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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 819/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Agnese Iantosca, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gerardo Mauriello, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro, dichiarare il diritto al riconoscimento delle ore straordinarie nell'intervallo temporale 2016 - 2022, tredicesima e quattordicesima mensilità, e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di € 36.052,23 a titolo di retribuzione per lo straordinario, nonché € 5.493,07 per la tredicesima mensilità ed € 5.500,11 per la quattordicesima mensilità, ovvero le diverse somme di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, rigettare il ricorso;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il ricorrente al pagamento in favore della somma di €. 10.000,00 o della somma di giustizia, a titolo
1 di risarcimento del danno, oltre al rimborso delle somme stipendiali illegittimamente acquisite;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare il credito con il controcredito domandato in riconvenzionale;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.3.2023, il sig. esponeva di aver Parte_2 lavorato, alle dipendenze della società resistente, dal 12.8.2016 fino al 29.12.2022, con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di vigilante, nonché con retribuzione mensile pari ad € 1.235,96 circa.
Lamentava di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità di lavoro svolto, in quanto l'intero periodo 2016-2022, aveva prestato numerose ore di lavoro oltre l'orario ordinario di 40 ore settimanali come previsto dal C.C.N.L. di settore applicato (vigilanza e servizi fiduciari).
Precisava di aver prestato 4 ore al giorno di straordinario dal lunedì al venerdì, senza riposo compensativo, per complessive 6460 ore in più rispetto alle ore dovute, maturando un credito pari ad € 36.052,23, in applicazione della maggiorazione del
25% prevista dal C.C.N.L.
Affermava altresì di aver maturato anche un credito di € 5.493,07 per la tredicesima mensilità ed € 5.500,11 per la quattordicesima mensilità, mai percepite se non per alcuni ratei.
Vani i tentativi stragiudiziali, sosteneva il diritto alla retribuzione proporzionata ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
Deduceva che la prescrizione estintiva, in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, decorreva dalla data di cessazione del rapporto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi Controparte_2 al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex art. 414 n. 3, 4 e 5, per la genericità del petitum e dell'allegazione dei fatti di causa, con specifico riferimento alle mansioni effettivamente svolte durante l'orario lavorativo, nonché all'indicazione dell'orario giornaliero osservato ed ai momenti di inizio e fine turno.
Contestava i conteggi in quanto generici.
Affermava di aver corrisposto le mensilità aggiuntive, come da bonifici bancari in atti.
Instava per il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
2 Proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno cagionato dal lavoratore in data 23.10.2022, alle ore 00.27, allorquando , nel prestare Parte_1 servizio presso l'impresa committente Industria Italiana Autobus S.p.a. (IRIBUS) con auto aziendale targata DC124MX, aveva impattato in alcune travi di acciaio, provocando gravi danni al veicolo, tanto da renderlo inutilizzabile.
Vana la contestazione e la richiesta di pagamento a mezzo di diffida stragiudiziale del
6.11.2022, nonostante il riconoscimento operato dal lavoratore.
Aggiungeva di aver segnalato l'accaduto ad con missiva del 10.11.2022, CP_3 precisando che le travi in questione, in occasione del sinistro, erano state lasciate incustodite in una zona poco illuminata, senza segnalazione alcuna, nel contempo invitando la committente a segnalare cantieri, materiali e ogni altra difformità dei luoghi soggetti a vigilanza.
Rivendicava, pertanto, il diritto al risarcimento del danno, per € 10.000,00, come da fatture di riparazione in atti ovvero con determinazione a mezzo C.T.U.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, veniva depositata diffida accertativa per crediti patrimoniali, emessa ex art. 12 D. Lgs. 124/2004 dall' , per l'importo di € 3.880,00, Controparte_4 in relazione alle mensilità aggiuntive indicate in ricorso, che la società provvedeva a pagare con bonifico bancario del 27.2.2024, versando ricevuta agli atti.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di corresponsione delle mensilità aggiuntive, per le quote rimaste estranee alla diffida accertativa.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso e la domanda riconvenzionale sono infondati e vanno rigettati.
In via preliminare, va rilevato che è infondata l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
3 Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia, infatti, evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
Il tutto fatto salvo quanto appresso sarà rilevato in ordine all'insufficiente allegazione dei fatti sottesi ai rivendicati diritti retributivi e del titolo giuridico addossabile alla odierna resistente, elementi che incidono non già in punto di nullità del ricorso CP_5 per carenze contenutistiche, bensì sulla fondatezza delle domande, che, come si vedrà, risulta sguarnite di adeguato supporto assertivo, che possa essere idoneo al loro eventuale accoglimento.
2. Nel merito, la domanda articolata in ricorso contemplano l'accertamento del diritto alla retribuzione differenziale, anche per mensilità aggiuntive, asseritamente spettante per aver osservato un orario di lavoro d'intensità maggiore rispetto a quella contrattualmente prevista.
In termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore
4 resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione, ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Dunque, il lavoratore che rivendica lo svolgimento di attività lavorativa con intensità maggiore rispetto alle disposizioni contrattuali, come nella presente fattispecie, dovrà allegare e provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, come detto, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di
Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario contrattuale, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro effettivamente espletato.
3. Ciò chiarito, non v'è dubbio che, tra le parti del presente giudizio, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava, sul piano probatorio, dalla documentazione in atti e, ancor prima, dall'assenza di contestazione sul punto.
Va però rilevata l'infondatezza delle pretese retributive vantate in ricorso in relazione al preteso lavoro straordinario.
Come già anticipato, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice,
5 secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. SS.UU., 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012,
n. 1878; Cass., 4 ottobre 2013, n. 22738).
Nel caso di specie, tale onere non può dirsi soddisfatto.
Difatti, la tesi prospettata nel ricorso, prima ancora di essere suffragata da validi elementi di prova, non contiene in sé la deduzione di elementi utili a descrivere compiutamente i connotati fondamentali della prestazione, tra cui, soprattutto, il maggior orario di lavoro asseritamente osservato.
Ciò in quanto, in ricorso, non sono stati allegati quegli elementi minimi, idonei a far pervenire ad una valutazione di accoglibilità della domanda, laddove si fosse raggiunta la prova della sua fondatezza.
Va, difatti, rilevata la genericità delle allegazioni relative alle circostanze poste a fondamento del petitum, risultando omessa ogni necessaria indicazione che consenta di collocare cronologicamente, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad indicare di aver lavorato 4 ore al giorno in più rispetto all'orario ordinario, per un totale di 6460 ore di lavoro straordinario, senza, dunque, specificare e chiarire gli orari di lavoro concretamente osservati, così da consentire di individuare l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattuale.
In altri termini, reputa il giudicante che, nella fattispecie concreta, l'onere di allegazione probatoria non possa essere soddisfatto attraverso l'indicazione delle ore lavorate in esubero rispetto a quanto stabilito in contratto, oppure del monte orario complessivo, ma esige che la parte segnali l'orario di lavoro pattuito e quello effettivamente osservato, per quest'ultimo evidenziando il momento iniziale e conclusivo della giornata lavorativa.
Nulla può esimere il lavoratore, che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione per lavoro straordinario, dall'onere di allegazione specifica delle fasce orarie che assume di aver osservato.
4. Pertanto, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo in ordine al maggior orario di lavoro svolto: ove mai questi avessero portato alla conferma di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, da ciò non sarebbe comunque potuto derivare l'accoglimento della domanda, non potendo essere accertati gli elementi costitutivi della situazione giuridica rivendicata, giacché non state indicate in ricorso le fasce orarie osservate in costanza di rapporto, sia quelle previste per contratto, sia (soprattutto) quelle asseritamente ulteriori.
6 In particolare, i capitoli di prova articolati in ricorso risultano connotati da genericità nella parte in cui il lavoratore ha chiesto di provare di aver lavorato “… 4 ore in più rispetto all'orario ordinario …”.
Com'è evidente, tale articolazione risulta anch'essa priva della contestuale allegazione degli orari di lavoro, in contrasto con il criterio di specificità stabilito dall'art. 244 c.p.c.
Per l'appunto, va stigmatizzata l'indeterminatezza della collocazione temporale della pretesa prestazione lavorativa, che avrebbe provocato la formazione di dichiarazioni testimoniali vaghe ed imprecise, senza che, in ogni caso, da ciò potesse discendere l'accoglimento della domanda e, per di più, ostacolando l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente (Cass. civ., sez. VI, 02/02/2015, n. 1808: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”; conforme: Cass. civ., sez. III, 22/04/2009, n.
9547; Cass. civ., sez. lav., 04/03/2000, n. 2446: “La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 c.p.c., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria”).
In sintesi, si osserva che il ricorrente ha operato un'indicazione globale del quantum del lavoro straordinario;
ma tale indicazione non può ritenersi esaustiva, specie a fronte delle richieste istruttorie di cui al capo n. 2, laddove nessun riferimento è stato operato alle fasce orarie in cui sarebbe stata articolata la prestazione di lavoro.
In sostanza, il tenore assertivo del ricorso e dei capitoli di prova non avrebbe consentito la produzione di un risultato probatorio idoneo ad un eventuale accoglimento della domanda, poiché, difettando l'esatta indicazione degli orari concretamente osservati, non sarebbe stato comunque possibile giungere alla prova dell'effettivo superamento dell'orario contrattuale (Tribunale di Avellino, settore lavoro, dott.ssa Marianna
Molinario, sentenza n. 923/2012).
A tal fine, si ripete, sarebbe stato necessario indicare elementi ineludibili, tra cui i momenti orari di inizio effettivo e di fine effettiva della singola giornata di lavoro, indicazioni assenti nell'atto introduttivo.
Tali lacune, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso (poiché non pregiudicano l'individuazione della causa petendi, come innanzi rilevato), attengono al piano della sufficiente esposizione di fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda, e, come anticipato, compromettono l'ammissibilità della prova testimoniale articolata, anch'essa priva della necessaria caratteristica di completezza.
Peraltro, tali vuoti non possono essere colmati dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per
7 sopperire alle carenze in punto di allegazione (Cass., civ., Sez. Unite, n. 6572 del
24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
A ciò si aggiunga che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 co. 2 c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale
– quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Né può ritenersi che la norma di cui all'art. 253 c.p.c., che consente al giudice di chiarire chiarimenti al testimone in sede di escussione, possa estendersi fino ad introdurre nel processo fatti e circostanze non dedotti con sufficiente specificità.
5. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che la declaratoria di difetto di allegazione risale al principio della cd. “ragione più liquida”, idoneo ad invertire l'ordine delle questioni, comportando la reiezione della domanda sulla base di carenze assertive dell'atto introduttivo (Cassazione civile, sez. lav.,
19/08/2016, n. 17214: “Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. ragione più liquida - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore”).
Nel caso di specie, come già evidenziato, la mancata allegazione dei precisi orari di lavoro osservati dal ricorrente ha reso superfluo l'espletamento della prova orale in ordine al maggior orario asseritamente osservato, poiché, come anticipato, l'istruttoria non avrebbe potuto condurre ad un esito del giudizio favorevole, benché fossero state provate le generiche circostanze che parte ricorrente intendeva dimostrare.
Dunque, la rilevata carenza in ordine agli elementi costitutivi della domanda, a fronte della specifica contestazione della parte resistente, determina di per sé la reiezione della domanda, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla
8 base del solo atto introduttivo della lite”, e non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2008 n. 13989).
Sul punto, si osserva che parte ricorrente, nei giorni successivi al deposito del ricorso introduttivo, ha prodotto una serie di documenti, tra cui conversazioni WhatsApp e fotografie di fogli contenenti turni di servizio.
Alla luce dei condivisibili criteri forniti dalla Suprema Corte, tali documenti non sono utilizzabili per la decisione, né, a monte, per l'individuazione delle fasce orarie lavorate,
e ciò non tanto perché prodotti tardivamente, ma piuttosto in quanto non richiamati in ricorso, non potendo essi, in alcun caso, sopperire ad una carente esposizione dei fatti nell'atto introduttivo, né ribaltare sul giudicante, in via esplorativa, l'onere di individuare le fasce orarie stesse combinando ricorso e documenti.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, la domanda inerente alla corresponsione delle differenze retributive per lavoro straordinario va rigettata.
Assorbita ogni altra domanda connessa al preteso maggior orario di lavoro, inclusa quella attinente alle maggiori retribuzioni aggiuntive (13a e 14a) da ciò derivanti, osservandosi, come sopra anticipato, che le residue somme per tale titolo spettanti sono state corrisposte nel corso del giudizio.
6. Stessa sorte segue la domanda riconvenzionale.
Difatti, non è stata sufficientemente allegata la sussistenza dei presupposti fattuali della responsabilità per inadempimento ex art. 2104 c.c., in termini di negligente condotta del lavoratore nella conduzione del veicolo aziendale suindicato.
In specie, nella memoria di costituzione in giudizio, la società ha omesso di tracciare, in maniera adeguatamente chiara, sia la dinamica del sinistro, sia le condizioni della sua verificazione, sia i connotati dell'inadempimento del lavoratore, in termini di negligente condotta di guida.
Parte resistente si limita a trascrivere, nell'atto di costituzione contenente domanda riconvenzionale, tre missive, delle quali due affermano unilateralmente la responsabilità del lavoratore, mentre la terza afferma l'ascrivibilità del fatto violazione del dovere di custodia ex art. 2051 c.c. da parte dell'impresa committente, alla quale, nella citata missiva, la resistente addossa la responsabilità dell'impatto tra il veicolo in conduzione al lavoratore e le travi di acciaio, che la stessa committente avrebbe lasciato incustodite sul cantiere, in assenza di illuminazione e segnalazione.
9 In sintesi, da un lato, sostiene che il lavoratore è responsabile del sinistro e CP_1 dei conseguenti danni, senza però precisare perché, mentre, dall'altro lato, afferma che la sua committente era tenuta a garantire quelle condizioni di sicurezza la CP_3 cui omissione ha provocato l'evento pregiudizievole, invitandola, per il futuro, ad ogni opportuna segnalazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti sui luoghi.
L'evidente contraddittorietà tra tali incompatibili prospettazioni del fatto sinistroso preclude in nuce l'accoglimento della domanda riconvenzionale e, a monte,
l'espletamento dell'istruttoria orale.
Del resto, il capo di prova sub 6 e quello sub 7, articolati nella memoria di costituzione, non contengono l'indicazione di circostanze di fatto da cui possano emergere elementi di responsabilità contrattuale del lavoratore per inadempimento, essendo diretti a provare la sola verificazione del sinistro e la produzione dei danni.
Solo il capo sub 8 vorrebbe dimostrare un'ammissione di responsabilità da parte del sig. , il che è inammissibile traducendosi in un'istanza di prova di un Parte_1 contratto di transazione, soggetto alla forma scritta ad probationem ex art. 1967 c.c., oppure di prova di una confessione stragiudiziale, comunque inerente ad una transazione, con preclusione della prova per testi ex art. 2735 co. 2 c.c.
In altri termini, la società avrebbe voluto provare per testi che aveva Parte_1 ammesso la propria responsabilità e si era impegnato a risarcire il danno, dichiarazioni di volontà integranti un vero e proprio accordo transattivo, la cui dimostrazione non può essere fornita con mezzi di prova orale neppure se essi attengano ad una successiva confessione circa i termini e le condizioni dell'accordo.
In conclusione, neppure la domanda riconvenzionale può trovare accoglimento, sicché se ne impone il rigetto. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ne impone la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 819/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Agnese Iantosca, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gerardo Mauriello, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro, dichiarare il diritto al riconoscimento delle ore straordinarie nell'intervallo temporale 2016 - 2022, tredicesima e quattordicesima mensilità, e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di € 36.052,23 a titolo di retribuzione per lo straordinario, nonché € 5.493,07 per la tredicesima mensilità ed € 5.500,11 per la quattordicesima mensilità, ovvero le diverse somme di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, rigettare il ricorso;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il ricorrente al pagamento in favore della somma di €. 10.000,00 o della somma di giustizia, a titolo
1 di risarcimento del danno, oltre al rimborso delle somme stipendiali illegittimamente acquisite;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare il credito con il controcredito domandato in riconvenzionale;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.3.2023, il sig. esponeva di aver Parte_2 lavorato, alle dipendenze della società resistente, dal 12.8.2016 fino al 29.12.2022, con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di vigilante, nonché con retribuzione mensile pari ad € 1.235,96 circa.
Lamentava di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità di lavoro svolto, in quanto l'intero periodo 2016-2022, aveva prestato numerose ore di lavoro oltre l'orario ordinario di 40 ore settimanali come previsto dal C.C.N.L. di settore applicato (vigilanza e servizi fiduciari).
Precisava di aver prestato 4 ore al giorno di straordinario dal lunedì al venerdì, senza riposo compensativo, per complessive 6460 ore in più rispetto alle ore dovute, maturando un credito pari ad € 36.052,23, in applicazione della maggiorazione del
25% prevista dal C.C.N.L.
Affermava altresì di aver maturato anche un credito di € 5.493,07 per la tredicesima mensilità ed € 5.500,11 per la quattordicesima mensilità, mai percepite se non per alcuni ratei.
Vani i tentativi stragiudiziali, sosteneva il diritto alla retribuzione proporzionata ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
Deduceva che la prescrizione estintiva, in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, decorreva dalla data di cessazione del rapporto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi Controparte_2 al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex art. 414 n. 3, 4 e 5, per la genericità del petitum e dell'allegazione dei fatti di causa, con specifico riferimento alle mansioni effettivamente svolte durante l'orario lavorativo, nonché all'indicazione dell'orario giornaliero osservato ed ai momenti di inizio e fine turno.
Contestava i conteggi in quanto generici.
Affermava di aver corrisposto le mensilità aggiuntive, come da bonifici bancari in atti.
Instava per il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
2 Proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno cagionato dal lavoratore in data 23.10.2022, alle ore 00.27, allorquando , nel prestare Parte_1 servizio presso l'impresa committente Industria Italiana Autobus S.p.a. (IRIBUS) con auto aziendale targata DC124MX, aveva impattato in alcune travi di acciaio, provocando gravi danni al veicolo, tanto da renderlo inutilizzabile.
Vana la contestazione e la richiesta di pagamento a mezzo di diffida stragiudiziale del
6.11.2022, nonostante il riconoscimento operato dal lavoratore.
Aggiungeva di aver segnalato l'accaduto ad con missiva del 10.11.2022, CP_3 precisando che le travi in questione, in occasione del sinistro, erano state lasciate incustodite in una zona poco illuminata, senza segnalazione alcuna, nel contempo invitando la committente a segnalare cantieri, materiali e ogni altra difformità dei luoghi soggetti a vigilanza.
Rivendicava, pertanto, il diritto al risarcimento del danno, per € 10.000,00, come da fatture di riparazione in atti ovvero con determinazione a mezzo C.T.U.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, veniva depositata diffida accertativa per crediti patrimoniali, emessa ex art. 12 D. Lgs. 124/2004 dall' , per l'importo di € 3.880,00, Controparte_4 in relazione alle mensilità aggiuntive indicate in ricorso, che la società provvedeva a pagare con bonifico bancario del 27.2.2024, versando ricevuta agli atti.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di corresponsione delle mensilità aggiuntive, per le quote rimaste estranee alla diffida accertativa.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso e la domanda riconvenzionale sono infondati e vanno rigettati.
