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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/08/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1632 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Brizzi, con Studio in Siena, via Montanini n.
63, e dall'Avv. Francesca Martini, con Studio in Siena, viale Cavour n. 136, e domiciliato presso lo Studio del primo;
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Siena, CP_1 CodiceFiscale_2
strada Massetana Romana n. 54, presso e nello Studio dell'Avv. Nicolò Carnemolla, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 13 OGGETTO: giudizio di merito introdotto a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti: attore opponente: come da atto di citazione:
“piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siena confermare il provvedimento del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siena con ordinanza 25.11.2021, Dott.ssa Clara
Ciofetti, con la quale veniva accolta l'opposizione della procedura esecutiva RGE
480/2021 Tribunale di Siena, anche per la intervenuta autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo n. 1048/2021 Tribunale di Siena;
in ogni caso, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese e compensi del presente grado del processo, oltre accessori di legge”. convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta:
“piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 165 c.p.c., tardiva costituzione in giudizio di parte attrice;
nel merito, in via principale, respingere, per totale infondatezza in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dall'attore opponente contro la signora , CP_1
assolvendo quest'ultima nel miglior modo e con la migliore formula da ogni avversaria pretesa.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.06.2022 Parte_1
(iscritto il 14.07.2022), conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra pagina 2 di 13 , al fine di sentir accogliere le conclusioni ivi rassegnate e sopra CP_1
riportate.
Premetteva l'attore: di essere stato condannato da questo Tribunale, Sezione Penale, con sentenza n. 408/2020 del 19.06.2020, depositata il 29.12.2020 (proc. pen. n.
2129/2018 R.G. notizie di reato, n. 447/2019 R.G. Dib.), per il reato di furto aggravato ex art. 624 c.p., con la concessione dei benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla sig.ra costituitasi parte civile, danni liquidati in euro 800,00 a CP_1
titolo di provvisionale, oltre alle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile per euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
che inopinatamente la senza CP_1
considerare l'esistenza di un controcredito di entità addirittura superiore al proprio credito, gli aveva notificato in data 29.4.2021 atto di precetto, basato sulla sentenza penale, per il pagamento della complessiva somma di euro 3.938,48, oltre spese ed interessi maturandi fino all'effettivo saldo;
che, nelle more dei termini per formulare l'opposizione al precetto, la gli notificava, altresì, in data 4.06.2021, atto di CP_1
pignoramento presso terzi (iscritto a ruolo il 4.08.2021), bloccando il suo saldo attivo presso il terzo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per la somma di euro 5.909,22, con citazione per l'udienza del 30.06.2021; che, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. del 19.08.2021, proposto nell'ambito della esecuzione mobiliare R.G.E. n. 480/2021, esso attore assumeva di aver prestato, in data
18.09.2017, la somma di euro 6.200,00 alla con impegno di quest'ultima alla CP_1
restituzione entro un anno, come risultava dalla scrittura privata sottoscritta in pari data;
che, inoltre, egli era creditore della della ulteriore somma di euro CP_1
800,00, quale compenso per un'attività di collaborazione professionale con questa, come anche da lei stessa riconosciuto nel corso del processo penale a carico di esso esponente;
che, poiché la non aveva adempiuto ai suoi impegni restitutori, CP_1
egli era entrato nel negozio della stessa avendone regolarmente le chiavi, e CP_1
vi aveva prelevato alcuni oggetti per un valore nettamente inferiore al suo credito, pagina 3 di 13 lasciando, nel contempo, sul tavolo un biglietto nel quale spiegava di avere effettuato il prelievo a titolo di garanzia di pagamento del maggior credito da lui vantato, avvertendo del fatto anche il gestore del vicino negozio;
che, stante la valenza confessoria delle dichiarazioni rilasciate dalla nel procedimento penale circa CP_1
l'esistenza del suo debito nei confronti di esso attore, nulla le era pertanto dovuto, dovendo operarsi la compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti, crediti da considerarsi entrambi certi, liquidi, esigibili ed omogenei.
Deduceva ancora l'attore, nel proprio atto di citazione, di aver promosso, stante l'inadempimento della all'obbligo di restituzione, nel termine prestabilito, CP_1
della somma ricevuta in prestito, un procedimento monitorio contro la predetta, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1048/2021 del 9.10.2021 (R.G.
2472/2021), con il quale veniva ingiunto alla stessa l pagamento della somma CP_1
di euro 6.200,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
che avverso tale decreto, notificato il 27.10.2021, veniva proposta opposizione dalla ingiunta, ma, non avendo poi questa coltivato il relativo giudizio, a seguito della mancata iscrizione a ruolo della causa il decreto diveniva definitivo, passando in autorità di cosa giudicata;
che, pertanto, sosteneva esso attore, in sede di proposta opposizione all'esecuzione, la compensabilità dei crediti in oggetto, proprio in considerazione della emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. 1048/2021, ormai non più impugnabile.
Precisava quindi il di non avere alcun debito nei confronti della in Pt_1 CP_1
quanto a sua volta creditore della stessa di una somma maggiore, ricorrendo conseguentemente tutte le condizioni per la compensazione legale tra le parti dei rispettivi crediti.
Si sosteneva, infine, in atto di citazione, come il pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta dovesse, peraltro, ritenersi inefficace per essere trascorso il termine di giorni 45 dal suo compimento senza che si fosse proceduto alla domanda di pagina 4 di 13 assegnazione o vendita, secondo il disposto di cui all'art. 497 c.p.c.; che, difatti, così il legislatore voleva evitare che il vincolo espropriativo potesse avere una durata indefinita, rimessa alla mera volontà del creditore;
che, quindi, la perdita di efficacia del pignoramento costituiva lo strumento per poter contrastare l'indeterminato prolungamento dei suoi effetti e quindi l'aggravamento della posizione del debitore.
In conclusione, l'attore chiedeva che il Tribunale confermasse il provvedimento del
Giudice dell'Esecuzione, emesso in data 25.11.2021 nella fase cautelare della opposizione all'esecuzione, ed oggetto poi di reclamo al Collegio, con il quale era stata accolta la sua domanda di sospensione dell'esecuzione, con assegnazione alle parti del termine al 30.06.2020 per l'introduzione del giudizio di merito, con richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 19.12.2022, la sig.ra eccepiva, in via CP_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 165 c.p.c., per essersi l'attore opponente costituito in giudizio tardivamente, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, a fronte della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 30.06.2022.
Nel merito, la convenuta, dato atto della intervenuta sentenza penale n. 408/2020, di condanna del e del successivo pignoramento presso terzi da essa introdotto, Pt_1
esponeva: che, a seguito di tale pignoramento, il Giudice dell'Esecuzione aveva fissato l'udienza del 22.01.2022 per decidere dell'assegnazione delle somme pignorate;
che in data 17.06.2021 il Tribunale di Siena l'aveva informata, nella sua qualità di parte offesa, che il aveva depositato atto di appello avverso la sentenza penale di condanna, Pt_1
con istanza di sospensione del titolo esecutivo;
che soltanto in data 10.08.2021, dunque ben oltre due mesi dalla notifica del pignoramento e ben oltre tre mesi dalla notifica dell'atto di precetto, il adducendo la sussistenza di un suo Pt_1
controcredito, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con richiesta di sospensione della stessa, invocando la compensazione legale dei reciproci pagina 5 di 13 crediti, con totale estinzione del suo debito;
e ciò in considerazione dell'ottenuto decreto ingiuntivo n. 1048/2021, emesso da questo Tribunale il 9.10.2021, recante ingiunzione nei confronti di essa convenuta al pagamento della somma di euro
6.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Assumeva poi la la erroneità del provvedimento del G.E. del 25.11.2021 di CP_1
accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente che, difatti, doveva rilevarsi come tra essa convenuta ed il fosse, in realtà, Pt_1 Pt_1
intervenuto un accordo in forza del quale il ricevuti alcuni preziosi (due quadri Pt_1
di autore e 140 grammi di oro) da essa convenuta, aveva mutuato a quest'ultima una somma di denaro, con l'intesa che, nell'ipotesi di mancata restituzione dell'importo nel previsto termine per l'adempimento, il avrebbe potuto ritenere i beni Pt_1
consegnatigli; che, nel caso di specie, non ricorrevano quindi i requisiti per la pretesa compensazione dei crediti, riconosciuta invece con l'ordinanza del G.E. del 25.11.2021, in quanto il credito vantato dall'esecutato non era né certo, né liquido, né Pt_1
esigibile; che, in particolare, difettava il presupposto della esigibilità proprio in considerazione dell'esistenza dell'accordo delle parti che prevedeva, appunto, la ritenzione dei preziosi in caso di mancata restituzione della somma mutuata alla scadenza del termine;
che, dunque, il G.E., con l'ordinanza del 25.11.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2021, aveva rigettato la domanda di sospensione della esecuzione e condannato il al pagamento delle Pt_1
spese della procedura, fissando, nel contempo, il termine per l'introduzione del giudizio di merito ma, con successivo provvedimento in pari data, lo stesso G.E. aveva emendato l'errore materiale in cui era incorso nel dispositivo del provvedimento, accogliendo la domanda di sospensione della esecuzione mobiliare (dove si legge
“rigetta” leggasi “accoglie”).
Concludeva quindi la convenuta in comparsa di costituzione chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la improcedibilità della domanda avversaria per violazione pagina 6 di 13 dell'art. 165 c.p.c. e, nel merito, respingersi, per totale infondatezza, le richieste ex adverso formulate nei suoi confronti, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Occorre poi dare atto che, a seguito di reclamo proposto dalla convenuta CP_1
avverso la suddetta ordinanza del 25.11.2021, di sospensione del procedimento esecutivo n. 480/2021, il Tribunale in composizione collegiale, in data 6.04.2022, in accoglimento del reclamo, riformava l'ordinanza de qua, rigettando la richiesta di sospensione della esecuzione mobiliare n. 480/2021, con condanna del reclamato al pagamento delle spese del procedimento in favore della reclamante Pt_1 CP_1
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 20.12.2022 (alla quale la convenuta insisteva nella sollevata eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 165 c.p.c.), assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. Alla successiva udienza del 17.10.2023, alla quale compariva il solo attore, quest'ultimo chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ed il Giudice rinviava, a tal fine, al 16.04.2024. Trattenuta quindi in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva poi rimessa sul Ruolo per la ritenuta necessità di acquisizione della pronuncia della Corte di
Appello di Firenze in sede di impugnazione della sentenza penale n. 408/2020, recante condanna del Prodotta quindi in giudizio dalla convenuta la sentenza di appello Pt_1
n. 604 del 9.02.2023, recante conferma di quella di primo grado, all'udienza del
19.03.2025 il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione senza assegnazione di ulteriori termini ai procuratori delle parti, i quali si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti ed ai rispettivi scritti difensivi finali.
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione, preliminarmente sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione, di improcedibilità della domanda attorea per tardiva costituzione dell'attore, in violazione dell'art. 165 c.p.c.
Ebbene, ritiene il Giudicante che tale eccezione sia infondata e, come tale, non possa trovare accoglimento. pagina 7 di 13 Invero, l'attore opponente ha notificato l'atto di opposizione in data 30.06.2022 ed iscritto a ruolo la causa il 14.07.2022, e dunque la costituzione in giudizio dell'attore in opposizione si è effettivamente verificata dopo il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Ma la sanzione per tale tardività non si concreta automaticamente nella richiesta improcedibilità del giudizio di opposizione.
Insegna, infatti, autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 febbraio 2014 n.
3626, 4 febbraio 2014 n. 2381, 14 aprile 2008 n. 9741) che quando l'attore si costituisce in giudizio tardivamente la sorte del processo dipende dalla condotta processuale della parte convenuta, la quale può omettere anch'essa di costituirsi, ed in tale ipotesi si verifica uno “stato di quiescenza” passibile di risoluzione secondo l'art. 307 c.p.c., oppure può costituirsi tempestivamente consentendo in tal modo all'attore di costituirsi fino alla prima udienza. Se l'attore non si costituisce neppure alla prima udienza viene dichiarato contumace ai sensi dell'art. 290 c.p.c.
Orbene, nel caso di specie risulta che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla controparte in data 30.06.2022 e la data per la comparizione delle parti dinanzi a questo Tribunale era stata in esso indicata al 30.11.2022, di ufficio poi rinviata al
20.12.2022.
Ed a tale udienza erano comparsi i Legali delle parti, i quali si riportavano ai rispettivi atti processuali. In particolare, la difesa della sig.ra eccepiva, come suddetto, CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per essersi il costituito in giudizio oltre il Pt_1
termine stabilito dall'art. 165 del codice di rito ma, nel contempo, contestava nel merito le ragioni dell'opposizione e, sia pure in subordine, chiedeva anche i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ciò stesso appare difficilmente negabile che la controversia avesse oramai superato definitivamente quello stallo o momento di sofferenza determinato dalla tardività dell'iscrizione a ruolo della causa.
pagina 8 di 13 In sostanza, nel caso che ci occupa, essendosi la controparte costituita CP_1
tempestivamente ed avendo essa compiutamente svolto le proprie difese, non vi è luogo per una cancellazione della causa dal Ruolo.
Sul punto, merita qui richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la sopra citata pronuncia n. 3626/2014, a tenore della quale “Le disposizioni degli artt. 171 e
307, primo e secondo comma c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale”.
Ed in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito.
Parimenti infondate risultano essere le deduzioni difensive svolte dalla convenuta er contrastare la pretesa creditoria dell'attore CP_1 Pt_1
E' risultato provato in causa che in data 18.09.2017 la sottoscriveva una CP_1
dichiarazione con la quale attestava di aver ricevuto da la somma di euro Parte_1
6.200,00, impegnandosi ella a restituirla entro il termine di un anno.
Ed in virtù di tale promessa di pagamento, il essendo la debitrice rimasta Pt_1
inadempiente, richiedeva ed otteneva da questo Tribunale un decreto ingiuntivo (n.
1048/2021 del 9.10.2021) di pagamento della stessa somma, oltre che degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
La successiva opposizione al decreto ingiuntivo non veniva curata dalla nei CP_1
previsti termini, e pertanto la suddetta ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti diveniva definitiva.
Conseguentemente, deve ritenersi certo, liquido ed esigibile il credito vantato dal nei confronti della Pt_1 CP_1
pagina 9 di 13 Sulla base di quanto testé esposto, la domanda di parziale compensazione legale dei rispettivi crediti, proposta dall'attore deve ritenersi fondata e deve pertanto Pt_1
essere accolta.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, ad avviso del Giudicante, tutte le condizioni previste dall'art. 1243 c. c.
Ed invero, entrambi i crediti reciprocamente vantati dalle parti in causa sono risultati essere certi, liquidi ed esigibili.
La compensazione ha prodotto dunque l'estinzione definitiva dei crediti sin dal momento in cui sono maturate, rispetto ad entrambi i crediti opposti, le condizioni di legge, con riguardo naturalmente alle quantità corrispondenti.
Più precisamente, il credito vantato dalla derivante dalla condanna penale CP_1
del per il reato di furto, come tale rubricato e confermato nel merito dalla Corte Pt_1
di Appello di Firenze, la quale ha escluso la invocata derubricabilità nella meno grave ipotesi di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 del codice penale,
è divenuto certo e liquido solo al momento della sentenza della Corte di Appello di
Firenze, vale a dire solo in data 9.02.2023.
Il credito vantato dalla ammontava, dunque, in data 9.02.2023, ad euro CP_1
800,00 per sorte capitale, oltre ad euro 2.000,00 ed accessori, a titolo di liquidazione delle spese di costituzione quale parte civile, come da pronuncia penale, e quindi complessivamente ad euro 3.951,62, importo, quest'ultimo, costituito da quello portato dall'atto di precetto su sentenza per euro 3.938,48, intimato il 29.04.2021 al debitore e da costui non contestato nel suo ammontare, maggiorato di euro Pt_1
13,14 per spese di notifica del precetto medesimo.
La predetta somma di euro 3.951,62 deve essere poi rivalutata monetariamente fino alla emissione della sentenza di appello (febbraio 2023), ed equivale quindi, a tale data, ad euro 4.516,70 (indice ISTAT di rivalutazione 1,143 %).
pagina 10 di 13 Alla stessa data del 9.02.2023, in applicazione, quindi, degli effetti della invocata compensazione legale, il credito vantato dalla come sopra determinato, si è CP_1
estinto.
Naturalmente e contemporaneamente si è estinto pro quota anche il debito della stessa erso il CP_1 Pt_1
Con riguardo poi al maggior credito vantato dal osserva il Giudicante che la Pt_1
somma di euro 6.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, è dovuta per essere la stessa stata canonizzata nel decreto ingiuntivo n. 1048/2021 di questo
Tribunale, a fronte del riconoscimento di debito della di cui alla scrittura del CP_1
18.09.2017; decreto divenuto poi definitivo, e perciò esecutivo, a seguito della mancata coltivazione del procedimento di opposizione, inizialmente attivato dalla debitrice
CP_1
Appare, altresì, opportuno chiarire che in sede di giudizio penale a carico del è Pt_1
emerso che quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto dalla a garanzia del prestito CP_1
accordatole, grammi 140 di oro e due quadri di autore (asseritamente dichiarati falsi dal , beni che, al momento del saldo definitivo del residuo debito della Pt_1 CP_1
il dovrà pertanto restituire, come, peraltro, egli ha dichiarato di voler fare. Pt_1
Ugualmente dovuta appare la somma di euro 800,00 pretesa dal e non Pt_1
contestata dalla richiesta dall'attore a titolo di prestazione di attività di CP_1
collaborazione nell'esercizio commerciale della prima.
In realtà, si tratta di un residuo credito maturato in favore del a seguito della Pt_1
vendita a terzi di beni mobili di sua proprietà effettuata dalla ella sua attività CP_1
di rigattiera.
All'udienza penale del 29.11.2019, infatti, la a specifica domanda del CP_1
Pubblico Ministero, ha così risposto: “Erano queste ottocento euro…. il conto-vendita che doveva riscuotere”.
pagina 11 di 13 In conclusione, passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, la condotta complessivamente tenuta da entrambe le parti in lite, risultata essere anche improntata a particolare astio e spiccata litigiosità, con conseguente proliferazione di denunce querele, pignoramenti, procedimenti esecutivi, reclami e opposizioni, induce il
Giudicante ad una pronuncia di totale compensazione delle spese medesime tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, nel rispetto del contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che il credito vantato dalla convenuta nei CP_1
confronti dell'attore ammontava, alla data del 9.02.2023, alla somma Parte_1
complessiva di euro 4.516,70;
2) accerta e dichiara, altresì, sussistenti i presupposti per la compensazione legale parziale tra i crediti reciprocamente vantati dalle parti in causa, come richiesta dall'attore e, per l'effetto, operata tale compensazione, dichiara la estinzione, alla suddetta data, del debito della predetta somma dovuta da a Parte_1 CP_1
.
[...]
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siena, lì 13.08.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1632 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Brizzi, con Studio in Siena, via Montanini n.
63, e dall'Avv. Francesca Martini, con Studio in Siena, viale Cavour n. 136, e domiciliato presso lo Studio del primo;
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Siena, CP_1 CodiceFiscale_2
strada Massetana Romana n. 54, presso e nello Studio dell'Avv. Nicolò Carnemolla, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 13 OGGETTO: giudizio di merito introdotto a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti: attore opponente: come da atto di citazione:
“piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siena confermare il provvedimento del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siena con ordinanza 25.11.2021, Dott.ssa Clara
Ciofetti, con la quale veniva accolta l'opposizione della procedura esecutiva RGE
480/2021 Tribunale di Siena, anche per la intervenuta autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo n. 1048/2021 Tribunale di Siena;
in ogni caso, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese e compensi del presente grado del processo, oltre accessori di legge”. convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta:
“piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 165 c.p.c., tardiva costituzione in giudizio di parte attrice;
nel merito, in via principale, respingere, per totale infondatezza in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dall'attore opponente contro la signora , CP_1
assolvendo quest'ultima nel miglior modo e con la migliore formula da ogni avversaria pretesa.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.06.2022 Parte_1
(iscritto il 14.07.2022), conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra pagina 2 di 13 , al fine di sentir accogliere le conclusioni ivi rassegnate e sopra CP_1
riportate.
Premetteva l'attore: di essere stato condannato da questo Tribunale, Sezione Penale, con sentenza n. 408/2020 del 19.06.2020, depositata il 29.12.2020 (proc. pen. n.
2129/2018 R.G. notizie di reato, n. 447/2019 R.G. Dib.), per il reato di furto aggravato ex art. 624 c.p., con la concessione dei benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla sig.ra costituitasi parte civile, danni liquidati in euro 800,00 a CP_1
titolo di provvisionale, oltre alle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile per euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
che inopinatamente la senza CP_1
considerare l'esistenza di un controcredito di entità addirittura superiore al proprio credito, gli aveva notificato in data 29.4.2021 atto di precetto, basato sulla sentenza penale, per il pagamento della complessiva somma di euro 3.938,48, oltre spese ed interessi maturandi fino all'effettivo saldo;
che, nelle more dei termini per formulare l'opposizione al precetto, la gli notificava, altresì, in data 4.06.2021, atto di CP_1
pignoramento presso terzi (iscritto a ruolo il 4.08.2021), bloccando il suo saldo attivo presso il terzo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per la somma di euro 5.909,22, con citazione per l'udienza del 30.06.2021; che, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. del 19.08.2021, proposto nell'ambito della esecuzione mobiliare R.G.E. n. 480/2021, esso attore assumeva di aver prestato, in data
18.09.2017, la somma di euro 6.200,00 alla con impegno di quest'ultima alla CP_1
restituzione entro un anno, come risultava dalla scrittura privata sottoscritta in pari data;
che, inoltre, egli era creditore della della ulteriore somma di euro CP_1
800,00, quale compenso per un'attività di collaborazione professionale con questa, come anche da lei stessa riconosciuto nel corso del processo penale a carico di esso esponente;
che, poiché la non aveva adempiuto ai suoi impegni restitutori, CP_1
egli era entrato nel negozio della stessa avendone regolarmente le chiavi, e CP_1
vi aveva prelevato alcuni oggetti per un valore nettamente inferiore al suo credito, pagina 3 di 13 lasciando, nel contempo, sul tavolo un biglietto nel quale spiegava di avere effettuato il prelievo a titolo di garanzia di pagamento del maggior credito da lui vantato, avvertendo del fatto anche il gestore del vicino negozio;
che, stante la valenza confessoria delle dichiarazioni rilasciate dalla nel procedimento penale circa CP_1
l'esistenza del suo debito nei confronti di esso attore, nulla le era pertanto dovuto, dovendo operarsi la compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti, crediti da considerarsi entrambi certi, liquidi, esigibili ed omogenei.
Deduceva ancora l'attore, nel proprio atto di citazione, di aver promosso, stante l'inadempimento della all'obbligo di restituzione, nel termine prestabilito, CP_1
della somma ricevuta in prestito, un procedimento monitorio contro la predetta, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1048/2021 del 9.10.2021 (R.G.
2472/2021), con il quale veniva ingiunto alla stessa l pagamento della somma CP_1
di euro 6.200,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
che avverso tale decreto, notificato il 27.10.2021, veniva proposta opposizione dalla ingiunta, ma, non avendo poi questa coltivato il relativo giudizio, a seguito della mancata iscrizione a ruolo della causa il decreto diveniva definitivo, passando in autorità di cosa giudicata;
che, pertanto, sosteneva esso attore, in sede di proposta opposizione all'esecuzione, la compensabilità dei crediti in oggetto, proprio in considerazione della emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. 1048/2021, ormai non più impugnabile.
Precisava quindi il di non avere alcun debito nei confronti della in Pt_1 CP_1
quanto a sua volta creditore della stessa di una somma maggiore, ricorrendo conseguentemente tutte le condizioni per la compensazione legale tra le parti dei rispettivi crediti.
Si sosteneva, infine, in atto di citazione, come il pignoramento presso terzi promosso dalla convenuta dovesse, peraltro, ritenersi inefficace per essere trascorso il termine di giorni 45 dal suo compimento senza che si fosse proceduto alla domanda di pagina 4 di 13 assegnazione o vendita, secondo il disposto di cui all'art. 497 c.p.c.; che, difatti, così il legislatore voleva evitare che il vincolo espropriativo potesse avere una durata indefinita, rimessa alla mera volontà del creditore;
che, quindi, la perdita di efficacia del pignoramento costituiva lo strumento per poter contrastare l'indeterminato prolungamento dei suoi effetti e quindi l'aggravamento della posizione del debitore.
In conclusione, l'attore chiedeva che il Tribunale confermasse il provvedimento del
Giudice dell'Esecuzione, emesso in data 25.11.2021 nella fase cautelare della opposizione all'esecuzione, ed oggetto poi di reclamo al Collegio, con il quale era stata accolta la sua domanda di sospensione dell'esecuzione, con assegnazione alle parti del termine al 30.06.2020 per l'introduzione del giudizio di merito, con richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 19.12.2022, la sig.ra eccepiva, in via CP_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 165 c.p.c., per essersi l'attore opponente costituito in giudizio tardivamente, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, a fronte della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 30.06.2022.
Nel merito, la convenuta, dato atto della intervenuta sentenza penale n. 408/2020, di condanna del e del successivo pignoramento presso terzi da essa introdotto, Pt_1
esponeva: che, a seguito di tale pignoramento, il Giudice dell'Esecuzione aveva fissato l'udienza del 22.01.2022 per decidere dell'assegnazione delle somme pignorate;
che in data 17.06.2021 il Tribunale di Siena l'aveva informata, nella sua qualità di parte offesa, che il aveva depositato atto di appello avverso la sentenza penale di condanna, Pt_1
con istanza di sospensione del titolo esecutivo;
che soltanto in data 10.08.2021, dunque ben oltre due mesi dalla notifica del pignoramento e ben oltre tre mesi dalla notifica dell'atto di precetto, il adducendo la sussistenza di un suo Pt_1
controcredito, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con richiesta di sospensione della stessa, invocando la compensazione legale dei reciproci pagina 5 di 13 crediti, con totale estinzione del suo debito;
e ciò in considerazione dell'ottenuto decreto ingiuntivo n. 1048/2021, emesso da questo Tribunale il 9.10.2021, recante ingiunzione nei confronti di essa convenuta al pagamento della somma di euro
6.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Assumeva poi la la erroneità del provvedimento del G.E. del 25.11.2021 di CP_1
accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente che, difatti, doveva rilevarsi come tra essa convenuta ed il fosse, in realtà, Pt_1 Pt_1
intervenuto un accordo in forza del quale il ricevuti alcuni preziosi (due quadri Pt_1
di autore e 140 grammi di oro) da essa convenuta, aveva mutuato a quest'ultima una somma di denaro, con l'intesa che, nell'ipotesi di mancata restituzione dell'importo nel previsto termine per l'adempimento, il avrebbe potuto ritenere i beni Pt_1
consegnatigli; che, nel caso di specie, non ricorrevano quindi i requisiti per la pretesa compensazione dei crediti, riconosciuta invece con l'ordinanza del G.E. del 25.11.2021, in quanto il credito vantato dall'esecutato non era né certo, né liquido, né Pt_1
esigibile; che, in particolare, difettava il presupposto della esigibilità proprio in considerazione dell'esistenza dell'accordo delle parti che prevedeva, appunto, la ritenzione dei preziosi in caso di mancata restituzione della somma mutuata alla scadenza del termine;
che, dunque, il G.E., con l'ordinanza del 25.11.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2021, aveva rigettato la domanda di sospensione della esecuzione e condannato il al pagamento delle Pt_1
spese della procedura, fissando, nel contempo, il termine per l'introduzione del giudizio di merito ma, con successivo provvedimento in pari data, lo stesso G.E. aveva emendato l'errore materiale in cui era incorso nel dispositivo del provvedimento, accogliendo la domanda di sospensione della esecuzione mobiliare (dove si legge
“rigetta” leggasi “accoglie”).
Concludeva quindi la convenuta in comparsa di costituzione chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la improcedibilità della domanda avversaria per violazione pagina 6 di 13 dell'art. 165 c.p.c. e, nel merito, respingersi, per totale infondatezza, le richieste ex adverso formulate nei suoi confronti, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Occorre poi dare atto che, a seguito di reclamo proposto dalla convenuta CP_1
avverso la suddetta ordinanza del 25.11.2021, di sospensione del procedimento esecutivo n. 480/2021, il Tribunale in composizione collegiale, in data 6.04.2022, in accoglimento del reclamo, riformava l'ordinanza de qua, rigettando la richiesta di sospensione della esecuzione mobiliare n. 480/2021, con condanna del reclamato al pagamento delle spese del procedimento in favore della reclamante Pt_1 CP_1
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 20.12.2022 (alla quale la convenuta insisteva nella sollevata eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 165 c.p.c.), assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. Alla successiva udienza del 17.10.2023, alla quale compariva il solo attore, quest'ultimo chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ed il Giudice rinviava, a tal fine, al 16.04.2024. Trattenuta quindi in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva poi rimessa sul Ruolo per la ritenuta necessità di acquisizione della pronuncia della Corte di
Appello di Firenze in sede di impugnazione della sentenza penale n. 408/2020, recante condanna del Prodotta quindi in giudizio dalla convenuta la sentenza di appello Pt_1
n. 604 del 9.02.2023, recante conferma di quella di primo grado, all'udienza del
19.03.2025 il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione senza assegnazione di ulteriori termini ai procuratori delle parti, i quali si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti ed ai rispettivi scritti difensivi finali.
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione, preliminarmente sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione, di improcedibilità della domanda attorea per tardiva costituzione dell'attore, in violazione dell'art. 165 c.p.c.
Ebbene, ritiene il Giudicante che tale eccezione sia infondata e, come tale, non possa trovare accoglimento. pagina 7 di 13 Invero, l'attore opponente ha notificato l'atto di opposizione in data 30.06.2022 ed iscritto a ruolo la causa il 14.07.2022, e dunque la costituzione in giudizio dell'attore in opposizione si è effettivamente verificata dopo il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Ma la sanzione per tale tardività non si concreta automaticamente nella richiesta improcedibilità del giudizio di opposizione.
Insegna, infatti, autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 febbraio 2014 n.
3626, 4 febbraio 2014 n. 2381, 14 aprile 2008 n. 9741) che quando l'attore si costituisce in giudizio tardivamente la sorte del processo dipende dalla condotta processuale della parte convenuta, la quale può omettere anch'essa di costituirsi, ed in tale ipotesi si verifica uno “stato di quiescenza” passibile di risoluzione secondo l'art. 307 c.p.c., oppure può costituirsi tempestivamente consentendo in tal modo all'attore di costituirsi fino alla prima udienza. Se l'attore non si costituisce neppure alla prima udienza viene dichiarato contumace ai sensi dell'art. 290 c.p.c.
Orbene, nel caso di specie risulta che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla controparte in data 30.06.2022 e la data per la comparizione delle parti dinanzi a questo Tribunale era stata in esso indicata al 30.11.2022, di ufficio poi rinviata al
20.12.2022.
Ed a tale udienza erano comparsi i Legali delle parti, i quali si riportavano ai rispettivi atti processuali. In particolare, la difesa della sig.ra eccepiva, come suddetto, CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per essersi il costituito in giudizio oltre il Pt_1
termine stabilito dall'art. 165 del codice di rito ma, nel contempo, contestava nel merito le ragioni dell'opposizione e, sia pure in subordine, chiedeva anche i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ciò stesso appare difficilmente negabile che la controversia avesse oramai superato definitivamente quello stallo o momento di sofferenza determinato dalla tardività dell'iscrizione a ruolo della causa.
pagina 8 di 13 In sostanza, nel caso che ci occupa, essendosi la controparte costituita CP_1
tempestivamente ed avendo essa compiutamente svolto le proprie difese, non vi è luogo per una cancellazione della causa dal Ruolo.
Sul punto, merita qui richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la sopra citata pronuncia n. 3626/2014, a tenore della quale “Le disposizioni degli artt. 171 e
307, primo e secondo comma c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale”.
Ed in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito.
Parimenti infondate risultano essere le deduzioni difensive svolte dalla convenuta er contrastare la pretesa creditoria dell'attore CP_1 Pt_1
E' risultato provato in causa che in data 18.09.2017 la sottoscriveva una CP_1
dichiarazione con la quale attestava di aver ricevuto da la somma di euro Parte_1
6.200,00, impegnandosi ella a restituirla entro il termine di un anno.
Ed in virtù di tale promessa di pagamento, il essendo la debitrice rimasta Pt_1
inadempiente, richiedeva ed otteneva da questo Tribunale un decreto ingiuntivo (n.
1048/2021 del 9.10.2021) di pagamento della stessa somma, oltre che degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
La successiva opposizione al decreto ingiuntivo non veniva curata dalla nei CP_1
previsti termini, e pertanto la suddetta ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti diveniva definitiva.
Conseguentemente, deve ritenersi certo, liquido ed esigibile il credito vantato dal nei confronti della Pt_1 CP_1
pagina 9 di 13 Sulla base di quanto testé esposto, la domanda di parziale compensazione legale dei rispettivi crediti, proposta dall'attore deve ritenersi fondata e deve pertanto Pt_1
essere accolta.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, ad avviso del Giudicante, tutte le condizioni previste dall'art. 1243 c. c.
Ed invero, entrambi i crediti reciprocamente vantati dalle parti in causa sono risultati essere certi, liquidi ed esigibili.
La compensazione ha prodotto dunque l'estinzione definitiva dei crediti sin dal momento in cui sono maturate, rispetto ad entrambi i crediti opposti, le condizioni di legge, con riguardo naturalmente alle quantità corrispondenti.
Più precisamente, il credito vantato dalla derivante dalla condanna penale CP_1
del per il reato di furto, come tale rubricato e confermato nel merito dalla Corte Pt_1
di Appello di Firenze, la quale ha escluso la invocata derubricabilità nella meno grave ipotesi di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 del codice penale,
è divenuto certo e liquido solo al momento della sentenza della Corte di Appello di
Firenze, vale a dire solo in data 9.02.2023.
Il credito vantato dalla ammontava, dunque, in data 9.02.2023, ad euro CP_1
800,00 per sorte capitale, oltre ad euro 2.000,00 ed accessori, a titolo di liquidazione delle spese di costituzione quale parte civile, come da pronuncia penale, e quindi complessivamente ad euro 3.951,62, importo, quest'ultimo, costituito da quello portato dall'atto di precetto su sentenza per euro 3.938,48, intimato il 29.04.2021 al debitore e da costui non contestato nel suo ammontare, maggiorato di euro Pt_1
13,14 per spese di notifica del precetto medesimo.
La predetta somma di euro 3.951,62 deve essere poi rivalutata monetariamente fino alla emissione della sentenza di appello (febbraio 2023), ed equivale quindi, a tale data, ad euro 4.516,70 (indice ISTAT di rivalutazione 1,143 %).
pagina 10 di 13 Alla stessa data del 9.02.2023, in applicazione, quindi, degli effetti della invocata compensazione legale, il credito vantato dalla come sopra determinato, si è CP_1
estinto.
Naturalmente e contemporaneamente si è estinto pro quota anche il debito della stessa erso il CP_1 Pt_1
Con riguardo poi al maggior credito vantato dal osserva il Giudicante che la Pt_1
somma di euro 6.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, è dovuta per essere la stessa stata canonizzata nel decreto ingiuntivo n. 1048/2021 di questo
Tribunale, a fronte del riconoscimento di debito della di cui alla scrittura del CP_1
18.09.2017; decreto divenuto poi definitivo, e perciò esecutivo, a seguito della mancata coltivazione del procedimento di opposizione, inizialmente attivato dalla debitrice
CP_1
Appare, altresì, opportuno chiarire che in sede di giudizio penale a carico del è Pt_1
emerso che quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto dalla a garanzia del prestito CP_1
accordatole, grammi 140 di oro e due quadri di autore (asseritamente dichiarati falsi dal , beni che, al momento del saldo definitivo del residuo debito della Pt_1 CP_1
il dovrà pertanto restituire, come, peraltro, egli ha dichiarato di voler fare. Pt_1
Ugualmente dovuta appare la somma di euro 800,00 pretesa dal e non Pt_1
contestata dalla richiesta dall'attore a titolo di prestazione di attività di CP_1
collaborazione nell'esercizio commerciale della prima.
In realtà, si tratta di un residuo credito maturato in favore del a seguito della Pt_1
vendita a terzi di beni mobili di sua proprietà effettuata dalla ella sua attività CP_1
di rigattiera.
All'udienza penale del 29.11.2019, infatti, la a specifica domanda del CP_1
Pubblico Ministero, ha così risposto: “Erano queste ottocento euro…. il conto-vendita che doveva riscuotere”.
pagina 11 di 13 In conclusione, passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, la condotta complessivamente tenuta da entrambe le parti in lite, risultata essere anche improntata a particolare astio e spiccata litigiosità, con conseguente proliferazione di denunce querele, pignoramenti, procedimenti esecutivi, reclami e opposizioni, induce il
Giudicante ad una pronuncia di totale compensazione delle spese medesime tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, nel rispetto del contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che il credito vantato dalla convenuta nei CP_1
confronti dell'attore ammontava, alla data del 9.02.2023, alla somma Parte_1
complessiva di euro 4.516,70;
2) accerta e dichiara, altresì, sussistenti i presupposti per la compensazione legale parziale tra i crediti reciprocamente vantati dalle parti in causa, come richiesta dall'attore e, per l'effetto, operata tale compensazione, dichiara la estinzione, alla suddetta data, del debito della predetta somma dovuta da a Parte_1 CP_1
.
[...]
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siena, lì 13.08.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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