Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Augusto Romeo e Gaetano Cambrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via G. De Nava -OMISSIS-;
contro
il Comune di Condofuri, non costituito in giudizio;
nei confronti
di-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione prot. n.-OMISSIS-, Registro Ordinanze n. -OMISSIS-, adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri;
- del verbale di constatazione di abuso edilizio prot. n. -OMISSIS-, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri;
- e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale ai predetti provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 20-OMISSIS- il dott. DO BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un ampio fondo in zona collinare, ricadente all’interno del Parco dell’Aspromonte, sito in località “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ” del Comune di Condofuri, ad essi pervenuto in virtù di successione testamentaria e avente una estensione di circa 15 ettari.
1.1 Sennonché, in data 11 aprile 2018, a seguito di segnalazione dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, tecnici comunali effettuavano un sopralluogo all’esito del quale contestavano ai ricorrenti, in qualità di comproprietari della particella -OMISSIS-, l’esecuzione sine titulo delle seguenti opere: “ Risultano pressoché ultimati i lavori di sbancamento di terreno finalizzati al miglioramento dell'accesso al fondo e alla contestuale creazione di nuovi terrazzamenti sulle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-del foglio di mappa -OMISSIS-. ”; inoltre, gli agenti accertatori rilevavano che: “ L'esecuzione delle opere abusive risulta presumibilmente effettuata nell'ultimo mese, essendo ancora chiaramente visibile l'operazione di pulizia, livellamento e terrazzamento di una parte del terreno ricadente su entrambe le particelle sopra indicate. Risulta, inoltre, in corso d'opera la realizzazione di recinzione di confine della proprietà privata con pali in legno infissi nel terreno e rete metallica. ”.
In ragione di ciò, in data 3 giugno 2018, la dott.ssa -OMISSIS- presentava denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per le ipotesi di reato previste dall’art. 633 (Invasione di terreni o edifici) e dall’art. 635 (Danneggiamento) del cod. pen., in considerazione della affermata estraneità dei ricorrenti alla esecuzione delle predette opere, che risultavano eseguite anche sulla particella in loro proprietà per effetto dell’asserito sconfinamento da parte dei proprietari della limitrofa particella -OMISSIS-.
All’esito del relativo procedimento, il Comune di Condofuri adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui ingiungeva ai responsabili degli abusi, individuati nei confinanti controinteressati, e ai ricorrenti, in qualità di comproprietari della particella -OMISSIS-, la demolizione delle predette opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
In data -OMISSIS- aprile 2021, la Procura della Repubblica procedente, individuando nel sig.-OMISSIS- l’autore materiale delle condotte contestate, inviava alla sig.ra -OMISSIS- avviso di richiesta di archiviazione del procedimento avviato a seguito della sua denuncia, motivata dal fatto che a carico del predetto -OMISSIS- era stata già esercitata l’azione penale per gli stessi fatti, seppur con diversa qualificazione, id est per i reati previsti dagli art. 10, 44, lett. b), 93 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 e dagli art. 146 e 181 del d. lgs. n. 42/2004, per cui lo stesso fatto non poteva essere imputato due volte a carico del medesimo soggetto, in applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
2. Avverso l’ordinanza di demolizione, i ricorrenti hanno prospettato il seguente articolato motivo:
- “ Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria; per insussistenza dei presupposti di legge; per oggettiva palese indeterminatezza; per mancata adeguata individuazione delle opere abusive da demolire con conseguente oggettiva ineseguibilità; per irragionevolezza ed illogicità manifesta; per sviamento della causa tipica. ”.
Con il mezzo in esame, parte ricorrente assume di essere stata spogliata del possesso della particella -OMISSIS- in ragione della esecuzione illecita dei rilevati lavori di sbancamento e di terrazzamento eseguiti dai controinteressati sulla particella -OMISSIS-, contigua alla loro proprietà.
In sostanza, la demolizione delle opere non sarebbe comportamento esigibile, perché i ricorrenti non hanno il possesso dell’area interessata dall’intervento di sbancamento in loro proprietà, in quanto essa è stata occupata dai controinteressati, che hanno provveduto anche alla recinzione della medesima area.
Peraltro, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima anche perché, trattandosi di lavori di sbancamento, non vi sarebbero opere da demolire, ma si tratterebbe di un intervento di ripristino più complesso e che avrebbe dovuto essere compiutamente individuato e precisato dal Comune resistente.
Infatti, anche con il verbale del 11 aprile 2018 era stato accertato unicamente che: “ Risultano pressoché ultimati i lavori di sbancamento di terreno finalizzati al miglioramento dell'accesso al fondo e alla contestuale creazione di nuovi terrazzamenti sulle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-del foglio di mappa -OMISSIS- ”, senza alcun riferimento ad opere edilizie.
