CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2030/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Soc. Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 33336/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2655/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio delle Dogane di Milano 2 ha impugnato la sentenza della CGT I Grado Milano n. 30/2025, depositata il 07/01/2025, e non notificata avente ad oggetto l'addizionale provinciale sulle accise relativa agli anni 2010
e 2011.
Si è costituita la Società Resistente_1 Società Cooperativa (Resistente_1) chiedendo la reiezione dell'appello.
All'udienza del 16/12/2025 il rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane rinuncia all'appello.
Il Rappresentante del contribuente, prende atto della rinuncia, alla quale non si oppone e insiste al rimborso delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia.
La spese seguono la soccombenza virtuale in quanto con ordinanza n. 24373 del 11/09/2024 la corte di
Cassazione ha statuito che “in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 511/1988, convertito con modifiche della legge n. 20/1989, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia all'appello. Condanna l'Ufficio alle spese liquidate in euro 2000 oltre spese generali del 15% e accessori di legge se dovuti.
Milano, li 16/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
A. Di AR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2030/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Soc. Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 33336/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2655/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio delle Dogane di Milano 2 ha impugnato la sentenza della CGT I Grado Milano n. 30/2025, depositata il 07/01/2025, e non notificata avente ad oggetto l'addizionale provinciale sulle accise relativa agli anni 2010
e 2011.
Si è costituita la Società Resistente_1 Società Cooperativa (Resistente_1) chiedendo la reiezione dell'appello.
All'udienza del 16/12/2025 il rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane rinuncia all'appello.
Il Rappresentante del contribuente, prende atto della rinuncia, alla quale non si oppone e insiste al rimborso delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia.
La spese seguono la soccombenza virtuale in quanto con ordinanza n. 24373 del 11/09/2024 la corte di
Cassazione ha statuito che “in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 511/1988, convertito con modifiche della legge n. 20/1989, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia all'appello. Condanna l'Ufficio alle spese liquidate in euro 2000 oltre spese generali del 15% e accessori di legge se dovuti.
Milano, li 16/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
A. Di AR