Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
Decreto presidenziale 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Tripodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento della Questura di Reggio Calabria Cat. -OMISSIS-, notificato il 23.05.2022, avente ad oggetto il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale
esplodente;
- di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ME GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato l’11.7.2022 e depositato il 29.7.2022 -OMISSIS- ha impugnato l’epigrafato provvedimento della Questura di Reggio Calabria recante revoca del porto di fucile, fondato su una nota di P.G. -OMISSIS- dell’U.P.G.S.P. “dalla quale si desume che il summenzionato, a seguito di un diverbio con il sig. [-OMISSIS-] veniva coinvolto in una lite degenerata poi, in un reciproco scambio di minacce”, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione di legge artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti. Istruttoria carente. Motivazione mancante o carente.
Viene contestata la violazione delle garanzie partecipative procedimentali a base dell’iter amministrativo sfociato nel provvedimento impugnato. La perquisizione locale compiuta dalle Forze dell’Ordine sarebbe avvenuta in violazione delle norme che la regolano, giacché carente dell’avviso alla persona sottoposta alle indagini con avvertimento di potersi fare assistere dal legale di fiducia ed in assenza di ragioni di urgenza che potessero giustificare detta omissione, da cui l’illegittimità di tutto l’intervento e del conseguente provvedimento impugnato.
Soggiunge il ricorrente che l’intera perquisizione -avvenuta con la sua totale disponibilità collaborativa- si è sostanziata in un prelevamento rapido e confuso, senza il compimento di alcun atto che ne registrasse la regolarità.
II) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
Viene dedotto il vizio di istruttoria e la carenza dei presupposti a base dell’impugnato provvedimento, tenuto conto, tra l’altro, della disponibilità manifestata dal ricorrente alle Forze dell’Ordine di consegnare quanto in suo possesso, indicare il luogo di custodia delle armi, fornire le chiavi di sicurezza e consegnare tutto il contenuto dell’armadietto.
Ancora, osserva il ricorrente di essere stato possessore di licenza di porto d’armi per oltre 30 anni, regolarmente rinnovata ed a tutt’oggi non risulta indagato in alcun procedimento.
Da ciò l’asserita inconsistenza del giudizio di inaffidabilità a base del divieto di detenzione armi, non revocabile in dubbio dall’unico episodio contestato nell’impugnato decreto. Il ricorrente, del resto, non sarebbe mai stato coinvolto in alcuna lite, essendosi verificata un’isolata discussione, a distanza, con taluni soggetti, a seguito della quale non è stata sporta alcuna denuncia.
2- Nella resistenza dell’amministrazione, alla camera di consiglio del 15.6.2022, con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, è stata rigettata l’istanza cautelare.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026, in vista della quale la sola amministrazione resistente ha depositato difese, il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
5- Si osserva che, per consolidata giurisprudenza:
-) “ Il presupposto per il ritiro o il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia non deve essere individuato in una condanna penale o nella pendenza di un giudizio penale, essendo sufficiente, a tali fini, che l'interessato non dia più affidamento di non abusare delle armi. Inoltre, va osservato che, alla luce della finalità preventiva delle misure di polizia, la valutazione sulla capacità di abuso delle armi può legittimamente fondarsi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23.8.2018, n. 974);
-) “ Un quadro di conflittualità in ambito extra familiare, a fronte di litigi e querele, costituisce motivo più che valido a legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo dei relativi provvedimenti, la cui funzione è di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi. La contiguità che si crea in ambito famigliare o di vicinato è spesso causa di conflitti che non sopiscono ma tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo: da cui la non opportunità di lasciare ai protagonisti di tali conflitti la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12.5.2022, n. 470).
6- Nella fattispecie, il Collegio ritiene di confermare in sede di plena cognitio le considerazioni già rassegnate nella sommarietà della fase cautelare, nel senso che i provvedimenti impugnati poggiano su precise e documentate risultanze istruttorie (v. annotazione della Questura di Reggio Calabria del 21.4.2022- doc. n. 4 di parte resistente), idonee ad evidenziare -per l’oggettività del fatto commesso dal ricorrente ed il contesto ambientale in cui esso è maturato- la ragionevolezza della valutazione dell’Amministrazione laddove ha ritenuto insussistenti i necessari requisiti di affidabilità ai fini della detenzione delle armi.
7- La sussistenza di un diverbio intercorso tra il ricorrente ed altro soggetto, nell’ambito di una lite familiare, degenerata poi in un reciproco scambio di minacce – come si evince dallo stralcio dell’annotazione di P.G. in cui si rileva che “… Ivi giunti, si notavano subito due uomini in strada, di cui uno, attraverso le grate del cancello pedonale, cercava insistentemente di arrivare ad una colluttazione con qualcuno all’interno del cortile dello stabile sito all’indirizzo dell’intervento. Immediatamente si cercava di potare la calma tra le parti ed una volta riusciti con non poche difficoltà, si identificava il -OMISSIS- quale soggetto intento ad arrivare a colluttazione nei confronti del richiedente, tale -OMISSIS-, mentre il secondo soggetto, identificato per -OMISSIS- inveiva solo verbalmente nei confronti del richiedente…” (cfr. pag. 4 del predetto all. n. 4)– giustifica, nell’ottica preventiva a tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità delle persone sottesa alle autorizzazioni di polizia in materia di armi, il gravato divieto.
8- E’ infondata altresì la dedotta violazione delle garanzie partecipative tenuto conto che:
-) i riferimenti normativi richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sono del tutto fuori luogo, riguardando gli stessi l’acquisizione di fonti di prova nel processo penale e, come tale, non estendendosi all’istruttoria posta a base del procedimento sfociato nel divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi;
-) in ogni caso, il provvedimento richiama la sussistenza di ragioni di urgenza, che –anche in considerazione del tenore delle censure e delle allegazioni in atti– sono state correttamente valutate dall’autorità di pubblica sicurezza.
9- Quanto, infine all’esistenza di pregressi rilasci e rinnovi, si rinvia a quell’orientamento condiviso dal Collegio, secondo cui “ l'esser stato titolare di porto di armi non fa nascere alcuna aspettativa, considerando come, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico " ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276) e, più in dettaglio, che " (…) il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione; infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne " (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.12.2009, n. 3203).
Tanto sarebbe in sé sufficiente per escludere la rilevanza di ogni affidamento in capo al ricorrente, fermo restando che, in ogni caso, dalle allegazioni in atti si evince come l’evento a base dell’impugnata revoca costituisca una sopravvenienza rispetto all’ultimo rinnovo del titolo in favore del ricorrente, come tale idonea a neutralizzare le precedenti valutazioni favorevoli a quest’ultimo.
10- In conclusione, il ricorso va rigettato.
11- Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
Non di meno, sussistono le condizioni di legge per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, confermandosi in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente disposta dalla Commissione competente con delibera n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente disposta dalla Commissione competente con delibera n. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE ZZ, Presidente
ME GA, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME GA | BE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.