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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divisione di comunione ereditariua e di comunione ordinaria.
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Santo, come da Parte_1
mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
e rappresentate e difese dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Carla Zanelli , presso il cui studio sito in Savona Corso Italia
18/7 sono elettivamente domiciliate, come da mandato in atti
-Appellate -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Il procuratore di parte appellante precisa le proprie conclusioni come di seguito ritrascritte:
1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza N°1279/2023 del Tribunale Civile di Genova, pubblicata il
27/05/2023, Rep. N°1452/2023 del 27/05/2023 ed accogliendo pienamente la domanda attorea così disporre: accertare e dichiarare la divisione ereditaria ex art. 713 C.C. dei beni mobili e del bene immobile siti in Genova, Via San Bartolomeo del Fossato, 127/5, con la rinuncia dell'appellante all'attribuzione dell'immobile, previo ordine a e a di ricostituzione della CP_1 Controparte_2
massa ereditaria come indicato in memoria ex art.183, VI comma, n.3
C.p.c., comprendendo altresì gli importi a debito dell'eredità non versati, ai sensi degli artt. 752 e 754 C.C., compresi di svalutazione monetaria ed interessi di legge, secondariamente,
disporre il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado ex art. 345 c.p.c.. Il tutto con vittoria nelle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA di legge.
Si dichiara, inoltre di non accettare il contraddittorio su domande nuove o diversamente formulate e su quelle irrituali e/o tardive avanzate dalla difesa delle controparti negli atti e verbali depositati e depositandi sino all'emissione della sentenza definitiva. .”
Per le appellate:
“Le appellate così precisano le proprie conclusioni sulla parte del giudizio non oggetto di Sentenza parziale: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reiette; previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito;
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i
motivi di cui agli atti difensivi ed a verbale di udienza del 17
febbraio 2025;
2 In via principale:
1) Respingere l'avversaria impugnazione di in quanto Parte_1
infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza n. 1279/2023 emessa dal Tribunale di Genova
in data 27 maggio 2023 ed in pari data depositata in Cancelleria, e
notificata all'appellante il 29 maggio 2023, in quanto immune da
vizi, per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni
mobili mediante l'attribuzione a ciascuna delle parti di quelli
individuati nel punto n. 5 pag. 10 della Sentenza del Tribunale di
Genova n. 1279/2023 (e nell'allegato M alla CTU), da intendersi
confermata;
In subordine: preso atto della rinuncia all'assegnazione formulata da parte appellante con il quinto motivo di appello e reiterata
all'udienza conciliativa del 17 febbraio 2025:
1) Accertare e dichiarare il diritto delle attrici ed CP_2
ad ottenere la divisione giudiziale della massa CP_1
ereditaria e non, così come determinata ed individuata in corso di
causa del primo grado di giudizio giusta progetto divisionale
contenuto nella CTU depositata il 12 settembre 2022 dal Geom. Per_1
per gli immobili ed i beni mobili e, per l'effetto:
[...]
2) Accertata l'indivisibilità dell'immobile sito in Genova Via San
Bartolomeo del Fossato n. 127/5 (individuato al NCEU del Comune di
Genova al foglio 16, part. 280, sub 2) comprensivo di pertinenze,
ordinare la vendita di detti beni immobili ai sensi dell'art. 788
c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere
alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle
rispettive quote - 1/4 a ciascuna delle appellate ed CP_2
3 ed a 2/4 all'appellante - delle CP_1 Parte_1
comproprietarie;
In ogni caso: In accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare la parte appellante al Parte_1
pagamento di una somma di denaro di € 8,6 (o in altra ritenuta
congrua dalla Corte), per ogni giorno di ulteriore ritardo
nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla sentenza emessa dal
Tribunale di Genova n. 1279/2023, con decorrenza dalla data di
deposito della sentenza di primo grado (27 maggio 2023), ovvero dalla
data che la Corte riterrà equa, fino all'effettivo adempimento degli
obblighi pendenti (consegna dei beni mobili, effettiva assegnazione
e/o rilascio dell'immobile da parte di . Il tutto con Parte_1
vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, oltre
accessori di legge”.
***
In via istruttoria:
Si insiste pertanto per l'accoglimento:
1) della domanda di divisione giudiziale della massa ereditaria e non, così come determinata ed individuata in corso di causa del primo grado di giudizio, giusta progetto divisionale contenuto nella CTU
depositata il 12 settembre 2022 dal Geom. per gli Persona_1
immobili, ed individuata nel punto n. 5 della Sentenza del Tribunale
di Genova n. 1279/2024 (e nell'allegato M alla CTU) per i beni mobili, con delega ad un professionista per le operazioni di vendita degli immobili e di consegna dei beni mobili.
2) della domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art 69
cpc fino a quando non adempirà agli obblighi pendenti: Parte_1
- consegna dei beni mobili di cui al punto 5 della Sentenza Trib.
Genova n. 1279/2024 (e allegato M alla CTU);
4 - cessazione dell'occupazione esclusiva dell'immobile e delle relative pertinenze oggetto di causa o per effettiva assegnazione,
con pagamento del conguaglio, o per effettivo rilascio. “
IN FATTO E DIRITTO
1.In data 8 marzo 2019 decedeva lasciando come eredi Persona_2
ab intestato la figlia e le nipoti e Parte_1 Controparte_2 [...]
, figlie della figlia premorta CP_1 Per_3
era proprietaria per un terzo dell'appartamento sito CP_3
in Genova Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5 , un secondo terzo era di proprietà di e l' ultimo terzo di Parte_1 Controparte_2
ed . CP_1
Con atto di citazione del 2020 ed citavano Controparte_2 CP_1
in giudizio la zia esponendo che la convenuta si era Pt_1
trasferita nell'immobile di Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5,
di cui le attrici avevano sempre avuto le chiavi, occupandolo e rifiutandosi di dividere i beni mobili ivi presenti tranne qualche oggetto senza valore.
Le due attrici lamentavano inoltre che erano state tenute all'oscuro sui conti correnti della de cuius né avevano ricevuto documentazione circa il loro contributo alle spese straordinarie dell'immobile.
Le attrici chiedevano dunque la divisione dei beni ereditari ed il riconoscimento di una indennità in relazione all'occupazione dell'immobile di Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5 da parte di . Parte_1
Le attrici chiedevano la divisione e la vendita dei beni mobili ed immobili.
2.Ritualmente costituitasi esponeva che la defunta madre Parte_1
era proprietaria anche dell'arredamento dei due immbili Roccavignale
(SV), via delle Scuole, 44 e via delle Scuole, 36, intestati alle
5 due figlie di cui vanamente la convenuta aveva chiesto da anni (dal
2003) la divisione alle nipoti.
L'immobile di Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5 era intestato a (4/12) e alle due figlie, (4/12) e Persona_2 Parte_1 Per_3
(4/12), alla quale ultima erano succedute in via ereditaria,
[...]
ed nella quota di due dodicesimi ciascuna . CP_1 CP_2
Quindi l'immobile per un mezzo era proprietà della convenuta e per un quarto ciascuna delle due attrioci.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda di corrispondere un canone di locazione in quanto le due attrici erano convissute insieme ai genitori presso la nonna nel periodo in cui i genitori erano disoccupati.
aveva dovuto anticipare una serie di spese ed il rimborso Parte_1
per le dichiarazioni dei redditi paasati non era stato ancora corrisposto.
In via riconvenzionale la convenuta (che sostiene nelle Parte_1
sue difese essere una eccezione riconvenzionale) chiedeva la divisione dell'immobile di Genova Via San Bartolomeo del Fossato,
127/5 sia in relazione alla comproprietà ereditaria sia in relazione alla comproprietà non ereditaria con atrribuzione della proprietà
dell'immobile.
La non risulta dagli atti presenti in via telematica che abbia Pt_1
depositato memoria ex art. 183,6° comma n.1.
Nella memoria ex art. 183,6° comma n. 2 c.p.c. depositava documentazione per provare che la famiglia delle attrici aveva convissuto per anni con la de cuius.
Nella memoria, di complessive di due pagine si legge altresì “ Si
precisa, inoltre, che successivamente la famiglia ha CP_2
acquistato, prima ancora di trasferirvisi,l'immobile di loro
6 proprietà, in cui tuttora risiede il padre, senza stipulare un mutuo.”
Nella terza memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 formulava per la prima volta una domanda di collazione di un immobile in Genova che a suo dire era stato oggetto di una donazione indiretta.
Si legge infatti in detta memoria: “ La presente difesa indica a
prova contraria lo svolgimento delle prove costituende ritenute
necessarie, ammissibili e rilevanti ai fini della ricostituzione della massa ereditaria con la collazione del bene immobile e dei beni mobili siti in Genova, via San Martino, 13/15, ai sensi dell'art.724 c.c., quali: l'ordine di esibizione dell'atto di acquisto stipulatonel 1980 dai Sigg.ri e Persona_4 Per_3
dell'immobile sito in Genova, via San Martino, 13/15, in possesso
delle controparti e/o del padre delle medesime, l'eventualerichiesta
di informazioni alla pubblica amministrazione ex art.213 c.p.c. per
la verifica della proprietà e dell'assenza di pesi ed ipoteche al momento
dell'acquisto, l'esibizione dei beni mobili sottratti dalle
controparti ex art.210 c.p.c., ai fini della loro valutazione, la
nomina di un consulente tecnico d'ufficio che proceda alla
valutazione dell'immobile sito in Genova, via San Martino, 13/15 .
“
3.Era nominato un consulente tecnico di ufficio che valutava l'immobile sito in Genova Via San Bartolomeo del Fossato in Euro
145.725,00.
L'immobile ove era sito l'appartamento era urbanisticamente non regolare ed era sanabile con il pagamento dell'importo di Euro
1.888,10 mentre le opere interne difformi erano sanabili con la spesa di Euro 2.314,70.
7 Il consulente tecnico di ufficio era incaricato di effettuare le pratiche di sanatoria che erano depositate e si era in attesa dell'approvazione comunale della sanatoria.
Il consulente tecnico di ufficio accertava che aveva Pt_1
sostenuto € 6.975,34 per il mantenimento dell'immobile mentre le due attrici avevano contribuito con € 1343,43 ed € 1324,93.
Il valore locativo di appartamento e posto auto era quantifictao in
Euro 520,00 mensile.
Il valore dei beni mobili presenti era quantificato in Euro 3.720,00.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1279 del 27 maggio 2023:
-respingeva la domanda di collazione dell'altro appartamento in
Genova Via San Martino in quanto rieteneva non formulata la necessaria domanda di accertamento della donazione indiretta di tale immobile;
-preso atto della richiesta di assegnazione dell'immobile di Via San
Bartolomeo del Fossato da parte di assegnava alla stessa Parte_1
l'immobile disponendo a suo carico il versamento di un conguaglio di Euro € 72.710,01, dedotte le spese anticipate da per Parte_1
spese pari ad Euro 152,49 ;
-provvedeva alla diviisone dei beni mobili assegnando dei beni indicati in dispositivo alle attrici ed i residui beni alla convenuta;
-condannava a versare a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
€ 7.540,00, per l'occupazione .
5. proponeva appello contro la sentenza sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale di Genova a non provvedere alla collazione del bene immobile sito in Genova, Via San Martino, 13/15 formulata
8 a partire dalla memoria ex art.183,6° comma, n.
2. e che comunque non necessitiva di una domanda espressa.
Secondo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale in relazione all'mmobile di Via San
Bartolomeo del Fossato a sommare le quote di proprietà ereditaria e le quote di proprietà indivisa.
Terzo motivo di appello
La sentenza aveva ampliato il petitum e la causa petendendi in quanto le attrici avevano chiesto la divisione solo dei beni ereditari e non in comproprietà.
Quarto motivo di appello.
L'appellante domandava il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio sia perché non aveva esaminato l'immobile di Genova Via San
Martino 13/15 da portare in collazione sia per avere mal calcolato le quote dell'immobile in Via Sann Bartolomeo del Fossato e di averne mal calcolato il valore in quanto l'immobile non era libero ma occupato dalla . Pt_1
Quinto motivo di appello
Parte appellante rinunciava all'assegnazione dell'immobile e ne chiedeva la messa in vendita, come chiesto anche dalle due appellate in primo grado.
Sesto motivo di appello.
Dopo la morte della de cuius le due appellate avevano dichiarato di non essere interessate ad utilizzare l'immobile di Via San Bartolomeo
esssendo entrambe residenti a [...].
Non si vedeva quindi perché dovesse pagare una indennità per l'occupazione dell'immobile.
Settimo motivo di appello.
9 La divisione dei beni mobili non era equa e rinunciava all'assegnazione dei beni a lei assegnati mentre chiedeva l'attribuzione dei seguenti beni mobili:
-album foto di valore 0 alle foto n°31-32, libreria con un ripiano di
-valore 0 alla foto n°9, cannocchiale di valore 0 alla foto n°27,
-macchina fotografica CO di valore 0 alla foto n°19,
-poltrona in pelle e legno di valore 0 alla foto n°22, letto griglia singolo senza comodino di valore 0;
-alla foto n°44, mobiletto con sopra TV e registratore non funzionante di valore 0 alla foto n°10,
-vetrinetta con due ripiani noce/vetro di valore 0alle foto n°13 e
14, barometro a parete in legno/ottone di valore 0
-alla foto n°26, paralume legno/stoffa di valore €10,00 alla foto n°15,
-portacandele quattro bracci di valore €10,00 alla foto n°16, contenuto cristalliera di valore €100,00 alla foto n°8,
-contenuto tavola di valore €75,00 alla foto n°13, -collana con ciondolo porta foto oro di valore €700,00 alla foto n°41,
-fisarmonica piccola Stradella di valore €200,00 alle foto n°57,58,59,60.
Chiedeva che le spese di sgombero fossero divise al 50%.
Ottavo motivo di appello
La condanna della al pagamento delle spese processuali era Pt_1
errata in quanto non vi era stata una sua vera soccombenza
6. e si costituivano chiedendo la Controparte_2 CP_1
dichiarazione di inammissibiliotà dell'appello ex art. 342 c.c., nel merito il rigetto dell'appello e in via riconvenzionale che fosse aumentata l'indennità di occupazione da pagare.
10 Le appellate confermavano la correttezza della decisione di primo grado , osservavano che la rinuncia all'assegnazione costituiva un fatto nuovo in appello inammissibile, ribadivano che la dopo Pt_1
la morte della nonna avevano sempre impedito loro di accedere alla cas di Via San Bartolomeo del Fosstao.
In via riconvenzionale chiedevano che l'indennità fosse aumentata senza specificare il motivo.
Era inammissibile la rinuncia alla mobilia ereditaria. Come era egualmente una domanda nuova era il disporsi lo sgombero della casa con divisione a metà delle spese di sgombero.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al colleggio all'udienza del 10 ottobre 2024 e successivamente parzialmente decisa in camera di consiglio.
7. La Corte di appello di Genova con sentenza parziale così decideva:
“Respinge i motivi di appello primo , secondo, terzo, quarto, sesto ed ottavo.
Respinge l'appello incidentale proposto da e CP_1 [...]
. CP_2
In accoglimento del quinto motivo di appello prende atto della
rinuncia dell'appellante alla richiesta di assegnazione
dell'immobile sito in Genova Via San Bartolomeo del Fossato.
Rimette la causa in istruttoria davanti al Consigliere Istruttore
con separata ordinanza per tentare una conciliazione sia
sull'attribuzione o la vendita del bene immobile in Genova Via San
Bartolomeo del fossato sia sulla divisione dei beni mobili.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello incidentale è stato
interamente rigettato.”
11 In estrema sintesi la Corte:
-riteneva inammissibile in quanto tardiva la domanda di accertamento che la compravendita dissimulava una donazione e della collazione di un altro immobile, che risultava acquistato dai genitori delle appellate (primo motivo di appello);
-riteneva che il Tribunale non fosse andato ultra petita in quanto la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria sull'immobile oggetto di causa era stato formulati dall'appellante stessa (secondo e terzo motivo di appello);
-dichiarava che essendo occupato solo dalla comproprietaria appellante l'immobile oggetto di divisione dovesse essere valutato come libero, non essendoci diritti o occupazioni di terzi e che la valutazione fatta dal consulente tecnico di ufficio era corretta
(quarto motivo di appello);
-dichiarava corretta la decisione del Tribunale di prevedere la corresponsione di una indennità di occupazione (sesto motivo di appello) e corretta la sua quantificazione respingendo l'appello incidentale che ne chiedeva l'aumento;
-dichiarava che la valutazione del Tribunale sulla soccombenza e sulla condanna alle spese era corretta (ottavo motivo di appello);
-riteneva ammissibile la rinuncia all'assegnazione dlel'immobile formulata dall'appellante in appello (quinto motivo di appello);
8.La causa era rimessa sul ruolo per vedere se era possibile raggiungere un accordo sulla divisione sia dei beni mobili che di quelli immobili risparmiando alle parti tempo , spese e perdita del valore di realizzo dell'immobile in caso di vendita all'asta.
Il tentativo di conciliazione, cui nessuna delle parti si presentava personalmente ma erano presenti solo i difensori, non riusciva e la
12 causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
8.Tutte le questioni oggetto di decisione della sentenza parziale non deveono essere trattate in questa sede in quanto già definite.
Data la rinuncia da parte dell'appellante all'assegnazione Parte_1
dell'immobile oggetto di causa e la mancanza di interesse all'assegnaizone da parte delle due appellate e CP_1 [...]
