Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2025, proposto da
AN RT, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia/Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Palermo, U.S.R. per la Sicilia/Ufficio I-Ambito Territoriale di Palermo, Istituto Tecnico Nautico EN AB Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza resa inter partes dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, G.U. Marino, del 03.07.2020, n. 1986, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;
nonché per la declaratoria di elusione e violazione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RI ON e uditi per le parti i difensori, avvocato Daina per la ricorrente ed avvocato Immordino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé ricorso incardinato ritualmente ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. dinanzi questo Tribunale, la ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato a ) la condanna del Ministero intimato al compimento di tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul medesimo, in particolare ponendo in essere tutti gli atti necessari per la liquidazione del risarcimento dovutole per differenze retributive, quantificato in complessivi € 96.736,24, oltre interessi legali e pagamento delle spese legali; b ) e, per l’effetto, la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), cod. proc. amm. della nota in data 01.10.2025, adottata dall’Amministrazione intimata in violazione ed elusione del giudicato; c ) la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, nell’eventualità del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione oltre un termine fissato all’uopo; d ) con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto che a supporto di tali domande la ricorrente ha esposto che, mercé la sentenza in epigrafe, l’Amministrazione intimata è stata condannata a ) a dare esecuzione alla sentenza n. 10914/2018 del T.A.R. Lazio, Sez. III bis , passata in giudicato e, per l’effetto, ad inserirla nella G.A.E. per le classi di concorso A066 con punti 11; B003 con punti 16; B024 con punti 38; nonché a stipulare con la ricorrente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso B024, presso I..I.S.S. Nautico EN/AB di Palermo, con decorrenza dal 01.09.2019, disapplicando ogni provvedimento incompatibile emesso dalle amministrazioni medesime; b ) al risarcimento in suo favore dei danni patiti a causa dell’illegittima cancellazione dalle G.A.E. e dell’altrettanto illegittima revoca della proposta contrattuale oggetto della sentenza del giudice di prime cure (avvenute con provvedimento di depennamento dalle G.A.E. ed atto di annullamento della proposta contrattuale del 30.08.2019), danni quantificati nella misura delle retribuzioni, che la ricorrente avrebbe percepito per la regolare esecuzione del predetto contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2019 sino alla data di effettiva stipula dello stesso, oltre interessi legali dalle date di rispettiva maturazione dei crediti al saldo effettivo; c ) al pagamento delle spese di lite, con distrazione al difensore;
Ritenuto che la ricorrente ha aggiunto a quanto testé esposto che a ) su sua sollecitazione l’Amministrazione ha provveduto al pagamento, ma in misura ingiustificatamente ridotta rispetto al dovuto; b ) per tale ragione ha esperito un accesso documentale e così ottenuto la documentazione attinente al calcolo del quantum debeatur da parte dell’Amministrazione intimata, dalla quale è emerso che, a fronte di un debito quantificato dalla medesima in € 96.736,24, è stato versato effettivamente il minor importo di € 1.613,95, essendo stata trattenuta la differenza a titolo di aliunde perceptum ;
Ritenuto altresì che, nel corso della camera di consiglio del 18.02.2026, questo Tribunale ha rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. dei profili di possibile inammissibilità del ricorso, dovuti alla genericità del titolo azionato e ha invitato le parti presenti a dedurre su tale profilo;
Rilevato che, compulsando la sentenza resa dal Tribunale del Lavoro, meglio specificata in epigrafe, non è possibile evincere l’importo esatto del quantum debeatur , neppure dei parametri stringenti per il suo calcolo matematico, dal momento che il giudice di prime cure si è limitato ad affermare quanto segue testualmente “Non è dubbio che la ricorrente abbia poi subito un danno ingiusto in conseguenza dei provvedimenti illegittimi dell’Amministrazione, per la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato, sicché il Ministero convenuto va condannato al risarcimento dei danni prodotti dai propri provvedimenti illegittimi, che si quantificano nella misura delle retribuzioni perse dalla ricorrente sino alla stipula del contratto oggetto della presente sentenza di condanna, oltre accessori di legge” ;
Considerato che, alla luce di un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, “Secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l’esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un’operazione meramente matematica, essendo in caso contrario inammissibile la domanda di ottemperanza d’una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico. Infatti, il giudizio di ottemperanza, con riferimento alle sentenze del giudice ordinario che attengono evidentemente a questioni sulle quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione, vede i poteri del giudice amministrativo, proprio perché privo di giurisdizione sulla res litigiosa, limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. 03.02.2025, n. 883);
Considerata altresì la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate come causa sufficiente per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
FF SA US, Primo Referendario
RI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ON | RO TI |
IL SEGRETARIO