In via preliminare, va rilevato che è infondata l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
3 Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia, infatti, evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
Il tutto fatto salvo quanto appresso sarà rilevato in ordine all'insufficiente allegazione dei fatti sottesi ai rivendicati diritti retributivi e del titolo giuridico addossabile alla odierna resistente, elementi che incidono non già in punto di nullità del ricorso CP_5 per carenze contenutistiche, bensì sulla fondatezza delle domande, che, come si vedrà, risulta sguarnite di adeguato supporto assertivo, che possa essere idoneo al loro eventuale accoglimento.
2. Nel merito, la domanda articolata in ricorso contemplano l'accertamento del diritto alla retribuzione differenziale, anche per mensilità aggiuntive, asseritamente spettante per aver osservato un orario di lavoro d'intensità maggiore rispetto a quella contrattualmente prevista.
In termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore
4 resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione, ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Dunque, il lavoratore che rivendica lo svolgimento di attività lavorativa con intensità maggiore rispetto alle disposizioni contrattuali, come nella presente fattispecie, dovrà allegare e provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, come detto, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di
Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario contrattuale, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro effettivamente espletato.
3. Ciò chiarito, non v'è dubbio che, tra le parti del presente giudizio, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava, sul piano probatorio, dalla documentazione in atti e, ancor prima, dall'assenza di contestazione sul punto.
Va però rilevata l'infondatezza delle pretese retributive vantate in ricorso in relazione al preteso lavoro straordinario.
Come già anticipato, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice,
5 secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. SS.UU., 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012,
n. 1878; Cass., 4 ottobre 2013, n. 22738).
Nel caso di specie, tale onere non può dirsi soddisfatto.
Difatti, la tesi prospettata nel ricorso, prima ancora di essere suffragata da validi elementi di prova, non contiene in sé la deduzione di elementi utili a descrivere compiutamente i connotati fondamentali della prestazione, tra cui, soprattutto, il maggior orario di lavoro asseritamente osservato.
Ciò in quanto, in ricorso, non sono stati allegati quegli elementi minimi, idonei a far pervenire ad una valutazione di accoglibilità della domanda, laddove si fosse raggiunta la prova della sua fondatezza.
Va, difatti, rilevata la genericità delle allegazioni relative alle circostanze poste a fondamento del petitum, risultando omessa ogni necessaria indicazione che consenta di collocare cronologicamente, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad indicare di aver lavorato 4 ore al giorno in più rispetto all'orario ordinario, per un totale di 6460 ore di lavoro straordinario, senza, dunque, specificare e chiarire gli orari di lavoro concretamente osservati, così da consentire di individuare l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattuale.
In altri termini, reputa il giudicante che, nella fattispecie concreta, l'onere di allegazione probatoria non possa essere soddisfatto attraverso l'indicazione delle ore lavorate in esubero rispetto a quanto stabilito in contratto, oppure del monte orario complessivo, ma esige che la parte segnali l'orario di lavoro pattuito e quello effettivamente osservato, per quest'ultimo evidenziando il momento iniziale e conclusivo della giornata lavorativa.
Nulla può esimere il lavoratore, che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione per lavoro straordinario, dall'onere di allegazione specifica delle fasce orarie che assume di aver osservato.
4. Pertanto, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo in ordine al maggior orario di lavoro svolto: ove mai questi avessero portato alla conferma di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, da ciò non sarebbe comunque potuto derivare l'accoglimento della domanda, non potendo essere accertati gli elementi costitutivi della situazione giuridica rivendicata, giacché non state indicate in ricorso le fasce orarie osservate in costanza di rapporto, sia quelle previste per contratto, sia (soprattutto) quelle asseritamente ulteriori.
6 In particolare, i capitoli di prova articolati in ricorso risultano connotati da genericità nella parte in cui il lavoratore ha chiesto di provare di aver lavorato “… 4 ore in più rispetto all'orario ordinario …”.
Com'è evidente, tale articolazione risulta anch'essa priva della contestuale allegazione degli orari di lavoro, in contrasto con il criterio di specificità stabilito dall'art. 244 c.p.c.
Per l'appunto, va stigmatizzata l'indeterminatezza della collocazione temporale della pretesa prestazione lavorativa, che avrebbe provocato la formazione di dichiarazioni testimoniali vaghe ed imprecise, senza che, in ogni caso, da ciò potesse discendere l'accoglimento della domanda e, per di più, ostacolando l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente (Cass. civ., sez. VI, 02/02/2015, n. 1808: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”; conforme: Cass. civ., sez. III, 22/04/2009, n.
9547; Cass. civ., sez. lav., 04/03/2000, n. 2446: “La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 c.p.c., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria”).
In sintesi, si osserva che il ricorrente ha operato un'indicazione globale del quantum del lavoro straordinario;
ma tale indicazione non può ritenersi esaustiva, specie a fronte delle richieste istruttorie di cui al capo n. 2, laddove nessun riferimento è stato operato alle fasce orarie in cui sarebbe stata articolata la prestazione di lavoro.
In sostanza, il tenore assertivo del ricorso e dei capitoli di prova non avrebbe consentito la produzione di un risultato probatorio idoneo ad un eventuale accoglimento della domanda, poiché, difettando l'esatta indicazione degli orari concretamente osservati, non sarebbe stato comunque possibile giungere alla prova dell'effettivo superamento dell'orario contrattuale (Tribunale di Avellino, settore lavoro, dott.ssa Marianna
Molinario, sentenza n. 923/2012).
A tal fine, si ripete, sarebbe stato necessario indicare elementi ineludibili, tra cui i momenti orari di inizio effettivo e di fine effettiva della singola giornata di lavoro, indicazioni assenti nell'atto introduttivo.
Tali lacune, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso (poiché non pregiudicano l'individuazione della causa petendi, come innanzi rilevato), attengono al piano della sufficiente esposizione di fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda, e, come anticipato, compromettono l'ammissibilità della prova testimoniale articolata, anch'essa priva della necessaria caratteristica di completezza.
Peraltro, tali vuoti non possono essere colmati dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per
7 sopperire alle carenze in punto di allegazione (Cass., civ., Sez. Unite, n. 6572 del
24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
A ciò si aggiunga che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 co. 2 c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale
– quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Né può ritenersi che la norma di cui all'art. 253 c.p.c., che consente al giudice di chiarire chiarimenti al testimone in sede di escussione, possa estendersi fino ad introdurre nel processo fatti e circostanze non dedotti con sufficiente specificità.
5. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che la declaratoria di difetto di allegazione risale al principio della cd. “ragione più liquida”, idoneo ad invertire l'ordine delle questioni, comportando la reiezione della domanda sulla base di carenze assertive dell'atto introduttivo (Cassazione civile, sez. lav.,
19/08/2016, n. 17214: “Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. ragione più liquida - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore”).
Nel caso di specie, come già evidenziato, la mancata allegazione dei precisi orari di lavoro osservati dal ricorrente ha reso superfluo l'espletamento della prova orale in ordine al maggior orario asseritamente osservato, poiché, come anticipato, l'istruttoria non avrebbe potuto condurre ad un esito del giudizio favorevole, benché fossero state provate le generiche circostanze che parte ricorrente intendeva dimostrare.
Dunque, la rilevata carenza in ordine agli elementi costitutivi della domanda, a fronte della specifica contestazione della parte resistente, determina di per sé la reiezione della domanda, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla
8 base del solo atto introduttivo della lite”, e non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2008 n. 13989).
Sul punto, si osserva che parte ricorrente, nei giorni successivi al deposito del ricorso introduttivo, ha prodotto una serie di documenti, tra cui conversazioni WhatsApp e fotografie di fogli contenenti turni di servizio.