, si deve disporre la messa in vendita dell'immobile e si CP_2
deve rimettere la causa in istruttoria per lo svolgimento delle operazioni di vendita.
Per quanto riguarda invece la divisione dei beni mobili si deve osservare che la divisione fatta dal Tribunale si basava sul presupposto che la rimanesse nell'immobile come si legge in Pt_1
un passo della motivazione:
“Quanto ai beni mobili di proprietà della de cuius, tenuto conto della stima allegata sub M alla consulenza tecnica d'ufficio, non
contestata dalle parti, viene accertato che il loro valore è di
complessivi € 3.720,00 (pari ad € 1.860,00 per ciascuna delle due
parti).
Per quanto riguarda la suddivisione di tali beni mobili, sia le
attrici che la convenuta hanno manifestato delle preferenze
nell'attribuzione di alcuni oggetti, formulando sul punto delle
proposte transattive, che tuttavia non sono state accettate dalla
controparte. Per esigenze di economia processuale e vista anche la
stima relativamente modesta di tali beni, è preferibile procedere
alla loro assegnazione diretta. Per cui, tenuto conto che gli arredi
dell'abitazione, dal momento del decesso della de cuius, sono in uso
esclusivo di , si ritiene preferibile attribuirli in linea Parte_1
13 tendenziale alla convenuta. Alle attrici vengono dunque assegnati,
oltre agli oggetti già a loro mani, valutati in complessivi € 15,00
(allegato M da f. 61 a f. 64), i seguenti beni per un valore
complessivo di € 1.860,00:… “
Tale valutazione, corretta al momento della decisione, non può essere più mantenuta ora che la ha rinunciato all'assegnazione Pt_1
dell'immobile.
La ha avanzato una proposta di divisione dei beni mobili che Pt_1
ripartisce in quote eguali i beni aventi un qualche valore ed i beni privi di valore.
Su questa proposta il difensore delle appellate in udienza riferiva che:
Visto che questa proposta di divisione dei beni mobil presa in sé
andava bene, salvo vincolarla ad un accordo generale, non vi sono pertanto ragioni , in assenza di proposte alternative specifiche,
di rigettare la proposta solo perché le parti non hanno raggiunto un accordo complessivo.
Deve pertanto essere disposta la divisione dei beni mobili come proposto da . Parte_1
Spese del grado di appello al definitivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
14 Non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 1279 del 27 maggio 2023
In relazione ai beni mobili attribuisce:
A : Parte_1
-Consolle ingresso € 100,00
-Lampadario vintage ingr. € 10,00
-Porta abiti ingr. € 80,00
-Metà contenuto cristalliera € 100,00
-Libreria con 1 ripiano € 15,00
-Metà serv. Caffè e tav. € 75,00
-Paralume legno e stoffa € 10,00
-Vasi e piatti in rame € 25,00
-Credenza in legno 5 ante sala € 100,00
-Mobili cucina € 380,00
-Porta candele 4 bracci € 10,00
-Lampadario cameretta € 20,00
-Lampadario cucina € 30,00
-Lampadario bagno boccia € 5,00
-Fisarmonica Stradella € 200,00
-Collana con ciondolo oro € 700,00
-Mobiletto sala con TV (f.10)
-Vetrinetta con 2 rip. noce-vetro (f.13-14)
-Polaroid (f.20)
-Colonna in legno a torciglione (f.25)
-Poltrona pelle e legno (f.22)
-Canocchiale (f.27)
-Registratore Geloso (f.30)
-Letto singolo senza comodino (f.44)
15 -Album foto (f.31,32)
-Mobile toeletta cameretta (f.43)
-Mantellina (f.63)
-Lavatrice (f.50)
A e CP_1 Controparte_2
-Vetrinetta in noce cristalliera € 120,00
-Tavolino in noce € 20,00
-N°2 quadri € 30,00 Persona_5
-Metà contenuto cristalliera € 100,00
-Mobiletto in legno 3 cass.1 rip.€ 20,00
-Metà serv. Caffè e tav. € 75,00
-Lampadario tipo Murano € 30,00
-Bilancia con stadera € 30,00
-Guardaroba 6 ante camera € 25,00
-Comò in legno camera € 150,00
-Tavolo rotondo cm.150 € 150,00
-Lampadario gocce camera € 50,00
-Letto ottone e due comodini € 75,00
-Macchina da cucire Singer € 30,00
-Fisarmonica Dallapè € 700,00
-Vera d'oro € 200,00
-Orecchini ed anello € 40,00
-Quadro (€5)
- Cornice arg.(€10) € 15,00
-6 sedie sala (f.6)
-Piccoli quadri a parete s.v. (f.12)
-Macchina fotografica CO (f.19)
-Libreria con letto a scomparsa (no foto)
-2 poltrone in tessuto (f.22-23)
16 -Strumento basso (f.18)
-Barometro a parete (f.26)
-Letto antidecubito (f.38)
-2 sedie seduta in stoffa (f.40)
-Comodino cameretta (f.44)
-Portafoto in plexiglass (f.64)
-Bomboniere in argento (no foto)
Dispone la messa in vendita dell'appartamento sito in Genova, via
San Bartolomeo del Fossato, distinto dal civico 127 e dall'interno
5 e relativa pertinenza così risultante al catasto: Comune di
Genova - Sez. Urbana GEA - Foglio 16 , particella 280 subalterno 2
, Via San Bartolomeo del Fossato n. 127 -Piano Terreno , Z.C 1 ,
Categoria A/3 , Classe 2 , Consistenza vani 6 ,Superficie totale mq.
99 , Superficie totale escluse aree scoperte mq. 97 , Rendita €
728,20 .
Rimette la causa in istruttoria per le operazioni di vendita come da separata ordinanza.
Spese del giudizio di appello al definitivo.
Genova lì 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divisione di comunione ereditariua e di comunione ordinaria.
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Santo, come da Parte_1
mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
e rappresentate e difese dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Carla Zanelli , presso il cui studio sito in Savona Corso Italia
18/7 sono elettivamente domiciliate, come da mandato in atti
-Appellate -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Il procuratore di parte appellante precisa le proprie conclusioni come di seguito ritrascritte:
1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza N°1279/2023 del Tribunale Civile di Genova, pubblicata il
27/05/2023, Rep. N°1452/2023 del 27/05/2023 ed accogliendo pienamente la domanda attorea così disporre: accertare e dichiarare la divisione ereditaria ex art. 713 C.C. dei beni mobili e del bene immobile siti in Genova, Via San Bartolomeo del Fossato, 127/5, con la rinuncia dell'appellante all'attribuzione dell'immobile, previo ordine a e a di ricostituzione della CP_1 Controparte_2
massa ereditaria come indicato in memoria ex art.183, VI comma, n.3
C.p.c., comprendendo altresì gli importi a debito dell'eredità non versati, ai sensi degli artt. 752 e 754 C.C., compresi di svalutazione monetaria ed interessi di legge, secondariamente,
disporre il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado ex art. 345 c.p.c.. Il tutto con vittoria nelle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA di legge.
Si dichiara, inoltre di non accettare il contraddittorio su domande nuove o diversamente formulate e su quelle irrituali e/o tardive avanzate dalla difesa delle controparti negli atti e verbali depositati e depositandi sino all'emissione della sentenza definitiva. .”
Per le appellate:
“Le appellate così precisano le proprie conclusioni sulla parte del giudizio non oggetto di Sentenza parziale: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reiette; previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito;
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i
motivi di cui agli atti difensivi ed a verbale di udienza del 17
febbraio 2025;
2 In via principale:
1) Respingere l'avversaria impugnazione di in quanto Parte_1
infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza n. 1279/2023 emessa dal Tribunale di Genova
in data 27 maggio 2023 ed in pari data depositata in Cancelleria, e
notificata all'appellante il 29 maggio 2023, in quanto immune da
vizi, per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni
mobili mediante l'attribuzione a ciascuna delle parti di quelli
individuati nel punto n. 5 pag. 10 della Sentenza del Tribunale di
Genova n. 1279/2023 (e nell'allegato M alla CTU), da intendersi
confermata;
In subordine: preso atto della rinuncia all'assegnazione formulata da parte appellante con il quinto motivo di appello e reiterata
all'udienza conciliativa del 17 febbraio 2025:
1) Accertare e dichiarare il diritto delle attrici ed CP_2
ad ottenere la divisione giudiziale della massa CP_1
ereditaria e non, così come determinata ed individuata in corso di
causa del primo grado di giudizio giusta progetto divisionale
contenuto nella CTU depositata il 12 settembre 2022 dal Geom. Per_1
per gli immobili ed i beni mobili e, per l'effetto:
[...]
2) Accertata l'indivisibilità dell'immobile sito in Genova Via San
Bartolomeo del Fossato n. 127/5 (individuato al NCEU del Comune di
Genova al foglio 16, part. 280, sub 2) comprensivo di pertinenze,
ordinare la vendita di detti beni immobili ai sensi dell'art. 788
c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere
alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle
rispettive quote - 1/4 a ciascuna delle appellate ed CP_2
3 ed a 2/4 all'appellante - delle CP_1 Parte_1
comproprietarie;
In ogni caso: In accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare la parte appellante al Parte_1
pagamento di una somma di denaro di € 8,6 (o in altra ritenuta
congrua dalla Corte), per ogni giorno di ulteriore ritardo
nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla sentenza emessa dal
Tribunale di Genova n. 1279/2023, con decorrenza dalla data di
deposito della sentenza di primo grado (27 maggio 2023), ovvero dalla
data che la Corte riterrà equa, fino all'effettivo adempimento degli
obblighi pendenti (consegna dei beni mobili, effettiva assegnazione
e/o rilascio dell'immobile da parte di . Il tutto con Parte_1
vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, oltre
accessori di legge”.
***
In via istruttoria:
Si insiste pertanto per l'accoglimento:
1) della domanda di divisione giudiziale della massa ereditaria e non, così come determinata ed individuata in corso di causa del primo grado di giudizio, giusta progetto divisionale contenuto nella CTU
depositata il 12 settembre 2022 dal Geom. per gli Persona_1
immobili, ed individuata nel punto n. 5 della Sentenza del Tribunale
di Genova n. 1279/2024 (e nell'allegato M alla CTU) per i beni mobili, con delega ad un professionista per le operazioni di vendita degli immobili e di consegna dei beni mobili.
2) della domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art 69
cpc fino a quando non adempirà agli obblighi pendenti: Parte_1
- consegna dei beni mobili di cui al punto 5 della Sentenza Trib.
Genova n. 1279/2024 (e allegato M alla CTU);
4 - cessazione dell'occupazione esclusiva dell'immobile e delle relative pertinenze oggetto di causa o per effettiva assegnazione,
con pagamento del conguaglio, o per effettivo rilascio. “
IN FATTO E DIRITTO
1.In data 8 marzo 2019 decedeva lasciando come eredi Persona_2
ab intestato la figlia e le nipoti e Parte_1 Controparte_2 [...]
, figlie della figlia premorta CP_1 Per_3
era proprietaria per un terzo dell'appartamento sito CP_3
in Genova Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5 , un secondo terzo era di proprietà di e l' ultimo terzo di Parte_1 Controparte_2
ed . CP_1
Con atto di citazione del 2020 ed citavano Controparte_2 CP_1
in giudizio la zia esponendo che la convenuta si era Pt_1
trasferita nell'immobile di Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5,
di cui le attrici avevano sempre avuto le chiavi, occupandolo e rifiutandosi di dividere i beni mobili ivi presenti tranne qualche oggetto senza valore.
