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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/08/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. 6900/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 6900/2016 R.G., riservata per la decisione sullo status all'udienza del 10.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Mennoia e Marconato Marina, Parte_1 giusta procura alle liti in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cristina Capurso e Stasi Salvatore, giusta Controparte_1 procura alle liti in atti - RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
I difensori delle parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status, con prosecuzione all'esito dell'istruttoria già in corso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5.12.2016 ha chiesto dichiararsi la separazione con Parte_1 addebito al coniuge, , disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale posta Controparte_1 Per_ in Barletta alla via Ofanto n. 72; l' affidamento esclusivo a sè dei figli minori e Persona_2
o, in subordine, l'affido condiviso degli stessi con loro collocazione presso l'abitazione materna, disponendo incontri protetti tra padre e figli;
porre a carico del resistente un assegno mensile di €.6.000,00, Per_ rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contribuito al mantenimento dei figli minori e , Per_2 oltre spese straordinarie nonchè un assegno mensile di mantenimento in proprio favore e risarcimento dei danni asseritamenmte sofferti e quantificati nella misura di euro 2000,00 con vittoria delle spese e compenso del giudizio.
A fondamento della domanda, ha dedotto: di avere contratto matrimonio con il resistente in data 11.6.2005; Per_ che dalla loro unione sono nati due figli ( , nato il [...], e , nato il [...]); che Per_2
l'unione coniugale sarebbe stata connotata da una mancanza radicale di quella comunanza di affetti che dovrebbe informare ogni sano rapporto coniugale;
che la convivenza sarebbe divenuta intollerabile per le continue intemperanze ed i tradimenti del marito unitamente a comportamenti denigratori ai suoi danni assumendo spesso, il a dire della ricorrente, atteggiamenti aggressivi nei confronti del coniuge CP_1
e sottoponendo la famiglia ad un regime di ristrettezze ai limiti dell'indigenza.
Su tali premesse ha formulato le superiori conclusioni.
Con memoria difensiva del 29.03.2017, si costituiva il contestando il contenuto del ricorso CP_1 introduttivo e formulando a sua volta domanda di separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
chiedeva altresì disporsi l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, l' affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la residenza materna, regolamentare gli incontri in modo libero compatibilmente con le esigenze scolastiche e gli interessi dei minori, disporre in favore dei figli minori un assegno di mantenimento, oltre alle spese straordinarie a carico di entrambi I genitori.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale pronunciava con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando alla la Pt_1 casa coniugale, disponendo la collocazione presso la madre dei figli minori (nato il Persona_3
28.09.2006) e (nato il [...]), determinando tempi e modalità della permanenza con il padre, Per_2 disponendo il versamento da parte del in favore dei figli minori della somma di €. 1.000,00 per CP_1 ciascuno figlio e nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo nel merito del giudizio, nella dott.ssa
Marika Schiraldi, dinanzi alla quale la causa veniva rimessa per l'udienza del 01.06.2017.
Nella successiva fase di merito, per quel che rileva in questa sede, ammesse le prove richieste dalle parti, avviata la stessa, le stesse hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status e all'esito il rinvio della causa per la prosecuzione dell'istruttoria già in corso.
La causa, pertanto, veniva assunta in decisione, in composizione collegiale, senza concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882;
Cass. civ. 10484/2012).
Motivi della decisione
Preliminarmente reputa il Collegio ammissibile la pronuncia parziale, in virtù dell'art. 709 bis c.p.c., che ha sancito normativamente l'autonomia delle domande di addebito e di carattere patrimoniale, rispetto all'istanza diretta alla pronuncia sullo status.
E' indubbio, peraltro, l'interesse che uno o entrambi i coniugi possono avere in ordine all'accertamento della loro separazione ed al tempestivo passaggio in giudicato della relativa statuizione che li legittimerebbe - con il decorso del termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) legge n.898/1970, come novellato dalla legge 55/2015 - alla proposizione della domanda di divorzio, senza che ciò possa in alcun modo condizionare le altre istanze formulate per l'addebito o per le questioni patrimoniali.
Ciò premesso, nel merito, è possibile decidere soltanto sulla domanda principale di separazione personale e non pure sulle ulteriori domande, per la quali dovrà valutarsi l'esito della prova già in corso. La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto ne sussistono tutti i presupposti come emerge dalla elevata conflittualità fra gli stessi e dal dato incontestato che è cessata ogni forma di coabitazione.
All'uopo si reputa che la dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I 14 giugno 2000 n. 81).
