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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4405 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Di Gaeta ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla via B. Avallone n. 55; parte ricorrente
e
Controparte_1 parte resistente non costituita nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 04.12.2024, chiedeva regolamentarsi Parte_1 le condizioni di affidamento, mantenimento e di collocamento delle figlie minori ed Per_1
nate, rispettivamente in data 12.01.2015 e in data 13.07.2016, dall'unione more Per_2 uxorio con All'uopo, esponeva che il resistente si era allontanato dalla Controparte_1 casa coniugale e che, da quel momento, non aveva più provveduto al mantenimento della prole tanto da essersi occupata da sola della crescita delle figlie e del pagamento del canone di locazione dell'immobile familiare. Inoltre, esponeva di essere disoccupata e di percepire il reddito di inclusione a differenza del resistente che lavorava come operaio. Pertanto, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della prole con collocazione presso di sé e con onere per il resistente di corrispondere la somma mensile di €. 400,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al
50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico;
al contempo, chiedeva che il resistente corrispondesse l'ulteriore somma di €. 200,00 a titolo di compartecipazione nella spesa del canone di locazione e che fossero regolamentate le modalità di esercizio del diritto di visita alle condizioni meglio indicate nel proprio scritto difensivo. non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 04.11.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di affidamento esclusivo della prole va accolta.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013 costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso puo infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (gia 155 bis, primo comma, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione e rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, gia art. 155 bis, primo comma, c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento
2 condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso che ci occupa, il disinteresse, sia morale che materiale, del resistente verso i bisogni della prole e stato confermato anche nel corso del presente giudizio ove egli ha omesso di costituirsi in giudizio ed, al contempo, ha assunto comportamenti assolutamente incompatibili con la volonta di svolgere il proprio ruolo genitoriale.
Infatti, l'istruttoria condotta a mezzo dei Servizi Sociali ha permesso di accertare che il e assente nella vita delle figlie, non ha contatti con loro e che, piu in generale, non CP_1 ha partecipato agli incontri protetti, essendosi addirittura reso irreperibile (v. relazione dei
Servizi Sociali depositata in data 17.10.2025). Benche sia stato contattato piu volte dagli operatori sociali, non si e mai presentato agli incontri con le figlie tanto che gli stessi Servizi
Sociali hanno reputato opportuno l'affidamento della prole alla madre.
Al contrario, dalle medesime indagini e emerso che le minori sono ben accudite dalla madre la quale - nonostante l'assenza del padre - adempie adeguatamente alle sue funzioni genitoriali
(v. relazione depositata in data 17.10.2025).
Pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio reputa opportuno disporre l'affido esclusivo delle stesse alla madre con collocazione presso l'abitazione di quest'ultima.
Quanto al diritto di visita del padre, gli operatori sociali hanno evidenziato che “seppur le minori siano consapevoli del disinteresse del padre verso di loro, auspicano di poter riprendere i
3 rapporti con il padre, al quale appaiono emotivamente molto legate in particolar modo
” (v. relazione ei Servizi Sociali depositata in data 17.10.2025). Per_1
Pertanto, si reputa opportuno regolamentarlo nei termini e modi gia indicati con l'adozione dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza depositata in data 01.04.2025 (con le integrazioni indicate in dispositivo), facendo tuttavia salvi i diversi accordi delle parti purche non pregiudizievoli per la prole.
Passando agli aspetti economici, la ricorrente è disoccupata e percepisce l'assegno di inclusione mentre – dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza – è emerso che il resistente ha prodotto i seguenti redditi lordi: €. 8.050,00 nell'anno 2022, €. 4.900,00 nell'anno 2023 ed, infine, €. 1.958,00 nell'anno 2024, risultando all'attualità disoccupato e non essendo proprietario di alcun bene (v. relazione depositata in data 11.09.2025).
Pertanto, alla stregua di tali indici, deve ritenersi che la regolamentazione stabilita in via provvisoria è conforme agli interessi della prole (tenuta in considerazione la loro età), oltre ad essere adeguata e proporzionata ai redditi delle parti.
Ne consegue che dovrà corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ragione dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, l'intero importo dell'assegno unico spetterà interamente alla predetta (d.lgs n. 230/2021 art. 6 co. 4).
E' infine inammissibile la domanda di rimborso di una quota del canone di locazione proposta da parte ricorrente, in quanto non è connessa ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del presente giudizio.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite sarebbero state compensate tra le parti in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate;
tuttavia, tenuto conto che il resistente non
è costituito, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo delle minori ed a Per_1 Per_2 Parte_1 con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna;
[...]
2. dispone che potrà vedere e tenere con sé le figlie minori in Controparte_1 difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: per tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15.00 (o dall'uscita da scuola se successiva) alle ore 20,00
4 (da comunicare all'altro genitore con un preavviso di almeno ventiquattro ore); nonché, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e, sempre ad anni alterni, dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1
(dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo giorno); infine, sempre in modo alternato, per venti giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto (da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno). Fa salvi, in tale materia, i diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi del figlio minore;
3. dispone che versi a la somma di €. Controparte_1 Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento della prole, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4. dispone che fruisca dell'assegno unico nella misura del Parte_1
100%;
5. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
6. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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