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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16053/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. LUTRARIO RICCARDO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lutrario
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 in persona del titolare
− Difesa: Avv. SANTARCANGELO MARCO
− Domicilio: PIAZZA S. FRANCESCO N. 13 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Marco Santarcangelo
Decisa a Bologna il 11/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 4278/2023 del 19.10.2023 - R.G. 13413/2023 - per i motivi infra rilevati, per assenza di prova scritta del credito ex art. 633, comma I n. 1, c.p.c.; in via subordinata e nel merito, per le ragioni infra rilevate, accertare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 4278/2023 del 19.10.2023 - R.G. 13413/2023 – in quanto infondato ed illegittimo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria che nulla è dovuto a
Controparte_2
Parte Convenuta:
1 “NEL MERITO Rigettare l'opposizione, poiché infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4278/2023 D.I. – N. 13413/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Bologna in data 19-10- 2023 – Giudice Dr. Bruno Perla, con ogni conseguente e correlato provvedimento di legge. Condannare, in ogni caso, al pagamento in favore del Parte_1 [...] dell'importo di € 11.635,36, oltre interessi di mora ex D.lgs. 09- Controparte_1 10-2002 n. 231, dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento sino al saldo ef-fettivo, o la diversa somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia. - Rigettare tutte le domande proposte dalla perché inammissibili, illegittime nonché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4278/2023 con cui il Tribunale di Bologna Parte_1 le ha ingiunto di pagare a euro 11.635,36 oltre Controparte_1 interessi e spese a titolo di saldo del corrispettivo per l'attività di soccorso stradale.
L'opponente eccepisce l'errata applicazione del tariffario Aci – non soci.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
- di essere intervenuto, quale operatore autorizzato, per la rimozione e la liberazione della sede stradale dall'autoarticolato di controparte a seguito dell'incendio del 7 luglio 2022;
- la straordinarietà dei servizi prestati, non ricompresi nel tariffario Aci, in quanto non rientranti nel soccorso stradale e per i quali sono stati applicati i valori di mercato.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
L'opposizione è fondata in parte.
Premesso che non è contestato l'intervento di soccorso reso a seguito dell'incendio dell'autoarticolato di proprietà dolendosi quest'ultima esclusivamente della Parte_1 quantificazione del corrispettivo, il Tribunale osserva:
1) nel tratto autostradale, i servizi di soccorso meccanico sono prestati esclusivamente da operatori convenzionati, tenuti ad applicare le Tariffe Nazionali ACI (nel caso di specie quelle per “non soci”), le quali prevedono le diverse modalità e condizioni di intervento per ogni categoria di veicolo soccorso in viabilità autostradale;
2 Testi 2) non ha provato la straordinarietà dell'intervento rispetto al tariffario in quanto non ha provato che le attività svolte non rientrano tra quelle elencate nella tabella ACI;
la straordinarietà degli interventi non è desumibile dalla mail di
[...] del 7/2/23 (doc. 8 dell'opponente), perché si tratta di un parere che, oltre a Pt_2 non fornire elementi mediante i quali individuare le singole attività che si porrebbero al di fuori del tariffario (“quanto di diverso e ulteriore è stato conteggiato al cliente”), è stato formulato senza avere effettiva contezza di ciò che è stato eseguito durante l'attività di soccorso;
3) per quanto riguarda la quantificazione del compenso per l'attività di soccorso, è condivisibile la conclusione del Ctu che ha distinto tra il momento precedente e il momento successivo alla separazione dell'autoarticolato in trattore e semirimorchio;
4) l'autoarticolato è considerato come un unico veicolo nel Codice della strada per via del collegamento funzionale che caratterizza trattore e semirimorchio ai fini della circolazione, perciò, in altri settori dove tale collegamento funzionale non rileva, le due componenti (trattore e semirimorchio) possono essere considerate separatamente;
5) nel caso di specie, non viene in considerazione l'autoarticolato come veicolo ai sensi del Codice della strada, dato che, a seguito dell'incidente, esso non sta più circolando, ma l'autoarticolato come complesso su cui viene prestata l'attività di soccorso;
6) ne consegue che, una volta avvenuta la separazione, l'attività di soccorso dell'autoarticolato non ha più avuto ad oggetto un unico mezzo di un determinato peso ma due mezzi separati di un peso diverso, quindi un oggetto sensibilmente diverso, con tutte le conseguenze del caso in ordine alla organizzazione e alla duplicazione di alcuni interventi (in particolare, quello di recupero);
7) questa conclusione non è incompatibile con la previsione all'interno del tariffario ACI di una voce specificamente dedicata agli autoarticolati, posto che l'attività di separazione non è sempre necessaria a seguito di un incidente;
in questi casi (in cui non rientra quello di specie), quindi, si applicherà per tutta la durata del soccorso la voce autoarticolato del tariffario;
8) parte opposta non ha documentato di aver sostenuto costi di noleggio, né è possibile escludere, in considerazione del suo oggetto sociale, che siano stati utilizzati mezzi di sua proprietà per il trasporto;
9) con riferimento alla manodopera, il tariffario la indica espressamente quale costo escluso dalle tariffe nel caso in cui, nell'intervento senza traino, avvenga la riparazione sul posto;
considerato che
negli interventi con traino, verosimilmente più gravi, è difficile ipotizzare che una riparazione avvenga (in ogni caso, qui neppure è allegato che sia avvenuta), deve ritenersi che essa sia inclusa (e non possa quindi essere conteggiata separatamente) nelle voci delle tariffe, che prevedono in effetti interventi che presuppongono che la manodopera ci sia.
3 Testi Pertanto, ai fini della quantificazione delle attività di soccorso eseguite da ai sensi delle tariffe ACI per non soci, al netto di quanto già corrisposto dall'opponente e Testi dell'importo a carico ACI pari a euro 2.500,00, dovrà corrispondere a la Parte_1 somma di euro 6.063,81 Iva compresa oltre interessi come da ricorso per ingiunzione.
3.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico solidale delle parti in considerazione del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4278/2023 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro Parte_1 Controparte_1
6.063,81 Iva compresa oltre interessi come da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 4.145,50 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi;
4) spese di Ctu a definitivo carico solidale delle parti.
Bologna, 11/11/2025
Il giudice
LO SA
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16053/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. LUTRARIO RICCARDO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lutrario
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 in persona del titolare
− Difesa: Avv. SANTARCANGELO MARCO
− Domicilio: PIAZZA S. FRANCESCO N. 13 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Marco Santarcangelo
Decisa a Bologna il 11/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 4278/2023 del 19.10.2023 - R.G. 13413/2023 - per i motivi infra rilevati, per assenza di prova scritta del credito ex art. 633, comma I n. 1, c.p.c.; in via subordinata e nel merito, per le ragioni infra rilevate, accertare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 4278/2023 del 19.10.2023 - R.G. 13413/2023 – in quanto infondato ed illegittimo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria che nulla è dovuto a
Controparte_2
Parte Convenuta:
1 “NEL MERITO Rigettare l'opposizione, poiché infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4278/2023 D.I. – N. 13413/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Bologna in data 19-10- 2023 – Giudice Dr. Bruno Perla, con ogni conseguente e correlato provvedimento di legge. Condannare, in ogni caso, al pagamento in favore del Parte_1 [...] dell'importo di € 11.635,36, oltre interessi di mora ex D.lgs. 09- Controparte_1 10-2002 n. 231, dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento sino al saldo ef-fettivo, o la diversa somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia. - Rigettare tutte le domande proposte dalla perché inammissibili, illegittime nonché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4278/2023 con cui il Tribunale di Bologna Parte_1 le ha ingiunto di pagare a euro 11.635,36 oltre Controparte_1 interessi e spese a titolo di saldo del corrispettivo per l'attività di soccorso stradale.
L'opponente eccepisce l'errata applicazione del tariffario Aci – non soci.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
- di essere intervenuto, quale operatore autorizzato, per la rimozione e la liberazione della sede stradale dall'autoarticolato di controparte a seguito dell'incendio del 7 luglio 2022;
- la straordinarietà dei servizi prestati, non ricompresi nel tariffario Aci, in quanto non rientranti nel soccorso stradale e per i quali sono stati applicati i valori di mercato.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
L'opposizione è fondata in parte.