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. e, con separata ordinanza, rimessa la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria già in corso.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di nel giudizio, come sopra iscritto, con l'intervento in causa del PM, così Controparte_1 provvede:
1)dispone la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c. (Anno 2005, Atto n. 138,
Parte II, S. A., Comune di Barletta);
2) provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
3) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, 24.07.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 6900/2016 R.G., riservata per la decisione sullo status all'udienza del 10.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Mennoia e Marconato Marina, Parte_1 giusta procura alle liti in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cristina Capurso e Stasi Salvatore, giusta Controparte_1 procura alle liti in atti - RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
I difensori delle parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status, con prosecuzione all'esito dell'istruttoria già in corso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5.12.2016 ha chiesto dichiararsi la separazione con Parte_1 addebito al coniuge, , disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale posta Controparte_1 Per_ in Barletta alla via Ofanto n. 72; l' affidamento esclusivo a sè dei figli minori e Persona_2
o, in subordine, l'affido condiviso degli stessi con loro collocazione presso l'abitazione materna, disponendo incontri protetti tra padre e figli;
porre a carico del resistente un assegno mensile di €.6.000,00, Per_ rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contribuito al mantenimento dei figli minori e , Per_2 oltre spese straordinarie nonchè un assegno mensile di mantenimento in proprio favore e risarcimento dei danni asseritamenmte sofferti e quantificati nella misura di euro 2000,00 con vittoria delle spese e compenso del giudizio.
A fondamento della domanda, ha dedotto: di avere contratto matrimonio con il resistente in data 11.6.2005; Per_ che dalla loro unione sono nati due figli ( , nato il [...], e , nato il [...]); che Per_2
l'unione coniugale sarebbe stata connotata da una mancanza radicale di quella comunanza di affetti che dovrebbe informare ogni sano rapporto coniugale;
che la convivenza sarebbe divenuta intollerabile per le continue intemperanze ed i tradimenti del marito unitamente a comportamenti denigratori ai suoi danni assumendo spesso, il a dire della ricorrente, atteggiamenti aggressivi nei confronti del coniuge CP_1
e sottoponendo la famiglia ad un regime di ristrettezze ai limiti dell'indigenza.
Su tali premesse ha formulato le superiori conclusioni.
Con memoria difensiva del 29.03.2017, si costituiva il contestando il contenuto del ricorso CP_1 introduttivo e formulando a sua volta domanda di separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
chiedeva altresì disporsi l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, l' affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la residenza materna, regolamentare gli incontri in modo libero compatibilmente con le esigenze scolastiche e gli interessi dei minori, disporre in favore dei figli minori un assegno di mantenimento, oltre alle spese straordinarie a carico di entrambi I genitori.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale pronunciava con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando alla la Pt_1 casa coniugale, disponendo la collocazione presso la madre dei figli minori (nato il Persona_3
28.09.2006) e (nato il [...]), determinando tempi e modalità della permanenza con il padre, Per_2 disponendo il versamento da parte del in favore dei figli minori della somma di €. 1.000,00 per CP_1 ciascuno figlio e nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo nel merito del giudizio, nella dott.ssa
Marika Schiraldi, dinanzi alla quale la causa veniva rimessa per l'udienza del 01.06.2017.
Nella successiva fase di merito, per quel che rileva in questa sede, ammesse le prove richieste dalle parti, avviata la stessa, le stesse hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status e all'esito il rinvio della causa per la prosecuzione dell'istruttoria già in corso.
La causa, pertanto, veniva assunta in decisione, in composizione collegiale, senza concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882;
Cass. civ. 10484/2012).
Motivi della decisione
Preliminarmente reputa il Collegio ammissibile la pronuncia parziale, in virtù dell'art. 709 bis c.p.c., che ha sancito normativamente l'autonomia delle domande di addebito e di carattere patrimoniale, rispetto all'istanza diretta alla pronuncia sullo status.
E' indubbio, peraltro, l'interesse che uno o entrambi i coniugi possono avere in ordine all'accertamento della loro separazione ed al tempestivo passaggio in giudicato della relativa statuizione che li legittimerebbe - con il decorso del termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) legge n.898/1970, come novellato dalla legge 55/2015 - alla proposizione della domanda di divorzio, senza che ciò possa in alcun modo condizionare le altre istanze formulate per l'addebito o per le questioni patrimoniali.
Ciò premesso, nel merito, è possibile decidere soltanto sulla domanda principale di separazione personale e non pure sulle ulteriori domande, per la quali dovrà valutarsi l'esito della prova già in corso. La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto ne sussistono tutti i presupposti come emerge dalla elevata conflittualità fra gli stessi e dal dato incontestato che è cessata ogni forma di coabitazione.
All'uopo si reputa che la dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I 14 giugno 2000 n. 81).
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. e, con separata ordinanza, rimessa la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria già in corso.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di nel giudizio, come sopra iscritto, con l'intervento in causa del PM, così Controparte_1 provvede:
1)dispone la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c. (Anno 2005, Atto n. 138,
Parte II, S. A., Comune di Barletta);
2) provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
3) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, 24.07.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore