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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6359/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 1614/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Domenico Ricciardi e Rosa Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
LS e AG Di EO, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.02.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, lo aveva riconosciuto invalido nella CP_1
misura del solo 60%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava il ricorrente invalido Persona_1
nella misura del 67%, con conseguente esclusione dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 07.05.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno mensile assistenziale. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 1614/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole della mancata valutazione della patologia pneumologica e della dispnea da sforzi lievi, da valutarsi quest'ultima con applicazione del codice tabellare 6003 e con percentuale tra il 21 ed il 30%.
Il ctu avrebbe, poi, sottovalutato le menomazioni all'apparato scheletrico ed erroneamente applicato i codici tabellari. Nello specifico, secondo parte opponente alla patologia urinaria avrebbe dovuto applicarsi il codice il codice 6204 (ipertrofia prostatica) con percentuale del 20%, visti i sintomi presenti, alla cardiomiopatia in seconda classe NYHA il codice 6442 con percentuale del 46%, mentre alla gonartrosi bilaterale, per analogia, il codice tabellare 7205 con percentuale del 21/30%. In conclusione, secondo l'opponente, la corretta stima delle patologie sopra elencate, avrebbe certamente comportato il raggiungimento della soglia di invalidità necessaria per il godimento della prestazione richiesta, con conseguente necessità di rinnovare o integrare le operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
3 Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 25.02.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Cardiopatia ischemico-ipertensiva con IMA (2017), trattato con PTCA e stent (II classe NYHA) Codice 6442 - Ric. Inv. 42% Osteoartrosi polidistrettuale con spondilodiscopatia ed esiti di frattura costale Per analogia Codice
7009 - Ric. Inv. 25% Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva media Codice 2205 -
Ric. Inv. 25%”.
Nel merito, ha osservato: “In merito alla cardiopatia ischemico-ipertensiva, è stato utilizzato come riferimento il codice 6442, il quale, nella tabella validata dal D.M.
Sanità 5.2.1992, si riferisce a “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)”, con valutazione tabellare compresa tra il 41 e il 50%. Nel caso in oggetto la valutazione della performance cardiovascolare, che si suole collocare in una classe NYHA, deve necessariamente superare la sterile semeiotica legata esclusivamente alla dispnea e al senso di affaticamento della classificazione NYHA, in quanto tali dati sono inficiati notevolmente da plurimorbilità, ma occorre avvalersi di indagini strumentali nettamente più obiettive e dettagliate, orientate alla definizione approfondita dello status cardiologico e del relativo grado di insufficienza cardiaca. Dallo studio delle certificazioni mediche in atti e in accordo all'anamnesi raccolta nel corso della visita peritale, il ricorrente ha subito nel 2017 un episodio di sindrome coronarica acuta trattato mediante PTCA e stent medicato
[doc. sanit. n. 1]. Va rilevato, nonostante una documentazione piuttosto povera sotto il profilo cardiovascolare, che al più recente esame clinico [doc. sanit. n. 14], emerge allo stato attuale un quadro clinico ben compensato, caratterizzato da “test da sforzo massimale negativo per segni e sintomi di ischemia miocardica inducibile ai carichi esplorati con profilo pressorio nei limiti della norma e normale fase di recupero”. Alla luce di tale disamina, alla luce dell'attuale condizione di insufficienza cardio- vascolare, che andrebbe definita di grado lieve, ma in considerazione della sopracitata storia clinica con riferimento ad episodio critico trattato emodinamicamente, appare congruo collocare tale minorazione nella suddetta categoria tabellare, attribuendole il valore percentuale pari al 42%. In riferimento al quadro spondiloartrosico
4 polidistrettuale è stato utilizzato come riferimento il codice 7009, il quale, nella tabella validata dal D.M. Sanità 5.2.1992, si riferisce ad “anchilosi del rachide dorsale con cifosi di grado elevato”, con valutazione tabellare compresa tra il 21 e il 30%, in quanto la limitazione funzionale causata dalla patologia osteoartrosica colpisce principalmente il rachide con cifosi dorsale [doc. sanit. n. 2], pur non provocando nel sito indicato una completa anchilosi. Si rammenta che, secondo il lessico medico, il termine “anchilosi” è usato per indicare un blocco totale dell'articolazione interessata, mentre nel caso in oggetto, secondo quanto riportato nell'esame obiettivo raccolto durante l'accesso peritale e in sintonia con le certificazioni mediche versate in atti, veniva osservata una limitazione lieve della fisiologica escursione articolare del rachide ai gradi estremi alla mobilizzazione attiva e passiva, bensì non un blocco totale, non trattandosi, analogamente, di cifosi di grado elevato, e con test funzionali quali Lasegue, Delitala, Wasserman e Forward bending test sovrapponibili alla norma
Tuttavia, in considerazione della localizzazione osteoartrosica polidistrettuale, quindi non solo circoscritta al rachide, ma anche alle ginocchia e alla gabbia toracica (da esiti di frattura per incidente d'auto), seppur con una limitazione algo-funzionale di grado lieve, in parte dovuta ad esiti di traumatismo stradale automobilistico, appare congruo applicare con criterio analogico il suddetto riferimento tabellare riconoscendone la percentuale media del range proposto, pari al 25%. In relazione alla sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio, si ritiene congruo applicare come riferimento il codice tabellare 2205 il quale, nella tabella validata dal
D.M. Sanità 5.2.1992, si riferisce a "sindrome ansioso-depressivo endoreattiva media", con valutazione tabellare fissa pari al 25%. Dalla raccolta anamnestica e in accordo all'obiettività raccolta nel corso della visita peritale, il ricorrente presenta deflessione del tono dell'umore di natura endoreattiva, pur ammettendo di non attenersi costantemente al trattamento farmacologico proposto dagli specialisti del centro di Salute Mentale. Si precisa che eventuali altre patologie reclamate da parte ricorrente, quali la broncopatia e l'urgenza minzionale con pollachiuria [doc. sanit.
n. 4 e 18] non sono suffragate da adeguate indagini strumentali, trattandosi rispettivamente di certificati redatti al termine di singole visite mediche: risulta assente il fondamentale requisito della permanenza e della irreversibilità del quadro clinico,
5 indispensabile nelle patologie a carattere cronico, solitamente con decorso remittente- recidivante, ad andamento progressivo.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'adeguata analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il consulente, in particolare, ha convincentemente chiarito le ragioni delle valutazioni espresse con riguardo alle patologie rilevate mentre, per converso, parte opponente non ha offerto concreti elementi per discostarsi da tali valutazioni o per considerarle errate.
Condivisibili risultano anche le ragioni che hanno indotto il consulente a ritenere non valutabili alcune affezioni addotte dal periziato (broncopatia e urgenza minzionale con pollachiuria), né il ricorrente si è premurato di smentire le affermazioni del c.t.u. con riguardo all'assenza in atti di documentazione idonea a dimostrare la persistenza delle problematiche lamentate.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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