Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 7047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7047 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11533/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11533 del 2022, proposto da
R.C.S. - Radio Communication Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cavagna e Adriana Sara Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cavagna in Milano, via A. Anfossi n. 13;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di Himadri Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mossali e Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione X - Ispettorato Territoriale RD, del 19 luglio 2022, relativo alla “Richiesta riattivazione impianto Valcava 100.300 come da concessione n. 900046 e autorizzazione a seguito di ottimizzazione impianti del 27 febbraio 1996 CIRCOSTEL RD, prot. del 22/06/2022”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Himadri Limited;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. VI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. RCS - Radio Communication Services S.r.l., odierna ricorrente, in data 22 giugno 2022 ha presentato all’Ispettorato Territoriale RD del(l’allora) Ministero dello Sviluppo Economico un’istanza volta ad ottenere la riattivazione dell’impianto di Valcava, come da censimento n. 900046 e autorizzazione a seguito di ottimizzazione impianti del 27 febbraio 1996.
A sostegno dell’istanza, ha rappresentato quanto segue: « In data 23/03/2012, Radio RD, operante sulla fq. fm 100.300 MHz, dovendo ottemperare ad un provvedimento giurisdizionale favorevole all'emittente ATI S.r.l., operante sulla fq. fm. 100.400 MHz dal Grande Albergo di Varese, aveva provveduto a modificare provvisoriamente, dopo un travagliato periodo di ricorsi e controricorsi giudiziari, l'impianto in località Valcava, in Comune di Caprino Bergamasco, con autorizzazione ultima di codesto Ministero.
Con sentenza n. 1 del 3 gennaio 2018 del Tribunale di Milano […], ATI S.r.l. è stata dichiarata fallita. La stessa, peraltro, prima di fallire, nella piena consapevolezza della sua situazione di conclamata insolvenza, ebbe a cedere ad Himadri Ltd. tutte le proprie risorse radiofoniche con contratto del 29 dicembre 2015 […]. È noto altresì il rapporto parentale strettissimo tra i legali rappresentanti delle due società or ora ricordate. In ordine a tale cessione, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4776 del 3 giugno 2021 […], ne ha dichiarata la revoca; inoltre, in data 8 luglio 2021, i sig.ri OM HI e GA HI, nelle rispettive qualità di l.r.p.t. di ATI S.r.l. e Himadri Ltd., sono stati rinviati a giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta […].
Non va, inoltre, dimenticato che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11740/19 emessa in favore di Edizioni Radio S.a.s. […], titolare dell'emittente Radio Azzurra operante sulla fq. fm 100.500 MHz da Monte Mottarone, si è assicurata il diritto di imporre una riduzione della potenza trasmissiva di 33 dB rispetto alla potenza autorizzata di 1000 Watt di A.T.I. e Himadri Ltd. […].
Nell'ambito del procedimento civile già pendente dinnanzi al Tribunale di Bergamo R.G. n. 7207/2019, il CTU nominato, Ing. Franco Marotta, ha accertato la coerenza radioelettrica dell'impianto sito in Valcava di Radio RD attualmente operante, accertando, altresì, la assoluta inconsistenza delle pretese ex adverso sull'impianto di Radio RD […]. Il procedimento si è concluso col rigetto della pretesa di DR […]. La sentenza è passata in giudicato.
Tutto quanto sopra legittima Radio RD a ritenere cadutati tutti i diritti a suo tempo vantati ed ad oggi vantabili dal Fallimento ATI S.r.l. e/o da Himadri Ltd., con conseguente espansione e rivendicabilità del diritto potestativo di Radio RD di riattivare tutte le risorse radioelettriche di sua proprietà, a suo tempo sterilizzate in rispetto dei diritti delle e.p. sopra ricordate.
Non solo. In data 21.12.2021 è stata eseguita la sentenza [del Tribunale di Milano n. 11740/19] con riduzione della potenza trasmissiva di DR a 45 watt […] ».
Il Ministero, con nota prot. 92974 del 19 luglio 2022, ha ritenuto di non « dar seguito » alla richiesta perché:
« - la sentenza di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e art. 66 l.f. pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28.05.2021 RG 4776/2021, non è divenuta definitiva, essendo stata impugnata avanti alla Corte di Appello di Milano;
- in ogni caso, l’accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria non comporta la retrocessione delle concessioni alla cedente ATI S.r.l, in quanto l’azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio o traslativo, avendo come effetto tipico non già di travolgere l’atto pregiudizievole (nel caso di specie l’atto di cessione da ATI a Himadri) ma soltanto di determinarne l’inefficacia nei confronti dei soli creditori per consentirgli di esercitare sul bene l’eventuale azione esecutiva ».