Le due attrici lamentavano inoltre che erano state tenute all'oscuro sui conti correnti della de cuius né avevano ricevuto documentazione circa il loro contributo alle spese straordinarie dell'immobile.
Le attrici chiedevano dunque la divisione dei beni ereditari ed il riconoscimento di una indennità in relazione all'occupazione dell'immobile di Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5 da parte di . Parte_1
Le attrici chiedevano la divisione e la vendita dei beni mobili ed immobili.
2.Ritualmente costituitasi esponeva che la defunta madre Parte_1
era proprietaria anche dell'arredamento dei due immbili Roccavignale
(SV), via delle Scuole, 44 e via delle Scuole, 36, intestati alle
5 due figlie di cui vanamente la convenuta aveva chiesto da anni (dal
2003) la divisione alle nipoti.
L'immobile di Via San Bartolomeo del Fossato n. 127/5 era intestato a (4/12) e alle due figlie, (4/12) e Persona_2 Parte_1 Per_3
(4/12), alla quale ultima erano succedute in via ereditaria,
[...]
ed nella quota di due dodicesimi ciascuna . CP_1 CP_2
Quindi l'immobile per un mezzo era proprietà della convenuta e per un quarto ciascuna delle due attrioci.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda di corrispondere un canone di locazione in quanto le due attrici erano convissute insieme ai genitori presso la nonna nel periodo in cui i genitori erano disoccupati.
aveva dovuto anticipare una serie di spese ed il rimborso Parte_1
per le dichiarazioni dei redditi paasati non era stato ancora corrisposto.
In via riconvenzionale la convenuta (che sostiene nelle Parte_1
sue difese essere una eccezione riconvenzionale) chiedeva la divisione dell'immobile di Genova Via San Bartolomeo del Fossato,
127/5 sia in relazione alla comproprietà ereditaria sia in relazione alla comproprietà non ereditaria con atrribuzione della proprietà
dell'immobile.
La non risulta dagli atti presenti in via telematica che abbia Pt_1
depositato memoria ex art. 183,6° comma n.1.
Nella memoria ex art. 183,6° comma n. 2 c.p.c. depositava documentazione per provare che la famiglia delle attrici aveva convissuto per anni con la de cuius.
Nella memoria, di complessive di due pagine si legge altresì “ Si
precisa, inoltre, che successivamente la famiglia ha CP_2
acquistato, prima ancora di trasferirvisi,l'immobile di loro
6 proprietà, in cui tuttora risiede il padre, senza stipulare un mutuo.”
Nella terza memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 formulava per la prima volta una domanda di collazione di un immobile in Genova che a suo dire era stato oggetto di una donazione indiretta.
Si legge infatti in detta memoria: “ La presente difesa indica a
prova contraria lo svolgimento delle prove costituende ritenute
necessarie, ammissibili e rilevanti ai fini della ricostituzione della massa ereditaria con la collazione del bene immobile e dei beni mobili siti in Genova, via San Martino, 13/15, ai sensi dell'art.724 c.c., quali: l'ordine di esibizione dell'atto di acquisto stipulatonel 1980 dai Sigg.ri e Persona_4 Per_3
dell'immobile sito in Genova, via San Martino, 13/15, in possesso
delle controparti e/o del padre delle medesime, l'eventualerichiesta
di informazioni alla pubblica amministrazione ex art.213 c.p.c. per
la verifica della proprietà e dell'assenza di pesi ed ipoteche al momento
dell'acquisto, l'esibizione dei beni mobili sottratti dalle
controparti ex art.210 c.p.c., ai fini della loro valutazione, la
nomina di un consulente tecnico d'ufficio che proceda alla
valutazione dell'immobile sito in Genova, via San Martino, 13/15 .
“
3.Era nominato un consulente tecnico di ufficio che valutava l'immobile sito in Genova Via San Bartolomeo del Fossato in Euro
145.725,00.
L'immobile ove era sito l'appartamento era urbanisticamente non regolare ed era sanabile con il pagamento dell'importo di Euro
1.888,10 mentre le opere interne difformi erano sanabili con la spesa di Euro 2.314,70.
7 Il consulente tecnico di ufficio era incaricato di effettuare le pratiche di sanatoria che erano depositate e si era in attesa dell'approvazione comunale della sanatoria.
Il consulente tecnico di ufficio accertava che aveva Pt_1
sostenuto € 6.975,34 per il mantenimento dell'immobile mentre le due attrici avevano contribuito con € 1343,43 ed € 1324,93.
Il valore locativo di appartamento e posto auto era quantifictao in
Euro 520,00 mensile.
Il valore dei beni mobili presenti era quantificato in Euro 3.720,00.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1279 del 27 maggio 2023:
-respingeva la domanda di collazione dell'altro appartamento in
Genova Via San Martino in quanto rieteneva non formulata la necessaria domanda di accertamento della donazione indiretta di tale immobile;
-preso atto della richiesta di assegnazione dell'immobile di Via San
Bartolomeo del Fossato da parte di assegnava alla stessa Parte_1
l'immobile disponendo a suo carico il versamento di un conguaglio di Euro € 72.710,01, dedotte le spese anticipate da per Parte_1
spese pari ad Euro 152,49 ;
-provvedeva alla diviisone dei beni mobili assegnando dei beni indicati in dispositivo alle attrici ed i residui beni alla convenuta;
-condannava a versare a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
€ 7.540,00, per l'occupazione .
5. proponeva appello contro la sentenza sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale di Genova a non provvedere alla collazione del bene immobile sito in Genova, Via San Martino, 13/15 formulata
8 a partire dalla memoria ex art.183,6° comma, n.
2. e che comunque non necessitiva di una domanda espressa.
Secondo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale in relazione all'mmobile di Via San
Bartolomeo del Fossato a sommare le quote di proprietà ereditaria e le quote di proprietà indivisa.
