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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD NN
NA ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 37/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FORMICA DAVIDE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
AT RO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione di reversibilità-pensione indiretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/01/2024 ha adito il Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità del padre, , deceduto in Milazzo Persona_1 il 1° giugno 2022, già titolare di pensione, nonché alla pensione indiretta della madre,
, deceduta il 7 maggio 2020, assicurata previdenzialmente, ma non Persona_2 pensionata al momento del decesso. Le relative domande amministrative, presentate entrambe in data 12 luglio 2022, sono state rigettate dall' con provvedimenti del CP_2
13 ottobre 2022 e del 24 ottobre 2023, per insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste.
Avverso tali provvedimenti, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale , che ha rigettato le istanze con delibera del 15 marzo 2023, adducendo CP_2 la mancata presentazione della ricorrente alle visite mediche per le quali sarebbe stata convocata. Tuttavia, la stessa ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna convocazione, come dimostrato dalla stampa della propria cassetta postale estratta dal portale
“MyINPS”.
Nel merito, la ricorrente ha sostenuto di essere affetta da displasia congenita bilaterale, con grave compromissione funzionale dell'arto inferiore destro, trattata chirurgicamente mediante protesizzazione, condizione che la obbliga da sempre a deambulare con doppia stampella e che la pone in una situazione di assoluta e permanente inabilità al lavoro. Ha inoltre documentato la convivenza con i genitori al momento del decesso di ciascuno di essi, nonché la totale dipendenza economica dagli stessi, non avendo mai svolto attività lavorativa.
Sulla base di tali elementi, ha chiesto l'accertamento giudiziale del proprio diritto alle prestazioni previdenziali richieste, con condanna dell' all'erogazione delle stesse, CP_2 oltre rivalutazione ed interessi legali, e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento dell'inabilità.
A fronte del ricorso, l' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza delle CP_2 pretese. L'Istituto ha ribadito che le domande di pensione sono state rigettate per mancanza del requisito sanitario dell'inabilità al momento del decesso dei genitori, condizione necessaria per il riconoscimento delle prestazioni richieste. Ha inoltre evidenziato che il ricorso amministrativo è stato respinto per mancata presentazione della ricorrente alle visite mediche, senza che risultasse alcuna giustificazione o impedimento. In conclusione, ha chiesto che il Tribunale voglia decidere secondo giustizia.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
A norma dell'art. 13 comma 1 del R.D.L. 14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L. 21/07/1965 n. 903, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni (18 anni per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati), ovvero, se maggiorenni, siano riconosciuti inabili al lavoro. In caso di morte del titolare di pensione, pertanto, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilità al lavoro rappresenta pertanto un presupposto del diritto alla pensione di riversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento.
Trattandosi di soggetto maggiorenne, è dunque al momento della morte del pensionato o dell'assicurato che debbono sussistere i requisiti di inabilità al lavoro e della vivenza a carico per il trattamento pensionistico di reversibilità (v. Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio
1992, n. 2197).
In relazione al requisito della vivenza a carico, la S.C. ha ritenuto anche di recente (cfr
Cass. n. 15041/2024, n. 9237/2018) che “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”.
Nel caso di specie, invero, nessuna contestazione ha svolto l' su tale requisito, CP_1 essendosi limitato a contestare la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente. Tale requisito può ritenersi, in ogni caso, dimostrato dalle produzioni documentali in atti che dimostrano che la ricorrente viveva con il nucleo familiare ( cfr certificato storico residenza e stato di famiglia) e che non svolge alcuna attività lavorativa all'epoca del decesso del padre (cfr estratto conto previdenziale).
3- In ordine al requisito della inabilità al lavoro, secondo i più recenti pronunciamenti della
Suprema Corte (cfr Cass. n. 19530 del 16.07.2024) “l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico”.
In specie, il nominato c.t.u., dott. ha accertato che la ricorrente è affetta Persona_3 da: - Esiti di artroprotesi di anca destra in soggetto con pregressa displasia congenita a moderata incidenza funzionale.
- Piede torto congenito bilaterale trattato chirurgicamente con persistente subanchilosi di caviglia bilaterale. I
Il c.t.u. ha accertato che il decesso del padre avvenuto in data 01.06.2022 veniva preceduto, circa due anni addietro, dalla morte della madre affetta da neoplasia mammaria e seguito da una condizione di depressione del padre associata, come riferito,
a riscontro di neoplasia terminale. La giovane perizianda, pertanto, restava orfana in un contesto menomativo caratterizzato da estreme difficoltà deambulatorie con ripercussioni prevalenti sugli aspetti sociali ed esistenziali del proprio vivere quotidiano. Da un'approfondita visita medico-legale di consulenza, a tal proposito, appare evidente uno stato emotivo di estrema fragilità con tendenza all'isolamento ed all'appiattimento emotivo nel riferire l'esperienza vissuta dopo il decesso della madre
e la convivenza con il padre che, progressivamente, andava incontro ad una condizione depressiva con rifiuto nell'alimentarsi fino al decesso per riferita malattia neoplastica.