Parte ricorrente, inoltre, precisa che l’impugnazione in esame è determinata, in via principale, dalla necessità di scongiurare l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime interessata dalle opere di sbancamento, che conseguirebbe ipso iure all’accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
3. Il Comune di Condofuri e i controinteressati, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 20-OMISSIS- la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. I ricorrenti assumono l’illegittimità del provvedimento impugnato:
- in quanto non avrebbe potuto essere rivolto nei loro confronti, stante l’asserita impossibilità di ottemperare al prefato ordine demolitorio. Sicché, nella qualità di proprietari incolpevoli nell’esecuzione dell’abuso, essi avrebbero promosso l’odierno gravame al fine di scongiurare l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale conseguente alla inottemperanza all’ingiunzione impugnata;
- per la genericità dell’indicazioni in essa contenute circa le opere di rispristino da eseguire; in sostanza, essi ritengono che il provvedimento gravato avrebbe dovuto puntualmente indicare le opere di ripristino conseguenti ai contestati lavori di sbancamento e di livellamento.
7. Così fissato il thema decidendum , va anzitutto rilevato che l’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 definisce gli “ interventi di nuova costruzione ” con una formulazione residuale, cioè come “ quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti ”.
A sua volta, l’art. 10, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 380/2001 prevede che: “ Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; … ”.
L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 prevede poi che: “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso … ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. ”.
7.1 Alla luce del divisato dato normativo, il Collegio ritiene anzitutto che le opere di sbancamento e terrazzamento rientrino nell’alveo della nozione di “ nuova costruzione ” e che, pertanto, la loro esecuzione richieda il rilascio del permesso di costruire, in quanto si tratta di opere che realizzano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, peraltro di notevole impatto, anche ambientale.
Pertanto, il Comune di Condofuri ha legittimamente ordinato ai responsabili dell’abuso e ai proprietari dell’area il ripristino dello stato dei luoghi per l’esecuzione sine titulo delle predette opere ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
7.2 In detto contesto, è anzitutto infondata la censura relativa alla pretesa illegittimità dell’ordinanza di demolizione per la mancata specificazione delle opere necessarie per procedere al ripristino dell’area.
Ritiene il Collegio che la predetta questione attenga propriamente alla esecuzione del provvedimento e non alla sua validità, atteso che l’ordinanza reca la descrizione puntuale delle opere abusivamente realizzate, individuate nei “ lavori di sbancamento di terreno finalizzati al miglioramento dell’accesso al fondo e alla contestuale creazione di nuovi terrazzamenti sulle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-del foglio di mappa -OMISSIS- ” e costituente l’unico presupposto fattuale previsto per la sua validità.
7.3 Del pari infondata è la censura di illegittimità dell’ordinanza impugnata fondata sulla pretesa inesigibilità dell’adempimento ovvero sulla non imputabilità al proprietario dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, a titolo di dolo o colpa.
In detta prospettiva, si osserva che l’ordine di demolizione, per giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non intende discostarsi, costituisce una misura di natura reale avente natura ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, che per la sua valida adozione prescinde dall’accertamento della responsabilità del proprietario, perché essa non partecipa dei caratteri delle sanzioni in senso stretto (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 19 agosto 2024 n. 7168; conformi ex aliis : Consiglio di Stato, sezione VII, sentenze 27 novembre 2023, n. 10115 e 9 gennaio 2023, n. 237; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 23 dicembre 2020, n. 8283 e 23 ottobre 2020, n. 6446).
Partecipano, invece, della natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori in senso stretto la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale prevista dal comma 5 della medesima disposizione, entrambe costituenti l’apparato sanzionatorio dell’illecito omissivo propter rem rappresentato dalla mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
Per tale motivo, l’irrogazione delle predette sanzioni non può prescindere dall’accertamento dell’imputabilità soggettiva dell’illecito omissivo e, pertanto, in detta fase, le predette sanzioni non potrebbero essere validamente irrogate al proprietario che non abbia ottemperato all’ordine demolitorio per non avere la materiale disponibilità dell’immobile e che dimostri, al contempo, di avere assunto serie iniziative volte al recupero del corpus possessionis ( cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 11 ottobre 2023, n. 16).
Pertanto, nel caso di specie, il Comune di Condofuri ha legittimamente ordinato ai ricorrenti, in qualità di comproprietari dell’area oggetto dell’intervento abusivamente realizzato, il rispristino dello stato dei luoghi, senza che, in tale fase, rilevi la questione dell’esigibilità dell’adempimento all’ordine demolitorio che, se del caso, potrà essere fatta valere nella fase successiva all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine stesso, per la quale varranno le considerazioni svolte.
In altri termini ed in linea generale, sotto il profilo pubblicistico, costituisce onere del proprietario vigilare sull’area oggetto del suo diritto dominicale e, quindi, attivarsi, mediante tutti gli strumenti apprestati dall’ordinamento giuridico, per la riacquisizione del relativo possesso, al precipuo scopo di ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio da terzi violato.
Soltanto nel caso in cui dimostri di essersi, in tal senso, concretamente impegnato, il proprietario – ab initio legittimamente ingiunto, ex artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001, in coerenza con la natura reale della sanzione demolitoria - onde scongiurare le conseguenze acquisitive e l’irrogazione delle sanzioni, di natura pecuniaria, che, altrimenti, ne conseguirebbero, potrà invocare l’assenza di colpa del fallito ripristino.
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Condofuri e dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 20-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
OB AZ, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
DO BR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO BR | OB AZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.