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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5575/2016
Oggi, 5 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to TORINO GERARDA, per delega dell'avv. AMANTEA ANNA, nonché per delega dell'avv. LOSCO ANTONIO, la quale insiste per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto;
in subordine, chiede il rigetto del proposto gravame.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5575/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 497/2016 del Giudice di Pace di Mercato San Severino”, pendente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Carlo Bottigliero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castiglione del Genovesi alla via Calvanico, n. 8;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso, come da procura stesa a margine CP_1
della comparsa di costituzione, dall'Avv. Anna Amantea, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Zottoli, n. 10;
- APPELLATO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Mercato San Severino, dall'Avv. Antonio Losco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Scardillo, n. 25;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 5.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno
2 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino il , al fine di sentirlo Parte_1
condannare al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi nel territorio del convenuto Ente in data 23.4.09, intorno alle ore 16:15. Segnatamente, la difesa dell'allora istante aveva dedotto: che nel dianzi indicato frangente temporale quest'ultimo sarebbe stato intento a percorrere alla guida del proprio motociclo la Via del Progresso, allorquando sarebbe rovinato al suolo “a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile giacché ricoperta d'acqua”; che la presenza della buca de qua non sarebbe stata in alcun modo segnalata;
che, in conseguenza del testé descritto sinistro, l'originario attore avrebbe riportato lesioni personali in ragione delle quali sarebbe occorso trasportarlo presso il P.O. del nosocomio di
Salerno.
A suffragio dell'avanzata pretesa, il sig. aveva sostenuto che la responsabilità dell'incidente CP_1
de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al , “quale ente tenuto Parte_1 alla manutenzione della strada”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituito il , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., chiedendo la reiezione delle avverse pretese. A sostegno dell'invocato rigetto, la difesa di detto convenuto aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva dedotto che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata – quantomeno in parte – alla condotta colposa del sig.
, assumendo che questi, se si fosse assicurato delle condizioni del manto stradale, “avrebbe CP_1 potuto percepire la presenza di un pericolo”, vieppiù considerando che la buca sarebbe stata “di grandi dimensioni (60 cm di lunghezza e 200 cm di larghezza)”; infine, aveva contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nell'atto introduttivo.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese, il , evidenziato che all'epoca Parte_1 di verificazione del sinistro “sul fondo stradale di Via del Progresso insistevano lavori effettuati dalla , aveva chiesto di essere autorizzato ad evocare in giudizio la predetta impresa Controparte_2 affinché venisse dichiarata la responsabilità della stessa per i danni lamentati dall'attore.
Autorizzata l'invocata chiamata in causa, si era costituita in giudizio l'impresa Controparte_2
chiedendo la reiezione delle avverse pretese. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della summenzionata società, evidenziato che il sinistro sarebbe verificatosi lungo una strada comunale in
3 , ha sostenuto, per un verso, che nessuna responsabilità avrebbe potuto essere ascritta alla Pt_1 giacché “l'obbligo di controllare e manutenere la pubblica via e di eliminare i possibili CP_2 pericoli che su di essa possano insorgere” graverebbe esclusivamente sull'ente proprietario della strada, non potendo essere “obliterato o limitato dalla presenza di impianti la cui gestione è demandata ad altri soggetti”; per l'altro, che il sig. , se avesse profuso un adeguato grado di CP_1 diligenza, avrebbe potuto evitare l'incidente, attese le notevoli dimensioni della buca e la visibilità della stessa.
Escusso l'unico teste indicato dall'attore, era stato disposto l'espletamento di una CTU medica;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la discussione all'udienza del 16.6.16.
Ebbene, nella gravata pronuncia il primo giudicante ha accolto per quanto di ragione la domanda attorea, affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c. del e, per l'effetto, Parte_1
condannato detto ente al pagamento dell'importo di euro 4.923,27, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'unico teste escusso avesse confermato i fatti costitutivi della pretesa attorea, avvalorati anche dalle risultanze del “verbale di sopralluogo svolto dal fiduciario incaricato dall'ente convenuto”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso siffatto arresto il
[...]
, articolando sostanzialmente due motivi di gravame. Parte_1
Con la prima doglianza, ha de facto lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., deducendo che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie: segnatamente, ha affermato, da un lato, che la propria relazione di parte, lungi dal corroborare – come erroneamente ritenuto dal primo giudicante – la prospettazione attorea, evidenzierebbe “chiaramente che lo stato dei luoghi era tale da non poter rappresentare alcun pericolo occulto”; dall'altro, che dalla documentazione versata in atti avrebbe dovuto in ogni caso arguirsi che tenuta alla custodia del tratto stradale ove l'incidente era verificatosi sarebbe stata l'impresa quale società “tenuta alla gestione del servizio idrico comunale”. CP_2
Con la seconda censura, la difesa dell'appellante si è doluta della violazione e della falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare la responsabilità del ai sensi della summenzionata disposizione, Parte_1
giacché la condotta colposa tenuta dall'utente della strada sarebbe stata idonea ad interrompere la serie causale innescata dalla res custodita e, conseguentemente, sarebbe atteggiatasi a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto all'incidente occorso: in particolare, ha asserito che “il pericolo rappresentato dalla buca sulla strada era altamente
4 prevedibile e sarebbe stato ben visibile, anche a distanza, se l'utente avesse usato la massima prudenza richiesta”, in ragione sia delle “grandi dimensioni” della stessa che della buona visibilità.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.1.17, si è costituito in giudizio il sig. , CP_1
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa dell'originario attore ha in limine eccepito l'inammissibilità dell'appello per la – supposta – violazione dell'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, ha eccepito la tardività del proposto appello, assumendo che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame sarebbe stato messo in notifica oltre il trentesimo giorno dal dì in cui sarebbe perfezionatasi la notificazione all'appellante dell'impugnata sentenza;
quanto al merito, ha asserito l'irreprensibilità del percorso argomentativo elaborato dal giudice di prime cure.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.2.17, si è costituita in giudizio l'impresa CP_2
invocando la reiezione dello spiegato gravame. A suffragio del richiesto rigetto, la difesa
[...]
della dianzi citata società ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per la – supposta – violazione dell'art. 342 c.p.c.; con riguardo al merito, ha affermato che dall'istruttoria processuale non sarebbe “emerso alcun elemento in grado di giustificare una partecipazione della alla lite, né tantomeno di fondare, in capo alla stessa, una responsabilità”, CP_2
evidenziando, in particolare, che il non avrebbe in alcun modo dato prova che Parte_1
“alla data e nell'ora del sinistro de quo la strada fosse stata consegnata in tutto o in parte alla
[...]
(società tenuta solo alla consegna dell'acqua e alla raccolta dei reflui) per l'esecuzione di CP_2 lavori”.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello a fondamento della quale il sig. ha CP_1
dedotto che l'odierno istante avrebbe posto in notifica l'atto introduttivo del presente giudizio in data 13.9.16, il giorno successivo allo spirare del termine di cui all'art. 325 c.p.c.: la stessa non è meritevole di accoglimento, risultando irrefutabilmente ex actis che il libello introduttivo del presente giudizio è stato posto in notifica in data 12.9.16 (ossia l'ultimo giorno utile per la proposizione dell'appello, tenuto conto che l'impugnata sentenza è stata notificata al Parte_1
in data 12.7.16 e che l'11.9.16, giorno di scadenza del termine c.d. breve, è caduto di
[...]
domenica), atteso che sul retro dell'ultima pagina dell'originale dell'atto d'appello è stato apposto il timbro di un addetto all'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Nocera Inferiore recante la data (come detto, del 12.9.16) e il numero cronologico. A tal proposito, non può tacersi che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, la tempestività della notifica dell'atto (che per
5 il notificante, in ossequio al granitico principio c.d. “della scissione degli effetti”, deve valutarsi con riguardo alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) può essere desunta dal timbro apposto sullo stesso che reca la data e il numero cronologico, a nulla rilevando la mancanza della firma dell'ufficiale giudiziario accettante (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 14294/07; n.15707/05;
n. 6836/05).
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal sig. CP_1
e dall'impresa secondo i quali il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della CP_2 ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento: dalla disamina del contenuto del libello introduttivo, infatti, risultano osservati i precetti dettati dalla norma di cui si discorre secondo la formulazione oggi vigente, per la quale l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere – secondo un monolitico indirizzo pretorio – una nitida individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass. SS. UU. n. 18868/17). Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, avendo l'appellante puntualmente indicato i punti del gravato arresto da riformare, la sollevata eccezione deve essere rigettata.
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la fondatezza dello spiegato gravame, i cui due motivi devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, pare opportuno passare brevemente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza sia in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. che in merito alla configurabilità di tale responsabilità in capo alla
P.A. per danni cagionati dalle cose che ha in custodia. Infatti, qualora siffatta forma di responsabilità fosse ascrivibile alla P.A., quest'ultima – ai sensi del citato art. 2051 c.c. – sarebbe
“responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”; in caso contrario, invece, sarebbe necessario indagare se nella fattispecie in esame possa o meno configurarsi una responsabilità in capo alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge con nitore – vieppiù confrontando tale disposizione con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di
6 individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come
“exacta”, “exactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati
7 eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di
“colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella “relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della “custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298;
Cass., 15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n.
699; Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673,
Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
8 L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n.
15429, Cass. 15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass.
9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n.
584).
Tanto chiarito, ritiene questo Giudice – non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario – assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità
9 puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass.