Nonostante l'assenza di certificazioni psichiatriche agli atti, la rielaborazione degli eventi vissuti riferiti in anamnesi, allo stato attuale, appare determinare delle gravi ripercussioni su alcune capacità teorico-intellettuali possedute dalla stessa.
A tal proposito, trattasi di soggetto di circa 21 anni, con diploma di maturità classica che, secondo quanto rilevato in corso di visita, avrebbe frequentato l'università, con estreme difficoltà nell'ambientamento e nel sostenere esami. Tale dato anamnestico, pur se non supportato da prescrizioni specialistiche, appare di rilevanza medico-legale, ai fini della valutazione richiesta in ricorso. Difatti, i presupposti criteriologico-valutativi da adottare per il riconoscimento della pensione di reversibilità, prevedono
l'individuazione, sul soggetto, di una condizione di inabilità in attività lavorative confacenti le proprie attitudini, così come previsto dall'art. 8 c.1 della legge 222/84 “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Considerando che l'attitudine maturata dalla perizianda, vista la giovane età e gli studi conseguiti, può essere inquadrata nel contesto delle più generiche attività
a prevalente impegno teorico-intellettuale, gli aspetti anamnestici sopra richiamati appaiono, appunto, di notevole considerazione medico-legale. Allo stesso tempo, però, risulta molto complesso e non verosimile, associare ad una probabile reazione emotiva da lutto e da vissuti familiari certamente negativi, seppur prolungate e determinati ripercussioni sugli aspetti psichici del soggetto, una “permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Inoltre, le numerose e consolidate difficoltà deambulatorie e posturali determinano e determinavano delle gravi ripercussioni su eventuali spostamenti che, inevitabilmente, il soggetto dovrebbe effettuare anche per il compimento di possibili attività a prevalente impegno teorico-intellettuale associabili, finanche, all'attività (non lavorativa) di studente universitaria. Quanto sopra anticipato, permette di esprimere un parere medico-legale di non certa definizione e, comunque, meritevole di opportuna revisione, stante l'impossibilità di valutare la permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa all'epoca del decesso del padre;
tale condizione sanitaria-amministrativa, tra l'altro, laddove rilevata permanentemente, potrebbe determinare delle ripercussioni negative sulla stessa perizianda in relazione a possibili attività future, anche di maggiore profitto rispetto alla pensione di reversibilità richiesta, espletabili dalla stessa laddove, ad esempio, ripresi gli studi universitari. Sulla base di ciò, pertanto, la ricorrente Parte_1
, in atto, risulta da ritenere soggetto impossibilitato allo svolgimento di
[...] qualsiasi attività lavorativa fin da epoca antecedente al decesso del di lei padre ma con necessità di opportuna revisione straordinaria in considerazione di un quadro patologico non permanentemente inabilitante e meritevole di eventuali approfondimenti specialistici.
Il c.t.u., a seguito di richiamo, con nota integrativa del 01.07.2025, ha precisato che pur se rilevate numerose condizioni patologiche preesistenti già da epoca antecedenti al decesso della di lei madre, così come indicato dall'avv. Davide Formica nelle note di trattazione del 16.06.2025, le stesse, considerando lo specifico contesto valutativo e le prevalenti attitudini in occupazioni a carattere teorico-intellettuale (cfr. pag. 9 e ss di bozza), non determinavano la totale inabilità all'epoca del decesso della madre avvenuto in data 07.05.2020.
Ritiene il giudicante di poter condividere il giudizio del CTU, dal momento che appare immune da errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Ciò posto, sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, solo della pensione di reversibilità del padre, e non anche della pensione indiretta della madre non sussistendo, alla epoca del decesso della madre, la inabilità richiesta dalla legge. Va infine osservato che la pensione di reversibilità decorre ex lege dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Di conseguenza, sussistendo le condizioni previste dalla norma invocata, il ricorso va accolto, con condanna dell' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità CP_2 ai superstiti ex art.13 R.D.L. 14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L.
21/07/1965 n. 903, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del padre avvenuta il 01.06.2022.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/1991 e dall'art. 16
L. n. 412/1991.
4- Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, meritando di essere compensate per metà ponendo la restante parte a carico di , liquidata ai minimi di CP_2 tariffa in ragione della non particolare complessità del giudizio, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 TUSG, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5- Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2 decreto.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 37/2024 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente,
[...]
, alla data del decesso del padre, il 01.06.2022, era totalmente inabile Parte_1
e che, di conseguenza, ha diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti ex art. 13
R.D.L. 14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L.21/07/1965 n. 903;
2) condanna l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità ai superstiti ex CP_2 art.13 R.D.L. 14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L.21/07/1965 n. 903,
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del proprio genitore, avvenuto in data 01.06.2022, e pertanto condanna l' a corrispondere in CP_2 favore della ricorrente i relativi ratei, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/1991 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
3) rigetta per il resto;
CP_
4) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 TUSG, metà delle spese di lite, liquidate in € 1.348,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) pone le spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico dell' . CP_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2025
Il Giudice
UD NN NA