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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3673/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 19 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3190/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121/2015/691 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Siracusa con sentenza n. 3190/2020 rigettava il ricorso ddella Ricorrente_1 s.p.a. avverso l'avviso di accertamento TARSU/TIA 2011 del Comune di Augusta.
Ha interposto appello la contribuente deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento n. 1121/2015/691 ed in relazione alla dedotta violazione del presupposto impositivo, ed ancora sulla omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale da parte del Comune di Augusta e sulla omessa pronuncia in ordine alle sanzioni. Inoltre, ha dedotto violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione ed ancora violazione dell'art. 62 D.Lgs. 507 del 1993 e dell'artt. 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della TARSU adottato dal Comune di Augusta;
sulla applicazione dell'art. 168 della L.F. e conseguente inapplicabilità delle sanzioni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Augusta ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore e l'avv. Difensore_2 per l'appellante, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta, in primo luogo, l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento n. 1121/2015/691 ed in relazione alla dedotta violazione del presupposto impositivo.
La censura è infondata.
Come fatto rilevare dall'appellato, l'avviso contiene tutti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento, secondo quanto previsto dall'art 1, comma 161, della legge 296/2006. Infatti, esso identifica l'immobile tassato con la indicazione della ubicazione, della estensione, della tariffa applicata e della relativa categoria.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativa delibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011).
Va poi osservato che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 l. n. 212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità « integrativa» delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo;
il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente, con la conseguenza che, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass.
n. 26683 del 2009).
In tal senso la pacifica giurisprudenza (ex multis: Cass., Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22470).
Tutti i predetti elementi risultano presenti nella fattispecie e, pertanto, la censura non può essere accolta.
Anche per quanto riguarda la dedotta violazione del presupposto impositivo deve pervenirsi alle medesime conclusioni.
Sostiene l'appellante che avrebbero errato i primi giudici nel ritenere che fosse onere della contribuente e non del comune fornire la prova in ordine alla superficie oggetto dell'avviso di accertamento, le caratteristiche dell'immobile oggetto dell'accertamento impugnato, nonché l'effettivo svolgimento del servizio stesso di raccolta rifiuti da parte del Comune di Augusta.
Per pacifica giurisprudenza (Cass. civile, Sez. Trib., ordinanza n. 20454 del 21 luglio 2025) in materia di tassa sui rifiuti (TARSU/TARI), il presupposto impositivo è costituito soltanto dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti.
Da ciò consegue che pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, consistente nel possesso degli immobili, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. civile sez. trib., 29/03/2023, n.8851), prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Anche sotto tale profilo l'appello, pertanto, è infondato.
Quanto, poi, alla dedotta omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale da parte del Comune di Augusta, il motivo appare del pari infondato.
In tema di TARSU, per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che risulti specificamente sancito dalla legislazione nazionale, non essendo sufficiente una mera previsione regolamentare comunale che colleghi il contraddittorio alla presentazione di denunce o documentazione da parte del contribuente (Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14482 del 6 maggio 2022).
Ancora, l'appellante deduce violazione dell'art. 62 D.Lgs. 507 del 1993 e dell'artt. 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della TARSU adottato dal Comune di Augusta.
Sostiene l'appellante che il predetto regolamento espressamente esclude dal tributo i locali dove si formano di regola rifiuti derivanti da attività agricola, artigiani, commerciali e di servizi, quale è il caso di specie, utilizzando la società detti locali esclusivamente per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, incluso l'autoparco e l'officina meccanica al servizio della stessa e, tra l'altro, per quanto riguarda l'onere della prova, sarebbe il comune che dovrebbe dimostrare la congruità dei valori per come determinati.
L'assunto è privo di fondamento. Si tratta, come di tutta evidenza, di condizioni che determinerebbero l'esenzione o un minore importo dell'imposizione, situazioni cla cui sussistenza, come già in precedenza chiarito, sotto il profilo probatorio gravano in capo alla contribuente.
Infine, per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 168 della L.F. e la conseguente inapplicabilità delle sanzioni, la Corte di cassazione ha precisato che la procedura concorsuale non esclude la colpa del contribuente e che l'obbligazione tributaria, e la relativa sanzione, sorgono al momento della violazione, anche se l'atto di irrogazione è successivo all'apertura del concordato (Cass., ordinanza n. 14894/2024).
Anche tale motivo, quindi, appare infondato.