Premesso che non è contestato l'intervento di soccorso reso a seguito dell'incendio dell'autoarticolato di proprietà dolendosi quest'ultima esclusivamente della Parte_1 quantificazione del corrispettivo, il Tribunale osserva:
1) nel tratto autostradale, i servizi di soccorso meccanico sono prestati esclusivamente da operatori convenzionati, tenuti ad applicare le Tariffe Nazionali ACI (nel caso di specie quelle per “non soci”), le quali prevedono le diverse modalità e condizioni di intervento per ogni categoria di veicolo soccorso in viabilità autostradale;
2 Testi 2) non ha provato la straordinarietà dell'intervento rispetto al tariffario in quanto non ha provato che le attività svolte non rientrano tra quelle elencate nella tabella ACI;
la straordinarietà degli interventi non è desumibile dalla mail di
[...] del 7/2/23 (doc. 8 dell'opponente), perché si tratta di un parere che, oltre a Pt_2 non fornire elementi mediante i quali individuare le singole attività che si porrebbero al di fuori del tariffario (“quanto di diverso e ulteriore è stato conteggiato al cliente”), è stato formulato senza avere effettiva contezza di ciò che è stato eseguito durante l'attività di soccorso;
3) per quanto riguarda la quantificazione del compenso per l'attività di soccorso, è condivisibile la conclusione del Ctu che ha distinto tra il momento precedente e il momento successivo alla separazione dell'autoarticolato in trattore e semirimorchio;
4) l'autoarticolato è considerato come un unico veicolo nel Codice della strada per via del collegamento funzionale che caratterizza trattore e semirimorchio ai fini della circolazione, perciò, in altri settori dove tale collegamento funzionale non rileva, le due componenti (trattore e semirimorchio) possono essere considerate separatamente;
5) nel caso di specie, non viene in considerazione l'autoarticolato come veicolo ai sensi del Codice della strada, dato che, a seguito dell'incidente, esso non sta più circolando, ma l'autoarticolato come complesso su cui viene prestata l'attività di soccorso;
6) ne consegue che, una volta avvenuta la separazione, l'attività di soccorso dell'autoarticolato non ha più avuto ad oggetto un unico mezzo di un determinato peso ma due mezzi separati di un peso diverso, quindi un oggetto sensibilmente diverso, con tutte le conseguenze del caso in ordine alla organizzazione e alla duplicazione di alcuni interventi (in particolare, quello di recupero);
7) questa conclusione non è incompatibile con la previsione all'interno del tariffario ACI di una voce specificamente dedicata agli autoarticolati, posto che l'attività di separazione non è sempre necessaria a seguito di un incidente;
in questi casi (in cui non rientra quello di specie), quindi, si applicherà per tutta la durata del soccorso la voce autoarticolato del tariffario;
8) parte opposta non ha documentato di aver sostenuto costi di noleggio, né è possibile escludere, in considerazione del suo oggetto sociale, che siano stati utilizzati mezzi di sua proprietà per il trasporto;
9) con riferimento alla manodopera, il tariffario la indica espressamente quale costo escluso dalle tariffe nel caso in cui, nell'intervento senza traino, avvenga la riparazione sul posto;
considerato che
negli interventi con traino, verosimilmente più gravi, è difficile ipotizzare che una riparazione avvenga (in ogni caso, qui neppure è allegato che sia avvenuta), deve ritenersi che essa sia inclusa (e non possa quindi essere conteggiata separatamente) nelle voci delle tariffe, che prevedono in effetti interventi che presuppongono che la manodopera ci sia.
3 Testi Pertanto, ai fini della quantificazione delle attività di soccorso eseguite da ai sensi delle tariffe ACI per non soci, al netto di quanto già corrisposto dall'opponente e Testi dell'importo a carico ACI pari a euro 2.500,00, dovrà corrispondere a la Parte_1 somma di euro 6.063,81 Iva compresa oltre interessi come da ricorso per ingiunzione.
3.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico solidale delle parti in considerazione del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4278/2023 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro Parte_1 Controparte_1
6.063,81 Iva compresa oltre interessi come da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 4.145,50 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi;
4) spese di Ctu a definitivo carico solidale delle parti.
Bologna, 11/11/2025
Il giudice
LO SA
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