Terzo motivo di appello
La sentenza aveva ampliato il petitum e la causa petendendi in quanto le attrici avevano chiesto la divisione solo dei beni ereditari e non in comproprietà.
Quarto motivo di appello.
L'appellante domandava il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio sia perché non aveva esaminato l'immobile di Genova Via San
Martino 13/15 da portare in collazione sia per avere mal calcolato le quote dell'immobile in Via Sann Bartolomeo del Fossato e di averne mal calcolato il valore in quanto l'immobile non era libero ma occupato dalla . Pt_1
Quinto motivo di appello
Parte appellante rinunciava all'assegnazione dell'immobile e ne chiedeva la messa in vendita, come chiesto anche dalle due appellate in primo grado.
Sesto motivo di appello.
Dopo la morte della de cuius le due appellate avevano dichiarato di non essere interessate ad utilizzare l'immobile di Via San Bartolomeo
esssendo entrambe residenti a [...].
Non si vedeva quindi perché dovesse pagare una indennità per l'occupazione dell'immobile.
Settimo motivo di appello.
9 La divisione dei beni mobili non era equa e rinunciava all'assegnazione dei beni a lei assegnati mentre chiedeva l'attribuzione dei seguenti beni mobili:
-album foto di valore 0 alle foto n°31-32, libreria con un ripiano di
-valore 0 alla foto n°9, cannocchiale di valore 0 alla foto n°27,
-macchina fotografica CO di valore 0 alla foto n°19,
-poltrona in pelle e legno di valore 0 alla foto n°22, letto griglia singolo senza comodino di valore 0;
-alla foto n°44, mobiletto con sopra TV e registratore non funzionante di valore 0 alla foto n°10,
-vetrinetta con due ripiani noce/vetro di valore 0alle foto n°13 e
14, barometro a parete in legno/ottone di valore 0
-alla foto n°26, paralume legno/stoffa di valore €10,00 alla foto n°15,
-portacandele quattro bracci di valore €10,00 alla foto n°16, contenuto cristalliera di valore €100,00 alla foto n°8,
-contenuto tavola di valore €75,00 alla foto n°13, -collana con ciondolo porta foto oro di valore €700,00 alla foto n°41,
-fisarmonica piccola Stradella di valore €200,00 alle foto n°57,58,59,60.
Chiedeva che le spese di sgombero fossero divise al 50%.
Ottavo motivo di appello
La condanna della al pagamento delle spese processuali era Pt_1
errata in quanto non vi era stata una sua vera soccombenza
6. e si costituivano chiedendo la Controparte_2 CP_1
dichiarazione di inammissibiliotà dell'appello ex art. 342 c.c., nel merito il rigetto dell'appello e in via riconvenzionale che fosse aumentata l'indennità di occupazione da pagare.
10 Le appellate confermavano la correttezza della decisione di primo grado , osservavano che la rinuncia all'assegnazione costituiva un fatto nuovo in appello inammissibile, ribadivano che la dopo Pt_1
la morte della nonna avevano sempre impedito loro di accedere alla cas di Via San Bartolomeo del Fosstao.
In via riconvenzionale chiedevano che l'indennità fosse aumentata senza specificare il motivo.
Era inammissibile la rinuncia alla mobilia ereditaria. Come era egualmente una domanda nuova era il disporsi lo sgombero della casa con divisione a metà delle spese di sgombero.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al colleggio all'udienza del 10 ottobre 2024 e successivamente parzialmente decisa in camera di consiglio.
7. La Corte di appello di Genova con sentenza parziale così decideva:
“Respinge i motivi di appello primo , secondo, terzo, quarto, sesto ed ottavo.
Respinge l'appello incidentale proposto da e CP_1 [...]
. CP_2
In accoglimento del quinto motivo di appello prende atto della
rinuncia dell'appellante alla richiesta di assegnazione
dell'immobile sito in Genova Via San Bartolomeo del Fossato.
Rimette la causa in istruttoria davanti al Consigliere Istruttore
con separata ordinanza per tentare una conciliazione sia
sull'attribuzione o la vendita del bene immobile in Genova Via San
Bartolomeo del fossato sia sulla divisione dei beni mobili.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello incidentale è stato
interamente rigettato.”
11 In estrema sintesi la Corte:
-riteneva inammissibile in quanto tardiva la domanda di accertamento che la compravendita dissimulava una donazione e della collazione di un altro immobile, che risultava acquistato dai genitori delle appellate (primo motivo di appello);
-riteneva che il Tribunale non fosse andato ultra petita in quanto la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria sull'immobile oggetto di causa era stato formulati dall'appellante stessa (secondo e terzo motivo di appello);
-dichiarava che essendo occupato solo dalla comproprietaria appellante l'immobile oggetto di divisione dovesse essere valutato come libero, non essendoci diritti o occupazioni di terzi e che la valutazione fatta dal consulente tecnico di ufficio era corretta
(quarto motivo di appello);
-dichiarava corretta la decisione del Tribunale di prevedere la corresponsione di una indennità di occupazione (sesto motivo di appello) e corretta la sua quantificazione respingendo l'appello incidentale che ne chiedeva l'aumento;
-dichiarava che la valutazione del Tribunale sulla soccombenza e sulla condanna alle spese era corretta (ottavo motivo di appello);
-riteneva ammissibile la rinuncia all'assegnazione dlel'immobile formulata dall'appellante in appello (quinto motivo di appello);
8.La causa era rimessa sul ruolo per vedere se era possibile raggiungere un accordo sulla divisione sia dei beni mobili che di quelli immobili risparmiando alle parti tempo , spese e perdita del valore di realizzo dell'immobile in caso di vendita all'asta.
Il tentativo di conciliazione, cui nessuna delle parti si presentava personalmente ma erano presenti solo i difensori, non riusciva e la
12 causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
8.Tutte le questioni oggetto di decisione della sentenza parziale non deveono essere trattate in questa sede in quanto già definite.