In conclusione, pertanto, l'appello appare privo di pregio giuridico e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, defintivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna la Ricorrente_1 s.p.a. al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Augusta che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PI AL
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3673/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 19 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3190/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121/2015/691 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Siracusa con sentenza n. 3190/2020 rigettava il ricorso ddella Ricorrente_1 s.p.a. avverso l'avviso di accertamento TARSU/TIA 2011 del Comune di Augusta.
Ha interposto appello la contribuente deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento n. 1121/2015/691 ed in relazione alla dedotta violazione del presupposto impositivo, ed ancora sulla omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale da parte del Comune di Augusta e sulla omessa pronuncia in ordine alle sanzioni. Inoltre, ha dedotto violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione ed ancora violazione dell'art. 62 D.Lgs. 507 del 1993 e dell'artt. 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della TARSU adottato dal Comune di Augusta;
sulla applicazione dell'art. 168 della L.F. e conseguente inapplicabilità delle sanzioni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Augusta ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore e l'avv. Difensore_2 per l'appellante, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta, in primo luogo, l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento n. 1121/2015/691 ed in relazione alla dedotta violazione del presupposto impositivo.
La censura è infondata.
Come fatto rilevare dall'appellato, l'avviso contiene tutti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento, secondo quanto previsto dall'art 1, comma 161, della legge 296/2006. Infatti, esso identifica l'immobile tassato con la indicazione della ubicazione, della estensione, della tariffa applicata e della relativa categoria.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativa delibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011).
Va poi osservato che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 l. n. 212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità « integrativa» delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo;
il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente, con la conseguenza che, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass.
n. 26683 del 2009).
In tal senso la pacifica giurisprudenza (ex multis: Cass., Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22470).
Tutti i predetti elementi risultano presenti nella fattispecie e, pertanto, la censura non può essere accolta.
Anche per quanto riguarda la dedotta violazione del presupposto impositivo deve pervenirsi alle medesime conclusioni.
Sostiene l'appellante che avrebbero errato i primi giudici nel ritenere che fosse onere della contribuente e non del comune fornire la prova in ordine alla superficie oggetto dell'avviso di accertamento, le caratteristiche dell'immobile oggetto dell'accertamento impugnato, nonché l'effettivo svolgimento del servizio stesso di raccolta rifiuti da parte del Comune di Augusta.
Per pacifica giurisprudenza (Cass. civile, Sez. Trib., ordinanza n. 20454 del 21 luglio 2025) in materia di tassa sui rifiuti (TARSU/TARI), il presupposto impositivo è costituito soltanto dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti.
Da ciò consegue che pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, consistente nel possesso degli immobili, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. civile sez. trib., 29/03/2023, n.8851), prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Anche sotto tale profilo l'appello, pertanto, è infondato.
Quanto, poi, alla dedotta omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale da parte del Comune di Augusta, il motivo appare del pari infondato.
In tema di TARSU, per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che risulti specificamente sancito dalla legislazione nazionale, non essendo sufficiente una mera previsione regolamentare comunale che colleghi il contraddittorio alla presentazione di denunce o documentazione da parte del contribuente (Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14482 del 6 maggio 2022).
Ancora, l'appellante deduce violazione dell'art. 62 D.Lgs. 507 del 1993 e dell'artt. 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della TARSU adottato dal Comune di Augusta.
Sostiene l'appellante che il predetto regolamento espressamente esclude dal tributo i locali dove si formano di regola rifiuti derivanti da attività agricola, artigiani, commerciali e di servizi, quale è il caso di specie, utilizzando la società detti locali esclusivamente per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, incluso l'autoparco e l'officina meccanica al servizio della stessa e, tra l'altro, per quanto riguarda l'onere della prova, sarebbe il comune che dovrebbe dimostrare la congruità dei valori per come determinati.
L'assunto è privo di fondamento. Si tratta, come di tutta evidenza, di condizioni che determinerebbero l'esenzione o un minore importo dell'imposizione, situazioni cla cui sussistenza, come già in precedenza chiarito, sotto il profilo probatorio gravano in capo alla contribuente.
Infine, per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 168 della L.F. e la conseguente inapplicabilità delle sanzioni, la Corte di cassazione ha precisato che la procedura concorsuale non esclude la colpa del contribuente e che l'obbligazione tributaria, e la relativa sanzione, sorgono al momento della violazione, anche se l'atto di irrogazione è successivo all'apertura del concordato (Cass., ordinanza n. 14894/2024).
Anche tale motivo, quindi, appare infondato.
In conclusione, pertanto, l'appello appare privo di pregio giuridico e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, defintivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna la Ricorrente_1 s.p.a. al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Augusta che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PI AL