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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli - Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2025 r.g. promossa da
(C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Michele Santo- Parte_1 C.F._1 nastaso, C.F. , e dall'Avv. Fabio Esposito, P.Iva - C.F. C.F._2 P.IVA_1
– domiciliato presso i difensori – domicilio digitale indirizzi pec C.F._3
e Email_1 Email_2 appellante contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Stefa- Controparte_1 C.F._4 no Fornasier ( , elettivamente domiciliato presso il difensore in Milano C.F._5 via Largo Quinto Alpini n. 1 (domicilio digitale PEC Email_3
Fax 02
45479713) appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i mo- tivi di cui supra:
pagina 1 di 5 a) in via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, sospendere l'esecutorietà della sentenza di prime cure o, in subordine, anche solo il capo relativo alla condanna alle spese, che appare a Codesta difesa quanto mai punitiva, spro- porzionata ed illogica, alla luce di quanto esposto ed argomentato nel presente atto;
b) nel merito e in via principale, in riforma della Sentenza n. 2797/2024 pubbl. il 19/11/2024 di cui al RG n. 1110/2024 emessa dal Tribunale di Monza nella persona del Giudice Dott. Ales- sandro Longobardi, accogliere l'appello del sig. e, per l'effetto, dichiarare la validità Pt_1 dell'atto di precetto notificato al in data 02.02.2024 (oggetto dell'opposizione di cui al CP_1 predetto giudizio) e che ha diritto di procedere in via esecutiva nei con- Parte_1 fronti di per i motivi enucleati;
Controparte_1
c) per l'effetto, revocare la condanna alle spese di giudizio di cui al R.G. n. 1110/2024 (Tribu- nale di Monza), ai danni del , enucleata nella sentenza impugnata con tutte le conse- Pt_1 guenze di legge;
c) in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio ex art. 93 c.p.c. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
L'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare:
- rigettare le richieste ex adverso di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare inammissibile lo spiegato appello, in quanto proposto avverso sentenza inappella- bile ex art. 618 c.p.c.
In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di inammissibilità dell'appello, rigettare in ogni caso la spiegata impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado qui impugnata.
In ogni caso: col favore di compensi, onorari e spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza resa in data 16/11/2024, il Tribunale di Monza, all'esito di giudizio svol- tosi nella contumacia del convenuto , ha accolto l'opposizione a precetto propo- Parte_1 sta da Il Tribunale, premesso che l'opponente aveva eccepito l'omessa Controparte_1
pagina 2 di 5 notificazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 3612/2013 del Tribunale di Mila- no – sezione lavoro, e che l'omessa notificazione del titolo integra irregolarità formale da de- nunciare nelle forme nei termini di quell'articolo 617, 1° comma, c.p.c., ha osservato che, a fronte tale eccezione, l'intimante, rimasto contumace, non aveva provato di avere notificato il titolo come prescritto dall'art. 479 c.p.c.
2.- Avverso detta sentenza ha interposto appello deducendo: Parte_1
- che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, quando, come nel caso in esame, il titolo esecutivo è individuato e/o comunque a conoscenza del destinatario dell'atto di precetto, la notifica dello stesso può essere omessa, essendo sufficiente la completa identificazione del ti- tolo esecutivo contenuta nell'atto di precetto;
- che, in ogni caso, l'eventuale nullità del precetto è sanata dal raggiungimento dello scopo;
- che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è inam- missibile quando, come nella fattispecie, l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'esito del processo.
3.- L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello trat- tandosi di sentenza pronunciata su opposizione agli atti esecutivi e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
4.- Con ordinanza 3/6/2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante e ha fissato l'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali.
5.- All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.- L'appello è inammissibile.
6.1- Come eccepito dall'appellato, infatti, il giudizio, avendo il debitore opponente conte- stato esclusivamente la regolarità formale dell'esecuzione in ragione dell'omessa notificazione del titolo esecutivo, è stato espressamente (e correttamente) qualificato dal Tribunale come giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nelle premesse della motivazione della sentenza oggetto di gravame, si legge, infatti, che “come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa notificazione del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale da denunciare nelle forme nei termini dell'art 617, comma 1, c.p.c. al fine di ottenere
pagina 3 di 5 la dichiarazione di inefficacia degli atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessa- rio allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre
a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
Il Tribunale, dunque, ha accolto l'opposizione - espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi - per difetto di notificazione del titolo esecutivo.
6.2- Avuto riguardo a tale espressa qualificazione della domanda operata dal giudice a quo,
a nulla rileva, al fine di sostenere l'appellabilità della sentenza, diversamente da quanto soste- nuto dall'appellante, il fatto che nell'esposizione dello svolgimento del processo il Tribunale abbia fatto apodittico riferimento all'opposizione proposta da come op- Controparte_1 posizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c. Né può farsi a meno di osservare, del resto, che lo stesso appellante ha richiamato, per sostenere l'erroneità della sentenza impugnata, la giurisprudenza formatasi in tema di opposizione agli atti esecutivi con la quale si censura (co- me nel caso in esame) un vizio meramente formale.
6.3- Consegue a quanto esposto che l'appello è inammissibile perché proposto contro sen- tenza che ha definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non impugnabile ex art. 618, 3° comma c.p.c.