Data la rinuncia da parte dell'appellante all'assegnazione Parte_1
dell'immobile oggetto di causa e la mancanza di interesse all'assegnaizone da parte delle due appellate e CP_1 [...]
, si deve disporre la messa in vendita dell'immobile e si CP_2
deve rimettere la causa in istruttoria per lo svolgimento delle operazioni di vendita.
Per quanto riguarda invece la divisione dei beni mobili si deve osservare che la divisione fatta dal Tribunale si basava sul presupposto che la rimanesse nell'immobile come si legge in Pt_1
un passo della motivazione:
“Quanto ai beni mobili di proprietà della de cuius, tenuto conto della stima allegata sub M alla consulenza tecnica d'ufficio, non
contestata dalle parti, viene accertato che il loro valore è di
complessivi € 3.720,00 (pari ad € 1.860,00 per ciascuna delle due
parti).
Per quanto riguarda la suddivisione di tali beni mobili, sia le
attrici che la convenuta hanno manifestato delle preferenze
nell'attribuzione di alcuni oggetti, formulando sul punto delle
proposte transattive, che tuttavia non sono state accettate dalla
controparte. Per esigenze di economia processuale e vista anche la
stima relativamente modesta di tali beni, è preferibile procedere
alla loro assegnazione diretta. Per cui, tenuto conto che gli arredi
dell'abitazione, dal momento del decesso della de cuius, sono in uso
esclusivo di , si ritiene preferibile attribuirli in linea Parte_1
13 tendenziale alla convenuta. Alle attrici vengono dunque assegnati,
oltre agli oggetti già a loro mani, valutati in complessivi € 15,00
(allegato M da f. 61 a f. 64), i seguenti beni per un valore
complessivo di € 1.860,00:… “
Tale valutazione, corretta al momento della decisione, non può essere più mantenuta ora che la ha rinunciato all'assegnazione Pt_1
dell'immobile.
La ha avanzato una proposta di divisione dei beni mobili che Pt_1
ripartisce in quote eguali i beni aventi un qualche valore ed i beni privi di valore.
Su questa proposta il difensore delle appellate in udienza riferiva che:
Visto che questa proposta di divisione dei beni mobil presa in sé
andava bene, salvo vincolarla ad un accordo generale, non vi sono pertanto ragioni , in assenza di proposte alternative specifiche,
di rigettare la proposta solo perché le parti non hanno raggiunto un accordo complessivo.
Deve pertanto essere disposta la divisione dei beni mobili come proposto da . Parte_1
Spese del grado di appello al definitivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
14 Non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 1279 del 27 maggio 2023
In relazione ai beni mobili attribuisce:
A : Parte_1
-Consolle ingresso € 100,00
-Lampadario vintage ingr. € 10,00
-Porta abiti ingr. € 80,00
-Metà contenuto cristalliera € 100,00
-Libreria con 1 ripiano € 15,00
-Metà serv. Caffè e tav. € 75,00
-Paralume legno e stoffa € 10,00
-Vasi e piatti in rame € 25,00
-Credenza in legno 5 ante sala € 100,00
-Mobili cucina € 380,00
-Porta candele 4 bracci € 10,00
-Lampadario cameretta € 20,00
-Lampadario cucina € 30,00
-Lampadario bagno boccia € 5,00
-Fisarmonica Stradella € 200,00
-Collana con ciondolo oro € 700,00
-Mobiletto sala con TV (f.10)
-Vetrinetta con 2 rip. noce-vetro (f.13-14)
-Polaroid (f.20)
-Colonna in legno a torciglione (f.25)
-Poltrona pelle e legno (f.22)
-Canocchiale (f.27)
-Registratore Geloso (f.30)
-Letto singolo senza comodino (f.44)
15 -Album foto (f.31,32)
-Mobile toeletta cameretta (f.43)
-Mantellina (f.63)
-Lavatrice (f.50)
A e CP_1 Controparte_2
-Vetrinetta in noce cristalliera € 120,00
-Tavolino in noce € 20,00
-N°2 quadri € 30,00 Persona_5
-Metà contenuto cristalliera € 100,00
-Mobiletto in legno 3 cass.1 rip.€ 20,00
-Metà serv. Caffè e tav. € 75,00
-Lampadario tipo Murano € 30,00
-Bilancia con stadera € 30,00
-Guardaroba 6 ante camera € 25,00
-Comò in legno camera € 150,00
-Tavolo rotondo cm.150 € 150,00
-Lampadario gocce camera € 50,00
-Letto ottone e due comodini € 75,00
-Macchina da cucire Singer € 30,00
-Fisarmonica Dallapè € 700,00
-Vera d'oro € 200,00
-Orecchini ed anello € 40,00
-Quadro (€5)
- Cornice arg.(€10) € 15,00
-6 sedie sala (f.6)
-Piccoli quadri a parete s.v. (f.12)
-Macchina fotografica CO (f.19)
-Libreria con letto a scomparsa (no foto)
-2 poltrone in tessuto (f.22-23)
16 -Strumento basso (f.18)
-Barometro a parete (f.26)
-Letto antidecubito (f.38)
-2 sedie seduta in stoffa (f.40)
-Comodino cameretta (f.44)
-Portafoto in plexiglass (f.64)
-Bomboniere in argento (no foto)
Dispone la messa in vendita dell'appartamento sito in Genova, via
San Bartolomeo del Fossato, distinto dal civico 127 e dall'interno
5 e relativa pertinenza così risultante al catasto: Comune di
Genova - Sez. Urbana GEA - Foglio 16 , particella 280 subalterno 2
, Via San Bartolomeo del Fossato n. 127 -Piano Terreno , Z.C 1 ,
Categoria A/3 , Classe 2 , Consistenza vani 6 ,Superficie totale mq.
99 , Superficie totale escluse aree scoperte mq. 97 , Rendita €
728,20 .
Rimette la causa in istruttoria per le operazioni di vendita come da separata ordinanza.
Spese del giudizio di appello al definitivo.
Genova lì 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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