Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1600/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1600/2024, promossa con ricorso depositato il 16/04/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'avv. Gianluca Vissi
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in 21016 Luino (VA), piazza Aldo Moro n. 2 con l'avv. Gianluca Vissi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Luino (VA), in data 6 agosto 2002
(anno 2002, atto n. 22, parte I)
separati con sentenza n. 166/2024 del 24/06/2024 (passata in giudicato il 02/11/2024, v. documenti in atti).
con la seguente figlia maggiorenne:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/4/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/6/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 166/24 in data 24/6/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2/11/2024 la sentenza di separazione n. 602/2023 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9/1/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1) Nessuna previsione di contributo al mantenimento fra i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
2) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già bonariamente provveduto alla regolamentazione di ogni altra questione, patrimoniale e non, esistente fra gli stessi e di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro, rispetto a quanto contemplato nel ricorso.
* * * * * * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 6 agosto 2002, in
Luino (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino (anno
2002, atto n. 22, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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