TAR
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09118/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 01721 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09118/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9118 del 2025, proposto da:
BR AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
PI e ER LI, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda,
n. 1057 del 2025. N. 09118/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere LA ZA;
Sentito, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, l'avvocato dello Stato
UR CH.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante ha impugnato la sentenza del Tar Liguria, n. 1057 del 30 settembre
2025, nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese in € 500,00 ritenuta non conforme parametri di cui alla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014. n. 55.
Il Ministero appellato si è costituito solo formalmente.
Con atto depositato in data 24 febbraio 2026 la parte appellante ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Alla camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile che, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito l'attribuzione della carta elettronica, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar ha stabilito la liquidazione in euro 500,00 oltre oneri di legge, tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 09118/2025 REG.RIC.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi.
4. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti e può essere deciso in foma sintetica mediante richiamo ai numerosi precedenti della sezione su casi analoghi.
Deve farsi riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d),
c.p.a., ai numerosi precedenti della sezione fra i quali n. 4431 del 30 settembre 2025,
n. 7620 del 22 maggio 2025 e n. 3897 del 7 maggio 2025 resi su casi simili a quello in esame, ai quali espressamente si rinvia.
Quindi il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5. Le spese del grado di appello vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio di soccombenza.
Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro
300,00 oltre agli accessori dovuti per legge.
Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla rifusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M. N. 09118/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere all'appellante le spese del grado d'appello di giudizio, liquidate in € 300,00 (trecento), oltre oneri di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
CL NT, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
LA ZA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA ZA CL NT N. 09118/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 01721 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09118/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9118 del 2025, proposto da:
BR AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
PI e ER LI, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda,
n. 1057 del 2025. N. 09118/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere LA ZA;
Sentito, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, l'avvocato dello Stato
UR CH.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante ha impugnato la sentenza del Tar Liguria, n. 1057 del 30 settembre
2025, nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese in € 500,00 ritenuta non conforme parametri di cui alla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014. n. 55.
Il Ministero appellato si è costituito solo formalmente.
Con atto depositato in data 24 febbraio 2026 la parte appellante ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Alla camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile che, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito l'attribuzione della carta elettronica, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar ha stabilito la liquidazione in euro 500,00 oltre oneri di legge, tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 09118/2025 REG.RIC.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi.
4. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti e può essere deciso in foma sintetica mediante richiamo ai numerosi precedenti della sezione su casi analoghi.
Deve farsi riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d),
c.p.a., ai numerosi precedenti della sezione fra i quali n. 4431 del 30 settembre 2025,
n. 7620 del 22 maggio 2025 e n. 3897 del 7 maggio 2025 resi su casi simili a quello in esame, ai quali espressamente si rinvia.
Quindi il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5. Le spese del grado di appello vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio di soccombenza.
Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro
300,00 oltre agli accessori dovuti per legge.
Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla rifusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M. N. 09118/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere all'appellante le spese del grado d'appello di giudizio, liquidate in € 300,00 (trecento), oltre oneri di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
CL NT, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
LA ZA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA ZA CL NT N. 09118/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO