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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2360 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. FERRO FEDERICA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate così
come modificate all'udienza del 3.12.2025, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n data 18.06.2000 in Quiliano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Quiliano al numero 3, parte I, anno 2000, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Quiliano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1) la OR si è trasferita, da tempo, presso l'abitazione della propria madre in Savona Pt_1
Via Bricchetti 63A, dove continuerà ad abitare;
2) il signor continuerà ad abitare nella ex casa coniugale, anche se di esclusiva proprietà Parte_2
della OR , insieme alla figlia , nell'alloggio sito in Quiliano (SV), Via Pt_1 Per_1
Concezione n. 27/4;
3) entrambi i genitori avranno la piena facoltà di vedere la figlia accordandosi liberamente con la
medesima, essendo ormai maggiorenne;
4) la Sig.ra provvederà al mantenimento della figlia con un contributo pari a 100,00 euro, Pt_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore del Signor Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese. L3e parti concordano che l'assegno unico per la figlia sia percepito
al 100% dal padre;
5) la OR provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, Pt_1
scolastiche, ludico, sportive relative alla figlia, spese che dovranno essere sempre e comunque
concordate;
6) i coniugi si dichiarano autonomamente sufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma
di contributo al mantenimento;
7) i coniugi hanno definito prima d'ora ogni questione economica tra loro pendente e dichiarano di
nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo