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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22576/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22576/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMPAZZO Parte_1 P.IVA_1 IC
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zocca Erica Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 281 quinquies c.p.c. e 189 c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 [...]
per l'importo di euro 272.903,90, oltre interessi, quale corrispettivo di Parte_1 prestazioni di trasporto e logistica.
si oppone riferendo, in primo luogo, dei conflittuali rapporti tra i Parte_1 soci della stessa , cui partecipa al 50%. In secondo luogo, l'opponente, pur Pt_1 CP_1 non negando le prestazioni di trasporto e logistica delle quali si domanda il corrispettivo, evidenzia la mancanza di un documento contrattuale e lamenta l'arbitrarietà della quantificazione delle richieste di controparte, di cui mancherebbero i criteri determinativi. L'arbitrarietà degli addebiti è consistita anche in un aumento ingiustificato dei corrispettivi richiesti, anche per il periodo successivo all'interruzione dei rapporti. In ogni caso, rileva , mancano i documenti di trasporto a sostegno delle fatture Pt_1 azionate per dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni. L'opponente specifica e documenta che tali contestazioni sono state mosse e comunicate alla controparte anche prima di questo giudizio. specificando di aver svolto dall'anno 2015 fino ai primi mesi del 2023 Parte_2 prestazioni di trasporto e logistica a favore di , che ne aveva bisogno per la movimentazione Pt_1 della sua produzione. Il vettore aggiunge che, sebbene manchi un documento scritto consacrante il contratto di trasporto, è innegabile lo svolgimento delle prestazioni;
secondo l'opposta, i criteri per determinare il dovuto, oggetto di accordi verbali, sono evincibili dalla documentazione agli atti e l'aumento di quanto richiesto nel corso del tempo si giustifica con l'aumento quantitativo delle prestazioni rese in conseguenza dell'aumento dell'attività produttiva di , dimostrata Pt_1 dall'aumento del suo fatturato, e con l'aumento dei costi di trasporto. L'opposta sottolinea che l'attività di trasporto, cominciata nel 2015, è stata remunerata senza che vi sia stata alcuna contestazione rispetto a fatture quantificate con i medesimi criteri di quelle azionate, qui, invece, contestate. Non è stata mai contestata, però, evidenzia la opposta, la effettuazione delle prestazioni: a partire dal giugno 2022 l'opponente ha contestato soltanto l'aumento del corrispettivo richiesto. Tale aumento è giustificato sia per quanto sopra scritto, che per l'addebito, a partire dal gennaio 2022, dei costi di logistica costituiti dal canone di locazione versato da al proprietario dell'immobile che fungeva da CP_1 magazzino dei prodotti da movimentare. L'opponente, inoltre, documenta l'effettuazione dei trasporti producendo i relativi DDT.
Il Tribunale rileva, innanzitutto, la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto che le prestazioni di cui si domanda il corrispettivo siano state rese;
ciò agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Il Tribunale osserva, inoltre, che il contratto di trasporto non richiede la forma scritta a nessun effetto, così che è sufficiente un semplice accordo orale o comunque la concreta attuazione del rapporto, con lo svolgimento delle prestazioni da un lato e il pagamento dei corrispettivi dall'altro. Non è di ostacolo alla quantificazione del dovuto neppure la questione, sollevata dalla opponente, della validità e regolarità del subentro di in luogo di nel rapporto di locazione, in quanto i CP_1 Pt_1 canoni sostenuti dalla opposta rilevano qui soltanto come costi di logistica, che il prestatore del servizio giustamente addebita al beneficiario e che vanno, quindi, a comporre il corrispettivo.
Occorre, quindi, accertare se dai documenti agli atti, attestanti il precedente corso del rapporto, non oggetto di contestazione, siano evincibili i criteri di determinazione del corrispettivo, onde proiettarli sulla parte di rapporto dedotta in giudizio, al fine di quantificare il dovuto.
Si è pertanto disposta una CTU per accertare quanto sopra.
Il CTU ha applicato il criterio indicato dal Giudice procedendo all'analisi delle fatture agli atti, emesse da a titolo di corrispettivo per gli anni dal 2015 al 2017 e dal 2021 al 2022, CP_1 enucleando i criteri di quantificazione da applicare alla parte di rapporto dedotta in giudizio. pagina 2 di 3 In particolare, il CTU ha escluso dai criteri di determinazione del quantum dovuto l'aumento del corrispettivo contestato con riguardo al mese di giugno 2022, presupponente peraltro che la restante parte non era contestata. Inoltre, il consulente del Giudice ha esattamente rilevato l'assenza di criteri di quantificazione della voce conguagli delle fatture dedotte in giudizio, così escludendoli dal dovuto.