I.1.1. Con ricorso notificato (al Ministero, quale Amministrazione intimata, e ad Himardi Limited, quale controinteressata) e depositato il 10 ottobre 2022, RCS è insorta in questa Sede avverso la richiamata decisione amministrativa, articolando una pluralità di censure (rubricate: « 1) Violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) Violazione artt. 97, comma 2; 113 e 120, comma 2 Cost.; 3) Violazione del diritto di difesa. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione e leale collaborazione; 4) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; 5) Eccesso di potere per illogicità nell’azione amministrativa; 6) Violazione dell’art. 28, comma 2°, del D. Lgs. n. 177/2005, oggi art. 15 D. Lgs. n. 208/2021; 7) Violazione ex art. 2909 cod. civ. del giudicato civile; 8) Violazione efficacia esecutiva delle sentenze ex art. 282 c.p.c. ») con cui ha lamentato, in sintesi, la lesione di ogni garanzia partecipativo-difensiva, un grave deficit motivazionale, il travisamento dei fatti e l’ingiustizia manifesta in virtù del complesso delle risultanze, di cui sarebbe stata sostanzialmente omessa ogni valutazione.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. La controinteressata Himadri Limited si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 9 novembre 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, essa ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato (che rappresenterebbe, invece, un atto endoprocedimentale meramente interlocutorio) e ne ha altresì contestato la fondatezza in fatto e in diritto.
I.2.2. Anche la ricorrente ha depositato uno scritto difensivo con cui ha ulteriormente ribadito le proprie ragioni (anche alla luce delle deduzioni della controinteressata) e insistito per la concessione di misure cautelari.
I.3. Con ordinanza n. 6885/2022 pubblicata il 10 novembre 2022, resa all’esito della menzionata camera di consiglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto del periculum in mora .
I.4. A seguito della definizione dell’incidente cautelare, si è costituito in resistenza anche il Ministero intimato.
I.5. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, in occasione della quale veniva disposto un differimento a quella del 13 marzo 2026 per esigenze di regolarizzazione di una produzione documentale; all’esito di quest’ultima udienza, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controinteressata.
Detta eccezione non è fondata in quanto, « secondo l’insegnamento della giurisprudenza, non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endo-procedimentali, che determinano lo sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprimono, tuttavia, la determinazione finale dell’Amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato, salvo, secondo una parte della giurisprudenza, che si tratti di atti di natura vincolata idonei ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva. In questa ottica fanno eccezione atti endoprocedimentali che assumano carattere di immediata lesività, come nel caso degli atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza (Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8272) » (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2026, n. 355).
Nella fattispecie in esame si rientra nell’evocata eccezione, avendo l’Amministrazione comunicato alla ricorrente che « non si procederà a dar seguito alla Vostra richiesta » (così l’atto impugnato): si è così determinato quell’arresto del procedimento attivato dal privato che lo legittima ad agire in sede giurisdizionale, proprio al fine di far valere l’illegittimità di detto arresto.
II.2. La considerazione che precede fa emergere non solo l’ammissibilità del ricorso, ma anche la sua fondatezza nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
II.2.1. Parte ricorrente avanza promiscuamente una serie di censure formali e procedimentali, dalle quali emerge un radicale difetto di motivazione dell’atto impugnato: esso si limita a rilevare la non definitività e comunque la natura dell’efficacia della sentenza n. 4776/2021 del Tribunale di Milano, ritenendo ciò ostativo a pronunciarsi sull’istanza della ricorrente.
Tale conclusione avrebbe potuto astrattamente risultare corretta qualora la ricorrente avesse direttamente basato la sua istanza sulla citata sentenza: così tuttavia in concreto non è, in quanto essa era stata di contro indicata – come incontestatamente affermato dalla stessa ricorrente – quale « mero fatto storico » (pag. 16 ricorso) volto ad offrire una più ampia e completa illustrazione della più ampia e complessa vicenda sottesa all’istanza.
II.2.2. Arrestandosi a questa prima valutazione (che non trova riscontro, prima ancora che con quanto dedotto con il ricorso, nel tenore dell’istanza presentata), l’Amministrazione è giunta sostanzialmente ad omettere radicalmente un effettivo esame dell’istanza medesima: esame che invece dovrà avere luogo compiendo, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, un’adeguata istruttoria sulla vicenda nella sua interezza, avendo anche riguardo ad ogni eventuale sopravvenienza (inerente, in particolare, agli ulteriori sviluppi dei diversi procedimenti giudiziari che hanno interessato la ricorrente e/o la controinteressata).
II.3. Ogni ulteriore questione (in disparte possibili profili, adombrati dalla controinteressata, di inammissibilità delle relative censure per difetto di specificità) deve essere assorbita, non essendo consentito al Giudice Amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, cod. proc. amm.), come avviene in caso di (illegittimo) arresto del procedimento con un atto soprassessorio.
II.4. Da quanto precede deriva che, in accoglimento del ricorso, l’atto impugnato va annullato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di proseguire il procedimento a cui la ricorrente ha dato impulso con l’istanza del 22 giugno 2022.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite della avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, tenuto conto delle ragioni della presente decisione; deve conseguentemente essere rimossa la condanna (disposta con l’ordinanza n. 6885/2022) della ricorrente alla refusione, in favore della controinteressata, delle spese della fase cautelare, alla luce delle ragioni di merito definitivamente appurate all’esito della trattazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7801).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato (nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0092974.19-07-2022 ).
Spese dell’intero giudizio compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI HI, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
VI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SS | GI HI |
IL SEGRETARIO