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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1450/2024 in data 26.3.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEROSA CESARE e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
DONADON n.
4 - PORDENONE attore contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), contumaci C.F._4
convenuti
*** avente per oggetto: Mutuo, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281-sexies co. 3 CPC, del 21.1.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“nel merito, in via principale: per le causali di cui in narrativa, accertato e dichiarato che i SIi , e sono obbligati alla Controparte_1 CP_2 CP CP restituzione in favore del SI della residua somma capitale, Parte_1 ricevuta a titolo di prestito, pari ad euro 27.600,00; accertato, altresì, lo spirare del termine di sei mesi dalla concessione del prestito ovvero, in subordine, la già intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e quindi l'immediata esigibilità della restituzione, ovvero ancora, in ulteriore subordine, fissato un congruo termine ex art. 1817 c.c. per la restituzione dell'anzidetto importo, condannare i SIi
, e , in via tra loro solidale, al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento a favore del SI della residua somma di euro Parte_1 27.600,00 oltre interessi di legge, decorrenti dallo spirare del termine di restituzione sino all'effettivo soddisfo.
Spese e compenso professionale interamente rifusi, oltre spese generali, CNA e IVA.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi di cui alla seconda memoria integrativa ex art. 171 ter cpc, che di seguito si trascrivono:
- capitolo 1: vero che, ai primi di giugno 2021, il SI veniva Parte_1 contattato dalla NO , la quale gli riferiva che nel mese di aprile Controparte_1 dello stesso anno si era aggiudicata, assieme ai figli, SIi e CP_2 CP
, un immobile all'asta sito in Via Petrovich n. 8 a Codognè – località Roverbasso,
[...] che intendeva destinare ad abitazione famigliare?
- capitolo 2: vero che, in mancanza di liquidità, la NO riferiva al CP Pt_1 che, dovendo eseguire il saldo del prezzo, pari a circa 36.000,00 euro, lei e i figli erano intenziona-ti a chiedere un finanziamento bancario?
- capitolo 4: vero che il consigliava alla di rivolgersi ad un suo amico Pt_1 CP
e con-sulente, SI , che lavorava presso la BCC Pordenonese e Persona_1
Monsile di Azzano IM (PN)?
- capitolo 6: vero che il SI , spiegava alla NO la procedura da Per_1 CP adottare per l'ottenimento del mutuo e indirizzava la ed i suoi figli al SI CP
, direttore dell'agenzia di IL della BCC, territorialmente più Persona_2 vicina alla loro residenza, per gli opportuni accordi finalizzati all'ottenimento del mutuo?
- capitolo 7: vero che la NO , assieme ai figli, il 9.6.2021 si presentava CP presso l'agenzia di IL della BCC e conferiva con il SI , il Persona_2 quale le confer-mava la possibilità di ottenere un mutuo, per la cui erogazione era però necessario l'espletamento di opportuna istruttoria, chiedendo gli venissero forniti i contratti di lavoro e le buste paga dei beneficiari nonché un preventivo delle opere da eseguire in relazione alla sana-toria, documentazione che i tre si impegnavano a fornire quanto prima?
- capitolo 8: vero che, nello stesso giorno, la NO e i figli accendevano CP presso la BCC Pordenonese e Monsile – agenzia di IL, un conto corrente ciascuno oltre ad un conto corrente cointestato a tutti e tre?
- capitolo 9: vero che in data 15.6.2021 il SI provvedeva ad Parte_1 effettuare un bonifico sul conto corrente n. 70686 cointestato ai tre famigliari per 36.000,00 euro con causale “Prestito infruttifero per saldo acquisto casa all'asta località Roverbasso di Codognè - TV” come da contabile del bonifico che si rammostra
(cfr. all. 2 a citazione)?
- capitolo 10: vero che la NO e i suoi figli e Controparte_1 CP_2
provvedevano con tale denaro al pagamento del saldo prezzo e Controparte_3 diventavano effettivi proprietari dell'immobile in questione?
- capitolo 11: vero che dopo aver acquistato l'immobile la famiglia mutava CP atteggia-mento, omettendo di fornire alla banca la documentazione richiesta per l'istruttoria della pra-tica di mutuo e non si facevano più vedere?
Pag. 2 di 4 - capitolo 12: vero che, a partire da agosto 2021 la NO , con decisione del CP tutto unilaterale e senza autorizzazione del sig. provvedeva solamente a Pt_1 restituzioni par-ziali a favore di quest'ultimo, tramite bonifici mensili (non continuativi) di € 300,00 ciascuno con causale “PAROLLO MARIA ROSA RESTITUZIONE PARZIALE PRESTITO IN-FRUTTIFERO CASA”?
- capitolo 13: vero che alla data odierna l'ammontare complessivo delle restituzioni è di € 6.600,00?
- capitolo 14: vero che il SI si è più volte lamentato con la NO Pt_1
del mancato rispetto dell'impegno sul quale si fondava la concessione del CP prestito, e cioè la resti-tuzione in unica soluzione della somma prestata entro i sei mesi dalla sua erogazione, ma ogni richiesta in tal senso è risultata vana?
Con i testi: , residente in [...] a IL (PN) e Persona_1 [...]
, resi-dente in Via Marconi, 20 a EN (PN). Per_2
Si depositano i seguenti documenti (visibili tramite collegamento ipertestuale):
13) lista movimenti c/c dal 1.1.2024 al 29.11.2024; Parte_1
14) lista movimenti c/c AN TE dal 1.12.2024 al 14.1.2025”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
al fine di sentirli condannare alla restituzione della somma di € 29.400,00, CP quale residuo dovuto della maggior somma di € 36.000,00 agli stessi mutuata in data
15.6.2021.
I convenuti, pur regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
La causa viene in decisione dopo essere stata istruita a mezzo di prove testimoniali.
Il contratto di mutuo, pur non concluso per iscritto, può ritenersi provato sulla scorta della contabile del bonifico bancario di € 36.000,00 effettuato dall'attore nel conto corrente cointestato ai convenuti con causale “prestito infruttifero per saldo acquisto casa all'asta località Roverbasso di Codogné – TV” (doc. 2 att.), nonché dagli estratti conto dell'attore, da cui risulta addirittura l'avvenuta restituzione di parte della somma consegnata, come emerge dai diversi bonifici in entrata con causale CP
restituzione parziale prestito infruttifero casa” (docc. 4, 5, 13 e 14, nonché
[...] riepilogo redatto dalla banca dei bonifici con la stessa causale, doc. 6).
Può altresì ritenersi provata la pattuizione del termine di sei mesi per la restituzione del mutuo. Pur non avendo il teste (all'epoca dei fatti dipendente della BCC di Per_1
Azzano IM) assistito direttamente allo scambio del consenso tra mutuante e mutuatari, lo stesso ha confermato di aver in prima persona riferito a quest'ultimi che avrebbe prestato loro la somma di € 36.000,00 (di cui essi necessitavano in Pt_1 tempi brevi per poter acquistare un immobile), in attesa dell'erogazione del mutuo da parte della banca, con l'accordo che il denaro venisse restituito una volta erogato il mutuo o comunque entro la fine di quell'anno. Stanti tali dichiarazioni del teste
(dell'attendibilità del quale non v'è motivo di dubitare) e la successiva consegna della somma di € 36.000,00 (cfr. il già richiamato doc. 2), ben può presumersi che l'accordo
Pag. 3 di 4 tra mutuante e mutuatari fosse proprio nel senso anzidetto (ossia di pattuire quale termine massimo per la restituzione il 31.12.2021).
La domanda attorea merita pertanto accoglimento e deve quindi essere disposta la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 27.600,00
(stanti gli ulteriori pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, di cui l'attore ha dato atto nel foglio di PC), oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 CC dall'1.1.2022 al 25.3.2024 (data di notifica della domanda giudiziale) e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 CC da tale momento al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stanti la scarsa complessità della causa, la ridotta attività istruttoria svolta ed il contenuto della discussione svoltasi all'udienza ex art. 281-sexies
CPC, disponendosi altresì il richiesto aumento di cui all'art. 4 co.
1-bis DM 55/2014 nella misura del 20%.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. condanna i convenuti , e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido, a pagare all'attore la somma di € 27.600,00, oltre agli Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 CC dall'1.1.2022 al 25.3.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 CC da tale momento al saldo effettivo;
2. condanna i convenuti , e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido, a rifondere all'attore le spese di lite del presente Parte_1 procedimento, liquidate in € 605,30 per esborsi ed € 6.600,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 21 gennaio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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