioni di fatto o di diritto trattate). A fronte della minore attività difensiva svolta in ragione della contumacia del convenuto, infatti, occorre valorizzare anche il fatto che la causa ha comportato anche istruttoria orale nonché l'esame delle indagini della Guardia di Finanza e della relazione dei Servizi Sociali.
Ai sensi dell'art. 133, d.p.r. 115/2002: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”; nel caso in esame, essendo la parte convenuta e vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà pertanto avvenire in favore dell'Erario in relazione alle fasi processuali durante i quali erano sussistenti i presupposti di legge per l'ammissione al beneficio.
In particolare, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. sono state depositate a gennaio 2022, nell'annualità in cui è avvenuto il superamento del limite reddituale.
Perciò, le fasi di studio e introduttiva dovranno essere versate in favore dell'Erario – posto che per tali fasi verrà effettuata la liquidazione al difensore dei compensi mediante il Patrocinio a
Spese dello Stato – mentre le successive fasi di istruttoria/trattazione e decisionale dovranno essere rifuse direttamente alla ricorrente.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la sentenza 598/2021 e pubblicata in data 17.11.2021, emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre, presso la Per_2
quale la minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora abituale. Parte_1
perciò, eserciterà in maniera pienamente autonoma la responsabilità genitoriale, adottando unilateralmente tutte le decisioni relative alla figlia, ivi comprese quelle di maggiore interesse per la medesima, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
pagina 11 di 12 • dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in maniera libera, Per_2
secondo la volontà che esprimerà la stessa minore laddove ella dovesse manifestare l'intenzione e la disponibilità di riprendere i contatti con lui;
• dispone l'obbligo per di corrispondere periodicamente, entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese, in favore di la somma di euro 100,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nonché la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il Per_1
mantenimento della figlia minore da rivalutare annualmente in misura pari agli Per_2
indici ISTAT di variazione del costo della vita con decorrenza dalla data della domanda;
• pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative) sostenute nell'interesse delle figlie;
• dispone che provveda alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 dell'Erario con riferimento alle fasi di studio e introduttiva del procedimento, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del
15%;
• dispone che provveda alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
con riferimento alle fasi di istruttoria e decisionale del procedimento, Parte_1
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
6.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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