30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi. Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica
– tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”. La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
10 In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n. 156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso
[…], infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie Pt_1
di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la Pt_1
possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde
11 comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro per cui è causa in un'area urbanizzata del (come si evince con nitore tanto dalle Parte_1
prospettazioni delle parti quanto dalle fotografie versate in atti dalle stesse), non v'è dubbio che sussistesse in concreto la possibilità da parte dell'ente di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione del tratto di strada in esame. In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo al menzionato – ad onta di quanto ritenuto dal primo giudicante – quel ruolo di Pt_1
“custode” che l'art. 2051 c.c. assegna al soggetto che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è verificato in una zona che
– essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo costante da parte del
– avrebbe senz'altro potuto essere oggetto di un'efficace vigilanza da parte dell'Ente Pt_1
proprietario della strada.
Sennonché, pur incombendo, alla luce di quanto dianzi osservato, sull'Ente appellato l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., il proposto gravame – ancorché il sig. abbia dato prova tanto CP_1 dell'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa quanto della presenza sul manto stradale di una buca di significative dimensioni – deve essere rigettato, giacché dalle raccolte risultanze istruttorie è emerso che il sig. avrebbe potuto evitare l'evento dannoso di cui si discorre se CP_1 avesse usato l'ordinaria diligenza: apertis verbis, nella fattispecie in esame, il comportamento colposo del danneggiato ha interrotto la serie causale innescata dalla presenza di una buca sul manto stradale, atteggiandosi de facto a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro. A questo proposito, non può tacersi che, secondo il monolitico indirizzo della
Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di
12 responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 23919/13).
A suffragio della ritenuta riconducibilità del sinistro per cui è causa al comportamento colposo del sig. possono essere addotti, in primo luogo, i rilievi fotografici versati in atti dallo stesso CP_1
originario attore, scattati verosimilmente subito dopo la verificazione dell'incidente per cui è disputa, come può arguirsi dalla presenza del motociclo Honda in prossimità del margine sinistro della carreggiata, nel frangente a terra, poggiato con la fiancata sinistra sul manto stradale, dai quali
– di là dall'evincersi le notevoli dimensioni della buca, che si estende per circa i 2/3 della larghezza della sede viaria – emerge tanto che le condizioni di visibilità al momento in cui il sinistro è occorso fossero buone quanto che la buca de qua non fosse nell'occasione stata ricoperta d'acqua.
Depongono ad ulteriore fondamento della conclusione cui si è testé pervenuti le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sig. , il quale, premesso che il sinistro si fosse verificato Testimone_1 intorno alle ore 16:00, ha riferito che la “buca era alquanto profonda e grande”, ma che la presenza della stessa non fosse stata in alcun modo segnalata;
inoltre, ha dichiarato che la strada nel frangente fosse bagnata, in quanto “aveva piovuto precedentemente”.
Ultima argomentazione che può essere addotta a sostegno della ritenuta fondatezza dell'appello è quella per la quale, avendo la strada nel tratto ove è occorso il sinistro – come risulta dai rilievi fotografici prodotti dal sig. – conformazione sostanzialmente rettilinea, un utente di ordinaria CP_1
diligenza avrebbe dovuto per tempo avvedersi, anche in ragione della visuale non ostacolata e della buona luminosità, della presenza di una buca che si estendeva per circa i 2/3 della larghezza della carreggiata e, conseguentemente, evitare la medesima o rallentare significativamente in prossimità della stessa.
13 All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello deve essere accolto e, per l'effetto, rigettata la domanda risarcitoria proposta dal sig. . CP_1
Non resta che disciplinare le spese di lite, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15).
Sulla scorta della rammentata elaborazione pretoria, per quanto concerne il rapporto processuale intercorso tra il appellante ed il sig. , le spese devono essere poste a carico di Pt_1 CP_1 quest'ultimo, essendo stata accertata l'infondatezza della domanda dal medesimo proposta.
In relazione, infine, al rapporto processuale instauratosi tra l'appellante e la le spese di lite CP_2
devono essere poste a carico del , giacché la chiamata in giudizio della predetta Parte_1
impresa – lungi dall'essersi resa necessaria sulla base della prospettazione dell'originario attore – è stata frutto di un'iniziativa arbitraria del summenzionato ente, tenuto conto, per un verso, che, “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c.” (Cass. ord. n. 11671/18; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 26780/23, secondo cui “dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.”); per l'altro, che nelle immediate prossimità del luogo ove è occorso il sinistro, ad onta di quanto sostenuto dal di , non “insistevano lavori effettuati dalla e che, comunque, Pt_1 Pt_1 Controparte_2
l'area era pacificamente adibita al traffico, circostanza che consente di ritenere che per il committente non fosse venuto meno il dovere di custodia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo,
14 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio di primo grado da
[...]
; CP_1
2. Condanna alla refusione, in favore dell'impresa appellante, delle spese del CP_1
primo grado di giudizio, che liquida in euro 600,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
3. Condanna alla refusione, in favore dell'impresa appellante, delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
4. Condanna il alla refusione, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_2
del primo grado di giudizio, che liquida in euro 600,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
5. Condanna il alla refusione, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_2
del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
6. Pone le spese della CTU espletata nel giudizio di prime cure definitivamente a carico di
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Nocera Inferiore 5/3/2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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