7.- Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisione in considera- zione del mancato espletamento di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ- sto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'ammi- nistrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per l'inesistenza di cau- se originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 2797/2024 pubbl. il 19/11/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
3.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 16 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli - Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2025 r.g. promossa da
(C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Michele Santo- Parte_1 C.F._1 nastaso, C.F. , e dall'Avv. Fabio Esposito, P.Iva - C.F. C.F._2 P.IVA_1
– domiciliato presso i difensori – domicilio digitale indirizzi pec C.F._3
e Email_1 Email_2 appellante contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Stefa- Controparte_1 C.F._4 no Fornasier ( , elettivamente domiciliato presso il difensore in Milano C.F._5 via Largo Quinto Alpini n. 1 (domicilio digitale PEC Email_3
Fax 02
45479713) appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i mo- tivi di cui supra:
pagina 1 di 5 a) in via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, sospendere l'esecutorietà della sentenza di prime cure o, in subordine, anche solo il capo relativo alla condanna alle spese, che appare a Codesta difesa quanto mai punitiva, spro- porzionata ed illogica, alla luce di quanto esposto ed argomentato nel presente atto;
b) nel merito e in via principale, in riforma della Sentenza n. 2797/2024 pubbl. il 19/11/2024 di cui al RG n. 1110/2024 emessa dal Tribunale di Monza nella persona del Giudice Dott. Ales- sandro Longobardi, accogliere l'appello del sig. e, per l'effetto, dichiarare la validità Pt_1 dell'atto di precetto notificato al in data 02.02.2024 (oggetto dell'opposizione di cui al CP_1 predetto giudizio) e che ha diritto di procedere in via esecutiva nei con- Parte_1 fronti di per i motivi enucleati;
Controparte_1
c) per l'effetto, revocare la condanna alle spese di giudizio di cui al R.G. n. 1110/2024 (Tribu- nale di Monza), ai danni del , enucleata nella sentenza impugnata con tutte le conse- Pt_1 guenze di legge;
c) in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio ex art. 93 c.p.c. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
L'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare:
- rigettare le richieste ex adverso di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare inammissibile lo spiegato appello, in quanto proposto avverso sentenza inappella- bile ex art. 618 c.p.c.
In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di inammissibilità dell'appello, rigettare in ogni caso la spiegata impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado qui impugnata.
In ogni caso: col favore di compensi, onorari e spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza resa in data 16/11/2024, il Tribunale di Monza, all'esito di giudizio svol- tosi nella contumacia del convenuto , ha accolto l'opposizione a precetto propo- Parte_1 sta da Il Tribunale, premesso che l'opponente aveva eccepito l'omessa Controparte_1
pagina 2 di 5 notificazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 3612/2013 del Tribunale di Mila- no – sezione lavoro, e che l'omessa notificazione del titolo integra irregolarità formale da de- nunciare nelle forme nei termini di quell'articolo 617, 1° comma, c.p.c., ha osservato che, a fronte tale eccezione, l'intimante, rimasto contumace, non aveva provato di avere notificato il titolo come prescritto dall'art. 479 c.p.c.
2.- Avverso detta sentenza ha interposto appello deducendo: Parte_1
- che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, quando, come nel caso in esame, il titolo esecutivo è individuato e/o comunque a conoscenza del destinatario dell'atto di precetto, la notifica dello stesso può essere omessa, essendo sufficiente la completa identificazione del ti- tolo esecutivo contenuta nell'atto di precetto;
- che, in ogni caso, l'eventuale nullità del precetto è sanata dal raggiungimento dello scopo;
- che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è inam- missibile quando, come nella fattispecie, l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'esito del processo.
3.- L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello trat- tandosi di sentenza pronunciata su opposizione agli atti esecutivi e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
4.- Con ordinanza 3/6/2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante e ha fissato l'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali.
5.- All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.- L'appello è inammissibile.
6.1- Come eccepito dall'appellato, infatti, il giudizio, avendo il debitore opponente conte- stato esclusivamente la regolarità formale dell'esecuzione in ragione dell'omessa notificazione del titolo esecutivo, è stato espressamente (e correttamente) qualificato dal Tribunale come giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nelle premesse della motivazione della sentenza oggetto di gravame, si legge, infatti, che “come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa notificazione del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale da denunciare nelle forme nei termini dell'art 617, comma 1, c.p.c. al fine di ottenere
pagina 3 di 5 la dichiarazione di inefficacia degli atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessa- rio allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre
a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
Il Tribunale, dunque, ha accolto l'opposizione - espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi - per difetto di notificazione del titolo esecutivo.
6.2- Avuto riguardo a tale espressa qualificazione della domanda operata dal giudice a quo,
a nulla rileva, al fine di sostenere l'appellabilità della sentenza, diversamente da quanto soste- nuto dall'appellante, il fatto che nell'esposizione dello svolgimento del processo il Tribunale abbia fatto apodittico riferimento all'opposizione proposta da come op- Controparte_1 posizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c. Né può farsi a meno di osservare, del resto, che lo stesso appellante ha richiamato, per sostenere l'erroneità della sentenza impugnata, la giurisprudenza formatasi in tema di opposizione agli atti esecutivi con la quale si censura (co- me nel caso in esame) un vizio meramente formale.
6.3- Consegue a quanto esposto che l'appello è inammissibile perché proposto contro sen- tenza che ha definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non impugnabile ex art. 618, 3° comma c.p.c.
7.- Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisione in considera- zione del mancato espletamento di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ- sto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'ammi- nistrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per l'inesistenza di cau- se originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 2797/2024 pubbl. il 19/11/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
3.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 16 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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