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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/07/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 199/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. CARUSO
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CARUSO si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
Il procuratore di parte ricorrente chiede di essere dispensata dalla presenza alla lettura della sentenza e presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 199/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 199/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Paternò in via Zara 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paternò via N. Sauro n. 21, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui
è domiciliato in Torino Via dell'Arsenale, 21,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dall'anno 2024/2025; 2) Condannare il alla corresponsione a favore della ricorrente dei succitati benefici, oltre CP_3 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, premesso di avere prestato attività Parte_1
di lavoro subordinato quale docente a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per l'anno scolastico 2024/2025, chiedeva venisse accertato il proprio diritto Controparte_2
ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge
107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo CP_1
corrispondente agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e pertanto deve Controparte_2 considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi decisa, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la pronuncia della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, di recente
Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382,
Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n.
136/2022; n. 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, nelle annualità indicate in ricorso, abbia concluso con il nell'a.s. Controparte_2
2024/2025, un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su orario completo di 18 ore settimanali presso un Istituto di scuola secondaria di
II grado, senza che risulti riconoscimento della “carta elettronica” di cui alla l. 107/2015.
Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – va osservato che dal contratto concluso per l'a.s. 2024/2025 risulta che la ricorrente è inserita nelle graduatorie GPS per gli aspiranti alle supplenze, riferite come noto al biennio 2024/2026.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore dello stesso CP_1
ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa dell'importo nominale di € 500, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 199/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_4
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € CP_5
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 515 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 23.7.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. CARUSO
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CARUSO si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
Il procuratore di parte ricorrente chiede di essere dispensata dalla presenza alla lettura della sentenza e presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 199/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 199/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Paternò in via Zara 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paternò via N. Sauro n. 21, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui
è domiciliato in Torino Via dell'Arsenale, 21,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dall'anno 2024/2025; 2) Condannare il alla corresponsione a favore della ricorrente dei succitati benefici, oltre CP_3 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, premesso di avere prestato attività Parte_1
di lavoro subordinato quale docente a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per l'anno scolastico 2024/2025, chiedeva venisse accertato il proprio diritto Controparte_2
ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge
107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo CP_1
corrispondente agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e pertanto deve Controparte_2 considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi decisa, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la pronuncia della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, di recente
Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382,
Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n.
136/2022; n. 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, nelle annualità indicate in ricorso, abbia concluso con il nell'a.s. Controparte_2
2024/2025, un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su orario completo di 18 ore settimanali presso un Istituto di scuola secondaria di
II grado, senza che risulti riconoscimento della “carta elettronica” di cui alla l. 107/2015.
Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – va osservato che dal contratto concluso per l'a.s. 2024/2025 risulta che la ricorrente è inserita nelle graduatorie GPS per gli aspiranti alle supplenze, riferite come noto al biennio 2024/2026.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore dello stesso CP_1
ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa dell'importo nominale di € 500, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 199/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_4
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € CP_5
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 515 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 23.7.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci