Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 102 1 7 / 0 1 /S.U. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11 -73 N. 533 PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D I CASSAZIONE OGGETTO: SUPREMA LA CORTE SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n. 3424/00 Cron. 16552 - Primo Presidente- Dott. Andrea Vela - Presidente di Sez.- Amirante Rep. Dott. Francesco Ud. 19.01.2001 IT Alfio Finocchiaro FF Consigliere Rel. - Giovanni Prestipino Vittoria IT Paolo Giovanni Paolini " IS "F Alessandro И Roberto Preden "1 Vitrone Ugo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da NE Florindo, elett.te dom.to in Roma, Via Ugo Bassi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ennio Mazzocco, che unitamente all'Avv. Roberto Masiani lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 "PENTRIA" di ISERNIA, in १ persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell'Avv. Clementino Palmiero, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Colalillo per procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente e
contro
EL IO. Intimato giurisdizione in preventivo di per regolamento relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale civile di Isernia, Sez. lav., iscritto al n. 663/99 la Mi R.G.; Sentita nella pubblica udienza del 19.1.2001 relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Ennio Mazzocco per il ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo Con ricorso del 6 agosto 1999 il dott. Florindo NE conveniva davanti al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice unico del lavoro, l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 "Pentria" della stessa città, della quale era dipendente con qualifica di dirigente Monchi dott. IO EL medico di primo livello, & il ed esponeva che a quest'ultimo, con deliberazione del 15 luglio 1999, era stato conferito l'incarico di responsabile dell'Unità operativa di medicina interna presso lo stabilimento ospedaliero "Veneziale", per un periodo di otto mesi, con decorrenza dal 1° agosto 1999. Il ricorrente deduceva diversi vizi di illegittimità della delibera, sostenendo che egli era stato ingiustamente pretermesso e chiedeva che, annullata o disapplicata la delibera stessa, gli fosse attribuito l'incarico conferito al EL, con condanna della ASL convenuta al pagamento delle differenze retributive oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio solamente la ASL n. 2 "Pentria" di Isernia, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con ricorso notificato il 4 febbraio 2000 il NE ha proposto a questa Corte istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 3 La ASL n. 2 "Pentria" di Isernia ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto che il ricorso del NE sia rigettato "per insussistenza del presupposto giuridico posto a base di detto procedimento incidentale" e, in subordine, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, domandando, altresì, che il ricorrente sia condannato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Il EL non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione con la quale la ASL n. 2 "Pentria" di Isernia, sul rilievo che non sussistono dubbi sulla esistenza della giurisdizione del giudice ordinario, chiede, in sostanza, che il ricorso del NE sia dichiarato inammissibile. Per disattendere tale eccezione, basta rilevare che la ASL nella memoria di costituzione davanti al Tribunale di Isernia aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il che ha giustificato, di per sé, la proposizione del ricorso. Per costante giurisprudenza, infatti, il ragionevole dubbio determinato dalla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, dedotta dalla parte convenuta in giudizio, legittima l'attore a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione (cfr., in tal senso, fra le tante sentenze Cass. Sez. Un. 16 novembre 1998 n. 11548 e Cass. Sez. Un. 11 novembre 1998 n. 11351). Nel merito, va in punto di fatto notato che il NE, nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Isernia, ha contestato la nomina del dott. IO responsabile dell'Unità operativa di EL a medicina interna presso lo stabilimento ospedaliero nel quale esso stesso NE prestava attività di lavoro e ha chiesto che l'incarico fosse a lui conferito. La controversia, quindi, è sorta per effetto della delibera emanata dalla ASL il 15 luglio 1999, con la quale è stata assegnata al EL la carica sopra indicata. Ciò posto, in linea di diritto, va richiamato l'art. 68, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e modificato dall'art. 18 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, con il quale il legislatore, innovando alla precedente disciplina, ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie "relative ai rapporti dipendenze delle pubblichedi lavoro alle comprendenti, ai sensi del amministrazioni" precedente art. 1, comma 2, anche "le aziende e gli - includendovi, enti del servizio sanitario nazionale" come è stato espressamente disposto con la modifica introdotta dal suddetto art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998, anche quelle concernenti "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale". Inoltre, come è necessario aggiungere, la ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo, in base alla precedente disciplina, e il giudice ordinario, secondo le nuove disposizioni di legge, è stata attuata ponendo come spartiacque la data del 30 giugno 1998 diciassettesimo (v. l'art. 45, M comma, del d.lgs. n. 80 del 1998). legge e dagliDal tenore di queste norme di elementi di fatto sopra esposti si ricava che la controversia promossa dal NE, come ora finisce con l'ammettere anche la ASL n. 2 "Pentria" di Isernia, deve essere decisa dal giudice ordinario. Oggetto della causa è, una questione relativa al infatti, conferimento di un incarico dirigenziale che si riferisce al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. A conclusione di tutte le considerazioni svolte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Poiché, come è stato detto sopra, il dubbio sulla questione inerente alla giurisdizione è stato determinato dalla eccezione pregiudiziale dedotta dalla ASL davanti al Tribunale di Isernia, la domanda di risarcimento dei danni, proposta da quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere disattesa, non sussistendo, in radice, elementi di sorta per ritenere la responsabilità aggravata del NE. Per la stessa ragione deve essere ritenuta la soccombenza della ASL, la quale, con l'eccezione pregiudiziale dedotta, ha dato causa alla presente fase del giudizio, non potendo avere rilievo il fatto che davanti a questa Corte la stessa abbia poi mutato atteggiamento, aderendo alla tesi dell'avversario. L'Azienda controricorrente, per conseguenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c., al pagamento delle spese e degli onorari a favore del ricorrente. Ricorrono invece giusti motivi, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare interamente le spese fra il NE e il EL.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ASL n. 2 "Pentria" di Isernia a ricorrente le spese di questa fase delpagare al 1 1 giudizio, che liquida in complessive L. 30.000 oltre a L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorari. Compensa le spese fra il NE e il EL. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001 Il Presidente: Andreable Il Consigliere estensore:Nisranfin ikum Collaboratore di Consellerie Depositato in Cancelleria Uluve Roma, lì 25 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Quie ESENTE DA LIPOSTA DI BOLLS. B₁ REGISTRO, E DA OGNI SPESA TASSA DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8