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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4911/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4911/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] - Brasile, Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] - Brasile (con l'avv. Luigi Parte_2
Colombino) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. - parte resistente - Controparte_1
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 24 aprile 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche Persona_1
), figlio dei cittadini italiani e Parte_3 Parte_4 [...]
, nato il [...] a [...], il quale emigrava in Brasile, Parte_5 ove dalla sua unione con nasceva, a San Paolo - Brasile, il 19 Persona_2 settembre 1911 . Parte_6 In data 13 settembre 1930, a San Paolo - Brasile, Parte_6 contraeva matrimonio con , unione dalla quale nasceva, a San Controparte_2
Paolo - Brasile, il 20 marzo 1931 . Per_3 Parte_6
In data 17 luglio 1958, a San Paolo - Brasile, contraeva Parte_7 matrimonio con unione dalla quale nasceva, a San Paolo - Brasile, il 10 Per_4 febbraio 1967, . Parte_1
In data 1° aprile 2000, a Campinas - Brasile, contraeva Parte_1 matrimonio con unione dalla quale nasceva, a Campinas - Brasile, il CP_3
9 luglio 2002, . Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 5 novembre
2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, Persona_1 indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n.
91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_8
in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente
[...] impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al
Pag. 2 di 3 principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato Parte_1 il 10 febbraio 1967 a San Paolo - Brasile, , nato il 9 Parte_2 luglio 2002 a Campinas - Brasile, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anna Quaranta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4911/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] - Brasile, Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] - Brasile (con l'avv. Luigi Parte_2
Colombino) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. - parte resistente - Controparte_1
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 24 aprile 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche Persona_1
), figlio dei cittadini italiani e Parte_3 Parte_4 [...]
, nato il [...] a [...], il quale emigrava in Brasile, Parte_5 ove dalla sua unione con nasceva, a San Paolo - Brasile, il 19 Persona_2 settembre 1911 . Parte_6 In data 13 settembre 1930, a San Paolo - Brasile, Parte_6 contraeva matrimonio con , unione dalla quale nasceva, a San Controparte_2
Paolo - Brasile, il 20 marzo 1931 . Per_3 Parte_6
In data 17 luglio 1958, a San Paolo - Brasile, contraeva Parte_7 matrimonio con unione dalla quale nasceva, a San Paolo - Brasile, il 10 Per_4 febbraio 1967, . Parte_1
In data 1° aprile 2000, a Campinas - Brasile, contraeva Parte_1 matrimonio con unione dalla quale nasceva, a Campinas - Brasile, il CP_3
9 luglio 2002, . Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 5 novembre
2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, Persona_1 indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n.
91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_8
in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente
[...] impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al
Pag. 2 di 3 principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato Parte_1 il 10 febbraio 1967 a San Paolo - Brasile, , nato il 9 Parte_2 luglio 2002 a Campinas - Brasile, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anna Quaranta
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