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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4919/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AU Di DI Presidente relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...], il [...] (C.F. )) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, cpc, inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dagli avv.ti Nicoletta Pan (C.F. - indirizzo C.F._2
e IU D'QU (C.F. – Email_1 C.F._3 indirizzo , ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 loro studio, in Bassano del Grappa (VI), Via Orazio Marinali n. 91
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._4 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, cpc, inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'avv. Giorgia Cristofolini del Foro di Trento (C.F. – fax 0461/230559 – indirizzo CodiceFiscale_5 PEC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_3 Trento, Via Grazioli, 15
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate e in parte modificate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 13.03.2010, a GN (TN), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di GN al nr. 2, P. I, anno 2010; che, dalla loro unione, erano nati tre figli, (in data 23.05.2007), (in data Persona_1 Per_2 10.07.2010) e (in data 24.01.2019); che la loro separazione consensuale era stata omologata Per_3 con sentenza di data 26.11.2024 del Tribunale di Trento e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in GN (TN) il 13.03.2010; 2. I figli minori e Controparte_1 Parte_1 Per_2 Persona_4 vengono affidati entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione e residenza anagrafica assieme alla madre nell'immobile famigliare di sua proprietà sito in GN Via Gere 14, che viene quindi assegnato alla stessa. I genitori si impegnano a darsi reciprocamente aiuto per tutto ciò che riguarda la cura e l'assistenza dei minori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di con-vivenza; Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita, le parti si accordano secondo il seguente protocollo, da valersi anche quale piano genitoriale: Il signor terrà con sé i figli ed (quest'ultima con le precisazioni che CP_1 Per_4 Per_2 seguono) a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, fino alla domenica sera e una giornata infrasettimanale, che indicativamente di individua nel mercoledì, dall'uscita di scuola al mattino seguente, se possibile con pernotto. Durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, i minori trascorreranno con ognuno dei genitori, ad anni alterni, i periodi dal giorno 23 al 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro. Le vacanze di Pasqua, saranno suddivise a pari periodi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed una ulteriore settimana aggiuntiva sempre da concordate almeno un mese prima. Per quanto riguarda la figlia le parti Per_2 concordano che, attese le attuali difficoltà della minore a rapportarsi con il padre, allo stato sarebbe fonte di disagio attuare appieno il suddetto protocollo, concordando che lo stesso verrà pienamente attivato all'esito di un percorso di graduale riavvicinamento padre-figlia, per favorire il quale gli stessi genitori dichiarano di impegnarsi e collaborare, se necessario facendo ricorso ad un accompagnamento psicologico con il supporto dei Servizi sociali territoriali.
3. Quanto alla casa famigliare sita in GN, Via Gere 14, a modifica di quanto stabilito in sede di separazione, le parti concordano che il signor si trasferisca in altra abitazione a far data dal 1 novembre 2025, CP_1 mentre i figli rimarranno a vivere e residenti nella casa con la madre signora che ne Pt_1 riacquisterà piena disponibilità. Le parti si accordano affinchè il signor possa asportare dalla CP_1 casa famigliare e portare con sé i seguenti beni mobili: divano, specchio ingresso, TV salotto, frigo pozzetto, 1 anta armadio, materasso, mobile scarpiera ingresso, scaffalatura ripostiglio, parte di piatti, bicchieri, posate, utensili da cucina, biancheria, microonde, ombrellone esterno, tavola e panche esterne. Al momento del trasferimento in altro appartamento, inoltre, il signor potrà CP_1 asportare e portare con sé il letto presente nella camera della figlia Da ultimo, il signor Per_2 CP_1 asporterà dal garage dei genitori della signora dove sono ad oggi conservati, due stufe, una Pt_1
a legna e una a pellet e attrezzature varie di sua proprietà. La signora acconsente a che altre Pt_1 attrezzature e materiali di proprietà del signor attualmente depositati nel capanno esterno CP_1 della casa e in soffitta, rimangano ivi temporaneamente conservati con l'impegno del signor CP_1 di ritirarli, previo avviso di almeno una settimana. A fronte del rilascio della casa nella disponibilità della signora la stessa si impegna, entro e non oltre il 31.12.2025 a svincolare anche Pt_1 formalmente il signor dal impegno contrattuale relativo mutuo in essere con la Controparte_1 Banca Cassa Rurale Valsugana e Tesino nr. (doc. 9) a suo tempo stipulato PartitaIVA_1 per l'acquisto dell'abitazione di esclusiva proprietà della sig. trasmettendo la relativa Pt_1 documentazione liberatoria al signor entro la predetta data e dichiarandosi comunque quale CP_1 unico soggetto obbligato per le rate sia pregresse che in scadenza e per ogni altro onere connesso. Tutte le utenze domestiche, ora intestate alla sig.ra rimarranno in capo alla stessa, che ne Pt_1 assumerà gli oneri a far data dal 1 novembre 2025, mentre tutte le mensilità pregresse relative alle utenze della casa coniugale resteranno a carico esclusivo del sig. , che provvederà a saldare CP_1 gli importi dovuti con bonifico alla stessa. Il sig. si obbliga al trasferimento della residenza CP_1 entro e non oltre il 30.11.2025. 4. Quanto al mantenimento dei figli, le parti, dando atto che il figlio maggiorenne ha trovato occupazione lavorativa e può provvedere al suo mantenimento, Per_1 concordano che il signor contribuisca al mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_2 Per_4 versando entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, complessivi euro 200,00 alla signora (€ 100,00 per ciascun figlio), importo da rivalutare le Pt_1 annualmente con prima rivalutazione a partire dal 1.1.2027, in base agli indici ISTAT. Si precisa che tale importo è stato determinato alla stregua della attuale condizione economica del signor e CP_1 che nel caso in cui la stessa registri un sensibile miglioramento futuro, detto assegno verrà rivisto nel suo ammontare, tenuto conto anche degli importi percepiti dalla sig. a titolo di assegni Pt_1 pubblici a sostegno famigliare. Le spese straordinarie relative ai figli minori, verranno disciplinate in conformità a quanto previsto dalle linee guida del CNF 2017 che vengono allegate al presente ricorso sub. doc. 10, suddivise tra i genitori nella misura del 50%, previa presentazione e scambio della documentazione fiscale comprovante il relativo esborso per le relative detrazioni.
5. L'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale, o comunque altri contributi pubblici previsti a sostegno delle famiglie, attualmente percepiti dal sig. , il cui importo è pari ad Euro di circa CP_1 610,00 mensili, saranno richiesti e trattenuti per intero dalla signora a far data dal 1 Pt_1 novembre 2025. Al tal fine il sig. si impegna a recarsi presso gli uffici competenti per CP_1 procedere agli adempimenti necessari alla variazione del beneficiario dalla mensilità di novembre. Se i tempi richiesti per la variazione del beneficiario, per ragioni burocratiche, fossero superiori, il sig. si obbliga a versare, dalla mensilità di novembre 2025, l'intero importo percepito a titolo CP_1 di assegno provinciale e assegno unico universale nel conto corrente, già noto, della madre. I figli saranno posti fiscalmente a carico dei genitori al 50% ciascuno. 6 I cani di famiglia intestati al signor rimarranno nella casa famigliare e verranno trasferiti in proprietà alla signora la CP_1 Pt_1 quale provvederà al loro mantenimento economico e alla loro cura;
il signor si rende in ogni CP_1 caso disponibile ad tenerli con sè saltuariamente, previo accordo tra le parti.
7. Le parti confermano che il veicolo Fiat 600 Tg BZ638MP rimanga di proprietà e disponibilità del sig. che ha già CP_1 provveduto a rimborsare alla sig. la spesa sostenuta per le gomme, con la precisazione che Pt_1 tale autovettura sarà resa disponibile a beneficio del figlio , allorquando egli otterrà Persona_1 la patente di guida e sino a quando lo vorrà; dal momento della consegna dal padre a , Per_1 saranno a carico di quest'ultimo tutte le spese necessarie per la vettura (ed esempio bollo, assicurazione, revisioni e manutenzione).
8. Spese legali integralmente compensate”. Con note di trattazione scritta di data 25-11-2025, depositate in data 26-11-2025, le parti hanno confermato le superiori condizioni di divorzio, con le seguenti modifiche: “ - AL PUNTO 2 – TERZO CAPOVERSO : Il signor terrà con sé i figli ed (quest'ultima con le precisazioni che seguono) a CP_1 Per_4 Per_2 fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, fino alla domenica sera e la giornata infrasettimanale del venerdì nei fine settimana che spettano alla madre, dall'uscita di scuola al mattino seguente, con pernotto. Inoltre, in occasione dei ponti festivi il padre potrà vedere i figli in altri giorni previa comunicazione da inviare alla madre con dieci giorni di preavviso. Per quanto concerne la consegna al padre della terapia da somministrare a , la signora Per_4 si impegna a lasciare la terapia presso l'abitazione dei nonni materni dove il signor Pt_1 CP_1 potrà ritirarla per averla nei giorni in cui starà con lui. Per_4 Prosegue poi “Durante le vacanze di Natale…” AL PUNTO 3 QUARTO CAPOVERSO: La signora acconsente a che altre attrezzature e materiali di proprietà del signor Pt_1 CP_1 attualmente depositati nel capanno esterno della casa e in soffitta, rimangano ivi temporaneamente conservati con l'impegno del signor di ritirarli entro il 31.3.2026, dando congruo preavviso CP_1 di giorno e ora previsti per il ritiro che dovrà in ogni caso avvenire esclusivamente alla presenza della signora o di persona da lei delegata. Pt_1 Prosegue poi “A fronte del rilascio…..”
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024, con sentenza di data 26.11.2024 del Tribunale di Trento, depositata in data 27.11.2024 e passata in giudicato, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 29.10.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 28 ottobre 2025, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a GN (TN), in data 13.03.2010 (matrimonio trascritto nel Comune di GN al nr. 2, P. I, anno 2010) da , nata a [...]_1 (TN), il 20.09.1987 e , nato a [...], il [...], alle condizioni Controparte_1 riportate in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
AU Di DI