Pertanto, il Tribunale ritenuta l'esattezza del metodo applicato nella relazione di CTU, ne accoglie l'ipotesi di quantificazione comprensiva dei costi di logistica costituiti dai canoni di locazione, anche essi dovuti secondo quanto sopra precisato, e riconosce a l'importo di euro 111.874, CP_1 di cui all'ipotesi prescelta.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 7452/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
accoglie in parte la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, e quindi condanna a pagare a
[...] Parte_1 [...] 'importo di euro 111.874, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
Controparte_1 condanna altresì a rimborsare le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22576/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMPAZZO Parte_1 P.IVA_1 IC
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zocca Erica Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 281 quinquies c.p.c. e 189 c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 [...]
per l'importo di euro 272.903,90, oltre interessi, quale corrispettivo di Parte_1 prestazioni di trasporto e logistica.
si oppone riferendo, in primo luogo, dei conflittuali rapporti tra i Parte_1 soci della stessa , cui partecipa al 50%. In secondo luogo, l'opponente, pur Pt_1 CP_1 non negando le prestazioni di trasporto e logistica delle quali si domanda il corrispettivo, evidenzia la mancanza di un documento contrattuale e lamenta l'arbitrarietà della quantificazione delle richieste di controparte, di cui mancherebbero i criteri determinativi. L'arbitrarietà degli addebiti è consistita anche in un aumento ingiustificato dei corrispettivi richiesti, anche per il periodo successivo all'interruzione dei rapporti. In ogni caso, rileva , mancano i documenti di trasporto a sostegno delle fatture Pt_1 azionate per dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni. L'opponente specifica e documenta che tali contestazioni sono state mosse e comunicate alla controparte anche prima di questo giudizio. specificando di aver svolto dall'anno 2015 fino ai primi mesi del 2023 Parte_2 prestazioni di trasporto e logistica a favore di , che ne aveva bisogno per la movimentazione Pt_1 della sua produzione. Il vettore aggiunge che, sebbene manchi un documento scritto consacrante il contratto di trasporto, è innegabile lo svolgimento delle prestazioni;
secondo l'opposta, i criteri per determinare il dovuto, oggetto di accordi verbali, sono evincibili dalla documentazione agli atti e l'aumento di quanto richiesto nel corso del tempo si giustifica con l'aumento quantitativo delle prestazioni rese in conseguenza dell'aumento dell'attività produttiva di , dimostrata Pt_1 dall'aumento del suo fatturato, e con l'aumento dei costi di trasporto. L'opposta sottolinea che l'attività di trasporto, cominciata nel 2015, è stata remunerata senza che vi sia stata alcuna contestazione rispetto a fatture quantificate con i medesimi criteri di quelle azionate, qui, invece, contestate. Non è stata mai contestata, però, evidenzia la opposta, la effettuazione delle prestazioni: a partire dal giugno 2022 l'opponente ha contestato soltanto l'aumento del corrispettivo richiesto. Tale aumento è giustificato sia per quanto sopra scritto, che per l'addebito, a partire dal gennaio 2022, dei costi di logistica costituiti dal canone di locazione versato da al proprietario dell'immobile che fungeva da CP_1 magazzino dei prodotti da movimentare. L'opponente, inoltre, documenta l'effettuazione dei trasporti producendo i relativi DDT.
Il Tribunale rileva, innanzitutto, la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto che le prestazioni di cui si domanda il corrispettivo siano state rese;
ciò agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Il Tribunale osserva, inoltre, che il contratto di trasporto non richiede la forma scritta a nessun effetto, così che è sufficiente un semplice accordo orale o comunque la concreta attuazione del rapporto, con lo svolgimento delle prestazioni da un lato e il pagamento dei corrispettivi dall'altro. Non è di ostacolo alla quantificazione del dovuto neppure la questione, sollevata dalla opponente, della validità e regolarità del subentro di in luogo di nel rapporto di locazione, in quanto i CP_1 Pt_1 canoni sostenuti dalla opposta rilevano qui soltanto come costi di logistica, che il prestatore del servizio giustamente addebita al beneficiario e che vanno, quindi, a comporre il corrispettivo.
Occorre, quindi, accertare se dai documenti agli atti, attestanti il precedente corso del rapporto, non oggetto di contestazione, siano evincibili i criteri di determinazione del corrispettivo, onde proiettarli sulla parte di rapporto dedotta in giudizio, al fine di quantificare il dovuto.
Si è pertanto disposta una CTU per accertare quanto sopra.
Il CTU ha applicato il criterio indicato dal Giudice procedendo all'analisi delle fatture agli atti, emesse da a titolo di corrispettivo per gli anni dal 2015 al 2017 e dal 2021 al 2022, CP_1 enucleando i criteri di quantificazione da applicare alla parte di rapporto dedotta in giudizio. pagina 2 di 3 In particolare, il CTU ha escluso dai criteri di determinazione del quantum dovuto l'aumento del corrispettivo contestato con riguardo al mese di giugno 2022, presupponente peraltro che la restante parte non era contestata. Inoltre, il consulente del Giudice ha esattamente rilevato l'assenza di criteri di quantificazione della voce conguagli delle fatture dedotte in giudizio, così escludendoli dal dovuto.
Pertanto, il Tribunale ritenuta l'esattezza del metodo applicato nella relazione di CTU, ne accoglie l'ipotesi di quantificazione comprensiva dei costi di logistica costituiti dai canoni di locazione, anche essi dovuti secondo quanto sopra precisato, e riconosce a l'importo di euro 111.874, CP_1 di cui all'ipotesi prescelta.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 7452/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
accoglie in parte la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, e quindi condanna a pagare a
[...] Parte_1 [...] 'importo di euro 111.874, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
Controparte_1 condanna altresì a rimborsare le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3