Alla luce dei condivisibili criteri forniti dalla Suprema Corte, tali documenti non sono utilizzabili per la decisione, né, a monte, per l'individuazione delle fasce orarie lavorate,
e ciò non tanto perché prodotti tardivamente, ma piuttosto in quanto non richiamati in ricorso, non potendo essi, in alcun caso, sopperire ad una carente esposizione dei fatti nell'atto introduttivo, né ribaltare sul giudicante, in via esplorativa, l'onere di individuare le fasce orarie stesse combinando ricorso e documenti.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, la domanda inerente alla corresponsione delle differenze retributive per lavoro straordinario va rigettata.
Assorbita ogni altra domanda connessa al preteso maggior orario di lavoro, inclusa quella attinente alle maggiori retribuzioni aggiuntive (13a e 14a) da ciò derivanti, osservandosi, come sopra anticipato, che le residue somme per tale titolo spettanti sono state corrisposte nel corso del giudizio.
6. Stessa sorte segue la domanda riconvenzionale.
Difatti, non è stata sufficientemente allegata la sussistenza dei presupposti fattuali della responsabilità per inadempimento ex art. 2104 c.c., in termini di negligente condotta del lavoratore nella conduzione del veicolo aziendale suindicato.
In specie, nella memoria di costituzione in giudizio, la società ha omesso di tracciare, in maniera adeguatamente chiara, sia la dinamica del sinistro, sia le condizioni della sua verificazione, sia i connotati dell'inadempimento del lavoratore, in termini di negligente condotta di guida.
Parte resistente si limita a trascrivere, nell'atto di costituzione contenente domanda riconvenzionale, tre missive, delle quali due affermano unilateralmente la responsabilità del lavoratore, mentre la terza afferma l'ascrivibilità del fatto violazione del dovere di custodia ex art. 2051 c.c. da parte dell'impresa committente, alla quale, nella citata missiva, la resistente addossa la responsabilità dell'impatto tra il veicolo in conduzione al lavoratore e le travi di acciaio, che la stessa committente avrebbe lasciato incustodite sul cantiere, in assenza di illuminazione e segnalazione.
9 In sintesi, da un lato, sostiene che il lavoratore è responsabile del sinistro e CP_1 dei conseguenti danni, senza però precisare perché, mentre, dall'altro lato, afferma che la sua committente era tenuta a garantire quelle condizioni di sicurezza la CP_3 cui omissione ha provocato l'evento pregiudizievole, invitandola, per il futuro, ad ogni opportuna segnalazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti sui luoghi.
L'evidente contraddittorietà tra tali incompatibili prospettazioni del fatto sinistroso preclude in nuce l'accoglimento della domanda riconvenzionale e, a monte,
l'espletamento dell'istruttoria orale.
Del resto, il capo di prova sub 6 e quello sub 7, articolati nella memoria di costituzione, non contengono l'indicazione di circostanze di fatto da cui possano emergere elementi di responsabilità contrattuale del lavoratore per inadempimento, essendo diretti a provare la sola verificazione del sinistro e la produzione dei danni.
Solo il capo sub 8 vorrebbe dimostrare un'ammissione di responsabilità da parte del sig. , il che è inammissibile traducendosi in un'istanza di prova di un Parte_1 contratto di transazione, soggetto alla forma scritta ad probationem ex art. 1967 c.c., oppure di prova di una confessione stragiudiziale, comunque inerente ad una transazione, con preclusione della prova per testi ex art. 2735 co. 2 c.c.
In altri termini, la società avrebbe voluto provare per testi che aveva Parte_1 ammesso la propria responsabilità e si era impegnato a risarcire il danno, dichiarazioni di volontà integranti un vero e proprio accordo transattivo, la cui dimostrazione non può essere fornita con mezzi di prova orale neppure se essi attengano ad una successiva confessione circa i termini e le condizioni dell'accordo.
In conclusione, neppure la domanda riconvenzionale può trovare accoglimento, sicché se ne impone il rigetto. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ne impone la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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